TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N . 2 1 7 5 / 2 0 2 4 R . G . V . G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2175 del ruolo generale degli affari civili di volontaria Giurisdizione dell'anno 2024.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Empedocle Restivo 4, presso lo studio dell'avv. Caterina
Graviano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in via Empedocle Restivo 4, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa
Fanale, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale). conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
06.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
04.12.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 06.03.2025 (relative all'assegnazione della casa familiare, affidamento e collocazione dei minori, spese straordinarie e diritto di visita del genitore non collocatario), espressione della libera volontà delle parti, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito dai coniugi con riferimento alle ulteriori condizioni previste in ricorso.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Stante la natura del procedimento, nulla deve essere disposto con riferimento alla ripartizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.04.1974 e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio a EL (PA) il 29.06.2005, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2005;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale
dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.04.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2175 del ruolo generale degli affari civili di volontaria Giurisdizione dell'anno 2024.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Empedocle Restivo 4, presso lo studio dell'avv. Caterina
Graviano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in via Empedocle Restivo 4, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa
Fanale, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale). conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
06.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
04.12.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 06.03.2025 (relative all'assegnazione della casa familiare, affidamento e collocazione dei minori, spese straordinarie e diritto di visita del genitore non collocatario), espressione della libera volontà delle parti, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito dai coniugi con riferimento alle ulteriori condizioni previste in ricorso.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Stante la natura del procedimento, nulla deve essere disposto con riferimento alla ripartizione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
26.04.1974 e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio a EL (PA) il 29.06.2005, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2005;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale
dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.04.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle