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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4707 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4707 /2018 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNOLA ALESSANDRA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
Parte appellata non costituita
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_3
Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di CP_2 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020110061003217 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità degli interessi indicati nell'estratto; con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_4
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità e/o invalidità della cartella esattoriale, in relazione ai contestati interessi;
- l'insussistenza di ipotesi di prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La , pur ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_3
Con la sentenza impugnata n. 1736/2018, depositata il 16.02.2018, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta omessa notifica ed intervenuta prescrizione – e condannando Controparte_4
al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione ex art.
[...]
93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente Parte_2 appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_2
La , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_3
All'udienza del 28.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti soli venti giorni per le conclusionali, stante l'omessa costituzione degli appellati, di cui parte appellante non si è giovata.
pagina 2 di 4 **********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente va affermato come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 4 • dichiara la contumacia di;
CP_2
• dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_3 tempore;
• accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_3 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro e CP_2 Parte_3 CP_3
.
[...]
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 04.01.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4707 /2018 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNOLA ALESSANDRA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
Parte appellata non costituita
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_3
Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di CP_2 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020110061003217 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità degli interessi indicati nell'estratto; con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_4
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità e/o invalidità della cartella esattoriale, in relazione ai contestati interessi;
- l'insussistenza di ipotesi di prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La , pur ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_3
Con la sentenza impugnata n. 1736/2018, depositata il 16.02.2018, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta omessa notifica ed intervenuta prescrizione – e condannando Controparte_4
al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione ex art.
[...]
93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente Parte_2 appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_2
La , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_3
All'udienza del 28.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti soli venti giorni per le conclusionali, stante l'omessa costituzione degli appellati, di cui parte appellante non si è giovata.
pagina 2 di 4 **********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente va affermato come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 4 • dichiara la contumacia di;
CP_2
• dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro Controparte_3 tempore;
• accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_3 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro e CP_2 Parte_3 CP_3
.
[...]
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 04.01.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 4 di 4