Articolo 53 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
Articolo 52Articolo 54
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5 agosto 2009
Art. 53. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge
21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni
transitorie) 1. L' articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 , e' abrogato. 2. Alle controversie disciplinate dall' articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 , pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile . La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e' stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell' articolo 426 del codice di procedura civile .
Note all'art. 53:
- Il Libro secondo, titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile comprende gli articoli da 409 a 441.
- Si riporta il testo dell' art. 426 del codice di procedura civile :
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.».
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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