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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1016 / 2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 291/2023 del Tribunale di Massa resa nel procedimento R.G. 2191/2019 e pubblicata in data 17-05-2023 tra
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti EDOARDO TRUPPA e C.F._2
CATERINA TRUPPA come da mandato in atti appellanti
e
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIA CANGELOSI come da mandato in atti appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la convenuta responsabile dell'occorso agli attori, nella qualità di eredi di e conseguentemente condannarla al Persona_1
risarcimento del danno, emerso a seguito dell'espletata istruttoria, vinte spese e competenze di primo e secondo grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese e competenze già corrisposte, così come liquidate nel giudizio di primo grado comprese le spese di CTU, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di assumere la prova testimoniale già dedotto nel giudizio di primo grado, sui capitoli dedotti nella memoria n.2 ex art. 183 c.6 c.p.c. con il testimone oggi indicato”
*
Per l : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare e/o respingere, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 291/2023 pubblicata il Parte_2
17.05.2023, repertorio n. 504/2023 emessa dal Tribunale di Massa, Dott. Giovanni
Maddaleni, nella causa civile avente R.g. 2191/2019. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, Voglia Codesta Ecc.ma
Corte nella liquidazione del danno e nell'eventuale condanna di risarcimento ridurre il risarcimento del danno stesso a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa;
Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna
n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016). In via istruttoria la scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova testimoniale dedotta dall'odierna parte appellante nel giudizio di prime cure in sede di seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e non ammessa, per i motivi tutti di cui al presente atto”.
* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Persona_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa l'allora Controparte_2
, oggi esponendo che:
[...] CP_1 Parte_3
- essa era affetta da polimialgia reumatica ed era in cura presso l'U.O. di Reumatologia della AUSL, Stabilimento Ospedaliero di Massa;
- nell'ottobre 2012 a causa di un aggravamento del proprio stato di salute si era sottoposta ad un trattamento con farmaco anticoagulante (Coumadin) con cadenza quotidiana ed era seguita dal Centro F.C.S.A. n. 81 dalla stessa AUSL;
- nei giorni dal 17 al 21 ottobre del 2012 il trattamento era stato sospeso senza apparente motivo, nonostante la paziente fosse stata sottoposta a prelievo del sangue presso il nominato Centro nei giorni 17 ottobre - 19 ottobre e 22 ottobre;
- in data 22 ottobre 2012 le era stata somministrata una dose pari ad un quarto della pastiglia;
- il giorno seguente, il 23 ottobre, era stata colpita da “Ictus cerebro ischemico” e quindi ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale di Massa;
- in data 8/11/2012 veniva dimessa dalla predetta struttura ospedaliera;
- a seguito di tali vicende l'attrice accusava conseguenze gravemente invalidanti.
Premessa la ritenuta colpa grave per negligenza, imperizia e imprudenza in capo al personale sanitario della convenuta, l'attrice domandava il risarcimento del danno.
Infatti, in data 23 marzo 2017 inoltrava all' richiesta di risarcimento Parte_4
danni, rimasta senza riscontro, e successivamente presentava istanza di mediazione all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di con esito CP_2
negativo, a seguito della mancata adesione della controparte alla procedura.
Quindi, in data 30 settembre 2019, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Massa
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni patiti.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'oggetto e del titolo della domanda, nonché per indeterminatezza e genericità di quest'ultima. Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, e perché non provata. In via di subordine, nell'ipotesi in cui fosse ravvisabile la responsabilità dell chiedeva CP_1
dichiararsi il risarcimento non dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.2 c.c. e ancora in subordine, che il risarcimento del danno fosse ridotto ai sensi dell'art.1227 c.1 c.c. stante il concorso di colpa della danneggiata.
La causa era istruita mediante il deposito di documenti e con l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio.
In data 3/2/2023 si costituivano in giudizio ai fini della prosecuzione dello stesso
[...]
e nella qualità di eredi (coniuge e figlio) dell'attrice, Pt_1 Controparte_3
deceduta il 10/1/2023.
Il Tribunale di Massa decideva la vertenza con la sentenza impugnata, così statuendo:
“Il Tribunale di Massa in composizione monocratica definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda
CONDANNA e a pagare all Parte_1 Controparte_3 [...]
a titolo di refusione delle spese legali, la complessiva somma di Controparte_1
euro 6.500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.
PONE le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
Il Tribunale motivava la decisione sulla base degli elementi indiziari rinvenibili nei documenti prodotti (verbale di accesso al P.S., cartella clinica, schema terapeutico del centro FCSA) ritenendo probabile che la paziente non avesse assunto la dose di
Coumadin prescritta per il giorno 22 ottobre. In ogni caso, stante la presenza di elementi indiziari di senso contrario, il fatto del corretto rispetto delle prescrizioni mediche doveva essere provato dalla danneggiata, quale elemento costitutivo della domanda di risarcimento.
Vagliava poi l'ipotesi alternativa che la paziente avesse comunque seguito le indicazioni assumendo la dose di Coumadin, e considerava quindi le conclusioni del c.t.u. che aveva ritenuto non congrua la dose di ¼ di compressa di Coumadin per il giorno 22 ottobre, al termine del periodo di sospensione della terapia. Tuttavia, trattandosi di una cura idonea solo a ridurre il rischio di ictus del 60-70%, unitamente al fatto che la paziente era affetta da altre serie patologie (in particolare una polimialgia reumatica) che ne aumentavano i fattori di rischio, e che la dose prescritta per il 22 ottobre garantiva comunque una certa copertura, affermava che il nesso di causalità tra l'erroneo dosaggio e l'ictus non poteva dirsi accertato secondo il criterio della maggiore probabilità.
Il Tribunale, infine, interpretava l'oggetto della domanda come risarcimento del danno alla salute, che non veniva riconosciuto per le ragioni anzi dette. Riteneva, sulla scorta della c.t.u. medico legale, che il pregiudizio subìto potesse, in astratto, qualificarsi come perdita di chance. Tale danno non era però stato dedotto in giudizio, e in ragione dell'ontologica diversità tra il bene della vita costituito dalla chance ed il bene salute rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello ed Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello censuravano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la circostanza che la paziente avesse seguito le prescrizioni mediche assumendo la compressa nel dosaggio prescritto per il 22 ottobre. Si dolevano del rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., per cui erano stati indicati come testi dalla difesa loro stessi quali marito e figlio dell'attrice. Essendo divenuti parti del giudizio per successione chiedevano l'ammissione delle istanze probatorie con l'audizione, in loro sostituzione, di Testimone_1
Con il secondo motivo di appello censuravano la sentenza là dove aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'ictus e l'errore nel dosaggio del Coumadin.
Lamentavano carenza motivazionale perchè il Tribunale aveva ritenuto l'ictus causato dai fattori di rischio legati ad altre patologie invece che dall'errore nel dosaggio del farmaco.
Con il terzo motivo di appello lamentavano l'ingiustizia della decisione del Tribunale che aveva ritenuto l'oggetto della domanda non pertinente alla perdita di chance, risultata all'esito dell'istruttoria. Affermavano che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, e che nella fase antecedente al giudizio l'allora attrice non aveva avuto modo di conoscere la reale natura del danno, anche considerato che non aveva le disponibilità economiche per richiedere una consulenza medico-legale di parte.
Per tali motivi chiedevano la riforma della sentenza e la condanna dell'appellata al risarcimento del danno risultato dall'istruttoria.
Si costituiva l contestando integralmente Controparte_1
l'avversario appello e chiedendone il rigetto perché infondato, con conferma della sentenza gravata.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 20/5/2025 e veniva quindi trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Invero, appare corretta la decisione del primo giudice di non ammettere i capitoli di prova dedotti da parte attrice in quanto, come leggesi nell'ordinanza del 09-10-2020,
“i capitoli di prova per testi di parte attrice sono relativi a circostanze non contestate e comunque risultanti per tabulas e dunque la prova non appare necessaria”.
Si riportano i capitoli di prova non ammessi:
1) “Vero che nel mese di ottobre 2012 la Sig.ra in cura Persona_1
Contr presso il Centro F.C.S.A.N. n. 81 dell della Regione è stata sottoposta a CP_1
Terapia Anticoagulante Orale (TAO) con somministrazione di Coumadin come da tabelle che mi vengono rammostrate”;
2) “Vero che nei giorni 17-18-19-20-21 ottobre 2012 la somministrazione del predetto farmaco è stata totalmente interrotta su prescrizione dei medici del Centro, Dott.ssa che in data 17 ottobre 2012, ha redatto il prospetto che mi viene Persona_2
rammostrato e Dott. che, in data 19 ottobre 2012, ha redatto il prospetto Testimone_2
che mi viene rammostrato”;
3) “Vero che in data 23 ottobre 2012 alle ore 8.00 circa, la Sig.ra Persona_1
è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
[...] CP_2
per ictus cerebrale ischemico”. Detti capitoli di prova sono ininfluenti al fine del decidere e sono altrettanto inidonei a provare che la Sig.ra si sia attenuta alle prescrizioni impartitele dai Persona_1
sanitari, ossia che avesse ripreso l'assunzione della terapia con Coumadin in data
22.10.2012.
Va qui precisato che i CC.TT.UU. hanno evidenziato che in caso di mancata assunzione della dose prescritta del farmaco in data 22.10.2012 le probabilità dell'evento ictus sarebbero aumentate oltre il 50% con la conseguenza in termini giuridici che, laddove la avesse dimenticato di assumere la dose prescritta per il giorno 22, Persona_1
l'evento sarebbe da ricondurre esclusivamente a colpa della danneggiata.
Ora, dalla documentazione versata in atti emerge che la Sig.ra in Persona_1
data 22.10.2012 non ha assunto il quarto di compressa di Coumadin come le era stato prescritto dai sanitari.
In particolare, i consulenti, dott.ri (medico legale) e Persona_3 Persona_4
(specialista internista) hanno così ricostruito la vicenda:
[...]
il farmaco Coumadin ha funzione anticoagulante ed è adeguato per un soggetto affetto da fibrillazione atriale quale era la signora Persona_1
la somministrazione di tale farmaco deve essere continuamente monitorata per evitare che il dosaggio del principio attivo nel sangue sia troppo elevato o troppo blando;
il dosaggio somministrato alla paziente nei giorni precedenti l'ictus è stato corretto, salve le precisazioni che seguono: il 17.10.2012 veniva rilevato INR pari a 4, 92 ed il farmaco veniva sospeso per due giorni: tale prescrizione è stata corretta;
il 19.10.2012 veniva rilevato un valore INR pari a 5,08 e la sospensione veniva prolungata di due giorni: tale prescrizione è stata corretta;
il 22.10.2012, rilevato INR pari a 1, 87, era prescritta la somministrazione di 1, 25 mg di farmaco, pari a ¼ di compressa: al riguardo i CC.TT.UU. hanno precisato che “deve però osservarsi, ai fini di una revisione critica della condotta prescrittiva, che nei cinque giorni precedenti la paziente non aveva assunto warfarin (principio attivo del Coumadin, ndr) a causa dell'INR fuori range del 17.10 e del 19.10. Tutto ciò considerato, senza alcuna suggestione derivante dalla conoscenza di quanto successivamente intervenuto, che quella prescrizione posologica introducesse un incremento troppo lieve, una ripresa troppo graduale del warfarin. Di fatto i sanitari, previa adeguata e completa ricognizione farmacologica, avrebbero dovuto – anche in ragione della sospensione degli antidolorifici e anti- infiammatori e della riduzione dello steroide, farmaci che tendono a potenziare l'effetto del warfarin – fare riferimento alla dose di mantenimento risultata efficace fino a settembre, pari a 13.75 mg/settimana, applicando anche a tale dosaggio (in essere quanto meno dal mese di giugno) l'incremento del 10% già applicato, a fronte di un valore di assai poco superiore, in data 28.9.2012”.
Per il giorno 22.10.2012 avrebbe pertanto dovuto essere prescritta mezza compressa e non ¼ di compressa.
I CC.TT.UU. precisano poi che la terapia con il Coumadin non elimina completamente il rischio di ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale ma lo riduce del 60-70%.
Poiché la paziente presentava ulteriori fattori di rischio (polimialgia reumatica che aumenta il rischio trombotico) e tenuto conto che comunque una qualche copertura era stata garantita attraverso la prescrizione di ¼ di compressa di Coumadin, i CC.TT.UU. hanno ritenuto che l'insufficiente dosaggio del farmaco da assumere in data 22.10.2012 non abbia cagionato l'ictus secondo il criterio del più probabile che non ed hanno valutato che la mancata assunzione del farmaco nella posologia corretta abbia comportato la perdita di chance di evitare l'ictus nella misura del 30%.
I consulenti tecnici hanno rilevato che se invece la non avesse Persona_1
proprio assunto il Coumadin, nemmeno nella ridotta dose prescritta, il giorno 22 ottobre 2012 la probabilità di ictus sarebbe aumentata ad oltre il 50%, con una valutazione condivisa dai consulenti di parte.
Pertanto, se la non avesse assunto il farmaco il giorno 22 l'evento, Persona_1
non potendo essere ricondotto causalmente alla corretta sospensione del trattamento fino al 21, sarebbe esclusivamente a lei imputabile.
Tanto premesso, dai documenti prodotti risulta: dal verbale di pronto soccorso del 23.10.2012 risulta, in sede di anamnesi, la sospensione della terapia anticoagulante da una settimana;
nel diario infermieristico del 23.10.2012 vi è la stessa annotazione;
la cartella clinica contiene la fotocopia del documento dello schema terapeutico del
Centro F.C.S.A. n. 81 (che riporta la prescrizione della ripresa del trattamento con
Coumadin a partire dal 22.10.2012) recante la cancellazione a penna delle prescrizioni contenute sul documento originale, prodotto dalla stessa attrice (doc. 3), e la scritta a penna “niente“. Sul documento compaiono anche altre annotazioni a penna relative a prescrizioni terapeutiche non presenti sull'originale.
Risulta quindi da tali documenti che la paziente potrebbe non avere assunto il
Coumadin il giorno 22 ottobre 2012.
E' vero che le indicazioni dalla stessa date al personale sanitario all'arrivo al Pronto
Soccorso in sede di anamnesi potrebbero non essere state del tutto precise in considerazione delle condizioni cliniche della paziente, giunta in Pronto Soccorso dopo essere stata colpita da ictus, ma è altrettanto vero che la sospensione dell'assunzione del Coumadin anche il giorno 22 ottobre emerge anche dallo schema terapeutico allegato in copia alla cartella clinica, nel quale come si è detto compare la scritta
“niente” relativamente al giorno 22 ottobre.
E' verosimile che le correzioni a penna sulla fotocopia dello schema in oggetto siano state apposte per indicare l'assunzione del farmaco che si riteneva realmente avvenuta: infatti, vi sono annotazioni a penna del trattamento relative anche ai giorni successivi al 22.
Il documento originale è stato prodotto da parte attrice che ha allegato che la sospensione del Coumadin era stata disposta fino al 21 ottobre con ciò riconoscendo che i medici ne avevano prescritto la ripresa a far data dal 22.
Orbene, anche a non voler considerare sufficiente tale complesso probatorio, sarebbe stato onere della danneggiata dimostrare di avere assunto il Coumadin anche il 22 ottobre, proprio in considerazione degli elementi indiziari emergenti dai documenti citati.
Poiché i capitoli di prova, come si è detto, non tendevano a fornire tale dimostrazione, essa non ha assolto il relativo onere. Per le ragioni che precedono il primo motivo di appello deve essere respinto.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello.
Sebbene, ad avviso dei CC.TT.UU., la prescrizione terapeutica del 22 ottobre sia stata inappropriata, in quanto alla paziente era stato prescritto un dosaggio di 1,25 mg in luogo di quello dovuto di 2,5 mg, tuttavia essi osservano che: la terapia anticoagulante con il Coumadin non azzera del tutto il rischio di ictus nei soggetti con fibrillazione atriale, ma lo riduce del 60-70%; il processo infiammatorio di cui la soffriva determina Persona_1
ipercoagulabilità e la paziente presentava una riaccensione della polimialgia reumatica, circostanza interferente quindi verso il determinarsi di eventi trombotici;
la polimialgia reumatica aumenta il rischio di eventi cerebrovascolari anche quando i fattori di rischio tradizionali (es. ipertensione arteriosa, dislipidemia, fumo, ecc) sono controllati;
anche per valori di INR fra 1.5 e 2.0 esiste un certo grado di protezione contro il rischio di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale;
la prescrizione di Coumadin prescritta per il giorno 22 ottobre era comunque idonea a sottrarre probabilità rispetto al determinarsi di un ictus, e una prescrizione a posologia maggiore avrebbe incrementato le probabilità di evitare un evento avverso trombotico.
Ad avviso dei CC.TT.UU. la presenza di ulteriori elementi dotati di potenzialità ad esercitare sfavorevole azione (con mancata rappresentazione del criterio di esclusione d'altra causa), ancorché di assai minor significato sul piano della vis lesiva, e la relativa “modestia” del gap prescrittivo non consentono di far stimare l'entità della incidenza in misura superiore al 50%, così da superare il criterio del “più probabile che non”.
Pertanto, “la predetta incongruità prescrittiva ha sottratto alla paziente chances di evitare l'evento avverso quantificabili in misura pari a circa 1/3”.
Aggiungono i CC.TT.UU. che “L'aver ridotto del 50% il dosaggio, in presenza di altri fattori anch'essi dotati di autonoma capacità di interferenza sfavorevole, deve trovare, in una equilibrata rivalutazione degli eventi, rilevanza non eccedente il termine predetto. Né può ipotizzarsi un significato percentualistico inferiore, che si collocherebbe poco al di sopra dei limiti della apprezzabilità”.
Non può essere accolta, quindi, la doglianza di parte appellante per cui non si comprenderebbe da quali elementi il Tribunale “abbia tratto la convinzione che l'evento trombotico sia con ogni probabilità derivato da fattori di rischio collegati a varie patologie, di cui la donna era portatrice, elementi che non emergono dalla relazione tecnica di ufficio”.
Dalla relazione del C.T.U. emerge invece il contrario. L'ictus si sarebbe verificato “più probabilmente che non” a causa dei fattori di rischio collegati alle varie patologie di cui soffriva la Sig.ra mentre la prescrizione a posologia inadeguata Persona_1
di Coumadin ha sottratto unicamente delle chances di evitare l'evento.
Appare quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata là dove afferma, sulla base della CTU espletata, che: “ La terapia con anticoagulante non elimina del tutto il rischio di ictus in soggetti che, come la sono affetti da fibrillazione Persona_1
atriale ma lo riduce del 60-70%; nel caso di specie, però, erano presenti ulteriori fattori di rischio (in particolare la paziente presentava una riaccensione della polimialgia reumatica che aumenta il rischio trombotico ) e comunque un minimo di copertura, seppure insufficiente, era stata garantita attraverso la prescrizione di ¼ di compressa di warfarin. Per tali motivi i consulenti hanno ritenuto che l'insufficiente prescrizione della dose da assumere in data 22.10 non abbia cagionato l'ictus secondo il criterio della maggiore probabilità. E' invece più probabile che l'evento sia stato causato dalla concomitanza dei plurimi fattori di rischio segnalati (fibrillazione atriale e polimialgia reumatica) indipendentemente dalla mancata assunzione del warfarin in posologia adeguata. In via necessariamente approssimativa i consulenti stimano che la mancata assunzione del farmaco nella posologia corretta abbia comportato la perdita di chance di evitare l'ictus nella misura del 30%”.
Il secondo motivo di appello va dunque respinto essendo il ragionamento del Tribunale in linea con quanto emerge dalla C.T.U. Con il terzo motivo di appello l'appellante osserva che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice e che essa non era nelle condizioni economiche di poter sostenere la spesa di una consulenza medica di parte che potesse determinare l'esatta natura del danno e quindi consentirle di poter formulare con precisione la domanda di risarcimento.
Orbene, l'attrice nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, quindi dopo l'avvenuto deposito della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, ha mai chiesto
(sebbene tale richiesta fosse tardiva) il danno da perdita di chance: nel verbale di udienza del 07.02.2023 si legge infatti che le conclusioni sono precisate come in atto di citazione.
In ogni caso, il motivo non appare meritevole di accoglimento poiché la giurisprudenza di legittimità afferma che il danno da perdita di chance è una entità patrimoniale autonoma a sè stante.
La relativa richiesta risarcitoria, quindi, deve essere proposta espressamente nella domanda introduttiva, non essendo sufficiente che la parte richieda genericamente il risarcimento di tutti i danni.
Così, si è affermato che “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance"
è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello)” (Cass. n. 25886 del 2022. Nello stesso senso cfr. Cass. n. 5641 del 2018; Cass. n. 13491 del 2014; Cass. n. 21245 del
2012).
Infine, deve darsi atto della motivazione del primo giudice, non oggetto di impugnazione, per la quale: “A ciò va aggiunto che i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, così come allegati in atto di citazione, erano rappresentati dalla colpevole
(secondo parte attrice) sospensione del trattamento anticoagulante dal 17 al 21 ottobre
2012; sospensione che, come già detto, non è stata affatto ingiustificata e non ha certamente causato l'evento; parte attrice invece non ha mai allegato, fino a quando la circostanza è emersa all'esito della ctu, dopo il deposito delle memorie istruttorie, il fatto che la ripresa della terapia anticoagulante era avvenuta secondo una posologia insufficiente, né la colpa dell'azienda sotto tale diverso profilo. E' dunque evidente che in questa sede l'azienda sanitaria non potrebbe essere condannata in relazione a fatti diversi rispetto a quelli allegati e posti a fondamento della domanda atteso che ciò significherebbe pronunciare su domanda diversa in violazione dell'art. 112 cpc”.
Anche il terzo motivo di appello non può quindi essere accolto.
In definitiva l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
5.201 ad euro 26.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene integralmente respinto. Genova, 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1016 / 2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 291/2023 del Tribunale di Massa resa nel procedimento R.G. 2191/2019 e pubblicata in data 17-05-2023 tra
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti EDOARDO TRUPPA e C.F._2
CATERINA TRUPPA come da mandato in atti appellanti
e
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIA CANGELOSI come da mandato in atti appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la convenuta responsabile dell'occorso agli attori, nella qualità di eredi di e conseguentemente condannarla al Persona_1
risarcimento del danno, emerso a seguito dell'espletata istruttoria, vinte spese e competenze di primo e secondo grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese e competenze già corrisposte, così come liquidate nel giudizio di primo grado comprese le spese di CTU, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di assumere la prova testimoniale già dedotto nel giudizio di primo grado, sui capitoli dedotti nella memoria n.2 ex art. 183 c.6 c.p.c. con il testimone oggi indicato”
*
Per l : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare e/o respingere, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 291/2023 pubblicata il Parte_2
17.05.2023, repertorio n. 504/2023 emessa dal Tribunale di Massa, Dott. Giovanni
Maddaleni, nella causa civile avente R.g. 2191/2019. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, Voglia Codesta Ecc.ma
Corte nella liquidazione del danno e nell'eventuale condanna di risarcimento ridurre il risarcimento del danno stesso a quanto strettamente dovuto e provato in corso di causa;
Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna
n.151/2016, Tar Emilia Romagna n. 3/2016). In via istruttoria la scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova testimoniale dedotta dall'odierna parte appellante nel giudizio di prime cure in sede di seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e non ammessa, per i motivi tutti di cui al presente atto”.
* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Persona_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa l'allora Controparte_2
, oggi esponendo che:
[...] CP_1 Parte_3
- essa era affetta da polimialgia reumatica ed era in cura presso l'U.O. di Reumatologia della AUSL, Stabilimento Ospedaliero di Massa;
- nell'ottobre 2012 a causa di un aggravamento del proprio stato di salute si era sottoposta ad un trattamento con farmaco anticoagulante (Coumadin) con cadenza quotidiana ed era seguita dal Centro F.C.S.A. n. 81 dalla stessa AUSL;
- nei giorni dal 17 al 21 ottobre del 2012 il trattamento era stato sospeso senza apparente motivo, nonostante la paziente fosse stata sottoposta a prelievo del sangue presso il nominato Centro nei giorni 17 ottobre - 19 ottobre e 22 ottobre;
- in data 22 ottobre 2012 le era stata somministrata una dose pari ad un quarto della pastiglia;
- il giorno seguente, il 23 ottobre, era stata colpita da “Ictus cerebro ischemico” e quindi ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale di Massa;
- in data 8/11/2012 veniva dimessa dalla predetta struttura ospedaliera;
- a seguito di tali vicende l'attrice accusava conseguenze gravemente invalidanti.
Premessa la ritenuta colpa grave per negligenza, imperizia e imprudenza in capo al personale sanitario della convenuta, l'attrice domandava il risarcimento del danno.
Infatti, in data 23 marzo 2017 inoltrava all' richiesta di risarcimento Parte_4
danni, rimasta senza riscontro, e successivamente presentava istanza di mediazione all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di con esito CP_2
negativo, a seguito della mancata adesione della controparte alla procedura.
Quindi, in data 30 settembre 2019, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Massa
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni patiti.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'oggetto e del titolo della domanda, nonché per indeterminatezza e genericità di quest'ultima. Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, e perché non provata. In via di subordine, nell'ipotesi in cui fosse ravvisabile la responsabilità dell chiedeva CP_1
dichiararsi il risarcimento non dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.2 c.c. e ancora in subordine, che il risarcimento del danno fosse ridotto ai sensi dell'art.1227 c.1 c.c. stante il concorso di colpa della danneggiata.
La causa era istruita mediante il deposito di documenti e con l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio.
In data 3/2/2023 si costituivano in giudizio ai fini della prosecuzione dello stesso
[...]
e nella qualità di eredi (coniuge e figlio) dell'attrice, Pt_1 Controparte_3
deceduta il 10/1/2023.
Il Tribunale di Massa decideva la vertenza con la sentenza impugnata, così statuendo:
“Il Tribunale di Massa in composizione monocratica definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda
CONDANNA e a pagare all Parte_1 Controparte_3 [...]
a titolo di refusione delle spese legali, la complessiva somma di Controparte_1
euro 6.500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.
PONE le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
Il Tribunale motivava la decisione sulla base degli elementi indiziari rinvenibili nei documenti prodotti (verbale di accesso al P.S., cartella clinica, schema terapeutico del centro FCSA) ritenendo probabile che la paziente non avesse assunto la dose di
Coumadin prescritta per il giorno 22 ottobre. In ogni caso, stante la presenza di elementi indiziari di senso contrario, il fatto del corretto rispetto delle prescrizioni mediche doveva essere provato dalla danneggiata, quale elemento costitutivo della domanda di risarcimento.
Vagliava poi l'ipotesi alternativa che la paziente avesse comunque seguito le indicazioni assumendo la dose di Coumadin, e considerava quindi le conclusioni del c.t.u. che aveva ritenuto non congrua la dose di ¼ di compressa di Coumadin per il giorno 22 ottobre, al termine del periodo di sospensione della terapia. Tuttavia, trattandosi di una cura idonea solo a ridurre il rischio di ictus del 60-70%, unitamente al fatto che la paziente era affetta da altre serie patologie (in particolare una polimialgia reumatica) che ne aumentavano i fattori di rischio, e che la dose prescritta per il 22 ottobre garantiva comunque una certa copertura, affermava che il nesso di causalità tra l'erroneo dosaggio e l'ictus non poteva dirsi accertato secondo il criterio della maggiore probabilità.
Il Tribunale, infine, interpretava l'oggetto della domanda come risarcimento del danno alla salute, che non veniva riconosciuto per le ragioni anzi dette. Riteneva, sulla scorta della c.t.u. medico legale, che il pregiudizio subìto potesse, in astratto, qualificarsi come perdita di chance. Tale danno non era però stato dedotto in giudizio, e in ragione dell'ontologica diversità tra il bene della vita costituito dalla chance ed il bene salute rigettava la domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello ed Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello censuravano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la circostanza che la paziente avesse seguito le prescrizioni mediche assumendo la compressa nel dosaggio prescritto per il 22 ottobre. Si dolevano del rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., per cui erano stati indicati come testi dalla difesa loro stessi quali marito e figlio dell'attrice. Essendo divenuti parti del giudizio per successione chiedevano l'ammissione delle istanze probatorie con l'audizione, in loro sostituzione, di Testimone_1
Con il secondo motivo di appello censuravano la sentenza là dove aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'ictus e l'errore nel dosaggio del Coumadin.
Lamentavano carenza motivazionale perchè il Tribunale aveva ritenuto l'ictus causato dai fattori di rischio legati ad altre patologie invece che dall'errore nel dosaggio del farmaco.
Con il terzo motivo di appello lamentavano l'ingiustizia della decisione del Tribunale che aveva ritenuto l'oggetto della domanda non pertinente alla perdita di chance, risultata all'esito dell'istruttoria. Affermavano che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, e che nella fase antecedente al giudizio l'allora attrice non aveva avuto modo di conoscere la reale natura del danno, anche considerato che non aveva le disponibilità economiche per richiedere una consulenza medico-legale di parte.
Per tali motivi chiedevano la riforma della sentenza e la condanna dell'appellata al risarcimento del danno risultato dall'istruttoria.
Si costituiva l contestando integralmente Controparte_1
l'avversario appello e chiedendone il rigetto perché infondato, con conferma della sentenza gravata.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 20/5/2025 e veniva quindi trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Invero, appare corretta la decisione del primo giudice di non ammettere i capitoli di prova dedotti da parte attrice in quanto, come leggesi nell'ordinanza del 09-10-2020,
“i capitoli di prova per testi di parte attrice sono relativi a circostanze non contestate e comunque risultanti per tabulas e dunque la prova non appare necessaria”.
Si riportano i capitoli di prova non ammessi:
1) “Vero che nel mese di ottobre 2012 la Sig.ra in cura Persona_1
Contr presso il Centro F.C.S.A.N. n. 81 dell della Regione è stata sottoposta a CP_1
Terapia Anticoagulante Orale (TAO) con somministrazione di Coumadin come da tabelle che mi vengono rammostrate”;
2) “Vero che nei giorni 17-18-19-20-21 ottobre 2012 la somministrazione del predetto farmaco è stata totalmente interrotta su prescrizione dei medici del Centro, Dott.ssa che in data 17 ottobre 2012, ha redatto il prospetto che mi viene Persona_2
rammostrato e Dott. che, in data 19 ottobre 2012, ha redatto il prospetto Testimone_2
che mi viene rammostrato”;
3) “Vero che in data 23 ottobre 2012 alle ore 8.00 circa, la Sig.ra Persona_1
è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
[...] CP_2
per ictus cerebrale ischemico”. Detti capitoli di prova sono ininfluenti al fine del decidere e sono altrettanto inidonei a provare che la Sig.ra si sia attenuta alle prescrizioni impartitele dai Persona_1
sanitari, ossia che avesse ripreso l'assunzione della terapia con Coumadin in data
22.10.2012.
Va qui precisato che i CC.TT.UU. hanno evidenziato che in caso di mancata assunzione della dose prescritta del farmaco in data 22.10.2012 le probabilità dell'evento ictus sarebbero aumentate oltre il 50% con la conseguenza in termini giuridici che, laddove la avesse dimenticato di assumere la dose prescritta per il giorno 22, Persona_1
l'evento sarebbe da ricondurre esclusivamente a colpa della danneggiata.
Ora, dalla documentazione versata in atti emerge che la Sig.ra in Persona_1
data 22.10.2012 non ha assunto il quarto di compressa di Coumadin come le era stato prescritto dai sanitari.
In particolare, i consulenti, dott.ri (medico legale) e Persona_3 Persona_4
(specialista internista) hanno così ricostruito la vicenda:
[...]
il farmaco Coumadin ha funzione anticoagulante ed è adeguato per un soggetto affetto da fibrillazione atriale quale era la signora Persona_1
la somministrazione di tale farmaco deve essere continuamente monitorata per evitare che il dosaggio del principio attivo nel sangue sia troppo elevato o troppo blando;
il dosaggio somministrato alla paziente nei giorni precedenti l'ictus è stato corretto, salve le precisazioni che seguono: il 17.10.2012 veniva rilevato INR pari a 4, 92 ed il farmaco veniva sospeso per due giorni: tale prescrizione è stata corretta;
il 19.10.2012 veniva rilevato un valore INR pari a 5,08 e la sospensione veniva prolungata di due giorni: tale prescrizione è stata corretta;
il 22.10.2012, rilevato INR pari a 1, 87, era prescritta la somministrazione di 1, 25 mg di farmaco, pari a ¼ di compressa: al riguardo i CC.TT.UU. hanno precisato che “deve però osservarsi, ai fini di una revisione critica della condotta prescrittiva, che nei cinque giorni precedenti la paziente non aveva assunto warfarin (principio attivo del Coumadin, ndr) a causa dell'INR fuori range del 17.10 e del 19.10. Tutto ciò considerato, senza alcuna suggestione derivante dalla conoscenza di quanto successivamente intervenuto, che quella prescrizione posologica introducesse un incremento troppo lieve, una ripresa troppo graduale del warfarin. Di fatto i sanitari, previa adeguata e completa ricognizione farmacologica, avrebbero dovuto – anche in ragione della sospensione degli antidolorifici e anti- infiammatori e della riduzione dello steroide, farmaci che tendono a potenziare l'effetto del warfarin – fare riferimento alla dose di mantenimento risultata efficace fino a settembre, pari a 13.75 mg/settimana, applicando anche a tale dosaggio (in essere quanto meno dal mese di giugno) l'incremento del 10% già applicato, a fronte di un valore di assai poco superiore, in data 28.9.2012”.
Per il giorno 22.10.2012 avrebbe pertanto dovuto essere prescritta mezza compressa e non ¼ di compressa.
I CC.TT.UU. precisano poi che la terapia con il Coumadin non elimina completamente il rischio di ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale ma lo riduce del 60-70%.
Poiché la paziente presentava ulteriori fattori di rischio (polimialgia reumatica che aumenta il rischio trombotico) e tenuto conto che comunque una qualche copertura era stata garantita attraverso la prescrizione di ¼ di compressa di Coumadin, i CC.TT.UU. hanno ritenuto che l'insufficiente dosaggio del farmaco da assumere in data 22.10.2012 non abbia cagionato l'ictus secondo il criterio del più probabile che non ed hanno valutato che la mancata assunzione del farmaco nella posologia corretta abbia comportato la perdita di chance di evitare l'ictus nella misura del 30%.
I consulenti tecnici hanno rilevato che se invece la non avesse Persona_1
proprio assunto il Coumadin, nemmeno nella ridotta dose prescritta, il giorno 22 ottobre 2012 la probabilità di ictus sarebbe aumentata ad oltre il 50%, con una valutazione condivisa dai consulenti di parte.
Pertanto, se la non avesse assunto il farmaco il giorno 22 l'evento, Persona_1
non potendo essere ricondotto causalmente alla corretta sospensione del trattamento fino al 21, sarebbe esclusivamente a lei imputabile.
Tanto premesso, dai documenti prodotti risulta: dal verbale di pronto soccorso del 23.10.2012 risulta, in sede di anamnesi, la sospensione della terapia anticoagulante da una settimana;
nel diario infermieristico del 23.10.2012 vi è la stessa annotazione;
la cartella clinica contiene la fotocopia del documento dello schema terapeutico del
Centro F.C.S.A. n. 81 (che riporta la prescrizione della ripresa del trattamento con
Coumadin a partire dal 22.10.2012) recante la cancellazione a penna delle prescrizioni contenute sul documento originale, prodotto dalla stessa attrice (doc. 3), e la scritta a penna “niente“. Sul documento compaiono anche altre annotazioni a penna relative a prescrizioni terapeutiche non presenti sull'originale.
Risulta quindi da tali documenti che la paziente potrebbe non avere assunto il
Coumadin il giorno 22 ottobre 2012.
E' vero che le indicazioni dalla stessa date al personale sanitario all'arrivo al Pronto
Soccorso in sede di anamnesi potrebbero non essere state del tutto precise in considerazione delle condizioni cliniche della paziente, giunta in Pronto Soccorso dopo essere stata colpita da ictus, ma è altrettanto vero che la sospensione dell'assunzione del Coumadin anche il giorno 22 ottobre emerge anche dallo schema terapeutico allegato in copia alla cartella clinica, nel quale come si è detto compare la scritta
“niente” relativamente al giorno 22 ottobre.
E' verosimile che le correzioni a penna sulla fotocopia dello schema in oggetto siano state apposte per indicare l'assunzione del farmaco che si riteneva realmente avvenuta: infatti, vi sono annotazioni a penna del trattamento relative anche ai giorni successivi al 22.
Il documento originale è stato prodotto da parte attrice che ha allegato che la sospensione del Coumadin era stata disposta fino al 21 ottobre con ciò riconoscendo che i medici ne avevano prescritto la ripresa a far data dal 22.
Orbene, anche a non voler considerare sufficiente tale complesso probatorio, sarebbe stato onere della danneggiata dimostrare di avere assunto il Coumadin anche il 22 ottobre, proprio in considerazione degli elementi indiziari emergenti dai documenti citati.
Poiché i capitoli di prova, come si è detto, non tendevano a fornire tale dimostrazione, essa non ha assolto il relativo onere. Per le ragioni che precedono il primo motivo di appello deve essere respinto.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello.
Sebbene, ad avviso dei CC.TT.UU., la prescrizione terapeutica del 22 ottobre sia stata inappropriata, in quanto alla paziente era stato prescritto un dosaggio di 1,25 mg in luogo di quello dovuto di 2,5 mg, tuttavia essi osservano che: la terapia anticoagulante con il Coumadin non azzera del tutto il rischio di ictus nei soggetti con fibrillazione atriale, ma lo riduce del 60-70%; il processo infiammatorio di cui la soffriva determina Persona_1
ipercoagulabilità e la paziente presentava una riaccensione della polimialgia reumatica, circostanza interferente quindi verso il determinarsi di eventi trombotici;
la polimialgia reumatica aumenta il rischio di eventi cerebrovascolari anche quando i fattori di rischio tradizionali (es. ipertensione arteriosa, dislipidemia, fumo, ecc) sono controllati;
anche per valori di INR fra 1.5 e 2.0 esiste un certo grado di protezione contro il rischio di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale;
la prescrizione di Coumadin prescritta per il giorno 22 ottobre era comunque idonea a sottrarre probabilità rispetto al determinarsi di un ictus, e una prescrizione a posologia maggiore avrebbe incrementato le probabilità di evitare un evento avverso trombotico.
Ad avviso dei CC.TT.UU. la presenza di ulteriori elementi dotati di potenzialità ad esercitare sfavorevole azione (con mancata rappresentazione del criterio di esclusione d'altra causa), ancorché di assai minor significato sul piano della vis lesiva, e la relativa “modestia” del gap prescrittivo non consentono di far stimare l'entità della incidenza in misura superiore al 50%, così da superare il criterio del “più probabile che non”.
Pertanto, “la predetta incongruità prescrittiva ha sottratto alla paziente chances di evitare l'evento avverso quantificabili in misura pari a circa 1/3”.
Aggiungono i CC.TT.UU. che “L'aver ridotto del 50% il dosaggio, in presenza di altri fattori anch'essi dotati di autonoma capacità di interferenza sfavorevole, deve trovare, in una equilibrata rivalutazione degli eventi, rilevanza non eccedente il termine predetto. Né può ipotizzarsi un significato percentualistico inferiore, che si collocherebbe poco al di sopra dei limiti della apprezzabilità”.
Non può essere accolta, quindi, la doglianza di parte appellante per cui non si comprenderebbe da quali elementi il Tribunale “abbia tratto la convinzione che l'evento trombotico sia con ogni probabilità derivato da fattori di rischio collegati a varie patologie, di cui la donna era portatrice, elementi che non emergono dalla relazione tecnica di ufficio”.
Dalla relazione del C.T.U. emerge invece il contrario. L'ictus si sarebbe verificato “più probabilmente che non” a causa dei fattori di rischio collegati alle varie patologie di cui soffriva la Sig.ra mentre la prescrizione a posologia inadeguata Persona_1
di Coumadin ha sottratto unicamente delle chances di evitare l'evento.
Appare quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata là dove afferma, sulla base della CTU espletata, che: “ La terapia con anticoagulante non elimina del tutto il rischio di ictus in soggetti che, come la sono affetti da fibrillazione Persona_1
atriale ma lo riduce del 60-70%; nel caso di specie, però, erano presenti ulteriori fattori di rischio (in particolare la paziente presentava una riaccensione della polimialgia reumatica che aumenta il rischio trombotico ) e comunque un minimo di copertura, seppure insufficiente, era stata garantita attraverso la prescrizione di ¼ di compressa di warfarin. Per tali motivi i consulenti hanno ritenuto che l'insufficiente prescrizione della dose da assumere in data 22.10 non abbia cagionato l'ictus secondo il criterio della maggiore probabilità. E' invece più probabile che l'evento sia stato causato dalla concomitanza dei plurimi fattori di rischio segnalati (fibrillazione atriale e polimialgia reumatica) indipendentemente dalla mancata assunzione del warfarin in posologia adeguata. In via necessariamente approssimativa i consulenti stimano che la mancata assunzione del farmaco nella posologia corretta abbia comportato la perdita di chance di evitare l'ictus nella misura del 30%”.
Il secondo motivo di appello va dunque respinto essendo il ragionamento del Tribunale in linea con quanto emerge dalla C.T.U. Con il terzo motivo di appello l'appellante osserva che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice e che essa non era nelle condizioni economiche di poter sostenere la spesa di una consulenza medica di parte che potesse determinare l'esatta natura del danno e quindi consentirle di poter formulare con precisione la domanda di risarcimento.
Orbene, l'attrice nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, quindi dopo l'avvenuto deposito della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, ha mai chiesto
(sebbene tale richiesta fosse tardiva) il danno da perdita di chance: nel verbale di udienza del 07.02.2023 si legge infatti che le conclusioni sono precisate come in atto di citazione.
In ogni caso, il motivo non appare meritevole di accoglimento poiché la giurisprudenza di legittimità afferma che il danno da perdita di chance è una entità patrimoniale autonoma a sè stante.
La relativa richiesta risarcitoria, quindi, deve essere proposta espressamente nella domanda introduttiva, non essendo sufficiente che la parte richieda genericamente il risarcimento di tutti i danni.
Così, si è affermato che “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance"
è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello)” (Cass. n. 25886 del 2022. Nello stesso senso cfr. Cass. n. 5641 del 2018; Cass. n. 13491 del 2014; Cass. n. 21245 del
2012).
Infine, deve darsi atto della motivazione del primo giudice, non oggetto di impugnazione, per la quale: “A ciò va aggiunto che i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, così come allegati in atto di citazione, erano rappresentati dalla colpevole
(secondo parte attrice) sospensione del trattamento anticoagulante dal 17 al 21 ottobre
2012; sospensione che, come già detto, non è stata affatto ingiustificata e non ha certamente causato l'evento; parte attrice invece non ha mai allegato, fino a quando la circostanza è emersa all'esito della ctu, dopo il deposito delle memorie istruttorie, il fatto che la ripresa della terapia anticoagulante era avvenuta secondo una posologia insufficiente, né la colpa dell'azienda sotto tale diverso profilo. E' dunque evidente che in questa sede l'azienda sanitaria non potrebbe essere condannata in relazione a fatti diversi rispetto a quelli allegati e posti a fondamento della domanda atteso che ciò significherebbe pronunciare su domanda diversa in violazione dell'art. 112 cpc”.
Anche il terzo motivo di appello non può quindi essere accolto.
In definitiva l'appello viene respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
5.201 ad euro 26.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene integralmente respinto. Genova, 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno