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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12564/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GRASSI NICOLETTA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI
24 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSI NICOLETTA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 21.12.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto e verbale di udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 19/12/2004, a Castel Maggiore (BO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel Maggiore al n. 28, parte 1, anno 2004, optando per il regime di separazione dei beni;
dal matrimonio è nato a [...], in data [...], il figlio , oggi residente con la madre in San Teodoro (SS), Largo Colombo n. 34; i Persona_1 coniugi si sono separati consensualmente, sottoscrivendo accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 30 novembre 2021, ex art. 6 D.L. 132/2014 convertito dalla Legge n. 162/2014; dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione;
personalmente comparsi all'udienza del 15.4.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto con le precisazioni rese a verbale;
le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
pagina 1 di 2 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/12/2004 a Castel Maggiore (BO) tra nato a [...], il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
18.07.1974 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel Maggiore al n. 28, parte 1, anno 2004;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza,
3) Dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) i sigg.ri e si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non Parte_1 Parte_2
è previsto il versamento di alcuna somma a titolo di assegno divorzile, dichiarando quindi di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale;
2) la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenuto conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni dello stesso, rimanendo inoltre collocato presso la madre, nell'attuale residenza anagrafica;
3) Il minore potrà recarsi presso l'abitazione paterna ogniqualvolta lo desideri, Persona_1
previo accordo tra i genitori, anche per coltivare i propri interessi, amicizie nella città di residenza paterna;
impegnandosi la sig.ra a corrispondere in via esclusiva le spese di viaggio Parte_2 necessarie;
si dà atto che da settembre 2024 il minore si è trasferito di fatto a Bologna presso il padre, ha iniziato a frequentare una scuola superiore a Bologna, la madre da poco ha acquisito un domicilio in Bologna, ma madre e figlio manterranno la residenza in Sardegna e, comunque, la frequentazione dei genitori da parte di sarà libera, secondo le determinazioni del figlio. Per_1
4) I sigg.ri e provvederanno al mantenimento in via diretta del figlio Parte_1 Parte_2
minore , nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore;
Persona_1
5) Le spese straordinarie per il figlio minore saranno sostenute al 50% tra i genitori, secondo quanto lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna;
4) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12564/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GRASSI NICOLETTA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI
24 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSI NICOLETTA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 21.12.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto e verbale di udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 19/12/2004, a Castel Maggiore (BO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel Maggiore al n. 28, parte 1, anno 2004, optando per il regime di separazione dei beni;
dal matrimonio è nato a [...], in data [...], il figlio , oggi residente con la madre in San Teodoro (SS), Largo Colombo n. 34; i Persona_1 coniugi si sono separati consensualmente, sottoscrivendo accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 30 novembre 2021, ex art. 6 D.L. 132/2014 convertito dalla Legge n. 162/2014; dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione;
personalmente comparsi all'udienza del 15.4.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto con le precisazioni rese a verbale;
le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
pagina 1 di 2 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/12/2004 a Castel Maggiore (BO) tra nato a [...], il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
18.07.1974 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castel Maggiore al n. 28, parte 1, anno 2004;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza,
3) Dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) i sigg.ri e si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto non Parte_1 Parte_2
è previsto il versamento di alcuna somma a titolo di assegno divorzile, dichiarando quindi di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale;
2) la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenuto conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni dello stesso, rimanendo inoltre collocato presso la madre, nell'attuale residenza anagrafica;
3) Il minore potrà recarsi presso l'abitazione paterna ogniqualvolta lo desideri, Persona_1
previo accordo tra i genitori, anche per coltivare i propri interessi, amicizie nella città di residenza paterna;
impegnandosi la sig.ra a corrispondere in via esclusiva le spese di viaggio Parte_2 necessarie;
si dà atto che da settembre 2024 il minore si è trasferito di fatto a Bologna presso il padre, ha iniziato a frequentare una scuola superiore a Bologna, la madre da poco ha acquisito un domicilio in Bologna, ma madre e figlio manterranno la residenza in Sardegna e, comunque, la frequentazione dei genitori da parte di sarà libera, secondo le determinazioni del figlio. Per_1
4) I sigg.ri e provvederanno al mantenimento in via diretta del figlio Parte_1 Parte_2
minore , nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore;
Persona_1
5) Le spese straordinarie per il figlio minore saranno sostenute al 50% tra i genitori, secondo quanto lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna;
4) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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