Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 2866/2019 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. M. Gianneri)
contro
Parte_1 Controparte_1
(contumace) e nei confronti dell' (rappr. e dif. dall'Avv. M.
[...] CP_2
Galeano e dall'Avv. L. C. Vigilanti), avente ad oggetto: licenziamento;
osserva
Lo espone: di avere lavorato alle dipendenze della Parte_2 CP_1
in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...] dall'11.09.2018 al 20.06.2019, con la qualifica di operaio, inquadrato nel livello 3° S del CCNL autotrasporto merci industria e con le mansioni di autotrasportatore;
che il contratto di lavoro prevedeva lo svolgimento di 39 ore settimanali distribuite su 6 giornate lavorative;
di avere tuttavia lavorato, su specifica disposizione del datore di lavoro, soltanto “a chiamata”, e dunque restando in stato di inattività per alcuni giorni della settimana;
di avere presentato, in data 19.03.2019, domanda di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 della legge 151/2001, stante la necessità di assistere la moglie, sig.ra , affetta da “esiti di ictus cerebrale Parte_3 talassico destro e talamo capsule sinistro, insufficienza respiratoria acuta, stock settico, afasia e coscienza non valutabile” e riconosciuta per tali patologie “soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani senza assistenza continua”, nonché “soggetto portatore di handicap in situazione di gravità” ex art. 3 comma 3 l. 104/92; di avere accertato, tramite visura Unilav, durante i giorni successivi, che parte datoriale aveva licenziato esso ricorrente in data
“per giustificato motivo oggettivo”; che tale licenziamento non gli è mai stato comunicato;
di avere impugnato tale atto di recesso in quanto intimato oralmente e comunque illegittimo perché privo di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo;
Cont di avere chiesto alla l'immediata reintegra sul posto di lavoro, mettendo a
di non avere ricevuto alcuna risposta dall'odierna resistente;
che, con missiva del 10.10.2019, l gli ha CP_2 comunicato l'accoglimento della domanda di congedo straordinario, accordata tuttavia soltanto fino al 19.06.2019, tenuto conto dell'intervenuto licenziamento;
che il licenziamento, oltre che nullo perché intimato oralmente, è altresì nullo perchè intimato in violazione del divieto di cui all'art. 4 comma 2 della legge 53/2000 e illegittimo per carenza del presunto “giustificato motivo oggettivo” ad esso sotteso e per difetto di motivazione;
di avere diritto al pagamento dell'indennità per congedo straordinario e delle differenze retributive;
che l ha accolto la formulata CP_2 domanda di congedo straordinario per il periodo ricompreso dal 19.03.2019 al 19.06.2019, e quindi per un totale di 93 giorni, autorizzando il datore di lavoro ad
“effettuare il conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il beneficio di cui all'oggetto”; di non avere peraltro ricevuto dalla CP_1
l'indennità di cui trattasi, indennità dovuta, per il caso di mancato pagamento della predetta società, dall' , quale debitore in senso sostanziale;
che tale indennità CP_2 ammonta ad € 5.575,86; che, laddove il Giudice dovesse rigettare la domanda di reintegra e confermare la risoluzione del rapporto di lavoro al 20.06.2019, la società resistente deve ritenersi obbligata al pagamento del TFR, pari a € 375,38. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “ - in via cautelare e urgente, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art 2 del dlgs. 23/2015, dire, ritenere e dichiarare inefficace perché intimato in forma orale e/o nullo perché intimato in violazione di uno specifico divieto di legge il licenziamento intimato dalla unipersonale al ricorrente in data 20.06.2019; CP_1 conseguentemente e per l'effetto, ordinare alla in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, la reintegrazione del sig. nel posto Parte_4 di lavoro precedentemente occupato e condannare la predetta società al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, in una misura non inferiore a cinque mensilità; condannare altresì la predetta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- nel merito, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art 2 del dlgs. 23/2015, dire, ritenere e dichiarare inefficace perché intimato in forma orale e/o nullo perché intimato in violazione di uno specifico divieto di legge il licenziamento intimato il 20.06.2019 dalla unipersonale al ricorrente;
conseguentemente e per CP_1
l'effetto, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, la reintegrazione del sig. nel posto di lavoro Parte_4 precedentemente occupato e condannare la predetta società al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, in una misura non inferiore a cinque mensilità; condannare altresì la predetta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. - in subordine, sempre nel merito, per i motivi addotti, dire, ritenere e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. in data 20.06.2019 per Parte_4 carenza del giustificato motivo oggettivo e per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, condannare la alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente di un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità; - in via ancor più subordinata, nel merito, per i motivi addotti, dire, ritenere e dichiarare la violazione del requisito della motivazione del licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto, condannare la ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 23/2015, al pagamento di un'indennità CP_1 pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. - sempre nel merito, condannarsi la ovvero, in caso di CP_1 mancato pagamento della predetta società, l' di Ragusa, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa, via Leonardo da Vinci n. 25 - quale debitore in senso sostanziale - alla corresponsione in favore del sig. della Parte_4 indennità per congedo straordinario spettante al lavoratore dal 19.03.2019 al 19.06.2019, pari a € 5.575,86, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- in via estremamente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto della domanda di reintegra, condannarsi altresì la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del TFR, pari a € 375,38.”. La società resistente ha omesso di costituirsi in giudizio benchè ritualmente e tempestivamente citata, sicchè della stessa dev'essere dichiarata la contumacia. L' , costituitosi in giudizio, rileva che nessuna domanda è stata proposta CP_2 nei confronti dell , dovendo pertanto ritenersi che la Controparte_3 notificazione dell'atto introduttivo svolga la funzione di mera denuntiatio litis. Chiede quindi che il Giudice adito voglia “qualora all'esito si accerti lo svolgersi del rapporto di lavoro, del quale in narrativa, secondo i termini e le modalità illegittime esposte in ricorso, ovvero nei limiti della prova raggiunta, dichiarare la consequenziale debenza in favore dell' della contribuzione obbligatoria non CP_2 prescritta, con gli accessori monetari legali secondo gli importi normativamente dovuti. Con vittoria di spese e onorari a carico della parte che risulterà soccombente.”. La formulata domanda cautelare è stata accolta in forza di ordinanza resa in data 29 febbraio 2020, fondata sulle condivisibili argomentazioni che in questa sede (per ragioni di economia processuale) possono essere interamente richiamate:
“(omissis) - pur ritualmente evocata in giudizio, la società datrice di lavoro ha scelto di non costituirsi nella fase cautelare del procedimento, omettendo di esporre le ragioni sottese alla risoluzione del rapporto lavorativo intercorso con il ricorrente e di comprovare il rispetto delle relative formalità di legge;
- anche tenuto conto di detto contegno processuale, appare potersi ravvisare il fumus boni iuris della pretesa del ricorrente, suffragata dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso;
- risulta, infatti, accertato che il rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato, e la società a responsabilità limitata unipersonale è cessato, con decorrenza dal 20 giugno 2019, per iniziativa CP_1 del datore di lavoro, a seguito di comunicazione al Centro per l'impiego del
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (cfr. doc. in atti); - la convenuta, non costituendosi in giudizio, ha omesso di fornire la propria rappresentazione dell'accaduto, sicché l'onere della prova comunque gravante sul ricorrente, in ordine all'estromissione dal rapporto lavorativo per effetto di comportamento concludente del datore di lavoro (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3822, secondo cui “Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti…”), può dirsi, nell'ambito della cognizione sommaria propria della presente fase del procedimento, sufficientemente adempiuto;
- tanto basta per ritenere inefficace il licenziamento non comunicato per iscritto al lavoratore, con conseguente diritto di quest'ultimo alla reintegrazione ed alla ricostituzione del rapporto lavorativo, giusta il disposto dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa;
- non è di ostacolo alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro la circostanza che la prestazione lavorativa, al momento del licenziamento, risultava sospesa per congedo straordinario del lavoratore (invero, come precisato nella circolare n. 64 del CP_2
15 marzo 2001, il congedo straordinario e le relative prestazioni s'intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, da comunicare al lavoratore e all' ; - trattasi, infatti, di CP_2 causa di sospensione della prestazione cui si accompagna il diritto alla conservazione del posto di lavoro, come previsto dall'art. 42 della n. l. 151/2001, che richiama l'art. 4, comma 2, l. n. 53/2000; - appare, altresì, concreto ed effettivo il pericolo, prospettato dal ricorrente, che, nelle more dell'accertamento del proprio diritto nelle forme e nei tempi ordinari (attesa, peraltro, la mancata applicazione del rito celere e speciale di cui alla l. n. 92/2012, per effetto del disposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 23/2015), lo stesso sia esposto ad un pregiudizio irreparabile, in considerazione dell'inerenza del diritto medesimo alla sfera delle primarie necessità di mantenimento e di svolgimento di un'esistenza libera e dignitosa nonché di cura del prossimo congiunto in stato di disabilità grave;
- il periculum in mora, invero, si appalesa concreto ed attuale in ragione dello stato di disoccupazione del ricorrente (cfr. dichiarazione resa al Centro per l'impiego) e delle condizioni di salute del coniuge convivente, che lo rendono inabile al lavoro e bisognevole di cura e assistenza continue;
- non può, infine, trovare soddisfacimento in sede cautelare la pretesa del ricorrente al risarcimento dei danni derivati dal licenziamento, trattandosi di eventi dannosi già verificatisi e comunque suscettibili di riparazione per equivalente all'esito del giudizio di merito, ed essendo riservata la tutela atipica d'urgenza, quale rimedio eccezionale, preventivo ed a carattere anticipatorio, all'impedimento di pregiudizi futuri, imminenti ed irreparabili, cui il diritto del ricorrente si esponga nel tempo occorrente per l'accoglimento della propria pretesa in via ordinaria;
(omissis)”. Dalla inefficacia del licenziamento in discorso discende altresì la condanna della società resistente: a) a reintegrare il ricorrente (come già disposto nel contesto della suddetta ordinanza cautelare) nel posto di lavoro precedentemente occupato;
b) al pagamento, in favore di quest'ultimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR con riferimento al periodo compreso tra il dì del licenziamento e quello dell'effettiva reintegrazione;
c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a detto periodo. L'ex datrice di lavoro dev'essere inoltre condannata al pagamento, in favore del lavoratore, dell'indennità per congedo straordinario spettante allo stesso in relazione al periodo dal 19.03.2019 al 19.06.2019, indennità che deve ritenersi di importo pari ad € 5.575,86 (avuto riguardo a 93 giorni di retribuzione;
cfr. buste paga in atti).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa difesa, domanda o eccezione, così decide: condanna la a reintegrare nel Controparte_1 Parte_4 posto di lavoro precedentemente occupato;
condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR con riferimento al periodo compreso tra il dì del licenziamento (20 giugno 2019) e quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a detto periodo;
condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di € 5.575,86 a titolo di indennità per congedo straordinario in relazione al periodo dal 19.03.2019 al 19.06.2019; stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, condanna la a rifondere allo Stato le spese processuali Controparte_1 relative all'attività processuale svolta nell'interesse di , liquidate Parte_4 in complessivi € 5.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
condanna la a rifondere all' le spese Controparte_1 CP_2 processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)