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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/11/2024, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1795/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795/2022
tra
(P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Bettina Palmese Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Nola alla Via Vivaldi n. 8;
ATTORE-OPPONENTE
e
(C.F. - P.IVA ), in qualità di titolare CP_1 C.F._1 P.IVA_2 dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Frezzolini e dall'Avv.
Eleonora Onorascenzo entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avvocati Marco Frezzolini ed Eleonora Onorascenzo in Roma (RM) alla via Fontanellato 52;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
03/10/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, in data 12.09.2022, ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2022 del 06.07.2022 emesso dal Tribunale di Rovigo che l'aveva pagina 1 di 8 ingiunta a pagare in favore , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, la CP_1 somma di € 39.254,29, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in €
1.305,00 per compensi, in € 283,00 per anticipazioni, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha evidenziato che: Parte_2
- le ragioni creditorie di sono sfornite di prova documentale, non essendo CP_1
sufficienti a tal fine la produzione di tre fatture elettroniche richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- nel corso della fornitura la stessa ha corrisposto i pagamenti relativi alle suddette fatture rilasciando buoni di consegna quale acconto su fattura di seguito riportate:
i. Buono di consegna del 16/12/2021 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
ii. Buono di consegna del 22/12/2021 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
iii. Buono di consegna del 30/12/2021 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
iv. Buono di consegna del 08/01/2022 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
v. Buono di consegna del 13/01/2022 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
vi. Buono di consegna del 28/01/2022 Acconto su ft. N. 10/21 dell'importo di euro 1.780,00
(contanti);
vii. Buono di consegna del 04/02/2022 Acconto su ft. N. 10/21 dell'importo di euro 1.780,00
(contanti);
viii. Buono di consegna del 11/02/2022 Acconto su ft. N. 10/21 dell'importo di euro
1.780,00 (contanti);
- la stessa ha anche corrisposto in data 21/01/2021 un acconto di euro 10.000,00 a mezzo bonifico bancario a favore di quale acconto su fatt. n. 10 del 21/12/2021; CP_1
- non esiste alcun contratto scritto tra le parti che stabiliva i termini e i modi di pagamento.
All'esito, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia On.le Tribunale
pagina 2 di 8 Adito, ogni contraria istanza disattesa: A) revocare per tutte le causali di cui l'opposto decreto ingiuntivo n. 528/2022 del 06/07/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo all'esito del giudizio recante
N.R.G. 1358/2022, non esecutivo, notificato il 06/07/2022; B) condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si è costituita ritualmente l' impresa opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando in particolare :
- che nel fascicolo monitorio sono stati depositati i seguenti documenti: fatture elettroniche nn. 9
- 10 del 2021 e 1 del 2022, emesse dalla ricorrente complete di attestazione di avvenuta trasmissione delle medesime al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (ALL. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- certificazione notarile di conformità all'originale della copia del registro delle fatture di vendita nelle pagine ove sono annotate le fatture elettroniche nn. 9 - 10 del 2021 e 1 del 2022 (ALL. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni ad egli falsamente attribuite come apposte in calce a tutte le suddette ricevute depositate da controparte con l'allegato denominato
“ricevute pagamento” (pagine da 2 a 9 ALL. 1 all'atto di citazione in opposizione)
- il bonifico, asseritamente effettuato sul conto corrente tenuto dall'odierna opposta presso l'istituto Parte_3 non è mai stato accreditato su tale conto, come emerge dall'estratto conto dell'intero periodo intercorso tra il 01.10.2021 ed il 31.03.2022, dove non vi è nessuna traccia del suddetto pagamento della somma di € 10.000,00;
- che parte opponente non ha mai mosso alcuna contestazione relativamente all'avvenuta fornitura e consegna dei capi di bestiame di cui alle fatture rimaste impagate, sicchè il rapporto contrattuale tra le parti risulta pacifico;
- le fatture elettroniche – mai contestate nel loro ammontare o nei termini di pagamento – indicano sia la loro scadenza che la modalità di pagamento;
Pertanto, l'impresa opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra diversa domanda, eccezione, argomentazione di controparte reietta e disattesa: IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 528/2022 - R.G. 1358/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Rovigo poiché fondato in fatto ed in diritto nonché per il fatto che pagina 3 di 8 l'opposizione non è fondata su idonea prova scritta o di pronta soluzione, IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la ditta individuale è creditrice della CP_1 [...]
per la somma di € 39.254,29 oltre interessi moratori dalle singole scadenze e, per Parte_2
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 528/2022 - R.G. 1358/2022 emesso dal Tribunale
Ordinario di Rovigo, rigettando ogni eccezione, domanda e produzione di controparte, per essere le stesse destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre oneri di legge”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta ctu grafologica sulle ricevute di pagamento oggetto di disconoscimento, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 03.10.2024 ai sensi dell'art. 281 comma 3 sexies c.p.c.
****
1. Occorre preliminarmente osservare che, in data 20.05.2024, l'opponente ha Parte_2 revocato il mandato all'Avv. Bettina Palmese, senza tuttavia nominare un altro difensore in sostituzione di quest'ultima.
Considerato che l'art. 85 c.p.c. stabilisce che: “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” e che, pertanto, l'Avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi, rimanendo legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all'ex cliente.
Sul punto, la Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7751 ha statuito che “La revoca della "procura ad litem", in quanto atto espressione della autonomia negoziale della parte e rimesso esclusivamente a quest'ultima nell'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale instaurato con il contrato d'opera intellettuale, non integra (come peraltro esplicitamente previsto dall'art. 301, comma
3, c.p.c.) causa interruttiva del processo”.
2. Passando al merito della controversia, va innanzitutto rilevato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra pagina 4 di 8 circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, secondo l'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo.
Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, osservarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
3. Richiamate tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie de qua, occorre rilevare che parte opposta a fondamento della propria pretesa creditoria ha prodotto:
• fatture elettroniche nn. 9 - 10 del 2021 e 1 del 2022, emesse dalla ricorrente complete di attestazione di avvenuta trasmissione delle medesime al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (v. doc.
1 al ricorso per decreto ingiuntivo);
• certificazione notarile di conformità all'originale della copia del registro delle fatture di vendita nelle pagina 5 di 8 pagine ove sono annotate le fatture elettroniche nn. 9 - 10 del 2021 e 1 del 2022 (v. doc. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A tal riguardo, sebbene con la spiegata opposizione, ha eccepito, preliminarmente, Parte_2 la mancata prova, ad opera di parte opposta, del rapporto giuridico che stava all'origine della pretesa creditoria, dall'altro canto, non ha mai mosso alcuna contestazione relativamente all'avvenuta fornitura e consegna dei capi di bestiame di cui alle fatture rimaste impagate, deducendo peraltro il pagamento in acconto delle medesime fatture, con effetto della "relevatio ab onere probandi".
4. In seguito al disconoscimento delle sottoscrizioni delle ricevute depositate da parte opponente con l'allegato denominato “ricevute_pagamento” ( v. doc. 1 opponente) ha avuto luogo la consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare se la sottoscrizione apposta sulle suddette ricevute - previa comparazione con la procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo alla comparsa di costituzione in opposizione e con il saggio grafico - era o meno riconducibile alla mano di CP_1
[...]
Al termine dell'espletata consulenza tecnica, rispondendo compiutamente al quesito posto dal Giudice, la C.T.U. ha affermato che: “le firme in verifica […] non sono riconducibili alla mano del signor
[...]
.” (v. elaborato peritale C.T.U.). CP_1
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. possono essere fatte proprie dal Tribunale
e poste a fondamento della presente decisione.
5. Inoltre, parte opponente ha dedotto di aver corrisposto in data 21/01/2022 un acconto di euro
10.000,00 a mezzo bonifico bancario a favore di quale acconto su fatt. n. 10 del CP_1
21/12/2021 (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione), depositando una disposizione di pagamento datata 21.01.2022 ( doc. 1 all'atto di citazione in opposizione).
In data 16.01.2023 l'opponente effettuava irritualmente un deposito nel fascicolo telematico con cui produceva un allegato a sostegno del suo asserito pagamento, segnatamente:
- disposizione di bonifico del 10.01.2022 per € 5.000,00 e causale “ACCONTO FT N.9 DEL
16.12.2021”
- disposizione di bonifico del 14.12.2021 per € 10.000,00 e causale “SALDO FATT. N. 7 DEL
03/12/2021.
Orbene, occorre rilevare che il ricorso monitorio concerne le fatture: n. 9/2021 del 16.12.2021 per €
pagina 6 di 8 12.397,54 (I.V.A inclusa); n. 10/2021 del 21.12.2021 per € 15.338,86 (I.V.A inclusa); n. 1/2022 del
14.01.2022 per € 11.517,89 (I.V.A inclusa).
Ne deriva che la disposizione di € 10.000 del 14.12.2021 risulta irrilevante, in quanto avente ad oggetto la fattura N. 7 del 2021, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'odierno opposto riguarda altre fatture meglio sopra richiamate.
Tuttavia, dall'estratto conto del rapporto bancario tenuto dall'opposta presso l'istituto
[...]
ed avente coordinate IBAN Parte_3
[...] (v. doc. 2 prodotto dall' opposto) emerge che:
- il bonifico datato 21.01.2022 per € 10.000,00 non è mai stato accreditato sul conto;
- il bonifico datato 10.1.2022 per € 5.000 risulta accreditato con la causale ACCONTO FT N.9
DEL 16.12.2021 da parte di Parte_2
Ne deriva che, da una parte, non vi è prova del pagamento di € 10.000 per la fattura n. 10 del
21/12/2021, dall'altra parte, risulta comprovato il pagamento di € 5.000, quale acconto della Fattura 9 del 2021, poiché lo stesso risulta pacificamente dall'estratto conto depositato dalla stessa impresa opposta nella comparsa di costituzione, sicché tale somma deve essere sottratta dall' importo oggetto del decreto ingiuntivo.
6. In definitiva, l'opposizione va accolta nei limiti indicati e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Il credito complessivo di € 39.254,29 vantato dall'opposta deve essere ridotto, tenuto conto della necessità di detrarre le somme corrisposte dall'opponente a mezzo di bonifico del 10.1.2022 di €
5000,00 quale acconto della fattura n. 9 del 16.12.2021.
Deve quindi ritenersi accertato il credito di parte opposta nella minore somma di € 34.254,29 oltre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. N. 231/02 dalla data della notifica del ricorso monitorio al saldo.
5. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico di parte opponente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 26.000 ad € 52.000 ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva/trattazione, istruttoria e decisoria.
Mentre, le spese di CTU debbano essere poste interamente a carico di parte opposta.
Infine, anche in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene che il comportamento pagina 7 di 8 complessivo tenuto dalla ricorrente non consenta la condanna della stessa ex art. 96 cpc..
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
d.i. n. 528/2022 del 06.07.2022 e del Tribunale di Rovigo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di , in qualità Parte_2 CP_1 di titolare dell'omonima impresa individuale, dell'importo di € 34.254,29, oltre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. N. 231/02 dalla data della notifica del ricorso monitorio al saldo;
- dichiara compensate le spese di lite nella misura di un terzo;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio per i residui due Parte_2
terzi in favore di , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, CP_1 che si liquidano in € 5.078,00 (2/3 di euro 7.616,00) per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
- pone in via definitiva le spese di CTU liquidate con decreto del 31.10.2024 a carico di
. Parte_2
Rovigo, 7 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795/2022
tra
(P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Bettina Palmese Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Nola alla Via Vivaldi n. 8;
ATTORE-OPPONENTE
e
(C.F. - P.IVA ), in qualità di titolare CP_1 C.F._1 P.IVA_2 dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Frezzolini e dall'Avv.
Eleonora Onorascenzo entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avvocati Marco Frezzolini ed Eleonora Onorascenzo in Roma (RM) alla via Fontanellato 52;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
03/10/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, in data 12.09.2022, ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2022 del 06.07.2022 emesso dal Tribunale di Rovigo che l'aveva pagina 1 di 8 ingiunta a pagare in favore , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, la CP_1 somma di € 39.254,29, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in €
1.305,00 per compensi, in € 283,00 per anticipazioni, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha evidenziato che: Parte_2
- le ragioni creditorie di sono sfornite di prova documentale, non essendo CP_1
sufficienti a tal fine la produzione di tre fatture elettroniche richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- nel corso della fornitura la stessa ha corrisposto i pagamenti relativi alle suddette fatture rilasciando buoni di consegna quale acconto su fattura di seguito riportate:
i. Buono di consegna del 16/12/2021 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
ii. Buono di consegna del 22/12/2021 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
iii. Buono di consegna del 30/12/2021 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
iv. Buono di consegna del 08/01/2022 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
v. Buono di consegna del 13/01/2022 Acconto su ft. N. 9/21 dell'importo di euro 1.600,00
(contanti);
vi. Buono di consegna del 28/01/2022 Acconto su ft. N. 10/21 dell'importo di euro 1.780,00
(contanti);
vii. Buono di consegna del 04/02/2022 Acconto su ft. N. 10/21 dell'importo di euro 1.780,00
(contanti);
viii. Buono di consegna del 11/02/2022 Acconto su ft. N. 10/21 dell'importo di euro
1.780,00 (contanti);
- la stessa ha anche corrisposto in data 21/01/2021 un acconto di euro 10.000,00 a mezzo bonifico bancario a favore di quale acconto su fatt. n. 10 del 21/12/2021; CP_1
- non esiste alcun contratto scritto tra le parti che stabiliva i termini e i modi di pagamento.
All'esito, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia On.le Tribunale
pagina 2 di 8 Adito, ogni contraria istanza disattesa: A) revocare per tutte le causali di cui l'opposto decreto ingiuntivo n. 528/2022 del 06/07/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo all'esito del giudizio recante
N.R.G. 1358/2022, non esecutivo, notificato il 06/07/2022; B) condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si è costituita ritualmente l' impresa opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando in particolare :
- che nel fascicolo monitorio sono stati depositati i seguenti documenti: fatture elettroniche nn. 9
- 10 del 2021 e 1 del 2022, emesse dalla ricorrente complete di attestazione di avvenuta trasmissione delle medesime al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (ALL. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- certificazione notarile di conformità all'originale della copia del registro delle fatture di vendita nelle pagine ove sono annotate le fatture elettroniche nn. 9 - 10 del 2021 e 1 del 2022 (ALL. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo);
- il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni ad egli falsamente attribuite come apposte in calce a tutte le suddette ricevute depositate da controparte con l'allegato denominato
“ricevute pagamento” (pagine da 2 a 9 ALL. 1 all'atto di citazione in opposizione)
- il bonifico, asseritamente effettuato sul conto corrente tenuto dall'odierna opposta presso l'istituto Parte_3 non è mai stato accreditato su tale conto, come emerge dall'estratto conto dell'intero periodo intercorso tra il 01.10.2021 ed il 31.03.2022, dove non vi è nessuna traccia del suddetto pagamento della somma di € 10.000,00;
- che parte opponente non ha mai mosso alcuna contestazione relativamente all'avvenuta fornitura e consegna dei capi di bestiame di cui alle fatture rimaste impagate, sicchè il rapporto contrattuale tra le parti risulta pacifico;
- le fatture elettroniche – mai contestate nel loro ammontare o nei termini di pagamento – indicano sia la loro scadenza che la modalità di pagamento;
Pertanto, l'impresa opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra diversa domanda, eccezione, argomentazione di controparte reietta e disattesa: IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 528/2022 - R.G. 1358/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Rovigo poiché fondato in fatto ed in diritto nonché per il fatto che pagina 3 di 8 l'opposizione non è fondata su idonea prova scritta o di pronta soluzione, IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la ditta individuale è creditrice della CP_1 [...]
per la somma di € 39.254,29 oltre interessi moratori dalle singole scadenze e, per Parte_2
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 528/2022 - R.G. 1358/2022 emesso dal Tribunale
Ordinario di Rovigo, rigettando ogni eccezione, domanda e produzione di controparte, per essere le stesse destituite di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre oneri di legge”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta ctu grafologica sulle ricevute di pagamento oggetto di disconoscimento, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 03.10.2024 ai sensi dell'art. 281 comma 3 sexies c.p.c.
****
1. Occorre preliminarmente osservare che, in data 20.05.2024, l'opponente ha Parte_2 revocato il mandato all'Avv. Bettina Palmese, senza tuttavia nominare un altro difensore in sostituzione di quest'ultima.
Considerato che l'art. 85 c.p.c. stabilisce che: “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” e che, pertanto, l'Avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi, rimanendo legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all'ex cliente.
Sul punto, la Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7751 ha statuito che “La revoca della "procura ad litem", in quanto atto espressione della autonomia negoziale della parte e rimesso esclusivamente a quest'ultima nell'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale instaurato con il contrato d'opera intellettuale, non integra (come peraltro esplicitamente previsto dall'art. 301, comma
3, c.p.c.) causa interruttiva del processo”.
2. Passando al merito della controversia, va innanzitutto rilevato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra pagina 4 di 8 circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, secondo l'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo.
Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, osservarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate. Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
3. Richiamate tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie de qua, occorre rilevare che parte opposta a fondamento della propria pretesa creditoria ha prodotto:
• fatture elettroniche nn. 9 - 10 del 2021 e 1 del 2022, emesse dalla ricorrente complete di attestazione di avvenuta trasmissione delle medesime al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (v. doc.
1 al ricorso per decreto ingiuntivo);
• certificazione notarile di conformità all'originale della copia del registro delle fatture di vendita nelle pagina 5 di 8 pagine ove sono annotate le fatture elettroniche nn. 9 - 10 del 2021 e 1 del 2022 (v. doc. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo).
A tal riguardo, sebbene con la spiegata opposizione, ha eccepito, preliminarmente, Parte_2 la mancata prova, ad opera di parte opposta, del rapporto giuridico che stava all'origine della pretesa creditoria, dall'altro canto, non ha mai mosso alcuna contestazione relativamente all'avvenuta fornitura e consegna dei capi di bestiame di cui alle fatture rimaste impagate, deducendo peraltro il pagamento in acconto delle medesime fatture, con effetto della "relevatio ab onere probandi".
4. In seguito al disconoscimento delle sottoscrizioni delle ricevute depositate da parte opponente con l'allegato denominato “ricevute_pagamento” ( v. doc. 1 opponente) ha avuto luogo la consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare se la sottoscrizione apposta sulle suddette ricevute - previa comparazione con la procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo alla comparsa di costituzione in opposizione e con il saggio grafico - era o meno riconducibile alla mano di CP_1
[...]
Al termine dell'espletata consulenza tecnica, rispondendo compiutamente al quesito posto dal Giudice, la C.T.U. ha affermato che: “le firme in verifica […] non sono riconducibili alla mano del signor
[...]
.” (v. elaborato peritale C.T.U.). CP_1
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. possono essere fatte proprie dal Tribunale
e poste a fondamento della presente decisione.
5. Inoltre, parte opponente ha dedotto di aver corrisposto in data 21/01/2022 un acconto di euro
10.000,00 a mezzo bonifico bancario a favore di quale acconto su fatt. n. 10 del CP_1
21/12/2021 (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione), depositando una disposizione di pagamento datata 21.01.2022 ( doc. 1 all'atto di citazione in opposizione).
In data 16.01.2023 l'opponente effettuava irritualmente un deposito nel fascicolo telematico con cui produceva un allegato a sostegno del suo asserito pagamento, segnatamente:
- disposizione di bonifico del 10.01.2022 per € 5.000,00 e causale “ACCONTO FT N.9 DEL
16.12.2021”
- disposizione di bonifico del 14.12.2021 per € 10.000,00 e causale “SALDO FATT. N. 7 DEL
03/12/2021.
Orbene, occorre rilevare che il ricorso monitorio concerne le fatture: n. 9/2021 del 16.12.2021 per €
pagina 6 di 8 12.397,54 (I.V.A inclusa); n. 10/2021 del 21.12.2021 per € 15.338,86 (I.V.A inclusa); n. 1/2022 del
14.01.2022 per € 11.517,89 (I.V.A inclusa).
Ne deriva che la disposizione di € 10.000 del 14.12.2021 risulta irrilevante, in quanto avente ad oggetto la fattura N. 7 del 2021, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'odierno opposto riguarda altre fatture meglio sopra richiamate.
Tuttavia, dall'estratto conto del rapporto bancario tenuto dall'opposta presso l'istituto
[...]
ed avente coordinate IBAN Parte_3
[...] (v. doc. 2 prodotto dall' opposto) emerge che:
- il bonifico datato 21.01.2022 per € 10.000,00 non è mai stato accreditato sul conto;
- il bonifico datato 10.1.2022 per € 5.000 risulta accreditato con la causale ACCONTO FT N.9
DEL 16.12.2021 da parte di Parte_2
Ne deriva che, da una parte, non vi è prova del pagamento di € 10.000 per la fattura n. 10 del
21/12/2021, dall'altra parte, risulta comprovato il pagamento di € 5.000, quale acconto della Fattura 9 del 2021, poiché lo stesso risulta pacificamente dall'estratto conto depositato dalla stessa impresa opposta nella comparsa di costituzione, sicché tale somma deve essere sottratta dall' importo oggetto del decreto ingiuntivo.
6. In definitiva, l'opposizione va accolta nei limiti indicati e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Il credito complessivo di € 39.254,29 vantato dall'opposta deve essere ridotto, tenuto conto della necessità di detrarre le somme corrisposte dall'opponente a mezzo di bonifico del 10.1.2022 di €
5000,00 quale acconto della fattura n. 9 del 16.12.2021.
Deve quindi ritenersi accertato il credito di parte opposta nella minore somma di € 34.254,29 oltre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. N. 231/02 dalla data della notifica del ricorso monitorio al saldo.
5. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico di parte opponente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 26.000 ad € 52.000 ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva/trattazione, istruttoria e decisoria.
Mentre, le spese di CTU debbano essere poste interamente a carico di parte opposta.
Infine, anche in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene che il comportamento pagina 7 di 8 complessivo tenuto dalla ricorrente non consenta la condanna della stessa ex art. 96 cpc..
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
d.i. n. 528/2022 del 06.07.2022 e del Tribunale di Rovigo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di , in qualità Parte_2 CP_1 di titolare dell'omonima impresa individuale, dell'importo di € 34.254,29, oltre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. N. 231/02 dalla data della notifica del ricorso monitorio al saldo;
- dichiara compensate le spese di lite nella misura di un terzo;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio per i residui due Parte_2
terzi in favore di , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, CP_1 che si liquidano in € 5.078,00 (2/3 di euro 7.616,00) per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
- pone in via definitiva le spese di CTU liquidate con decreto del 31.10.2024 a carico di
. Parte_2
Rovigo, 7 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
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