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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 722/2024 promossa da: (c.f. ), nata alla Spezia il 10.10.1958 (con l'avv. Cossu) e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nato a [...] il [...] (con Parte_2 C.F._2 l'avv. Nerini) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 102/2024 del 26.06.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. L'udienza prevista per la nuova comparizione personale dei coniugi, a seguito di apposita istanza, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025 le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare e di non aver nel frattempo ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, insistendo altresì per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Vezzano Ligure (SP), Via Borrotzu n. 39 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nella piena disponibilità della legittima proprietaria Sig.ra
Parte_1
3. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e/o dovuto tra i coniugi, i quali hanno anche già regolato qualsivoglia rapporto di debito/credito tra loro;
4. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio dei rispettivi passaporti”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Parte_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 23.05.2009 alla Spezia, con atto trascritto
[...] nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2009, al numero 51, parte I;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 06.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani