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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2091 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente, alla Parte_1 C.F._1 via S. Attanasio n. 42 e , nata a [...] il giorno 01/10/1948 (c.f. Parte_2
) e residente in [...], rapp.te e difese dall'avv. C.F._2
Pasquale Cirillo (c.f. ), presso il suo studio elettivamente domiciliate in Grumo C.F._3
Nevano, alla P.zza Capasso n. 4, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTI
E
con sede legale in Torino, Controparte_1 alla via Aldo Barbaro, n. 15, (c.f. – P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Simona Chiolo (c.f.
) e dall'avv. Roberto Ricciardelli (c.f. ), presso lo C.F._4 CodiceFiscale_5 studio di quest'ultimo tutti elett.te dom.ti in Avellino, alla via Francesco Scandone, n. 16, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/05/2025, le parti concludevano come da verbale. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società Controparte_1 nella dichiarata qualità di cessionaria del credito originariamente sorto in capo a Controparte_2 otteneva ingiunzione di pagamento, in danno delle signore e nelle Parte_2 Parte_1 rispettive qualità di debitrice principale e coobbligata in solido, per la complessiva somma di euro
12.530,62, oltre interessi e spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di finanziamento stipulato in data
05/04/2006.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 05/02/2024, interponevano formale opposizione le ingiunte, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo, per erronea attestazione della conformità delle copie analogiche notificate ai corrispondenti documenti informatici;
l'inesistenza del credito e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
la decadenza dell'opposta dall'azione di garanzia ex art. 1957 c.c.; la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria, nonché la violazione degli oneri pubblicitari di cui all'art. 58
T.U.B.
Concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta la quale, contestando l'infondatezza delle ragioni addotte dalle opponenti, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la predetta richiesta con ordinanza del 18/07/2024 e fallito il tentativo di mediazione, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., per l'udienza 22/05/2025, poi differita d'ufficio al 27/05/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente G.O.P.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 02/09/2024), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010.
Parte opponente ha contestato l'incompetenza ratione loci dell'organismo di mediazione e la nullità del procedimento, risultando l'invito al primo incontro privo di sottoscrizione.
Quanto al primo profilo, emerge sia dall'invito che dal verbale di mediazione che l'organismo adito, avente sede legale in Roma, abbia in Aversa una delle proprie sedi secondarie.
L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
2 Del pari infondato è il rilievo relativo alla carenza di firma sull'invito, inidonea di inficiare la validità del procedimento, trattandosi di atto non soggetto ad alcuna formalità, ai sensi dell'art. 3 comma 3
d.lgs. 28/2010.
Va peraltro rilevato che il procedimento di mediazione è ispirato al principio di cooperazione delle parti secondo buona fede e lealtà, volto a superare ogni irritualità o vizio meramente formale, di fronte all'assorbente obiettivo, esplicitato dal legislatore, di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse (art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010).
La mancata partecipazione delle opponenti va, dunque, considerata ingiustificata, con conseguente adozione, nei loro confronti, del provvedimento di cui all'art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Come ampiamente affermato in sede di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Sottolinea, peraltro, la Corte Regolatrice che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità abbiano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti
(cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime cessioni di crediti, l'onere di provare le vicende traslative e l'inclusione del credito litigioso nel perimetro delle operazioni negoziali succedutesi nel tempo (cfr.
Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
3 5. La società opposta ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in giudizio, per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da , con contratto di cessione dei crediti Parte_3 del 13/01/2022.
Ad detto credito era pervenuto in forza del contratto di cessione stipulato in data Parte_3
14/12/2015 con BA IS S.p.A., a sua volta cessionaria di prima avente causa Controparte_3 della originaria titolare Controparte_2
Con peculiare riferimento alla cessione temporalmente più risalente, parte opposta ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva esclusivamente all'avviso di cessione, pubblicato, su impulso della cessionaria, nella G.U. Parte II, n. 145 del 13/12/2012 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Giova rammentare, richiamando, sul punto, gli esiti nomofilattici cui è ormai pervenuta la giurisprudenza di legittimità, che l'avviso ex art. 58, comma 2, T.U.B. costituisce ex se elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ.,
Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866).
La pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli
Nord, 14 marzo 2023 n.1055).
Le peculiarità della cessione massiva dei crediti, con precipuo riferimento alla semplificazione degli oneri pubblicitari, non consentono, infatti, deviazioni ontologiche dalla architettura normativa di riferimento, come cristallizzata nella disciplina di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., la quale restituisce uno schema tipico di cessione quale negozio consensuale ad effetti reali, come tale idoneo a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto.
E' evidente che, rispetto alla cessione atomistica regolata nelle richiamate norme codicistiche, la cessione in blocco costituisca fenomeno ben più ampio, idoneo a trasferire plurime posizioni creditorie, che richiederebbero l'invio di comunicazioni massive ai debitori interessati dalla cessione, sicché, nell'ottica di agevolare il cessionario sotto il profilo dell'espletamento dei vari incombenti post-cessione, l'art. 58 T.U.B. consente una forma di opponibilità erga omnes realizzabile mediante la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la relativa iscrizione nel registro delle imprese.
Tale agevolazione pubblicitaria, tuttavia, non altera per ciò solo la morfologia dell'operazione contrattuale, pur sempre riconducibile ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale, con efficacia traslativa, la cui validità non può essere, in alcun modo, compromessa dall'adesione o dalla notifica al terzo ceduto.
4 La notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o le forme di pubblicità di cui all'art. 58 TUB svolgono, dunque, nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, la più ridotta e limitata funzione di garantire al debitore l'efficacia liberatoria del proprio adempimento, senza rilevare quali elementi costitutivi della vicenda traslativa, la cui dimostrazione, in ogni caso, non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma, sicché può essere resa con qualunque mezzo di prova, anche indiziario o presuntivo (cfr. Cass. civ. sez. I ord.
29/02/2024 n. 5478).
Per tali motivi, l'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione, non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'evento traslativo e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024,
n. 7866)
Resta, dunque, devoluta al giudice di merito la valutazione della idoneità asseverativa del suddetto avviso (così Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/01/2025, n. 841).
6. L'estratto di G.U. notizia la cessione intercorsa, in data 06/12/2012, tra e Controparte_2 [...]
avente ad oggetto crediti individuabili secondo i seguenti criteri cumulativi di blocco: CP_3 crediti chirografari;
crediti derivanti da finanziamenti erogati da in forza di contratti Controparte_2 di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli, beni e/o servizi, contratti di finanziamento personali, carte di credito revolving o altri finanziamenti;
crediti classificati a sofferenza a decorrere dal 24/06/2002 fino al 30/04/2012.
Pur volendo ritenere che l'avviso di G.U. sia sostanzialmente riproduttivo del contratto di cessione,
è innegabile che la vaga e generica descrizione del relativo contenuto, sfugga al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., non permettendo di vagliare con esito positivo la sicura inclusione del credito azionato nella vicenda traslativa in commento.
Appare, con ogni evidenza, l'insufficienza dei criteri esposti per la loro eccessiva latitudine, anche temporale, tenuto, peraltro, conto che la nozione di crediti a sofferenza cristallizza una relatio per genus che difficilmente, in assenza di ulteriori riscontri probatori, può valere ad individuare ex se un credito ceduto.
5 L'avviso di G.U., in definitiva, non reca, in tale sua minima struttura informativa, caratteristiche dei crediti ceduti sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito dedotto in giudizio sia stato oggetto della cessione (cfr. Cass. 24/06/2024, n. 17262).
Né potrebbe colmare tale vulnus la comunicazione di avvenuta cessione di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio, erroneamente riferita alla cessione in commento, ma in realtà afferente alla cessione intercorsa tra e BA IS S.p.A. CP_3 CP_3
I superiori rilievi rendono superflua l'indagine relativa alle ulteriori vicende successorie;
tuttavia, per completezza espositiva, si rileva che analoga claudicanza probatoria si rinviene anche rispetto alla operazione traslativa intercorsa tra BA IS ed , per la quale parte opposta ha versato Parte_3
in atti un estratto parziale (5 pagine su 37) del contratto di cessione del 14/12/2015 (doc. 12 fascicolo monitorio) e la comunicazione di intervenuta cessione resa dal cessionario (doc. 13 fascicolo monitorio).
Il contratto, incompleto ed ampiamente omissato, sintetizza una operazione di cessione di crediti non in blocco, individuati mediante rinvio all'elenco di cui all'allegato A, non prodotto.
In assenza della lista dei crediti ceduti, è preclusa qualsivoglia verifica in merito all'inclusione del credito litigioso nel perimetro della vicenda successoria in commento.
Ne discende l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità, in capo alla opposta, del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria.
In caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo l'antico brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, sicché il creditore opposto deve dimostrare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato all'interno delle specifiche operazioni negoziali, mediante idonea produzione documentale, riferita a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale (cfr. Cass. civ., 05/11/2020, n.24798 e Cass. 10518/2016).
La ricostruzione ricognitiva della catena dei trasferimenti si disarticola attraverso un meccanismo di transitività giuridica, tale per cui l'eventuale vulnus probatorio afferente alla operazione cronologicamente precedente si ripercuote su quella temporalmente successiva, generando incertezza in ordine alla effettiva titolarità del credito litigioso in capo alla società ultima cessionaria (cfr.
Tribunale Napoli Nord, 04/08/2023, n. 3548).
Non essendo state fornite chiare e rassicuranti prove circa la titolarità della posizione azionata in giudizio, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
7. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
6 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore delle opponenti, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
Le opponenti vanno condannate al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 384/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 05/02/2024;
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Cirillo, dichiaratosene antistatario, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato;
3. Condanna le opponenti, con il vincolo della solidarietà, al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 15/06/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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