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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12125 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76330/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 76330/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 24/4/2025 e promosso da:
, (C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Rappazzo, sito in Roma, Via XX Settembre n.
3, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Antonio Rappazzo, (C.F.
) e dall'Avv. Giuseppe Rappazzo, (C.F. ), giusta C.F._2 C.F._3 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità P.IVA_1 limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la NC d'IT al n.
35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della NC d'IT del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, e per essa (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_2 CP_1
1 - R.E.A. n. 149681 - Capitale Sociale di Euro 50.000,00 i.v.), giusta procura P.IVA_2 speciale del 31/08/2018 a ministero del Dott. , Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Persona_1
Racc. n. 29003, quale società incorporata in Controparte_3
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via P.IVA_3 dell'Unione Europea 6/A – 6/B, giusta atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del Dott.
, Notaio in Milano (Rep. n. 75095 - Racc. n. 15653, che agisce nel presente atto Persona_2 per il tramite del suo Procuratore Speciale (C.F. ), nato a CP_4 C.F._4
Roma il 9/11/1974, giusta procura rilasciata da il 21/10/2022 Controparte_3
e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. , Notaio in Milano, rep. n. Persona_3
5488 – racc. n. 4129, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, (C.F.
) e NC ON, (C.F. ), giusta procura alle C.F._5 C.F._6 liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, Via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione – Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022
CONCLUSIONI per la parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo, annullare e/o revocare e/o, comunque, dichiarare privo di efficacia giuridica, il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 18735/2022, R.G. 63203/2022, del 31.10.2022, G.I. Dott.ssa Belli, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.11.2022, statuendo essere nulla e priva di effetto la fideiussione omnibus del 4.2.2001 e successive conferme di contenuto del 29.11.2002 e 13.5.2005 e 25.1.2007 ed in ogni caso dichiarare l'opposta decaduta di ogni suo diritto ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. per l'inutile decorrenza del termine semestrale dalla scadenza della obbligazione principale. In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma a nessun titolo è dovuta dal Sig.
alla rappresentata dalla in Parte_1 Controparte_1 CP_2
dedot Con vittoria di spese, competenza ed onorario”
per l'opposta : “Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente , al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta della somma complessiva di Euro 78.821,82, oltre interessi di mora al tasso
2 contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/10/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1 rappresentata dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il CP_2 decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, con cui intimava a , in Parte_1 qualità di garante della Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 78.821,82, oltre ad accessori di legge, di cui:
€ 28.307,94 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n.
48151309.24 stipulato dalla Toscana Ambassador s.r.l., poi fallita, in data 25/6/2012 con la oltre ad interessi di mora dall'8/7/2016 al saldo;
Controparte_5
€ 50.513,88 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68 acceso dalla
Toscana Ambassador s.r.l. il 23/7/2009 presso la Controparte_5 rapporti garantiti dal con fideiussione omnibus prestata l'11/4/2001 fino all'importo Pt_1 massimo di lire 60.000.000, aumentato ad € 77.000,00 il 29/11/2002, ad € 130.000,00 il
10/3/2005 e ad € 250.000,00 il 25/1/2007.
2. Con atto di citazione notificato il 20/12/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la rappresentata dalla in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022,
N.R.G. 63203/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022, invocandone la revoca, previa dichiarazione di nullità della fideiussione prestata.
L'opponente eccepiva la nullità totale o parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata dal e delle successive estensioni per violazione dell'art. 2 della L. Pt_1
n. 287/1990, in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla NC d'IT, stante lo squilibrio a carico dei fideiussori determinato da alcune clausole, in particolare dalla deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia per la mancata escussione entro sei mesi dalla scadenza dei rapporti principali, intervenuta l'8/4/2016 per effetto del fallimento della debitrice principale.
3. Con comparsa del 26/4/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, premesso di aver incorporato la
[...]
[..
[...] [
per atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del dott. , Controparte_6 Persona_2 notaio in Milano, rep. n. 75095 - racc. n. 15653, chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda di nullità della fideiussione controversa, contestandone i presupposti.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 24/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
L'adito giudicante condivide l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal
4 medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli “estratti-conto di chiusura”, ai fini di cui all'art. 1832, co. II c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 2802 del 5 febbraio 2009).
Può, infatti, considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale (cfr. Cass. civ. n. 817 del 19/01/2016). D'altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto, l'approvazione dell'estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010).
Nei rapporti bancari in conto corrente, inoltre, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali, nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 15148 del 11/06/2018).
5 Nel caso in esame, la società che ha incorporato la Controparte_3 CP_1
fonda la sua pretesa creditoria nei confronti di sulla Controparte_1 Parte_1 fideiussore omnibus da lui prestata l'11/4/2001 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, successivamente fallita, nei confronti della
[...] in relazione alle seguenti somme: Controparte_5
- € 28.307,94 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n. 48151309.24, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. in data 25/06/2012 dalla
[...]
oltre interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo;
Controparte_5
- € 50.513,88 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. il 23/07/2009 dalla oltre Controparte_5 interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo, per complessivi € 78.821,82, rapporti in cui l'odierna opposta è subentrata in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco del
20/12/2017, di cui è stata data pubblicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.
130/99 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna del
23/12/2017, parte seconda n. 151.
L'opposta ha adempiuto, quindi, l'onere probatorio a suo carico, mentre le contestazioni della parte opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Relativamente alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) - in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - in virtù delle quali: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge
“antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come
6 destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n.
287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
7 Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva pertanto ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della NC d'IT, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U.,
24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
8 Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia.
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte Giustizia, Per_4
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie). La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario,
9 a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IT n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
10 I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
11 Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la NC d'IT nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Nella specie, la domanda di nullità – totale o parziale - del contratto di fideiussione è infondata.
Viene in rilievo, infatti, una fideiussione risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla NC d'IT il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla NC d'IT in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la NC d'IT intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, grava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte opponente non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già l'11/4/2001 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione prestata dal l'11/4/2001. Pt_1
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
12 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della NC d'IT, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11 onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Ad aprile e maggio 2003 la NC d'IT ha invitato l'ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la NC d'IT – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del
22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E', pertanto, evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla NC d'IT, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
13 287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal verso la Pt_1
Controparte_5
Ebbene, non avendo l'opponente fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, è infondata la dedotta nullità della fideiussione per cui è causa. Non rileva, ai fini della dedotta invalidità della fideiussione omnibus prestata dal
, la data dei successivi atti di conferma ed estensione della garanzia da lui sottoscritti il Pt_1
29/11/2002, il 10/3/2005 ed il 21/1/2007, trattandosi di scritture private con cui non sono state modificate le condizioni contrattuali della fideiussione diverse dal massimale garantito.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento N.R.G. 76330/2022 tra Parte_1
e la che ha incorporato la in
[...] Controparte_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022 e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
;
[...]
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
N.R.G. 76330/2022
14 REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 76330/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 24/4/2025 e promosso da:
, (C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Rappazzo, sito in Roma, Via XX Settembre n.
3, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Antonio Rappazzo, (C.F.
) e dall'Avv. Giuseppe Rappazzo, (C.F. ), giusta C.F._2 C.F._3 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità P.IVA_1 limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la NC d'IT al n.
35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della NC d'IT del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, e per essa (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_2 CP_1
15 - R.E.A. n. 149681 - Capitale Sociale di Euro 50.000,00 i.v.), giusta procura P.IVA_2 speciale del 31/08/2018 a ministero del Dott. , Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Persona_1
Racc. n. 29003, quale società incorporata in Controparte_3
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via P.IVA_3 dell'Unione Europea 6/A – 6/B, giusta atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del Dott.
, Notaio in Milano (Rep. n. 75095 - Racc. n. 15653, che agisce nel presente atto Persona_2 per il tramite del suo Procuratore Speciale (C.F. ), nato a CP_4 C.F._4
Roma il 9/11/1974, giusta procura rilasciata da il 21/10/2022 Controparte_3
e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. , Notaio in Milano, rep. n. Persona_3
5488 – racc. n. 4129, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, (C.F.
) e NC ON, (C.F. ), giusta procura alle C.F._5 C.F._6 liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, Via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione – Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022
CONCLUSIONI per la parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo, annullare e/o revocare e/o, comunque, dichiarare privo di efficacia giuridica, il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 18735/2022, R.G. 63203/2022, del 31.10.2022, G.I. Dott.ssa Belli, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.11.2022, statuendo essere nulla e priva di effetto la fideiussione omnibus del 4.2.2001 e successive conferme di contenuto del 29.11.2002 e 13.5.2005 e 25.1.2007 ed in ogni caso dichiarare l'opposta decaduta di ogni suo diritto ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. per l'inutile decorrenza del termine semestrale dalla scadenza della obbligazione principale. In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma a nessun titolo è dovuta dal Sig.
alla rappresentata dalla in Parte_1 Controparte_1 CP_2
dedot Con vittoria di spese, competenza ed onorario”
per l'opposta : “Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente , al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta della somma complessiva di Euro 78.821,82, oltre interessi di mora al tasso
16 contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/10/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1 rappresentata dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il CP_2 decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, con cui intimava a , in Parte_1 qualità di garante della Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 78.821,82, oltre ad accessori di legge, di cui:
€ 28.307,94 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n.
48151309.24 stipulato dalla Toscana Ambassador s.r.l., poi fallita, in data 25/6/2012 con la oltre ad interessi di mora dall'8/7/2016 al saldo;
Controparte_5
€ 50.513,88 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68 acceso dalla
Toscana Ambassador s.r.l. il 23/7/2009 presso la Controparte_5 rapporti garantiti dal con fideiussione omnibus prestata l'11/4/2001 fino all'importo Pt_1 massimo di lire 60.000.000, aumentato ad € 77.000,00 il 29/11/2002, ad € 130.000,00 il
10/3/2005 e ad € 250.000,00 il 25/1/2007.
2. Con atto di citazione notificato il 20/12/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la rappresentata dalla in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022,
N.R.G. 63203/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022, invocandone la revoca, previa dichiarazione di nullità della fideiussione prestata.
L'opponente eccepiva la nullità totale o parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata dal e delle successive estensioni per violazione dell'art. 2 della L. Pt_1
n. 287/1990, in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla NC d'IT, stante lo squilibrio a carico dei fideiussori determinato da alcune clausole, in particolare dalla deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia per la mancata escussione entro sei mesi dalla scadenza dei rapporti principali, intervenuta l'8/4/2016 per effetto del fallimento della debitrice principale.
3. Con comparsa del 26/4/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, premesso di aver incorporato la CP_1
17 per atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del dott. , Controparte_1 Persona_2 notaio in Milano, rep. n. 75095 - racc. n. 15653, chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda di nullità della fideiussione controversa, contestandone i presupposti.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 24/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
L'adito giudicante condivide l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal
18 medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli “estratti-conto di chiusura”, ai fini di cui all'art. 1832, co. II c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 2802 del 5 febbraio 2009).
Può, infatti, considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale (cfr. Cass. civ. n. 817 del 19/01/2016). D'altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto, l'approvazione dell'estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010).
Nei rapporti bancari in conto corrente, inoltre, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali, nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 15148 del 11/06/2018).
19 Nel caso in esame, la società che ha incorporato la Controparte_3 [...]
fonda la sua pretesa creditoria nei confronti di sulla Controparte_1 Parte_1 fideiussore omnibus da lui prestata l'11/4/2001 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, successivamente fallita, nei confronti della
[...] in relazione alle seguenti somme: Controparte_5
- € 28.307,94 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n. 48151309.24, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. in data 25/06/2012 dalla
[...]
oltre interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo;
Controparte_5
- € 50.513,88 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. il 23/07/2009 dalla oltre Controparte_5 interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo, per complessivi € 78.821,82, rapporti in cui l'odierna opposta è subentrata in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco del
20/12/2017, di cui è stata data pubblicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.
130/99 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna del
23/12/2017, parte seconda n. 151.
L'opposta ha adempiuto, quindi, l'onere probatorio a suo carico, mentre le contestazioni della parte opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Relativamente alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) - in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - in virtù delle quali: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge
“antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come
20 destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n.
287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
21 Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva pertanto ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della NC d'IT, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U.,
24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
22 Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia.
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte Giustizia, Per_4
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie). La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario,
23 a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IT n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
24 I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
25 Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la NC d'IT nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Nella specie, la domanda di nullità – totale o parziale - del contratto di fideiussione è infondata.
Viene in rilievo, infatti, una fideiussione risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla NC d'IT il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla NC d'IT in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la NC d'IT intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, grava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte opponente non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già l'11/4/2001 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione prestata dal l'11/4/2001. Pt_1
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
26 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della NC d'IT, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11 onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Ad aprile e maggio 2003 la NC d'IT ha invitato l'ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la NC d'IT – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del
22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E', pertanto, evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla NC d'IT, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
27 287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal verso la Pt_1
Controparte_5
Ebbene, non avendo l'opponente fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, è infondata la dedotta nullità della fideiussione per cui è causa. Non rileva, ai fini della dedotta invalidità della fideiussione omnibus prestata dal
, la data dei successivi atti di conferma ed estensione della garanzia da lui sottoscritti il Pt_1
29/11/2002, il 10/3/2005 ed il 21/1/2007, trattandosi di scritture private con cui non sono state modificate le condizioni contrattuali della fideiussione diverse dal massimale garantito.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento N.R.G. 76330/2022 tra Parte_1
e la che ha incorporato la in
[...] Controparte_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022 e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
;
[...]
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
28
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 76330/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 24/4/2025 e promosso da:
, (C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Rappazzo, sito in Roma, Via XX Settembre n.
3, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Antonio Rappazzo, (C.F.
) e dall'Avv. Giuseppe Rappazzo, (C.F. ), giusta C.F._2 C.F._3 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità P.IVA_1 limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la NC d'IT al n.
35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della NC d'IT del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, e per essa (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_2 CP_1
1 - R.E.A. n. 149681 - Capitale Sociale di Euro 50.000,00 i.v.), giusta procura P.IVA_2 speciale del 31/08/2018 a ministero del Dott. , Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Persona_1
Racc. n. 29003, quale società incorporata in Controparte_3
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via P.IVA_3 dell'Unione Europea 6/A – 6/B, giusta atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del Dott.
, Notaio in Milano (Rep. n. 75095 - Racc. n. 15653, che agisce nel presente atto Persona_2 per il tramite del suo Procuratore Speciale (C.F. ), nato a CP_4 C.F._4
Roma il 9/11/1974, giusta procura rilasciata da il 21/10/2022 Controparte_3
e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. , Notaio in Milano, rep. n. Persona_3
5488 – racc. n. 4129, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, (C.F.
) e NC ON, (C.F. ), giusta procura alle C.F._5 C.F._6 liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, Via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione – Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022
CONCLUSIONI per la parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo, annullare e/o revocare e/o, comunque, dichiarare privo di efficacia giuridica, il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 18735/2022, R.G. 63203/2022, del 31.10.2022, G.I. Dott.ssa Belli, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.11.2022, statuendo essere nulla e priva di effetto la fideiussione omnibus del 4.2.2001 e successive conferme di contenuto del 29.11.2002 e 13.5.2005 e 25.1.2007 ed in ogni caso dichiarare l'opposta decaduta di ogni suo diritto ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. per l'inutile decorrenza del termine semestrale dalla scadenza della obbligazione principale. In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma a nessun titolo è dovuta dal Sig.
alla rappresentata dalla in Parte_1 Controparte_1 CP_2
dedot Con vittoria di spese, competenza ed onorario”
per l'opposta : “Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente , al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta della somma complessiva di Euro 78.821,82, oltre interessi di mora al tasso
2 contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/10/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1 rappresentata dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il CP_2 decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, con cui intimava a , in Parte_1 qualità di garante della Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 78.821,82, oltre ad accessori di legge, di cui:
€ 28.307,94 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n.
48151309.24 stipulato dalla Toscana Ambassador s.r.l., poi fallita, in data 25/6/2012 con la oltre ad interessi di mora dall'8/7/2016 al saldo;
Controparte_5
€ 50.513,88 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68 acceso dalla
Toscana Ambassador s.r.l. il 23/7/2009 presso la Controparte_5 rapporti garantiti dal con fideiussione omnibus prestata l'11/4/2001 fino all'importo Pt_1 massimo di lire 60.000.000, aumentato ad € 77.000,00 il 29/11/2002, ad € 130.000,00 il
10/3/2005 e ad € 250.000,00 il 25/1/2007.
2. Con atto di citazione notificato il 20/12/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la rappresentata dalla in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022,
N.R.G. 63203/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022, invocandone la revoca, previa dichiarazione di nullità della fideiussione prestata.
L'opponente eccepiva la nullità totale o parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata dal e delle successive estensioni per violazione dell'art. 2 della L. Pt_1
n. 287/1990, in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla NC d'IT, stante lo squilibrio a carico dei fideiussori determinato da alcune clausole, in particolare dalla deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia per la mancata escussione entro sei mesi dalla scadenza dei rapporti principali, intervenuta l'8/4/2016 per effetto del fallimento della debitrice principale.
3. Con comparsa del 26/4/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, premesso di aver incorporato la
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per atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del dott. , Controparte_6 Persona_2 notaio in Milano, rep. n. 75095 - racc. n. 15653, chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda di nullità della fideiussione controversa, contestandone i presupposti.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 24/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
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5. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
L'adito giudicante condivide l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal
4 medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli “estratti-conto di chiusura”, ai fini di cui all'art. 1832, co. II c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 2802 del 5 febbraio 2009).
Può, infatti, considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale (cfr. Cass. civ. n. 817 del 19/01/2016). D'altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto, l'approvazione dell'estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010).
Nei rapporti bancari in conto corrente, inoltre, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali, nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 15148 del 11/06/2018).
5 Nel caso in esame, la società che ha incorporato la Controparte_3 CP_1
fonda la sua pretesa creditoria nei confronti di sulla Controparte_1 Parte_1 fideiussore omnibus da lui prestata l'11/4/2001 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, successivamente fallita, nei confronti della
[...] in relazione alle seguenti somme: Controparte_5
- € 28.307,94 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n. 48151309.24, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. in data 25/06/2012 dalla
[...]
oltre interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo;
Controparte_5
- € 50.513,88 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. il 23/07/2009 dalla oltre Controparte_5 interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo, per complessivi € 78.821,82, rapporti in cui l'odierna opposta è subentrata in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco del
20/12/2017, di cui è stata data pubblicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.
130/99 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna del
23/12/2017, parte seconda n. 151.
L'opposta ha adempiuto, quindi, l'onere probatorio a suo carico, mentre le contestazioni della parte opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Relativamente alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) - in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - in virtù delle quali: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge
“antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come
6 destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n.
287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
7 Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva pertanto ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della NC d'IT, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U.,
24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
8 Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia.
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte Giustizia, Per_4
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie). La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario,
9 a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IT n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
10 I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
11 Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la NC d'IT nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Nella specie, la domanda di nullità – totale o parziale - del contratto di fideiussione è infondata.
Viene in rilievo, infatti, una fideiussione risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla NC d'IT il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla NC d'IT in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la NC d'IT intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, grava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte opponente non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già l'11/4/2001 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione prestata dal l'11/4/2001. Pt_1
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
12 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della NC d'IT, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11 onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Ad aprile e maggio 2003 la NC d'IT ha invitato l'ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la NC d'IT – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del
22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E', pertanto, evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla NC d'IT, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
13 287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal verso la Pt_1
Controparte_5
Ebbene, non avendo l'opponente fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, è infondata la dedotta nullità della fideiussione per cui è causa. Non rileva, ai fini della dedotta invalidità della fideiussione omnibus prestata dal
, la data dei successivi atti di conferma ed estensione della garanzia da lui sottoscritti il Pt_1
29/11/2002, il 10/3/2005 ed il 21/1/2007, trattandosi di scritture private con cui non sono state modificate le condizioni contrattuali della fideiussione diverse dal massimale garantito.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento N.R.G. 76330/2022 tra Parte_1
e la che ha incorporato la in
[...] Controparte_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022 e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
;
[...]
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
N.R.G. 76330/2022
14 REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 76330/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 24/4/2025 e promosso da:
, (C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Rappazzo, sito in Roma, Via XX Settembre n.
3, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Antonio Rappazzo, (C.F.
) e dall'Avv. Giuseppe Rappazzo, (C.F. ), giusta C.F._2 C.F._3 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale società a responsabilità P.IVA_1 limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la NC d'IT al n.
35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della NC d'IT del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, e per essa (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_2 CP_1
15 - R.E.A. n. 149681 - Capitale Sociale di Euro 50.000,00 i.v.), giusta procura P.IVA_2 speciale del 31/08/2018 a ministero del Dott. , Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Persona_1
Racc. n. 29003, quale società incorporata in Controparte_3
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via P.IVA_3 dell'Unione Europea 6/A – 6/B, giusta atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del Dott.
, Notaio in Milano (Rep. n. 75095 - Racc. n. 15653, che agisce nel presente atto Persona_2 per il tramite del suo Procuratore Speciale (C.F. ), nato a CP_4 C.F._4
Roma il 9/11/1974, giusta procura rilasciata da il 21/10/2022 Controparte_3
e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. , Notaio in Milano, rep. n. Persona_3
5488 – racc. n. 4129, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, (C.F.
) e NC ON, (C.F. ), giusta procura alle C.F._5 C.F._6 liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, Via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione – Opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022
CONCLUSIONI per la parte opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo, annullare e/o revocare e/o, comunque, dichiarare privo di efficacia giuridica, il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 18735/2022, R.G. 63203/2022, del 31.10.2022, G.I. Dott.ssa Belli, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 11.11.2022, statuendo essere nulla e priva di effetto la fideiussione omnibus del 4.2.2001 e successive conferme di contenuto del 29.11.2002 e 13.5.2005 e 25.1.2007 ed in ogni caso dichiarare l'opposta decaduta di ogni suo diritto ai sensi dell'art. 1957 cod.civ. per l'inutile decorrenza del termine semestrale dalla scadenza della obbligazione principale. In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma a nessun titolo è dovuta dal Sig.
alla rappresentata dalla in Parte_1 Controparte_1 CP_2
dedot Con vittoria di spese, competenza ed onorario”
per l'opposta : “Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente , al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta della somma complessiva di Euro 78.821,82, oltre interessi di mora al tasso
16 contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/10/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1 rappresentata dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il CP_2 decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, con cui intimava a , in Parte_1 qualità di garante della Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 78.821,82, oltre ad accessori di legge, di cui:
€ 28.307,94 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n.
48151309.24 stipulato dalla Toscana Ambassador s.r.l., poi fallita, in data 25/6/2012 con la oltre ad interessi di mora dall'8/7/2016 al saldo;
Controparte_5
€ 50.513,88 quale saldo debitore al 7/7/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68 acceso dalla
Toscana Ambassador s.r.l. il 23/7/2009 presso la Controparte_5 rapporti garantiti dal con fideiussione omnibus prestata l'11/4/2001 fino all'importo Pt_1 massimo di lire 60.000.000, aumentato ad € 77.000,00 il 29/11/2002, ad € 130.000,00 il
10/3/2005 e ad € 250.000,00 il 25/1/2007.
2. Con atto di citazione notificato il 20/12/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la rappresentata dalla in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022,
N.R.G. 63203/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022, invocandone la revoca, previa dichiarazione di nullità della fideiussione prestata.
L'opponente eccepiva la nullità totale o parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata dal e delle successive estensioni per violazione dell'art. 2 della L. Pt_1
n. 287/1990, in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla NC d'IT, stante lo squilibrio a carico dei fideiussori determinato da alcune clausole, in particolare dalla deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia per la mancata escussione entro sei mesi dalla scadenza dei rapporti principali, intervenuta l'8/4/2016 per effetto del fallimento della debitrice principale.
3. Con comparsa del 26/4/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, premesso di aver incorporato la CP_1
17 per atto pubblico di fusione del 23/11/2022, a rogito del dott. , Controparte_1 Persona_2 notaio in Milano, rep. n. 75095 - racc. n. 15653, chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda di nullità della fideiussione controversa, contestandone i presupposti.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 24/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6. Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
L'adito giudicante condivide l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal
18 medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli “estratti-conto di chiusura”, ai fini di cui all'art. 1832, co. II c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 2802 del 5 febbraio 2009).
Può, infatti, considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale (cfr. Cass. civ. n. 817 del 19/01/2016). D'altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto, l'approvazione dell'estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010).
Nei rapporti bancari in conto corrente, inoltre, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali, nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 15148 del 11/06/2018).
19 Nel caso in esame, la società che ha incorporato la Controparte_3 [...]
fonda la sua pretesa creditoria nei confronti di sulla Controparte_1 Parte_1 fideiussore omnibus da lui prestata l'11/4/2001 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
Toscana Ambassador s.r.l. in liquidazione, successivamente fallita, nei confronti della
[...] in relazione alle seguenti somme: Controparte_5
- € 28.307,94 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi fatture commerciali export n. 48151309.24, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. in data 25/06/2012 dalla
[...]
oltre interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo;
Controparte_5
- € 50.513,88 quale saldo debitore al 07/07/2016 del rapporto anticipi n. 48146309.68, concesso alla Toscana Ambassador s.r.l. il 23/07/2009 dalla oltre Controparte_5 interessi di mora al tasso legale dall'08/07/2016 al saldo, per complessivi € 78.821,82, rapporti in cui l'odierna opposta è subentrata in virtù del contratto di cessione di crediti in blocco del
20/12/2017, di cui è stata data pubblicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.
130/99 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna del
23/12/2017, parte seconda n. 151.
L'opposta ha adempiuto, quindi, l'onere probatorio a suo carico, mentre le contestazioni della parte opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Relativamente alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) - in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - in virtù delle quali: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge
“antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come
20 destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n.
287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
21 Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva pertanto ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della NC d'IT, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U.,
24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
22 Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia.
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte Giustizia, Per_4
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie). La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario,
23 a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IT n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
24 I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
25 Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la NC d'IT nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Nella specie, la domanda di nullità – totale o parziale - del contratto di fideiussione è infondata.
Viene in rilievo, infatti, una fideiussione risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla NC d'IT il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla NC d'IT in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la NC d'IT intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, grava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e la parte opponente non vi ha adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già l'11/4/2001 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione prestata dal l'11/4/2001. Pt_1
Non vale in contrario richiamare il noto principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
26 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della NC d'IT, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11 onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Ad aprile e maggio 2003 la NC d'IT ha invitato l'ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la NC d'IT – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del
22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E', pertanto, evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla NC d'IT, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della NC d'IT ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n.
27 287/1990: non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal verso la Pt_1
Controparte_5
Ebbene, non avendo l'opponente fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto, è infondata la dedotta nullità della fideiussione per cui è causa. Non rileva, ai fini della dedotta invalidità della fideiussione omnibus prestata dal
, la data dei successivi atti di conferma ed estensione della garanzia da lui sottoscritti il Pt_1
29/11/2002, il 10/3/2005 ed il 21/1/2007, trattandosi di scritture private con cui non sono state modificate le condizioni contrattuali della fideiussione diverse dal massimale garantito.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento N.R.G. 76330/2022 tra Parte_1
e la che ha incorporato la in
[...] Controparte_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18735/2022, N.R.G. 63203/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 31/10/2022 e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
;
[...]
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
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