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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13240/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Torino, Via San Quintino n. 42, presso lo studio dell'avvocato Donata
Matone che la rappresenta e difende per delega in atti
- ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Montecuccoli n. 9, presso lo studio dell'avv. Filippo Mortarotti che la rappresenta e difende per procura generale alle liti conferitagli in data 12 ottobre 2022 per atto del notaio Dott. Rep. 93687, Racc. 45662, depositata in atti Persona_1
-CONVENUTA
e contro
[...]
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni infra esposte, la responsabilità prevalente del IG. in ordine alla causazione del sinistro CP_2 de quo, ai sensi dell'art. 2054 c.c.; contestualmente accertare e dichiarare, per le ragioni infra esposte, Co anche la responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 3°, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2049 c.c. de pagina 1 di 14 in persona del legale rappresentante pro tempore;
conseguentemente condannare tutti i CP_2 convenuti, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento del danno biologico subìto dall'attrice, quantificato dal Giudice con l'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 4.10.23 nella misura del 15% (nella duplice componente di invalidità permanente, incrementato di € 8.288,00 a titolo di danno morale del
10-15% per la personalizzazione, nonché di tutti i danni patrimoniali riconosciuti in € 1.082,11 nella più volte citata ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 4.10.23, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto al soddisfo effettivo;
con vittoria di spese e compensi di lite (comprese quelle tecniche relative all'eventuale espletamento di CTU e CTP), rimborso spese generali, da liquidarsi ex D.M. 55/14, oneri fiscali e contributivi come per legge;
in via istruttoria: si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio, atta ad accertare le cause del sinistro in questione e la sussistenza di violazioni di norme del Codice della Strada da parte dei soggetti coinvolti, fermo restando che la prevalente responsabilità del IG. è acclarata, senza possibilità di smentita, dal video CP_2 della telecamera installata sul mezzo investitore;
video che parte attrice, previa autorizzazione di
Codesto Ill.mo Giudice, ha depositato in Cancelleria addì 8 maggio 2023 su supporto informatico (CD
ROM) (doc_15), di cui è stata consegnata copia alla convenuta si chiede, Controparte_1 inoltre, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze oggetto dei seguenti capitoli: 3) “Vero che prima dell'incidente del 14.06.21, almeno una domenica al mese, la IG.ra invitava i figli Parte_1 per il pranzo, da lei stessa preparato, per poi uscire e passeggiare in loro compagnia”; 4) “Vero che a causa delle conseguenze del sinistro la IG.ra è stata costretta a rinunciare a preparare il Parte_1 pranzo domenicale per i propri figli e anche a passeggiare in loro compagnia”; 5) “Vero che fino a prima dell'incidente del 14.06.21, una domenica al mese, la IG.ra era solita recarsi in Parte_1 Per_ treno ad Aosta per far visita alla nipote con la quale trascorreva la giornata e che a causa delle conseguenze del sinistro è stata costretta a rinunciarvi”; 6) “Vero che fino a prima dell'incidente del
14.06.21, una domenica al mese, la IG.ra era solita recarsi in treno a Chivasso per Parte_1 trascorrere la giornata in compagnia del fratello e della cognata, pranzando Per_3 Controparte_4 con loro e intrattenendosi per l'intero pomeriggio e che a causa delle conseguenze del sinistro è stata costretta a rinunciarvi”; 7) “Vero che fino all'estate del 2020 la IG.ra era solita Parte_1 trascorrere i mesi di luglio e agosto al proprio paese di origine, Stignano (RC), dove si recava autonomamente in aereo e che dopo l'incidente è stata costretta a rinunciarvi e a trascorrere a Torino anche i mesi estivi”;
8) “Vero che fino a prima dell'incidente del 14.06.21 la IG.ra era completamente Parte_1 autonoma nelle faccende domestiche, nella preparazione dei pasti, negli spostamenti, per i quali utilizzava i mezzi pubblici (treno, metropolitana, autobus e aereo), nel fare la spesa, nel recarsi dal proprio medico curante, in banca e presso gli uffici pubblici mentre da allora deve essere sempre accompagnata se non addirittura sostituita da uno dei figli o da qualche amica, in particolare dalla IG.ra
”; Parte_2 pagina 2 di 14 9) “Vero che fino a prima dell'incidente del 14.06.21 la IG.ra ogni giorno abitualmente Parte_1 usciva di casa per passeggiare e sovente si concedeva un caffè o un gelato al bar”; 10) “Vero che fino a prima dell'incidente del 14.06.21 la IG.ra più volte a settimana, in compagnia della Parte_1 propria amica, IG.ra , si trovava al bar per un caffè e successivamente insieme si Parte_2 recavano ai mercati rionali di piazza Benefica, di corso Palestro, di Porta Palazzo e della Crocetta per passeggiare e fare acquisti e che a causa delle conseguenze del sinistro è stata costretta a rinunciarvi”;
11) “Vero che durante il periodo di degenza in ospedale – dal 14.06.2021 e fino al 13.09.2021- la IG.ra stata privata della possibilità di ricevere visite e/o assistenza di familiari e amiche a Parte_3 causa delle restrizioni imposte dalla normativa per il contenimento della diffusione del virus COVID
19”. Si indicano come testimoni: residente a [...], , Testimone_1 Testimone_2 residente a Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92/B, , residente a Torino, Via Stampini Tes_3
6, sui capitoli da 3) a 11); , residente a [...], sui capitoli n. 3), 4), Parte_2
7), 8) e 10); residente a [...], sui capitoli n. 3), 4), 5), 6), Controparte_4
7), 8) e 11). Infine, si chiede ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta di Controparte_5 produrre in giudizio copia autentica dei dati registrati il 14.06.2021, nella fascia oraria 8:40-9:00, dal cronotachigrafo digitale di cui per legge deve essere munito l'autobus Mercedes Benz Integro, numero rimessa 255, targato CW261HB. L'utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi di guida nasce dall'applicazione di una normativa europea sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, tra cui anche quelli adibiti al trasporto di persone con peso superiore a 10 t, immatricolati dopo il 1 gennaio 1996, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale”.
Per parte convenuta Controparte_1
“dato comunque atto dell'accordo intervenuto sulla quantificazione degli esiti lesivi di cui all'ordinanza del 4.10.2023, così come verbalizzato all'udienza del 27.11.2023,
Voglia l'On.le Tribunale di Torino, Contrariis rejectis;
in via principale: dichiarare infondata e, come tale, respingere l'attorea domanda, con vittoria di spese del giudizio;
in via di subordine e salvo gravame: accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c., il prevalente concorso di colpa dell'attrice in ordine alla produzione del dedotto sinistro e, di conseguenza, circoscrivere proporzionalmente l'obbligazione risarcitoria in capo alla società conchiudente nei limiti del giusto e del provato, in stretta aderenza alle risultanze istruttorie. Spese come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e la rispettivamente quali conducente, CP_2 Controparte_2 Controparte_6 pagina 3 di 14 proprietaria ed impresa assicuratrice per RCA del veicolo autobus Mercedes Benz Integro, targato
CW261HB chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatori in Torino, in data 14.6.2021 alle ore 8:55 circa, lungo via Sacchi in prossimità del civico n. 36.
In merito all'occorso l'attrice ha riferito che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, dopo aver attraversato sulle strisce pedonali la prima corsia dedicata al traffico ordinario con luce semaforica rossa, raggiungeva la banchina spartitraffico e, mentre era in procinto di riprendere l'attraversamento sulle strisce pedonali, veniva urtata dal veicolo Mercedes Benz Integro, rimessa 255, tg CW261HB, di proprietà della condotto da . Controparte_2 CP_2
L'attrice ha precisato che l'autista, che proveniva dalla sinistra del pedone, procedeva a velocità sostenuta lungo la corsia riservata ai mezzi pubblici e non decelerava in prossimità dell'attraverso pedonale.
Ha quindi riferito di essere stata soccorsa, nell'immediatezza del sinistro, dal 118 e trasportata presso il
D.E.A. dell'Azienda Ospedaliera Mauriziano ove, a seguito di accertamenti diagnostici, veniva accertato politrauma con “trauma cranico contusivo, emorragia sub aracnoidea a livello frontale destra al vertice, parafalcale e con ematoma subdurale adeso alla falce e ferita lacero-contusa di D10, frattura composta del processo coronoide dell'ulna sinistra e frattura scomposta/angolata di M2 al III medio, di M3 in sede medio-distale e di M3 al collo-testa”.
A causa delle lesioni riportate, l'attrice veniva ricoverata in varie strutture fino al 13.09.2021.
All'esito della visita medico legale, l'attrice ha indicato nel 18-20 % il danno biologico permanente residuato dal sinistro e in 91 giorni a totale il danno temporaneo per il periodo di ricovero dal 14.06.21 al 13.09.21.
Stante il fallimento dei tentativi di composizione stragiudiziale della lite e ritenuta sussistente la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. – anche alla luce della sanzione applicata dagli agenti della Polizia Municipale a per la violazione dell'art 180 comma 1 CDS per non CP_2 avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo – nonché della ex art. 2054 comma 3 c.c., quale proprietaria del veicolo e, anche, ex art. 2049 c.c. quale CP_2 datore di lavoro per i danni arrecati da fatto illecito del proprio dipendente, l'attrice ha concluso come in epigrafe riportato instando per il risarcimento del danno non patrimoniale patito, comprensivo del biologico permanente e della invalidità temporanea con incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione, e del danno patrimoniale pari alle spese mediche, di cura e di assistenza domiciliare sostenute, oltre alle spese legali e di consulenza medico legale e spese per il rilascio del verbale.
Ha quindi chiesto l'accertamento della responsabilità dei convenuti per il sinistro occorso e la condanna degli stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice oltre alla rivalutazione monetaria e gali interessi legali dal fatto al soddisfo effettivo.
pagina 4 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la Controparte_6 la quale ha contestato la fondatezza delle domande attoree ritenendo sussistere
[...]
l'esclusiva responsabilità dell'attrice per aver attraversato con il semaforo rosso, distratta dal possibile uso del telefono cellulare come da conclusioni assunte dal consulente del P.M. nel procedimento penale pendente.
Ha quindi chiesto, per il caso in cui non fosse ravvisabile l'esclusiva responsabilità di Parte_1 una piena valorizzazione della condotta colposa della stessa ai sensi dell'art 1227 comma 1 c.c. con prevalenza rispetto alla condotta dei convenuti.
Nel merito, la convenuta ha comunque contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice eccependo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale e della personalizzazione del danno non patrimoniale, nonché le somme richieste a titolo di spese mediche, di cura e assistenza, di consulenza medico legale e di spese legali stragiudiziali.
In corso di causa, dichiarata la contumacia di e della , il Tribunale ha CP_2 Controparte_2 formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale la convenuta Controparte_6 ha ritenuto di non aderire.
[...]
Le parti, tuttavia, hanno concordato di aderire alla quantificazione degli esiti lesivi formulati dal
Giudice al fine di evitare l'esperimento di CTU medico legale.
All'udienza figurata del 6.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione.
II
La domanda proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' noto che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone opera, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (v. Cass. 28.3.2022, n. 9856).
La stessa giurisprudenza ha peraltro ribadito come la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c., eIGe da parte del giudice di merito uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (v. Cass. 25.1.2024, n. 2433).
Più precisamente, ai fini della valutazione e della quantificazione del concorso da parte del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (v. Cass. 13.7.2023, n. 20137 e, anche, Cass. n. 2241/2019).
pagina 5 di 14 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, peraltro, “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele eIGibili in relazione alle circostanze del caso concreto” (cfr. Cass 13.7.2023, n.20140).
Dunque, la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, così come l'anomalia della sua condotta, non sono sufficienti al superamento della presunzione;
occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele eIGibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e, dunque, il sinistro evitabile.
Così, “in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero conIGliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile” (v. Cass. n. 24472/2014); ancora, si è osservato che “nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell'evento ma non esclude, di per sé, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento degli artt. 101
e 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, può essere esclusa solo se l'ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l'ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo alle particolari condizioni di tempo e di luogo, doveva considerarsi eccessiva” (v. Cass. n. 5399/2013).
Alla luce delle pronunce richiamate, pertanto, nel caso di investimento di un pedone la responsabilità esclusiva dello stesso può essere affermata solo quando
1) il conducente, per motivi estranei a ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2) i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto;
3) nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
pagina 6 di 14 Applicando tali principi al caso di specie, tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuto il sinistro, quali risultanti dalla documentazione in atti, deve ritenersi che la condotta dell'attrice abbia concorso, in misura rilevante ma non esclusiva al verificarsi del sinistro.
E' pacifico e non contestato che la IG.ra abbia intrapreso l'attraversamento pedonale Parte_1 lungo via Sacchi in prossimità del civico n. 36 con semaforo proiettante luce rossa per i pedoni.
Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalle IG.re Parte_4
e , contenute nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale
[...] Parte_5 intervenuta (cfr. doc. n. 2 parte attrice).
Nello specifico, ha dichiarato: “Alle ore 8.50 circa mi trovavo ferma sull'attraversamento Pt_4 pedonale con semaforo che proiettava luce rossa, in prossimità del civico 31b. Notavo dalla parte opposta di Via Sacchi, in prossimità dell'intersezione con via Pastrengo, una IGnora con la borsa bianca che iniziava ad attraversare la strada nonostante il rosso. Arrivata sullo spartitraffico che delimita la corsia riservata vedevo arrivare un Bus Blu che passava e vedevo rovinare a terra la IGnora. Chiamavo subito i soccorsi”; ha riferito: “Mi trovavo sul marciapiede ovest Parte_5 di via Sacchi in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto all'altezza del civico 36 della via stessa; ero in attesa che il semaforo diventasse verde per la mia direzione di marcia poiché intendevo attraversare la corsia riservata ai mezzi pubblici di via Sacchi ma in quel momento la luce semaforica proiettata era rossa. In quel frangente notavo di fronte a me, dall'altra parte dell' attraversamento, una IGnora che era ferma in attesa che diventasse verde per attraversare, come mi faceva anche notare mio figlio che era su seggiolino posteriore della mia bicicletta; distoglievo un attimo lo sguardo e all'improvviso sentivo una persona urlare e mi accorgevo che la IGnora di cui ho parlato precedentemente era caduta a terra subito dopo il passaggio di un autobus che stava percorrendo la corsia riservata dalla stazione porta Nuova verso corso Turati. Chiamavo immediatamente il 118 per far giungere un'ambulanza per soccorrere la persona investita”.
Dal verbale della Polizia Municipale si evince, altresì, che vista la mancata Parte_1 osservazione delle indicazioni semaforiche, è stata sanzionata per la violazione dell'art 146 comma 2 del Codice della Strada, il quale prescrive che “Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4” (v. doc. n. 2 attore : “Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 10/08/2021, è emerso che la pedone non si era attenuta a quanto disposto dall'art.
146/ 2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - pedone non osservava le indicazioni del semaforo -,alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione; giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n 30702118, con indicate le modalità per il pagamento”). pagina 7 di 14 La dinamica del sinistro, inoltre, si evince chiaramente dal filmato prodotto in atti da parte attrice (doc.
n. 15) nel quale si vede l'attrice iniziare l'attraversamento di Via Sacchi con luce Parte_1 semaforica rossa e raggiungere lo spartitraffico che delimita la corsia riservata agli autobus nell'intento di proseguire l'attraversamento proprio mentre il veicolo condotto da procedeva sulla CP_2 corsia riservata ai mezzi pubblici con luce verde favorevole.
Se, pertanto, è certa la responsabilità dell'attrice, al fine di valutarne l'incidenza nella causazione del sinistro pare opportuno valutare, altresì, la condotta posta in essere da alla guida del CP_2 veicolo investitore.
Anzitutto, come risulta dal verbale di intervento della Polizia Municipale (cfr. doc. n. 2 parte attrice, pag. 2) è stato sanzionato per violazione dell'art. 180 co 1 Cds per non avere con sé la CP_2 patente di guida valida per la corrispondente categoria di veicolo.
Per ciò che attiene poi alla dinamica del sinistro, occorre evidenziare che dal filmato prodotto in giudizio (doc. n. 15 parte attrice) si evince che, sebbene il bus stesse transitando sulla corsia riservata ai mezzi pubblici con luce semaforica verde, giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale non adottava una velocità moderata e prudente tale da consentirgli di porre in essere una manovra di emergenza.
Indipendentemente dalla condotta scorretta del pedone, il conducente avrebbe dovuto regolare la velocità del veicolo trovandosi in prossimità di una intersezione in modo tale da poter arrestare il proprio mezzo in sicurezza, come prescritto dall'art 141 co 3 Cds secondo cui “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni
e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
La responsabilità del conducente dell'autobus emerge anche dalle conclusioni assunte nell'elaborato peritale depositato nel procedimento penale n. 15669/2021 R.G. N. R. aperto a carico di CP_2 presso il Tribunale di Torino (v. doc. n. 2 pare convenuta).
Pare opportuno, preliminarmente, dare atto che il materiale probatorio acquisito in sede penale, inclusi gli accertamenti peritali, può essere utilizzato nel giudizio civile come prova cd. atipica, purché sia stato ritualmente acquisito al giudizio e rispetto ad esso sia stato instaurato il contraddittorio tra le parti.
Come osservato dalla S.C. “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie
(Cass. 3/04/2017, n. 8603); in particolare il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo…anche pagina 8 di 14 se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. 5/12/2008, n. 28855; Cass. 2/07/2010, n. 15714)” (v. Cass. n.
25067/2018).
Ciò posto, le valutazioni operate dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, logicamente e congruamente motivate, appaiono pienamente condivisibili.
Lo stesso consulente, con riferimento al filmato in atti, rileva che “il pedone iniziava e terminava
l'attraversamento di via Sacchi con fase semaforica rossa” e “in prossimità con Via Pastrengo, il conducente proseguiva, senza rallentare, avendo fase semaforica verde per la propria CP_2 direzione”; precisava quindi che “il pedone, che dalle immagini videoregistrare sembrerebbe essere impegnata in una conversazione telefonica, non avvedendosi dell'autobus che stava sopraggiungendo, impattava contro le strutture anteriori dx di quest'ultimo, rovinando al suolo”.
Lo stesso consulente ha rilevato che dal punto di vista tecnico il conducente dell'autobus era in grado di percepire il pedone in fase di attraversamento almeno 3 secondi prima dell'investimento non essendo presenti ostacoli fissi o mobili (automobili) in quel frangente che limitassero la visuale al conducente. Alla luce di ciò, stante l'andatura del pedone “normale” poteva essere prevedibile che lo stesso potesse proseguire l'attraversamento in modo scorretto” (pag. 21 doc. 2 convenuto), aggiungendo che nessun testimone aveva riferito di aver udito un avvertimento sonoro (clacson) da parte dell'autobus per richiamare l'attenzione dell'attrice.
Lo stesso perito ha quindi precisato come “lo spazio a disposizione dal momento in cui è risultato percepibile in modo inequivocabile il pedone in fase di attraversamento, fosse sufficiente per arrestare il mezzo in sicurezza, tenuto conto anche della velocità dell'autobus non particolarmente elevata” (v. pag. 23 doc. 2 parte convenuta).
Occorre a questo punto richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale – già sopra richiamato – secondo cui l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo comunque necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1 c.c. dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele eIGibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, nonché dar prova che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile.
Pur a fronte di una condotta certamente scorretta di parte attrice, che percorreva l'attraversamento pedonale con luce semaforica rossa e con la testa china, apparentemente distratta (dal video in atti doc.
15 emerge infatti che negli istanti immediatamente precedenti l'impatto la fosse distratta Parte_6 avendo entrambe le mani vicino al viso e la testa china), parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo offerto la prova di aver adottato tutte le cautele per evitare il sinistro. pagina 9 di 14 Deve infatti ribadirsi come il filmato prodotto in atti documenti che, pur in presenza di buone condizioni di visibilità – presenza di cielo sereno, fondo stradale asciutto, traffico normale, visibilità diurna buona e visuale ampia, come indicato dagli agenti della Polizia Municipale nel verbale di accertamento e rilievi (doc. n. 2 parte attrice) – giungendo nei pressi dell'attraversamento pedonale, il non abbia minimamente ridotto la velocità di marcia, arrestando la marcia solo CP_2 successivamente all'impatto con il pedone che aveva cominciato l'attraversamento pedonale.
Le stesse dichiarazioni testimoniali rese nell'immediatezza dell'occorso confermano che il conducente dell'autobus non solo non ha rallentato in prossimità dell'attraversamento pedonale, ma non ha neppure segnalato – neppure mediante l'utilizzo del clacson – il suo imminente arrivo (v. doc. n. 2 parte attrice).
Alla luce di tali considerazioni la condotta tenuta dal conducente non può ritenersi CP_2 priva di rilevanza nella causazione del sinistro;
peraltro, come già anticipato, le modalità di verificazione dell'incidente consentono di ritenere sussistente una responsabilità concorrente della danneggiata che si ritiene congruo individuare nella misura del 60%.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non impedisce (anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea
a vincere la presunzione), l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va considerata ai fine del concorso di colpa (art. 1227, primo comma, c.c. ), ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (v. Cass. n. 27515/2021).
III
Accertata la responsabilità concorrente delle parti, deve ora procedersi alla quantificazione del danno patito dall'attrice.
Deve darsi atto che, all'esito della proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185bis c.p.c. in data 4.10.2023, le parti hanno ritenuto di concordare sulla valutazione e quantificazione degli esiti lesivi operata dal Giudice sia sotto il profilo dell'invalidità permanente che dell'invalidità temporanea, con rinuncia alla consulenza medico-legale sulla persona della danneggiata.
Deve pertanto ritenersi che il danno biologico permanente patito dall'attrice vada quantificato nella misura del 15% indicando in 91 giorni il periodo di invalidità temporanea totale.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto, “nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta pagina 10 di 14 dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
AN (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr.
Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al IGnificativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'incremento del danno per sofferenza soggettiva interiore con riconoscimento del danno morale in ragione della presumibile condizione di spavento dell'attrice nell'immediatezza dell'occorso dato dalla peculiarità della dinamica del sinistro, a cui si aggiunge un lungo e complicato decorso della malattia. pagina 11 di 14 Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale sia nella componente della sofferenza soggettiva interiore: come noto, le Tabelle elaborate dal Tribunale di
AN, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica.
Altro rispetto alla sofferenza soggettiva è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n. 12046/21).
Più precisamente, “la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'incremento per personalizzazione a favore dell'attrice, in quanto le conseguenze lesive dichiarate nei propri scritti difensivi non risultano essere peculiari, eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente conseguono a lesioni analoghe.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti edizione 2024, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (72 anni) – nei termini che seguono:
IP 15% € 40.703,00
ITT 91 gg. (€ 115 die) 100% € 10.465,00
e così complessivamente € 51.168,00
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pagina 12 di 14 Per ciò che attiene al danno patrimoniale, vengono in esame le spese allegate da parte attrice secondo la valutazione e la quantificazione operata dal Giudice nell'ordinanza del 4.10.2023, condivisa sia da parte attrice che da parte convenuta.
Appare dunque congruo il riconoscimento degli importi quantificati e dedotti a pag. 9 dell'atto di citazione (ad eccezione dell'importo di € 410,20 per l'assistenza legale stragiudiziale non risultando agli atti il doc. 14 a tal proposito citato) per un totale pari ad € 1.082,11.
Il danno patito dall'attrice ammonta così a complessivi € 52.250,11; tenuto conto del prospettato concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro in misura pari al 60%, spetta all'attrice la somma di € 20.900,04, già liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo.
Si ritiene di non provvedere al riconoscimento della rivalutazione sulla somma liquidata in assenza della prova – a carico di parte attrice – del cd. danno da ritardo.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è infatti possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. 10.3.2025, n. 6351).
Va altresì richiamata la sentenza della Cassazione del 16.2.2023, n 4938 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
pagina 13 di 14 Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice e, pertanto, nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione.
IV
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della condotta giudiziale delle parti e del concorso colposo nella causazione dell'evento da parte dell'attrice si ritiene sussistano i presupposti per una compensazione delle stesse nella misura del 60%, ponendosi il restante 40% a carico dei convenuti in via solidale tra loro.
Alla liquidazione si procede, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto) tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca, spese notifica atto di citazione) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta, secondi i valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: condanna , la e la in solido tra CP_2 CP_2 CP_6 Controparte_1 loro, al pagamento in favore di della somma di € 20.900,04, già liquidata all'attualità, Parte_1 oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 60%; condanna , la e la in solido tra CP_2 CP_2 CP_6 Controparte_1 loro, a rimborsare a il 40% delle spese di lite, liquidate per detta frazione in complessivi Parte_1
€ 2.875,00, di cui € 234,76 per esposti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 2.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Ester Marongiu
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