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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8346/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVAMBATTISTA MURANO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
MARCECA, elettivamente domiciliato presso il difensore
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO Controparte_2 P.IVA_1
ERRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTI
Controparte_3
RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F. , con il patrocinio CP_4 P.IVA_2 dell'Avv. MASSIMILIANO SCIPIONI, elettivamente domiciliato presso il difensore
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI:
ATTRICE Parte_1
“voglia il Tribunale adito, accertata la responsabilità del Dott. e degli Controparte_1 [...] per i fatti sopra esposti come risultanti dalla relazione conclusiva del procedimento Controparte_2
pagina 1 di 14 di ATP avente il numero di Ruolo Generale 10649/2022 condannare le parti convenute, in solido o in via alternativa tra loro e/o pro quota al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla signora a seguito dell'intervento chirurgico di correzione di ernia Parte_1 ombelicale e laparocele epigastrico eseguito in data 20.01.2020 presso l' Controparte_5 di Bologna, dal Dott. nella misura di cui al menzionato
[...] Controparte_1 elaborato peritale e così ad euro 9.036,78 o a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenute di
Giustizia oltre al rimborso delle spese sostenute come documentalmente prodotte in giudizio ammontanti ad euro 28.650,06. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre 15% iva e c.p.a. del presente procedimento come per legge, nonchè del procedimento di ATP recante il numero
10649/22”
- CONVENUTO Controparte_1
“In via preliminare di rito, autorizzare il Prof. a chiamare in causa in garanzia il Controparte_1 terzo – in breve Controparte_3 Controparte_6
, fissando con decreto emesso ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 4, c.p.c. la
[...] data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo e per la costituzione di esso a norma dell'art. 281-undecies, comma 3, c.p.c. in via principale nel merito, respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, accertata la non sussistenza di dolo o colpa grave a carico del Prof. rispetto all'evento/condotta fonte della pretesa Controparte_1 risarcitoria avanzata dalla Sig.ra si chiede di rigettare la domanda di Parte_1 regresso e/o manleva eventualmente formulata nei confronti del Prof. dall'ulteriore CP_1 convenuto via ulteriormente subordinata, in ogni caso ed in Controparte_7 qualsivoglia misura di ravvisata responsabilità in capo al Prof. condannare Controparte_1
– in breve Controparte_3 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con Sede Legale e Direzione Generale
[...] in 20122 Milano, Corso Italia n. 13, C.F. e P.IVA , a tenere indenne e manlevare il Prof. P.IVA_2 da ogni somma, ivi comprese le spese di giudizio, che il medesimo dovesse essere Controparte_1 chiamato a corrispondere direttamente alla Sig.ra e/o in via di regresso e/o di Parte_1 manleva ad a titolo di responsabilità professionale, con obbligo della Controparte_8 suddetta compagnia assicuratrice a corrispondere direttamente le somme eventualmente dovute. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio”.
COVENUTO Controparte_2
“nel merito rigettare, siccome infondata, la domanda proposta dalla dott.ssa Parte_1 condannandola al pagamento delle spese del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
in via del tutto subordinata, ed in caso di accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la responsabilità del prof. nei confronti della struttura ai sensi della legge Controparte_1
24/17, condannare lo stesso a rivalere la concludente da ogni esborso, ovvero, in via ancor più gradata e salvo gravame, in proporzione alle rispettive quote di addebito;
in tale ipotesi subordinata, compensare quantomeno parzialmente le spese di lite con la ricorrente, pagina 2 di 14 vista la sproporzione del risarcimento richiesto rispetto a quello accertato, condannando il prof. al rimborso di quelle inerenti la domanda di rivalsa;
CP_1
Controparte_9
- TERZO CHIAMATO
[...] in via preliminare/pregiudiziale,accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
in relazione alla mancanza di operatività della Controparte_10 polizza - Convenzione AIOP azionata dal prof. con riferimento ai danni cagionati da CP_1
“intervento invasivo”, in quanto esclusi dalla garanzia prestata dalla estromissione della odierna esponente dal presente giudizio e rifusione delle spese di resistenza in suo Controparte_3 favore;
NEL MERITO,- accertato e dichiarato che le deduzioni in fatto di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto;
• accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo al prof. non avendo CP_1 parte ricorrente fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato all'assicurato prof. né la prova dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.; CP_1
• respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti del prof. IN VIA CP_1
SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti
• accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
• accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità degli Controparte_2
• accertare e dichiarare l'obbligo degli di manlevare e tenere indenne il prof. Controparte_2
tramite propria polizza assicurativa ovvero in proprio, secondo quanto stabilito dall'art. CP_1
7 e 10 della L. 24/2017;
• accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_3 assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra Assicurato e Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al Controparte_3 massimale previsto dalla polizza, tenuto conto in ogni caso la polizza dovrà Controparte_3 essere ritenuta a II rischio in relazione alle eventuali altre polizze che la “Parte Contraente” convenuta, prof. abbia stipulato con altre compagnie di assicurazioni;
- accertare e CP_1 dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, degli odierni convenuti, oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con conseguente condanna risarcitoria graduata del resistente prof. con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte CP_1 accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per In Controparte_3 ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della pagina 3 di 14 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 comma 2 n.
4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e art. 53 della L. n. 69 del 18 giugno
2009.
2. La ricorrente ha agito in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al fine di ottenere dai resistenti il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della vicenda di malpractice sanitaria che l'aveva vista coinvolta in occasione dell'intervento cui si era sottoposta presso la struttura convenuta.
In premessa parte ricorrente ha esposto quanto segue: in data 20.01.2020 si sottoponeva ad un intervento di correzione di ernia ombelicale e laparocele epigastrico presso l'ospedale privato accreditato di Bologna, intervento eseguito dal dott. Controparte_5 Controparte_1
Successivamente, parte attrice constatava l'insorgenza di una recidiva dell'ernia ombelicale, che la costringeva ad un intervento di addominoplastica in data 1.12.2021, programmato in seguito ad ulteriori visite specialistiche.
Parte attrice ha, quindi, lamentato che l'insorgenza della recidiva era attribuibile ad una scorretta tecnica operatoria eseguita dal dott. Tale condotta avrebbe determinato l'insorgenza di CP_1 danno biologico e morale, oltre alla necessità di sostenere ulteriori spese mediche.
La stessa ha depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Bologna (R.G. n.10649/2022) avverso gli odierni convenuti, al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la responsabilità del sanitario ed i danni patiti dalla paziente. Da tale CTU emergeva che “la recidiva è stata determinata dalla scelta di tecnica inadeguata da parte del medico operatore”.
A conclusione del procedimento di A.T.P. ha depositato ricorso ex art. 281decies c.p.c. in cui, richiamando le risultanze della C.T.U. svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., l'attrice ha allegato di aver patito danni - patrimoniali e non patrimoniali- a seguito dell'operato del Dott. e, CP_1 conseguentemente, ne ha chiesto il risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 6.11.2023, il Dott.
[...] si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e contestando il CP_1 contenuto della CTU precedentemente disposta in sede di ATP. In particolare, il convenuto afferma che la recidiva non ha riguardato il laparocele gastrico (motivo principale dell'intervento del 20.1.20) ma solo l'ernia ombelicale e, peraltro insorta oltre un anno dopo l'intervento; ha lamentato inoltre, che le risultanze della CTU relative alla ricomparsa dell'ernia si basano su un esame ecografico del 25.9.21 di cui non vi sarebbe traccia in atti, ma è solo richiamato dalla CTP di parte attrice;
il convenuto ha chiesto, pertanto, di rinnovare la CTU. Infine, il dott. ha sottolineato che tale ernia ombelicale CP_1 non appariva risolta neanche a seguito dell'intervento di addominoplastica successivamente eseguita dal dott. posto che la stessa CTU riporta la presenza di “una piccola porta erniaria <1 cm in Per_1 regione ombelicale”: ciò dimostrerebbe che neanche qualora il convenuto avesse posto in essere la medesima tecnica correttiva effettuata dal dott. si sarebbe evitata la recidiva, derivante da una Per_1 predisposizione fisiologica dell'attrice, di talchè non è ravvisabile alcuna condotta imperita dea parte sua.
Parte convenuta ha quindi chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'assicurazione
[...]
per avanzare nei suoi Controparte_9 confronti domanda di manleva. pagina 4 di 14 Si è costituita, altresì, la struttura sanitaria convenuta affermando, in primo luogo, la presenza di un consenso informato, documentato in atti dal documento sottoscritto da parte attrice prima dell'intervento; ha contestato, inoltre, le valutazioni operate dalla CTU in sede di ATP, ritenendo che la ricomparsa di un'ernia ombelicale fosse attribuibile alle caratteristiche intrinseche della parete addominale della paziente, piuttosto non ad un errore tecnico.
Con decreto del 6.11.23 è stata autorizzata la chiamata di terzo;
in data 8.2.24 il terzo veniva dichiarato contumace. La dichiarazione di contumacia è stata revocata all'udienza del 14.3.24, allorquando
, a seguito Controparte_11 della tardiva costituzione della terza chiamata, che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, in ragione della inoperatività della polizza per interventi invasivi quale quello oggetto di causa. Nel merito, in via principale, ha richiamato le difese del dott. In via CP_1 subordinata, inoltre, ha chiesto di accertare l'inesistenza del danno, nonchè la responsabilità esclusiva degli e, in ogni caso, di dichiarare tenuta a prestare la Controparte_2 Controparte_3 copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra assicurato e assicurazione.
Con ordinanza del 22.4.24 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art.185bis cpc, cui ha manifestato adesione la sola parte attrice.
Con ordinanza del 6.9.24 questo Giudice ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato per la discussione;
la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10.4.25.
3. La domanda è fondata e merita perciò accoglimento per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.
3.1. Responsabilità della struttura sanitaria.
Ai sensi dell'art. 7, L. 24 del 2017 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Alla luce del dettato normativo, l'azione che il paziente esercita nei confronti dell'ospedale o della casa di cura privata al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un intervento sanitario non correttamente eseguito va qualificata come azione di responsabilità da inadempimento contrattuale a norma degli artt. 1218 e 1228 c.c.. L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico, definito talora di spedalità, talora di assistenza sanitaria, in base al quale la stessa è tenuta ad una "prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere" (Cass., n. 6689/2018; n. 2675/2018; Cass. n. 19541/2015, Cass. n. 10616/2012; Cass. n.
8826/2007 e Cass. n. 13953/2007). La struttura sanitaria risponde, dunque, in primo luogo ai sensi dell'art. 1218 c.c. dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni la cui esecuzione faccia capo pagina 5 di 14 direttamente a se stessa, come le prestazioni organizzative e alberghiere in senso stretto. In secondo luogo, l'ospedale o la casa di cura privata, che si avvalgono necessariamente nell'esecuzione della prestazione principale del personale sanitario, rispondono dell'operato dei medici e degli infermieri, qualificabili come ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. Tale previsione, esplicitata nella legge Gelli-
, era già sostenuta da prevalente giurisprudenza (Cass. n. 1620/2012). Ne consegue che, rispetto Per_2 alla posizione del paziente, il riparto dell'onere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (anche fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
La responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura rileva a prescindere dai rapporti interni esistenti fra quest'ultima e personale medico;
dunque, tanto nel caso in cui il rapporto fra medico e struttura si qualifichi come rapporto di lavoro dipendente, quanto nel caso in cui il medico abbia stipulato un contratto di collaborazione autonoma, avvalendosi delle strutture della casa di cura per l'esecuzione delle proprie prestazioni (Cass. n 577/2008). Non rileva la circostanza che il medico che ha eseguito l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura/ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, ex multis, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche
Cass., S.U., n. 9556/2002). La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che si avvale della sua opera discende dal principio “cuis commoda et eius incommoda”, vale a dire, più precisamente, che chi si avvale dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, assume il rischio per i danni che derivano al creditore dall'opera dell'ausiliario.
3.2 Responsabilità del medico.
L'art.7, comma 3, della l. 24 del 2017 afferma che: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”. Il rapporto tra l'attrice ed il dott. deve essere qualificato come contrattuale: si è infatti CP_1 instaurato un rapporto giuridico diretto tra il medico e la paziente, che si è personalmente rivolta al professionista su consiglio di terzi.
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della domanda esercitata dalla parte attrice discende l'applicazione, tra l'altro, del regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Ne consegue che il paziente danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica nonché del relativo nesso di pagina 6 di 14 causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, potendosi invece limitare ad allegare l'inadempimento
(che deve essere inadempimento qualificato, tale cioè da costituire causa efficiente del danno), come si afferma sin dalla pronuncia Cass., SS.UU., n. 577/2008 e in applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova in materia puntualizzato da Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Grava, invece, sul debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di avere correttamente adempiuto alla propria prestazione o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non riconducibile alla condotta sanitaria, sì da configurare causa non imputabile al sanitario, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Il debitore (convenuto) dovrà provare di aver tenuto un comportamento conforme alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali o che, comunque, anche se la condotta non è stata diligente, il danno si è prodotto per causa a lui non imputabile (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; Cass. 12 dicembre 2013 n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; Cass 6.5.2015 n. 8989; Cass.
21.7.2011 n. 15993; Cass.
7.6.2011 n. 12274).
L'accertamento del nesso causale (causalità materiale) tra la condotta attiva oppure omissiva e l'evento segue i principi previsti in sede penale dagli artt. 40 e 41 c.p.. Quanto all'imputazione dell'elemento soggettivo andrà ricercata la sussistenza del dolo o della colpa;
tuttavia, a differenza che in sede penale, dovendo in sede civile risarcirsi il danno, una volta accertato il nesso di causalità tra condotta ed evento e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, dovrà essere accertato se il danno
(patrimoniale e/o non patrimoniale) sia conseguenza ai sensi dell'art. 1223 c.c. secondo un criterio di causalità adeguata, dell'evento. A tal riguardo, sebbene l'art. 1223 c.c. si esprima in termini di danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la giurisprudenza ha interpretato la norma in questione con il criterio della c.d. regolarità causale, delimitando l'area del risarcibile a quei danni che siano effetto normale del fatto (inadempimento). Quanto poi, sotto il profilo processuale, allo standard probatorio richiesto in sede civile, si applica il criterio del "più probabile che non" diversamente dallo standard più rigoroso penalistico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Civ.
S.U. 11.1.2008 n. 576; Cass. 29.2.2016 n. 3893; Cass. 22.2.2016 n. 3428).
3.3. Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve concludersi nel senso che le risultanze istruttorie in atti consentono di ritenere accertato un profilo di responsabilità iatrogena in capo ai convenuti. Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi assolto l'onere della prova incombente su parte attrice, tenuto conto delle allegazioni attoree e delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, dalle quali non sussiste ragione per prescindersi, atteso il livello di tecnicismo scientifico della questione oggetto della presente controversia, l'esauriente rigore scientifico dell'elaborato peritale e la sostanziale mancanza di contestazioni quanto all'an della responsabilità da parte dei C.T.P..
In ordine alla rilevanza delle risultanze della C.T.U. espletata, giova premettere che da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass.civ. Sez.III 26.2.2013 n.4792 Cass. Civ. Sez.III 8.2.2019 n. 3717). pagina 7 di 14 Nella presente controversia, la CTU (doc. 8 del ricorso), all'esito della accurata disamina della documentazione sanitaria, ha ricostruito l'iter clinico della caratterizzato dalla comparsa di una Pt_1 recidiva dell'ernia ombelicale, successiva all'intervento del sanitario convenuto. In particolare, gli snodi fondamentali del percorso clinico di parte attrice possono essere così sintetizzati:
• nel 2019 venne individuata una tumefazione in regione ombelicale confermata da un esame ecografico effettuato nel novembre dello stesso anno;
• in data 20.01.2020 si ricoverava presso l' dove il giorno Controparte_5 stesso veniva sottoposta ad intervento chirurgico dal dott. CP_1
• la precoce ricomparsa della tumefazione ombelicale la portava ad eseguire nuovi controlli ed in particolare una ecografia in data 25.09.2020; di seguito, effettuava visita chirurgica dapprima dal dr.
e poi dal dr. che confermavano la presenza della recidiva sia erniaria che del Per_3 Per_4 laparocele, e consigliavano l'intervento chirurgico di plastica con associata addominoplastica, poi eseguito.
La CTU, rispondendo ai quesiti posti, ha concluso chiaramente che “il risultato ottenuto e la recidiva esitata è la conseguenza di un errato trattamento, determinando una recidiva quindi di fatto un chiaro peggioramento dello stato anteriore che ha dovuto essere poi riparato con un successivo intervento chirurgico. Infatti mentre per la correzione del laparocele e della diastasi si è proceduto effettuando una alloplastica posteriore con rete di polipropilene fissata con punti riassorbibili per l'ernia ombellicale si è praticata una sutura diretta a punti staccati. (non è menzionato il tipo di filo utilizzato). La recidiva erniaria è stata determinata dalla scelta di tecnica inadeguata da parte del chirurgo operatore come sopra dettagliato”.
La medesima perizia ha quantificato:
a) il danno biologico permanente residuo nella misura del 4-5% e lo attribuisce al trattamento chirurgico del dr. CP_1
a) inabilità temporanea totale: 3 giorni, pari al ricovero presso la Casa di Cura Fortunata Toniolo;
b) inabilità temporanea parziale al 75%: giorni 15;
c) ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 15.
Nella CTU si legge poi che “le spese mediche prodotte in atti possono essere considerate congrue e si riferiscono a prestazioni mediche e a degenze ospedaliere presso la Casa di Cura Madre Fortunata
Toniolo e sono relative all'intervento di riparazione resosi necessario. La fattura del prof. è Per_5 una spesa di patrocinio del tutto congrua con la tipologia di valutazione peritale in essere”.
In sintesi, la CTU ha evidenziato una condotta imperita del medico convenuto, la quale ha cagionato l'insorgenza della recidiva, per la quale non si possono ipotizzare cause alternative, nè condizioni pregresse che abbiano interferito con l'attuale quadro obiettivo/sintomatologico.
Alla luce delle risultanze della C.T.U. espletata e della documentazione in atti emergono, dunque, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità medica e l'onere probatorio di parte attrice risulta assolto: è da ritenersi provata, infatti, la sussistenza di una condotta inadempiente in capo al sanitario convenuto, del conseguente evento dannoso di peggioramento delle condizioni di salute della paziente (a causa della comparsa in breve tempo della recidiva) e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento. E' infatti emerso come la scelta di correggere l'ernia ombelicale praticando una sutura diretta a punti staccati sia stata inadeguata ed attribuibile a responsabilità del medico convenuto. Ciò perchè tale modalità è prevista solo in alcuni casi ed in particolare in relazione alle dimensioni della breccia erniaria (inferiore ai 2 cm) e delle condizioni locali della parete. Nel caso di specie, non è stata riportata pagina 8 di 14 dall'operatore la dimensione della porta, ma la necessità di chiuderla con più punti staccati fa presumere che fosse superiore a quella che abitualmente viene considerata idonea per questa tecnica. I consulenti hanno evidenziato, inoltre, come non sia stata considerata la situazione complessiva della parete addominale che, con una diastasi dei retti con modesta rappresentazione dei ventri muscolari degli stessi, presentava una evidente debolezza. Tutto ciò avrebbe richiesto una maggiore prudenza nella scelta della tecnica, con l'opzione per una alloplastica più ampia, essendo presenti patologie concomitanti e contigue, e/o il posizionamento di una seconda protesi a livello ombelicale.
Di contro, parte convenuta non ha addotto alcun elemento che potesse fornire la prova liberatoria della correttezza della condotta del sanitario o, in alternativa, dell'impossibilità oggettiva e non imputabile di porre in essere la condotta esigibile corretta.
Da quanto detto discende che deve affermarsi la responsabilità del convenuto Dott. in ordine CP_1 ai danni patiti da parte attrice.
3.4 Parimenti la struttura sanitaria è responsabile contrattualmente nei confronti della paziente per l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali assunte in ragione del contratto di spedalità, per cui risponderà per i danni causati dalle condotte del sanitario di cui l'azienda si è avvalsa per il compimento delle proprie obbligazioni, ex artt. 1218 e 1228 c.c.. A tal fine si ribadisce come sia irrilevante l'inquadramento del rapporto esistente tra il medico e la struttura, dovendo quest'ultima rispondere anche qualora il sanitario non sia inquadrato nell'organico dell'ente da un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla domanda della struttura di essere tenuta indenne dal sanitario, valgono le considerazioni che seguono.
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 28987/2019, ha affermato come la ratio della responsabilità solidale della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c. si fonda sul principio per cui l'attività dell'ausiliario si incardina nel programma terapeutico originariamente elaborato dalla struttura, per la cui realizzazione essa si è necessariamente avvalsa dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, ogni possibilità di adempimento diretto. Per tale motivo, il citato art. 1228 c.c.
“fonda, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”. Ne consegue che, se la struttura si avvale dell'opera dei sanitari, la stessa si trova anche a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati, non già per mera colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì per il rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (così Cass. n. 6243/2015). Dunque, la
Suprema Corte del 2019 ha confermato l'orientamento secondo il quale l'accertamento della condotta lesiva imputabile al solo sanitario, non fa venire meno i presupposti della responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), essendo la struttura gravata dell'onere specifico di dimostrare che la colpa del sanitario sia stata tanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile da assorbire qualsiasi responsabilità della struttura. La struttura sanitaria non risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. solo in presenza di una malpractice grave e straordinaria divergente rispetto alla fisiologica pagina 9 di 14 attività economica dell'impresa, tale da determinare una vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente, che può essere dimostrata tramite la prova della “derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni” (cfr. Cass. da ultimo citata). In mancanza di una simile prova, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono espressione l'art. 1298 c. 2 c.c. e l'art. 2055 c. 3 c.c.
La Corte di Cassazione, in successive pronunce (n. 29001/21; conforme n. 34516/2023) ha poi ribadito che “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 co.2 e 2055 co.3 c.c.., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico…, e salvo che la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati…”.
In ordine al rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico, dunque, la Cassazione ha richiamato, in particolare, il terzo comma dell'art. 2055 c.c.., che detta una presunzione juris tantum di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, e l'art. 1298 c.c.., che detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, in parti che si presumono eguali, se non risulti diversamente.
Ribadendo quanto la medesima Terza Sezione civile della Suprema Corte, aveva già affermato nella pronuncia n. 28987/19, quanto al rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico, vale il principio del riparto di responsabilità in misura paritaria (e cioè nella misura del 50 % per ciascuno). Al contempo la struttura (per conseguire un diritto di rivalsa integrale nei confronti del medico) è tenuta a dimostrare la ricorrenza di un'eccezionale, inescusabile e del tutto imprevedibile deviazione del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.
Se ne desume la “impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio di impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio di insolvibilità del medico”.
Nel caso in esame, va affermata la corresponsabilità solidale delle struttura, che non ha fornito prova liberatoria dalla responsabilità, essendosi limitata ad affermare l'assenza di profili di colpa diretta della struttura nel cagionare il danno lamentato dalla parte ricorrente, senza tuttavia allegare neppure la straordinaria gravità, straordinarietà, soggettiva imprevedibilità ed oggettiva improbabilità della condotta del sanitario, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata al fine di ritenere assorbita qualsiasi responsabilità della struttura in quella esclusiva del medico. E' evidente, dunque, che una tale evenienza non si possa comunque configurare nella fattispecie in esame e che di conseguenza dovrà farsi applicazione del criterio sopra indicato per l'attribuzione di responsabilità in solido anche della struttura.
In conformità ai criteri presuntivi ex artt. 1298 co.2 c.c.. e 2055 co.3 c.c., il riparto di responsabilità tra struttura sanitaria e medico va ricostruito in misura paritaria, essendo essi responsabili nella misura del pagina 10 di 14 50 % per ciascuno. Va quindi rigettata la domanda della struttura di regresso nei confronti del medico convenuto.
4. I danni risarcibili.
Accertati i profili di responsabilità appena descritti, la C.T.U. ha individuato il nesso causale tra la condotta tenuta dal sanitario e la menomazione lamentata da parte attrice;
pertanto, possono essere addebitate ai resistenti, per i motivi suddetti, le conseguenze dannose che ne sono derivate e consistite tanto in danni non patrimoniali, quanto patrimoniali.
Il danno non patrimoniale risarcibile nel caso di specie, valutato unitariamente, comprende sia il danno biologico di tipo fisico, sia il danno morale, consistente nella sofferenza morale soggettiva, nel turbamento d'animo, nel dolore intimo sofferti. L'attrice ha dato prova del danno subito alla propria salute, attraverso la documentazione allegata in atti (cartelle cliniche, referti e certificati medici). Si tratta del danno biologico consistente nel danno alla salute, ovvero la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che incide negativamente sulla capacità di svolgere ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, senza alcuna ripercussione sulla capacità di produrre reddito.
Venendo, dunque, al quantum debeatur, va osservato che, in tema di liquidazione del danno alla salute derivato da malpratice sanitaria, ai sensi dell'art.7 della legge Gelli “il danno conseguente Per_2 all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
Il CTU ha indicato il danno biologico permanente nella misura del 4-5%. Tale ipotesi rientra, pertanto, nella previsione di cui all'art.139 cod. ass. che attiene al risarcimento del danno biologico di lieve entità.
Può essere liquidato anche un aumento per danno morale, allegato da controparte, in considerazione del fatto che l'aver dovuto sottoporsi a nuovo intervento riparatore (che non sarebbe stato altrimenti necessario), con conseguente periodo di inabilità e sofferenza, può presumersi che abbia causato una sofferenza anche morale alla parte ricorrente.
L'applicazione della predetta previsione normativa, considerata l'età della danneggiata al momento dell'intervento (54 anni), permette di liquidare il danno non patrimoniale complessivo in euro 7.477.14, di cui euro 1.201,47 per invalidità temporanea, compreso l'aumento del 20% per danno morale.
Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ed in particolare di rifusione delle spese mediche come allegate e documentate da parte attrice (cfr. all. da 9 a14 fascicolo attoreo), ritenute congrue dai CTU, da quantificare in complessivi euro 12.921,00 comprendente tutte le spese mediche relative all'intervento di addominoplastica eseguito in data presso la casa di cura Villa
Toniolo. In particolare:
- Fattura n.
8.942 emessa in data 3\12\2021 da Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di importo pari ad euro 4.961,06 (documento n. 9);
- Ricevuta n. 243\2021 emessa in data 01/12/2021 di importo pari ad euro 1.252,00 a titolo di pagina 11 di 14 compenso anestesiologico per intervento chirurgico dalla Dott.ssa (doc. 10); Persona_6
- Ricevuta n.32\2021 emessa in data 3/12/2021 di importo pari ad euro 502,00 per intervento chirurgico dalla Dott.ssa (documento n. 11): Persona_7
- Ricevuta n. 195 emessa in data 03/12/2021 di importo pari ad euro 302,00 a titolo di onorario medico per l'intervento chirurgico del 1/12/2021 dal Dott. (documento n. 12); Persona_8
- Fattura n.8943/2021 emessa in data 03/12/2021 di importo pari ad euro 3.002, 00 per compenso chirurgico intramoenia dal Dott. (documento n. 13): Persona_9
- Fattura n. 8944/2021 emessa in data 03/12/2021 di importo pari ad euro 2.902,00 a titolo di compenso chirurgico intramoenia dal Dott. (documento n. 14). Persona_10
Sono altresì da liquidarsi a favore di parte attrice anche le spese sostenute in sede di ATP (R.G.
10649/2022) di euro 3.000,00 per onorario CTU ed euro 500,00 per compenso ausiliario, oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti per legge, oltre alle spese di CTP (doc.15 del ricorso) documentate per euro 11.569,00.
Sulle somme tutte indicate, previa devalutazione – ove necessario - trattandosi di somme non perfettamente attualizzate, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dell'esborso effettivo (per le sole spese), alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accordata la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato qual era prima del fatto illecito, che ha generato il danno, sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata (cfr., in termini,
Cass. S.U. n. 1712/1995).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
5. Sulla domanda di manleva del dott. svolta nei confronti dell'assicurazione terza CP_1 chiamata.
La Compagnia assicurativa Controparte_11
è stata chiamata in causa dal dott. in forza del rapporto assicurativo in
[...] CP_1 essere con la predetta compagnia, in virtù del Certificato di Assicurazione BKS/MED/1920/00449 alla
Polizza Collettiva N° 2019RCG00171-789894 Ex N° BKS/MED/1920/00270 con vigenza dal
30.09.2021 al 30.09.2022 (v. all. 6 comparsa dott. . Il sanitario convenuto ha dunque chiesto CP_1 che, in caso di condanna, fosse garantito e manlevato dalla predetta Compagnia delle spese sopportate sia in via stragiudiziale, che giudiziale per l'assistenza legale necessaria per la difesa in giudizio.
Tale domanda di garanzia propria svolta dal medico merita accoglimento.
Il resistente ha allegato, a fondamento della domanda di manleva, la polizza stipulata con la Compagnia da cui emerge come le attività assicurate sono le seguenti: “Chirurgia generale – Chirurgia vascolare –
Oncologia con interventi chirurgici”. Se ne desume che le parti abbiano inteso convenire una copertura pagina 12 di 14 assicurativa per i danni derivanti da dette attività esercitate e dichiarate dal sanitario al momento della stipula.
Alla luce di ciò non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi della terza chiamata, che ha escluso l'operatività della polizza richiamando l'art. 22 n. 1) delle condizioni di assicurazione nella parte in cui si prevede l'esclusione dell'assicurazione per “la penetrazione chirurgica dei tessuti, cavità o organi, l'uso di retrattori e gli atti invasivi diagnostici e terapeutici”. Invero, tale esclusione non può essere applicabile al caso in esame in cui è proprio l'attività chirurgica ad essere praticata dall'assicurato e dichiarata e riportata nel certificato, pertanto assicurata ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di assicurazioni (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto
a pagare a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad errori od omissioni, commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato sul modulo di adesione e riportata nel certificato. L'Assicurazione, come delimitata in questo contratto e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività professionali dichiarate dall' ed indicate nel Parte_2 modulo di adesione e nei limiti previsti nella classe di merito assegnata ad ogni singolo
Assicurato…”).
La domanda di manleva può essere dunque accolta, limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al medico, che, per quanto già detto, va individuata nel 50% del liquidato e dovrà comprendere anche le spese sostenute dall'assicurato per far fronte al presente giudizio in applicazione dell'art. 1917, 3^ co., c.c., come liquidate in dispositivo.
6. Spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei reciproci rapporti e vanno liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente, come in parte dispositiva, secondo i parametri medi per studio e introduttiva, e minimi per trattazione e decisionale, tenuto conto degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio (scaglione euro 5.201 – 26.000).
Le spese di ATP vanno refuse alla parte ricorrente e sono liquidate, come in parte dispositiva, in base ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra contraria domanda ed eccezione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie, nei limiti di seguito indicati, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la responsabilità dei resistenti per le ragioni esposte in parte motiva e li condanna al pagamento in solido, in favore di parte ricorrente, delle seguenti somme:
euro 7.477,14 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
euro 12.921,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
euro 11.569,00 per spese di CTP come indicato in parte motiva;
euro 3.000,00 per onorario CTU + 500,20 per compenso ausiliario, per il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., oltre oneri previdenziali ed IVA dovuti per legge;
- condanna le parti resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. per euro 2.337 e del presente giudizio in euro 3.387 a titolo di compensi del difensore, pagina 13 di 14 oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, nonchè spese di
C.U. e iscrizione a ruolo per ATP e merito;
- rigetta la domanda riconvenzionale degli nei confronti del dott. Controparte_2 [...]
CP_1
- accoglie la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di Controparte_1 [...]
, che per l'effetto Controparte_9 condanna a tener indenne e manlevare il primo da quanto lo stesso sarà tenuto a pagare a parte ricorrente in ragione della presente condanna, oltre al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.387 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8346/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVAMBATTISTA MURANO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
MARCECA, elettivamente domiciliato presso il difensore
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO Controparte_2 P.IVA_1
ERRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTI
Controparte_3
RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F. , con il patrocinio CP_4 P.IVA_2 dell'Avv. MASSIMILIANO SCIPIONI, elettivamente domiciliato presso il difensore
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI:
ATTRICE Parte_1
“voglia il Tribunale adito, accertata la responsabilità del Dott. e degli Controparte_1 [...] per i fatti sopra esposti come risultanti dalla relazione conclusiva del procedimento Controparte_2
pagina 1 di 14 di ATP avente il numero di Ruolo Generale 10649/2022 condannare le parti convenute, in solido o in via alternativa tra loro e/o pro quota al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla signora a seguito dell'intervento chirurgico di correzione di ernia Parte_1 ombelicale e laparocele epigastrico eseguito in data 20.01.2020 presso l' Controparte_5 di Bologna, dal Dott. nella misura di cui al menzionato
[...] Controparte_1 elaborato peritale e così ad euro 9.036,78 o a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenute di
Giustizia oltre al rimborso delle spese sostenute come documentalmente prodotte in giudizio ammontanti ad euro 28.650,06. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre 15% iva e c.p.a. del presente procedimento come per legge, nonchè del procedimento di ATP recante il numero
10649/22”
- CONVENUTO Controparte_1
“In via preliminare di rito, autorizzare il Prof. a chiamare in causa in garanzia il Controparte_1 terzo – in breve Controparte_3 Controparte_6
, fissando con decreto emesso ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 4, c.p.c. la
[...] data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo e per la costituzione di esso a norma dell'art. 281-undecies, comma 3, c.p.c. in via principale nel merito, respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, accertata la non sussistenza di dolo o colpa grave a carico del Prof. rispetto all'evento/condotta fonte della pretesa Controparte_1 risarcitoria avanzata dalla Sig.ra si chiede di rigettare la domanda di Parte_1 regresso e/o manleva eventualmente formulata nei confronti del Prof. dall'ulteriore CP_1 convenuto via ulteriormente subordinata, in ogni caso ed in Controparte_7 qualsivoglia misura di ravvisata responsabilità in capo al Prof. condannare Controparte_1
– in breve Controparte_3 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con Sede Legale e Direzione Generale
[...] in 20122 Milano, Corso Italia n. 13, C.F. e P.IVA , a tenere indenne e manlevare il Prof. P.IVA_2 da ogni somma, ivi comprese le spese di giudizio, che il medesimo dovesse essere Controparte_1 chiamato a corrispondere direttamente alla Sig.ra e/o in via di regresso e/o di Parte_1 manleva ad a titolo di responsabilità professionale, con obbligo della Controparte_8 suddetta compagnia assicuratrice a corrispondere direttamente le somme eventualmente dovute. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio”.
COVENUTO Controparte_2
“nel merito rigettare, siccome infondata, la domanda proposta dalla dott.ssa Parte_1 condannandola al pagamento delle spese del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
in via del tutto subordinata, ed in caso di accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la responsabilità del prof. nei confronti della struttura ai sensi della legge Controparte_1
24/17, condannare lo stesso a rivalere la concludente da ogni esborso, ovvero, in via ancor più gradata e salvo gravame, in proporzione alle rispettive quote di addebito;
in tale ipotesi subordinata, compensare quantomeno parzialmente le spese di lite con la ricorrente, pagina 2 di 14 vista la sproporzione del risarcimento richiesto rispetto a quello accertato, condannando il prof. al rimborso di quelle inerenti la domanda di rivalsa;
CP_1
Controparte_9
- TERZO CHIAMATO
[...] in via preliminare/pregiudiziale,accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
in relazione alla mancanza di operatività della Controparte_10 polizza - Convenzione AIOP azionata dal prof. con riferimento ai danni cagionati da CP_1
“intervento invasivo”, in quanto esclusi dalla garanzia prestata dalla estromissione della odierna esponente dal presente giudizio e rifusione delle spese di resistenza in suo Controparte_3 favore;
NEL MERITO,- accertato e dichiarato che le deduzioni in fatto di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto;
• accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo al prof. non avendo CP_1 parte ricorrente fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato all'assicurato prof. né la prova dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.; CP_1
• respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti del prof. IN VIA CP_1
SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti
• accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
• accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità degli Controparte_2
• accertare e dichiarare l'obbligo degli di manlevare e tenere indenne il prof. Controparte_2
tramite propria polizza assicurativa ovvero in proprio, secondo quanto stabilito dall'art. CP_1
7 e 10 della L. 24/2017;
• accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_3 assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra Assicurato e Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al Controparte_3 massimale previsto dalla polizza, tenuto conto in ogni caso la polizza dovrà Controparte_3 essere ritenuta a II rischio in relazione alle eventuali altre polizze che la “Parte Contraente” convenuta, prof. abbia stipulato con altre compagnie di assicurazioni;
- accertare e CP_1 dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, degli odierni convenuti, oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con conseguente condanna risarcitoria graduata del resistente prof. con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte CP_1 accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per In Controparte_3 ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della pagina 3 di 14 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 comma 2 n.
4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e art. 53 della L. n. 69 del 18 giugno
2009.
2. La ricorrente ha agito in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al fine di ottenere dai resistenti il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della vicenda di malpractice sanitaria che l'aveva vista coinvolta in occasione dell'intervento cui si era sottoposta presso la struttura convenuta.
In premessa parte ricorrente ha esposto quanto segue: in data 20.01.2020 si sottoponeva ad un intervento di correzione di ernia ombelicale e laparocele epigastrico presso l'ospedale privato accreditato di Bologna, intervento eseguito dal dott. Controparte_5 Controparte_1
Successivamente, parte attrice constatava l'insorgenza di una recidiva dell'ernia ombelicale, che la costringeva ad un intervento di addominoplastica in data 1.12.2021, programmato in seguito ad ulteriori visite specialistiche.
Parte attrice ha, quindi, lamentato che l'insorgenza della recidiva era attribuibile ad una scorretta tecnica operatoria eseguita dal dott. Tale condotta avrebbe determinato l'insorgenza di CP_1 danno biologico e morale, oltre alla necessità di sostenere ulteriori spese mediche.
La stessa ha depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Bologna (R.G. n.10649/2022) avverso gli odierni convenuti, al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la responsabilità del sanitario ed i danni patiti dalla paziente. Da tale CTU emergeva che “la recidiva è stata determinata dalla scelta di tecnica inadeguata da parte del medico operatore”.
A conclusione del procedimento di A.T.P. ha depositato ricorso ex art. 281decies c.p.c. in cui, richiamando le risultanze della C.T.U. svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., l'attrice ha allegato di aver patito danni - patrimoniali e non patrimoniali- a seguito dell'operato del Dott. e, CP_1 conseguentemente, ne ha chiesto il risarcimento.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 6.11.2023, il Dott.
[...] si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e contestando il CP_1 contenuto della CTU precedentemente disposta in sede di ATP. In particolare, il convenuto afferma che la recidiva non ha riguardato il laparocele gastrico (motivo principale dell'intervento del 20.1.20) ma solo l'ernia ombelicale e, peraltro insorta oltre un anno dopo l'intervento; ha lamentato inoltre, che le risultanze della CTU relative alla ricomparsa dell'ernia si basano su un esame ecografico del 25.9.21 di cui non vi sarebbe traccia in atti, ma è solo richiamato dalla CTP di parte attrice;
il convenuto ha chiesto, pertanto, di rinnovare la CTU. Infine, il dott. ha sottolineato che tale ernia ombelicale CP_1 non appariva risolta neanche a seguito dell'intervento di addominoplastica successivamente eseguita dal dott. posto che la stessa CTU riporta la presenza di “una piccola porta erniaria <1 cm in Per_1 regione ombelicale”: ciò dimostrerebbe che neanche qualora il convenuto avesse posto in essere la medesima tecnica correttiva effettuata dal dott. si sarebbe evitata la recidiva, derivante da una Per_1 predisposizione fisiologica dell'attrice, di talchè non è ravvisabile alcuna condotta imperita dea parte sua.
Parte convenuta ha quindi chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'assicurazione
[...]
per avanzare nei suoi Controparte_9 confronti domanda di manleva. pagina 4 di 14 Si è costituita, altresì, la struttura sanitaria convenuta affermando, in primo luogo, la presenza di un consenso informato, documentato in atti dal documento sottoscritto da parte attrice prima dell'intervento; ha contestato, inoltre, le valutazioni operate dalla CTU in sede di ATP, ritenendo che la ricomparsa di un'ernia ombelicale fosse attribuibile alle caratteristiche intrinseche della parete addominale della paziente, piuttosto non ad un errore tecnico.
Con decreto del 6.11.23 è stata autorizzata la chiamata di terzo;
in data 8.2.24 il terzo veniva dichiarato contumace. La dichiarazione di contumacia è stata revocata all'udienza del 14.3.24, allorquando
, a seguito Controparte_11 della tardiva costituzione della terza chiamata, che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, in ragione della inoperatività della polizza per interventi invasivi quale quello oggetto di causa. Nel merito, in via principale, ha richiamato le difese del dott. In via CP_1 subordinata, inoltre, ha chiesto di accertare l'inesistenza del danno, nonchè la responsabilità esclusiva degli e, in ogni caso, di dichiarare tenuta a prestare la Controparte_2 Controparte_3 copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra assicurato e assicurazione.
Con ordinanza del 22.4.24 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art.185bis cpc, cui ha manifestato adesione la sola parte attrice.
Con ordinanza del 6.9.24 questo Giudice ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato per la discussione;
la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10.4.25.
3. La domanda è fondata e merita perciò accoglimento per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati.
3.1. Responsabilità della struttura sanitaria.
Ai sensi dell'art. 7, L. 24 del 2017 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Alla luce del dettato normativo, l'azione che il paziente esercita nei confronti dell'ospedale o della casa di cura privata al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un intervento sanitario non correttamente eseguito va qualificata come azione di responsabilità da inadempimento contrattuale a norma degli artt. 1218 e 1228 c.c.. L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico, definito talora di spedalità, talora di assistenza sanitaria, in base al quale la stessa è tenuta ad una "prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere" (Cass., n. 6689/2018; n. 2675/2018; Cass. n. 19541/2015, Cass. n. 10616/2012; Cass. n.
8826/2007 e Cass. n. 13953/2007). La struttura sanitaria risponde, dunque, in primo luogo ai sensi dell'art. 1218 c.c. dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni la cui esecuzione faccia capo pagina 5 di 14 direttamente a se stessa, come le prestazioni organizzative e alberghiere in senso stretto. In secondo luogo, l'ospedale o la casa di cura privata, che si avvalgono necessariamente nell'esecuzione della prestazione principale del personale sanitario, rispondono dell'operato dei medici e degli infermieri, qualificabili come ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. Tale previsione, esplicitata nella legge Gelli-
, era già sostenuta da prevalente giurisprudenza (Cass. n. 1620/2012). Ne consegue che, rispetto Per_2 alla posizione del paziente, il riparto dell'onere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (anche fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
La responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura rileva a prescindere dai rapporti interni esistenti fra quest'ultima e personale medico;
dunque, tanto nel caso in cui il rapporto fra medico e struttura si qualifichi come rapporto di lavoro dipendente, quanto nel caso in cui il medico abbia stipulato un contratto di collaborazione autonoma, avvalendosi delle strutture della casa di cura per l'esecuzione delle proprie prestazioni (Cass. n 577/2008). Non rileva la circostanza che il medico che ha eseguito l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura/ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, ex multis, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche
Cass., S.U., n. 9556/2002). La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che si avvale della sua opera discende dal principio “cuis commoda et eius incommoda”, vale a dire, più precisamente, che chi si avvale dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, assume il rischio per i danni che derivano al creditore dall'opera dell'ausiliario.
3.2 Responsabilità del medico.
L'art.7, comma 3, della l. 24 del 2017 afferma che: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”. Il rapporto tra l'attrice ed il dott. deve essere qualificato come contrattuale: si è infatti CP_1 instaurato un rapporto giuridico diretto tra il medico e la paziente, che si è personalmente rivolta al professionista su consiglio di terzi.
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della domanda esercitata dalla parte attrice discende l'applicazione, tra l'altro, del regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Ne consegue che il paziente danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica nonché del relativo nesso di pagina 6 di 14 causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, potendosi invece limitare ad allegare l'inadempimento
(che deve essere inadempimento qualificato, tale cioè da costituire causa efficiente del danno), come si afferma sin dalla pronuncia Cass., SS.UU., n. 577/2008 e in applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova in materia puntualizzato da Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Grava, invece, sul debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di avere correttamente adempiuto alla propria prestazione o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non riconducibile alla condotta sanitaria, sì da configurare causa non imputabile al sanitario, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Il debitore (convenuto) dovrà provare di aver tenuto un comportamento conforme alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali o che, comunque, anche se la condotta non è stata diligente, il danno si è prodotto per causa a lui non imputabile (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; Cass. 12 dicembre 2013 n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; Cass 6.5.2015 n. 8989; Cass.
21.7.2011 n. 15993; Cass.
7.6.2011 n. 12274).
L'accertamento del nesso causale (causalità materiale) tra la condotta attiva oppure omissiva e l'evento segue i principi previsti in sede penale dagli artt. 40 e 41 c.p.. Quanto all'imputazione dell'elemento soggettivo andrà ricercata la sussistenza del dolo o della colpa;
tuttavia, a differenza che in sede penale, dovendo in sede civile risarcirsi il danno, una volta accertato il nesso di causalità tra condotta ed evento e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, dovrà essere accertato se il danno
(patrimoniale e/o non patrimoniale) sia conseguenza ai sensi dell'art. 1223 c.c. secondo un criterio di causalità adeguata, dell'evento. A tal riguardo, sebbene l'art. 1223 c.c. si esprima in termini di danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la giurisprudenza ha interpretato la norma in questione con il criterio della c.d. regolarità causale, delimitando l'area del risarcibile a quei danni che siano effetto normale del fatto (inadempimento). Quanto poi, sotto il profilo processuale, allo standard probatorio richiesto in sede civile, si applica il criterio del "più probabile che non" diversamente dallo standard più rigoroso penalistico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Civ.
S.U. 11.1.2008 n. 576; Cass. 29.2.2016 n. 3893; Cass. 22.2.2016 n. 3428).
3.3. Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, deve concludersi nel senso che le risultanze istruttorie in atti consentono di ritenere accertato un profilo di responsabilità iatrogena in capo ai convenuti. Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi assolto l'onere della prova incombente su parte attrice, tenuto conto delle allegazioni attoree e delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, dalle quali non sussiste ragione per prescindersi, atteso il livello di tecnicismo scientifico della questione oggetto della presente controversia, l'esauriente rigore scientifico dell'elaborato peritale e la sostanziale mancanza di contestazioni quanto all'an della responsabilità da parte dei C.T.P..
In ordine alla rilevanza delle risultanze della C.T.U. espletata, giova premettere che da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass.civ. Sez.III 26.2.2013 n.4792 Cass. Civ. Sez.III 8.2.2019 n. 3717). pagina 7 di 14 Nella presente controversia, la CTU (doc. 8 del ricorso), all'esito della accurata disamina della documentazione sanitaria, ha ricostruito l'iter clinico della caratterizzato dalla comparsa di una Pt_1 recidiva dell'ernia ombelicale, successiva all'intervento del sanitario convenuto. In particolare, gli snodi fondamentali del percorso clinico di parte attrice possono essere così sintetizzati:
• nel 2019 venne individuata una tumefazione in regione ombelicale confermata da un esame ecografico effettuato nel novembre dello stesso anno;
• in data 20.01.2020 si ricoverava presso l' dove il giorno Controparte_5 stesso veniva sottoposta ad intervento chirurgico dal dott. CP_1
• la precoce ricomparsa della tumefazione ombelicale la portava ad eseguire nuovi controlli ed in particolare una ecografia in data 25.09.2020; di seguito, effettuava visita chirurgica dapprima dal dr.
e poi dal dr. che confermavano la presenza della recidiva sia erniaria che del Per_3 Per_4 laparocele, e consigliavano l'intervento chirurgico di plastica con associata addominoplastica, poi eseguito.
La CTU, rispondendo ai quesiti posti, ha concluso chiaramente che “il risultato ottenuto e la recidiva esitata è la conseguenza di un errato trattamento, determinando una recidiva quindi di fatto un chiaro peggioramento dello stato anteriore che ha dovuto essere poi riparato con un successivo intervento chirurgico. Infatti mentre per la correzione del laparocele e della diastasi si è proceduto effettuando una alloplastica posteriore con rete di polipropilene fissata con punti riassorbibili per l'ernia ombellicale si è praticata una sutura diretta a punti staccati. (non è menzionato il tipo di filo utilizzato). La recidiva erniaria è stata determinata dalla scelta di tecnica inadeguata da parte del chirurgo operatore come sopra dettagliato”.
La medesima perizia ha quantificato:
a) il danno biologico permanente residuo nella misura del 4-5% e lo attribuisce al trattamento chirurgico del dr. CP_1
a) inabilità temporanea totale: 3 giorni, pari al ricovero presso la Casa di Cura Fortunata Toniolo;
b) inabilità temporanea parziale al 75%: giorni 15;
c) ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 15.
Nella CTU si legge poi che “le spese mediche prodotte in atti possono essere considerate congrue e si riferiscono a prestazioni mediche e a degenze ospedaliere presso la Casa di Cura Madre Fortunata
Toniolo e sono relative all'intervento di riparazione resosi necessario. La fattura del prof. è Per_5 una spesa di patrocinio del tutto congrua con la tipologia di valutazione peritale in essere”.
In sintesi, la CTU ha evidenziato una condotta imperita del medico convenuto, la quale ha cagionato l'insorgenza della recidiva, per la quale non si possono ipotizzare cause alternative, nè condizioni pregresse che abbiano interferito con l'attuale quadro obiettivo/sintomatologico.
Alla luce delle risultanze della C.T.U. espletata e della documentazione in atti emergono, dunque, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità medica e l'onere probatorio di parte attrice risulta assolto: è da ritenersi provata, infatti, la sussistenza di una condotta inadempiente in capo al sanitario convenuto, del conseguente evento dannoso di peggioramento delle condizioni di salute della paziente (a causa della comparsa in breve tempo della recidiva) e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento. E' infatti emerso come la scelta di correggere l'ernia ombelicale praticando una sutura diretta a punti staccati sia stata inadeguata ed attribuibile a responsabilità del medico convenuto. Ciò perchè tale modalità è prevista solo in alcuni casi ed in particolare in relazione alle dimensioni della breccia erniaria (inferiore ai 2 cm) e delle condizioni locali della parete. Nel caso di specie, non è stata riportata pagina 8 di 14 dall'operatore la dimensione della porta, ma la necessità di chiuderla con più punti staccati fa presumere che fosse superiore a quella che abitualmente viene considerata idonea per questa tecnica. I consulenti hanno evidenziato, inoltre, come non sia stata considerata la situazione complessiva della parete addominale che, con una diastasi dei retti con modesta rappresentazione dei ventri muscolari degli stessi, presentava una evidente debolezza. Tutto ciò avrebbe richiesto una maggiore prudenza nella scelta della tecnica, con l'opzione per una alloplastica più ampia, essendo presenti patologie concomitanti e contigue, e/o il posizionamento di una seconda protesi a livello ombelicale.
Di contro, parte convenuta non ha addotto alcun elemento che potesse fornire la prova liberatoria della correttezza della condotta del sanitario o, in alternativa, dell'impossibilità oggettiva e non imputabile di porre in essere la condotta esigibile corretta.
Da quanto detto discende che deve affermarsi la responsabilità del convenuto Dott. in ordine CP_1 ai danni patiti da parte attrice.
3.4 Parimenti la struttura sanitaria è responsabile contrattualmente nei confronti della paziente per l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali assunte in ragione del contratto di spedalità, per cui risponderà per i danni causati dalle condotte del sanitario di cui l'azienda si è avvalsa per il compimento delle proprie obbligazioni, ex artt. 1218 e 1228 c.c.. A tal fine si ribadisce come sia irrilevante l'inquadramento del rapporto esistente tra il medico e la struttura, dovendo quest'ultima rispondere anche qualora il sanitario non sia inquadrato nell'organico dell'ente da un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla domanda della struttura di essere tenuta indenne dal sanitario, valgono le considerazioni che seguono.
La Suprema Corte, nella pronuncia n. 28987/2019, ha affermato come la ratio della responsabilità solidale della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c. si fonda sul principio per cui l'attività dell'ausiliario si incardina nel programma terapeutico originariamente elaborato dalla struttura, per la cui realizzazione essa si è necessariamente avvalsa dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, ogni possibilità di adempimento diretto. Per tale motivo, il citato art. 1228 c.c.
“fonda, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”. Ne consegue che, se la struttura si avvale dell'opera dei sanitari, la stessa si trova anche a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati, non già per mera colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì per il rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (così Cass. n. 6243/2015). Dunque, la
Suprema Corte del 2019 ha confermato l'orientamento secondo il quale l'accertamento della condotta lesiva imputabile al solo sanitario, non fa venire meno i presupposti della responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), essendo la struttura gravata dell'onere specifico di dimostrare che la colpa del sanitario sia stata tanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile da assorbire qualsiasi responsabilità della struttura. La struttura sanitaria non risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. solo in presenza di una malpractice grave e straordinaria divergente rispetto alla fisiologica pagina 9 di 14 attività economica dell'impresa, tale da determinare una vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente, che può essere dimostrata tramite la prova della “derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni” (cfr. Cass. da ultimo citata). In mancanza di una simile prova, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono espressione l'art. 1298 c. 2 c.c. e l'art. 2055 c. 3 c.c.
La Corte di Cassazione, in successive pronunce (n. 29001/21; conforme n. 34516/2023) ha poi ribadito che “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 co.2 e 2055 co.3 c.c.., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico…, e salvo che la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati…”.
In ordine al rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico, dunque, la Cassazione ha richiamato, in particolare, il terzo comma dell'art. 2055 c.c.., che detta una presunzione juris tantum di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, e l'art. 1298 c.c.., che detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, in parti che si presumono eguali, se non risulti diversamente.
Ribadendo quanto la medesima Terza Sezione civile della Suprema Corte, aveva già affermato nella pronuncia n. 28987/19, quanto al rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico, vale il principio del riparto di responsabilità in misura paritaria (e cioè nella misura del 50 % per ciascuno). Al contempo la struttura (per conseguire un diritto di rivalsa integrale nei confronti del medico) è tenuta a dimostrare la ricorrenza di un'eccezionale, inescusabile e del tutto imprevedibile deviazione del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.
Se ne desume la “impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio di impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio di insolvibilità del medico”.
Nel caso in esame, va affermata la corresponsabilità solidale delle struttura, che non ha fornito prova liberatoria dalla responsabilità, essendosi limitata ad affermare l'assenza di profili di colpa diretta della struttura nel cagionare il danno lamentato dalla parte ricorrente, senza tuttavia allegare neppure la straordinaria gravità, straordinarietà, soggettiva imprevedibilità ed oggettiva improbabilità della condotta del sanitario, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata al fine di ritenere assorbita qualsiasi responsabilità della struttura in quella esclusiva del medico. E' evidente, dunque, che una tale evenienza non si possa comunque configurare nella fattispecie in esame e che di conseguenza dovrà farsi applicazione del criterio sopra indicato per l'attribuzione di responsabilità in solido anche della struttura.
In conformità ai criteri presuntivi ex artt. 1298 co.2 c.c.. e 2055 co.3 c.c., il riparto di responsabilità tra struttura sanitaria e medico va ricostruito in misura paritaria, essendo essi responsabili nella misura del pagina 10 di 14 50 % per ciascuno. Va quindi rigettata la domanda della struttura di regresso nei confronti del medico convenuto.
4. I danni risarcibili.
Accertati i profili di responsabilità appena descritti, la C.T.U. ha individuato il nesso causale tra la condotta tenuta dal sanitario e la menomazione lamentata da parte attrice;
pertanto, possono essere addebitate ai resistenti, per i motivi suddetti, le conseguenze dannose che ne sono derivate e consistite tanto in danni non patrimoniali, quanto patrimoniali.
Il danno non patrimoniale risarcibile nel caso di specie, valutato unitariamente, comprende sia il danno biologico di tipo fisico, sia il danno morale, consistente nella sofferenza morale soggettiva, nel turbamento d'animo, nel dolore intimo sofferti. L'attrice ha dato prova del danno subito alla propria salute, attraverso la documentazione allegata in atti (cartelle cliniche, referti e certificati medici). Si tratta del danno biologico consistente nel danno alla salute, ovvero la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, che incide negativamente sulla capacità di svolgere ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, senza alcuna ripercussione sulla capacità di produrre reddito.
Venendo, dunque, al quantum debeatur, va osservato che, in tema di liquidazione del danno alla salute derivato da malpratice sanitaria, ai sensi dell'art.7 della legge Gelli “il danno conseguente Per_2 all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
Il CTU ha indicato il danno biologico permanente nella misura del 4-5%. Tale ipotesi rientra, pertanto, nella previsione di cui all'art.139 cod. ass. che attiene al risarcimento del danno biologico di lieve entità.
Può essere liquidato anche un aumento per danno morale, allegato da controparte, in considerazione del fatto che l'aver dovuto sottoporsi a nuovo intervento riparatore (che non sarebbe stato altrimenti necessario), con conseguente periodo di inabilità e sofferenza, può presumersi che abbia causato una sofferenza anche morale alla parte ricorrente.
L'applicazione della predetta previsione normativa, considerata l'età della danneggiata al momento dell'intervento (54 anni), permette di liquidare il danno non patrimoniale complessivo in euro 7.477.14, di cui euro 1.201,47 per invalidità temporanea, compreso l'aumento del 20% per danno morale.
Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ed in particolare di rifusione delle spese mediche come allegate e documentate da parte attrice (cfr. all. da 9 a14 fascicolo attoreo), ritenute congrue dai CTU, da quantificare in complessivi euro 12.921,00 comprendente tutte le spese mediche relative all'intervento di addominoplastica eseguito in data presso la casa di cura Villa
Toniolo. In particolare:
- Fattura n.
8.942 emessa in data 3\12\2021 da Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di importo pari ad euro 4.961,06 (documento n. 9);
- Ricevuta n. 243\2021 emessa in data 01/12/2021 di importo pari ad euro 1.252,00 a titolo di pagina 11 di 14 compenso anestesiologico per intervento chirurgico dalla Dott.ssa (doc. 10); Persona_6
- Ricevuta n.32\2021 emessa in data 3/12/2021 di importo pari ad euro 502,00 per intervento chirurgico dalla Dott.ssa (documento n. 11): Persona_7
- Ricevuta n. 195 emessa in data 03/12/2021 di importo pari ad euro 302,00 a titolo di onorario medico per l'intervento chirurgico del 1/12/2021 dal Dott. (documento n. 12); Persona_8
- Fattura n.8943/2021 emessa in data 03/12/2021 di importo pari ad euro 3.002, 00 per compenso chirurgico intramoenia dal Dott. (documento n. 13): Persona_9
- Fattura n. 8944/2021 emessa in data 03/12/2021 di importo pari ad euro 2.902,00 a titolo di compenso chirurgico intramoenia dal Dott. (documento n. 14). Persona_10
Sono altresì da liquidarsi a favore di parte attrice anche le spese sostenute in sede di ATP (R.G.
10649/2022) di euro 3.000,00 per onorario CTU ed euro 500,00 per compenso ausiliario, oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti per legge, oltre alle spese di CTP (doc.15 del ricorso) documentate per euro 11.569,00.
Sulle somme tutte indicate, previa devalutazione – ove necessario - trattandosi di somme non perfettamente attualizzate, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dell'esborso effettivo (per le sole spese), alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accordata la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato qual era prima del fatto illecito, che ha generato il danno, sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata (cfr., in termini,
Cass. S.U. n. 1712/1995).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
5. Sulla domanda di manleva del dott. svolta nei confronti dell'assicurazione terza CP_1 chiamata.
La Compagnia assicurativa Controparte_11
è stata chiamata in causa dal dott. in forza del rapporto assicurativo in
[...] CP_1 essere con la predetta compagnia, in virtù del Certificato di Assicurazione BKS/MED/1920/00449 alla
Polizza Collettiva N° 2019RCG00171-789894 Ex N° BKS/MED/1920/00270 con vigenza dal
30.09.2021 al 30.09.2022 (v. all. 6 comparsa dott. . Il sanitario convenuto ha dunque chiesto CP_1 che, in caso di condanna, fosse garantito e manlevato dalla predetta Compagnia delle spese sopportate sia in via stragiudiziale, che giudiziale per l'assistenza legale necessaria per la difesa in giudizio.
Tale domanda di garanzia propria svolta dal medico merita accoglimento.
Il resistente ha allegato, a fondamento della domanda di manleva, la polizza stipulata con la Compagnia da cui emerge come le attività assicurate sono le seguenti: “Chirurgia generale – Chirurgia vascolare –
Oncologia con interventi chirurgici”. Se ne desume che le parti abbiano inteso convenire una copertura pagina 12 di 14 assicurativa per i danni derivanti da dette attività esercitate e dichiarate dal sanitario al momento della stipula.
Alla luce di ciò non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi della terza chiamata, che ha escluso l'operatività della polizza richiamando l'art. 22 n. 1) delle condizioni di assicurazione nella parte in cui si prevede l'esclusione dell'assicurazione per “la penetrazione chirurgica dei tessuti, cavità o organi, l'uso di retrattori e gli atti invasivi diagnostici e terapeutici”. Invero, tale esclusione non può essere applicabile al caso in esame in cui è proprio l'attività chirurgica ad essere praticata dall'assicurato e dichiarata e riportata nel certificato, pertanto assicurata ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di assicurazioni (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto
a pagare a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad errori od omissioni, commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato sul modulo di adesione e riportata nel certificato. L'Assicurazione, come delimitata in questo contratto e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività professionali dichiarate dall' ed indicate nel Parte_2 modulo di adesione e nei limiti previsti nella classe di merito assegnata ad ogni singolo
Assicurato…”).
La domanda di manleva può essere dunque accolta, limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al medico, che, per quanto già detto, va individuata nel 50% del liquidato e dovrà comprendere anche le spese sostenute dall'assicurato per far fronte al presente giudizio in applicazione dell'art. 1917, 3^ co., c.c., come liquidate in dispositivo.
6. Spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei reciproci rapporti e vanno liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente, come in parte dispositiva, secondo i parametri medi per studio e introduttiva, e minimi per trattazione e decisionale, tenuto conto degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio (scaglione euro 5.201 – 26.000).
Le spese di ATP vanno refuse alla parte ricorrente e sono liquidate, come in parte dispositiva, in base ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra contraria domanda ed eccezione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie, nei limiti di seguito indicati, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la responsabilità dei resistenti per le ragioni esposte in parte motiva e li condanna al pagamento in solido, in favore di parte ricorrente, delle seguenti somme:
euro 7.477,14 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
euro 12.921,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
euro 11.569,00 per spese di CTP come indicato in parte motiva;
euro 3.000,00 per onorario CTU + 500,20 per compenso ausiliario, per il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., oltre oneri previdenziali ed IVA dovuti per legge;
- condanna le parti resistenti in solido a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. per euro 2.337 e del presente giudizio in euro 3.387 a titolo di compensi del difensore, pagina 13 di 14 oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, nonchè spese di
C.U. e iscrizione a ruolo per ATP e merito;
- rigetta la domanda riconvenzionale degli nei confronti del dott. Controparte_2 [...]
CP_1
- accoglie la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di Controparte_1 [...]
, che per l'effetto Controparte_9 condanna a tener indenne e manlevare il primo da quanto lo stesso sarà tenuto a pagare a parte ricorrente in ragione della presente condanna, oltre al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.387 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 13/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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