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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Licari Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Battista Di
[...]
NZ
- resistente -
OGGETTO: rendita – infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
A seguito dell'udienza dell'8.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sentenza, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta che in conseguenza dell'infortunio del 6.5.2023 è Parte_1 affetta da un grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica del 29 %; condanna conseguentemente a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
la rendita corrispondente a detta menomazione, oltre interessi legali dal dovuto
[...] al saldo effettivo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente convenuto per il medesimo titolo;
condanna alla refusione delle spese pari ad € 2.700,00 oltre al rimborso spese CP_1 in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi
Licari, dichiaratosi antistatario;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato con separato Persona_1 decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con la ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' , deducendo: Controparte_1
- di avere subìto, in data 6.5.2023, un infortunio sul lavoro, riportando una “frattura composta metafisi distale radio sx”;
- che tale infortunio seguiva ad un precedente avvenuto nel 2013;
- che, con provvedimento del 21.9.2023, veniva riconosciuta all'assicurato una menomazione dell'integrità psico-fisica del 4 % per il sinistro del 2023 che, unificato al
16% riconosciuto per i postumi dell'infortunio del 2013, determinava una inabilità complessiva del 19%, e veniva comunicata altresì allo stesso la costituzione di una rendita in suo favore a decorrere dal 18.8.2023;
- che non condividendo il provvedimento dell' , in data 3.4.2024, aveva presentato CP_1 opposizione avverso tale determinazione, ritenendo che il grado di invalidità complessivo derivante dai due infortuni fosse pari al 32% e, per l'effetto, chiedeva il riconoscimento della relativa rendita.
Tanto premesso in fatto, ha, pertanto, formulato al Tribunale le Parte_1 seguenti richieste: “accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro del 6.5.2023 è eziologicamente
Pag. 2 di 5 collegato all'attività lavorativa svolta;
- conseguentemente accertare e dichiarare che
l'infortunio sul lavoro del 6.5.2023 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione dell'integrità psico fisica ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 38/2000 in misura pari e/o non inferiore al 16% sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000 o comunque nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa, che sommata alla precedente menomazione già riconosciuta dall , comporta una CP_1 menomazione complessiva dell'integrità psico fisica del 32% e per l'effetto condannare
l' in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la relativa CP_1 rendita o la rendita corrispondente a quanto verrà accertato all'esito del presente procedimento oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...] contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con documenti e attraverso l'espletamento di consulenza medico legale, è stata decisa all'udienza odierna.
****
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Aspetto controverso dell'odierno giudizio è l'esatta quantificazione della menomazione dell'integrità fisica riconoscibile all'assicurato in seguito all'infortunio sul lavoro subìto dalla periziata il 6.5.2023, avuto riguardo al grado di menomazione già riconosciuto alla stessa da (16%) in conseguenza dell'infortunio occorsole nel CP_1
2013.
Al fine di stabilire tale aspetto controverso è stata disposta una C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Pag. 3 di 5 Il Perito ha evidenziato che: “esiste un chiaro nesso di causa tra evento e lesioni subite dalla perizianda, tali lesioni risultano compatibili con la dinamica accertata durante l'infortunio di lavoro, ovvero la caduta da una scala dopo avere perso
l'equilibrio, con trauma diretto all'arto superiore sinistro (polso-mano) proteso a difesa in avanti e per la quale risulta soddisfatto sia il nesso di causa, il criterio cronologico, sia il criterio topografico, sia il criterio della continuità fenomenica poiché la perizianda ha riportato: FRATTURA COMPOSTA METAFISI DISTALE DEL RADIO SINISTRO. Tale lesione trattata con tutore gessato, ha poi fatto residuare una sfumata limitazione funzionale che è stata aggravata dall'insorgenza di una complicanza che seppur rara, da verosimile effetto compressivo dell'apparecchio gessato, è stata riscontrata con accertato esame strumentale (EMG) e consistente nella: LESIONE PARZIALE DEL NERVO
INTEROSSEO POSTERIORE SINISTRO che ha determinato una conseguente grave limitazione funzionale della mano sx. La diagnosi, basata sui dati anamnestici, di causa- effetto, clinici e strumentali, rispetta pienamente tutti i criteri medico legali sopra ricordati
e risulta quindi certa. Dovendo valutare la percentuale relativa alle patologie accertate, facendo riferimento in termini di legge alla tabella D.M. del 12/07/2000 […] CP_1
L'evento attuale comprende menomazioni plurime concorrenti per cui si adotta una valutazione utilizzando la formula con calcolo Salomonico. Quindi gli esiti di frattura epifisi distale del radio sx: Grado fino a 4% e la lesione parziale del nervo interosseo posteriore sinistro: grado 12%, determinano un valore di 15,76 % = 16%. Relativamente al complessivo grado di menomazione residuato in capo al ricorrente avuto riguardo a quanto già riconosciuto da (16%) in conseguenza del precedente infortunio occorso CP_1 nel maggio 2013, in applicazione della normativa con utilizzo della formula di Balthazard si determina una percentuale complessiva del 29%”.
Le risultanze cui è pervenuto il CTU non sono state contestate dall' resistente, CP_1 il quale non ha presentato osservazioni critiche alla bozza peritale, limitandosi ad una contestazione del tutto generica nel corso della odierna udienza.
Pag. 4 di 5 In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertata una lesione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 29 % in capo a Parte_1 quale conseguenza degli infortuni del 6.5.2023 e del 2013.
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto della stessa al percepimento dell'indennizzo in forma in forma di rendita, correlata a tale grado di inabilità, con interessi dal dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente per il minor grado di menomazione ravvisato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di CP_1 controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per le cause ricadenti nello scaglione 5.200,01 – €
26.000,00 (in assenza di elementi che consentano di potere determinare il valore della rendita ex art. 13 comma 2 c.p.c. - cfr. Cass. Cass. 15656/2012) tenuto conto della bassa complessità della controversia e dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Licari, antistatario.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con il ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, l'8 ottobre 2025.
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Licari Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Battista Di
[...]
NZ
- resistente -
OGGETTO: rendita – infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
A seguito dell'udienza dell'8.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sentenza, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, accerta che in conseguenza dell'infortunio del 6.5.2023 è Parte_1 affetta da un grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica del 29 %; condanna conseguentemente a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
la rendita corrispondente a detta menomazione, oltre interessi legali dal dovuto
[...] al saldo effettivo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente convenuto per il medesimo titolo;
condanna alla refusione delle spese pari ad € 2.700,00 oltre al rimborso spese CP_1 in misura forfettaria del 15%, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi
Licari, dichiaratosi antistatario;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. , liquidato con separato Persona_1 decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con la ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' , deducendo: Controparte_1
- di avere subìto, in data 6.5.2023, un infortunio sul lavoro, riportando una “frattura composta metafisi distale radio sx”;
- che tale infortunio seguiva ad un precedente avvenuto nel 2013;
- che, con provvedimento del 21.9.2023, veniva riconosciuta all'assicurato una menomazione dell'integrità psico-fisica del 4 % per il sinistro del 2023 che, unificato al
16% riconosciuto per i postumi dell'infortunio del 2013, determinava una inabilità complessiva del 19%, e veniva comunicata altresì allo stesso la costituzione di una rendita in suo favore a decorrere dal 18.8.2023;
- che non condividendo il provvedimento dell' , in data 3.4.2024, aveva presentato CP_1 opposizione avverso tale determinazione, ritenendo che il grado di invalidità complessivo derivante dai due infortuni fosse pari al 32% e, per l'effetto, chiedeva il riconoscimento della relativa rendita.
Tanto premesso in fatto, ha, pertanto, formulato al Tribunale le Parte_1 seguenti richieste: “accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro del 6.5.2023 è eziologicamente
Pag. 2 di 5 collegato all'attività lavorativa svolta;
- conseguentemente accertare e dichiarare che
l'infortunio sul lavoro del 6.5.2023 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione dell'integrità psico fisica ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 38/2000 in misura pari e/o non inferiore al 16% sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000 o comunque nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa, che sommata alla precedente menomazione già riconosciuta dall , comporta una CP_1 menomazione complessiva dell'integrità psico fisica del 32% e per l'effetto condannare
l' in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la relativa CP_1 rendita o la rendita corrispondente a quanto verrà accertato all'esito del presente procedimento oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...] contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con documenti e attraverso l'espletamento di consulenza medico legale, è stata decisa all'udienza odierna.
****
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Aspetto controverso dell'odierno giudizio è l'esatta quantificazione della menomazione dell'integrità fisica riconoscibile all'assicurato in seguito all'infortunio sul lavoro subìto dalla periziata il 6.5.2023, avuto riguardo al grado di menomazione già riconosciuto alla stessa da (16%) in conseguenza dell'infortunio occorsole nel CP_1
2013.
Al fine di stabilire tale aspetto controverso è stata disposta una C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Pag. 3 di 5 Il Perito ha evidenziato che: “esiste un chiaro nesso di causa tra evento e lesioni subite dalla perizianda, tali lesioni risultano compatibili con la dinamica accertata durante l'infortunio di lavoro, ovvero la caduta da una scala dopo avere perso
l'equilibrio, con trauma diretto all'arto superiore sinistro (polso-mano) proteso a difesa in avanti e per la quale risulta soddisfatto sia il nesso di causa, il criterio cronologico, sia il criterio topografico, sia il criterio della continuità fenomenica poiché la perizianda ha riportato: FRATTURA COMPOSTA METAFISI DISTALE DEL RADIO SINISTRO. Tale lesione trattata con tutore gessato, ha poi fatto residuare una sfumata limitazione funzionale che è stata aggravata dall'insorgenza di una complicanza che seppur rara, da verosimile effetto compressivo dell'apparecchio gessato, è stata riscontrata con accertato esame strumentale (EMG) e consistente nella: LESIONE PARZIALE DEL NERVO
INTEROSSEO POSTERIORE SINISTRO che ha determinato una conseguente grave limitazione funzionale della mano sx. La diagnosi, basata sui dati anamnestici, di causa- effetto, clinici e strumentali, rispetta pienamente tutti i criteri medico legali sopra ricordati
e risulta quindi certa. Dovendo valutare la percentuale relativa alle patologie accertate, facendo riferimento in termini di legge alla tabella D.M. del 12/07/2000 […] CP_1
L'evento attuale comprende menomazioni plurime concorrenti per cui si adotta una valutazione utilizzando la formula con calcolo Salomonico. Quindi gli esiti di frattura epifisi distale del radio sx: Grado fino a 4% e la lesione parziale del nervo interosseo posteriore sinistro: grado 12%, determinano un valore di 15,76 % = 16%. Relativamente al complessivo grado di menomazione residuato in capo al ricorrente avuto riguardo a quanto già riconosciuto da (16%) in conseguenza del precedente infortunio occorso CP_1 nel maggio 2013, in applicazione della normativa con utilizzo della formula di Balthazard si determina una percentuale complessiva del 29%”.
Le risultanze cui è pervenuto il CTU non sono state contestate dall' resistente, CP_1 il quale non ha presentato osservazioni critiche alla bozza peritale, limitandosi ad una contestazione del tutto generica nel corso della odierna udienza.
Pag. 4 di 5 In ragione di tutto quanto precede, all'esito del giudizio risulta dunque accertata una lesione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 29 % in capo a Parte_1 quale conseguenza degli infortuni del 6.5.2023 e del 2013.
Ciò comporta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 il diritto della stessa al percepimento dell'indennizzo in forma in forma di rendita, correlata a tale grado di inabilità, con interessi dal dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto dall'Ente per il minor grado di menomazione ravvisato.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di CP_1 controparte, liquidate come in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per le cause ricadenti nello scaglione 5.200,01 – €
26.000,00 (in assenza di elementi che consentano di potere determinare il valore della rendita ex art. 13 comma 2 c.p.c. - cfr. Cass. Cass. 15656/2012) tenuto conto della bassa complessità della controversia e dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Licari, antistatario.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico dell'Ente nei rapporti interni con il ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, l'8 ottobre 2025.
Il Giudice
Leonardo CA
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