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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 2329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2329/2025 promossa da: Parte_1
( con il patrocinio dell'Avv. TOGNETTI GIACOMO, C.F._1
- ricorrente contro
(contumace) Controparte_1
(contumace) Controparte_2
- resistente
Oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni di parte ricorrente: accogliere il ricorso e per l'effetto ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n.
5175/2019 R.G.N.R. – 1491/2022 R.G. Trib.
Il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. TO IZ,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso in fatto quanto segue:
− l'avv. Giacomo Tognetti ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese Stato nel CP_3 procedimento penale R.G. Trib. 1491/2022, chiedendo l'accoglimento dell'istanza e contestualmente l'ammissione dell'istante al beneficio. Il ricorrente ha rilevato l'erroneità del decreto di rigetto, adottato dal GOP dott. , nella Persona_1
1 parte in cui rigettava l'istanza sul presupposto della mancata allegazione della dichiarazione dei redditi prodotta nel paese di residenza, omissione che ha inibito il potere di controllo dello Stato, in ordine alla veridicità dell'attestazione del richiedente. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino straniero (pakistano) e residente all'estero (Inghilterra) e di non aver prodotto redditi né nel proprio paese di provenienza né in quello di residenza, percependo dall'INPS una pensione di invalidità, allegata all'istanza, la quale non costituisce reddito.
− Il ricorrente ha rilevato, altresì, che il richiamo alla recente giurisprudenza che individuerebbe come obbligatoria, per lo straniero residente all'estero,
l'allegazione della dichiarazione dei redditi prodotta nel paese di residenza, appare non applicabile in quanto l'istante non produce alcun reddito dichiarabile né in Italia né in Inghilterra. Inoltre, ha rimarcato come per tale ragione la motivazione del giudice, secondo cui il richiedente non ha dichiarato di non aver mai prodotto la dichiarazione di redditi nel paese di residenza, appare erronea.
− Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
− Ai sensi dell'art. 76 TUSG l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76.
− Sul punto secondo un costante orientamento della Cassazione “in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per
l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art.
76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115” (cfr. Cass. Pen. 26302/2018).
− Nel caso di specie il sussidio è percepito dal ricorrente a titolo di “pensione di invalidità, inabilità, assegno di invalidità” e pertanto, come tale, deve ritenersi
2 escluso dalla nozione di reddito da dichiarare ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
− In ogni caso, bisogna considerare che ai sensi dell'art. 76 TUSG il limite reddituale previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguato alle variazioni ISTAT, è di 13.659,64 euro. Pertanto, seppure la somma percepita dal ricorrente per un totale di 7.594,84 euro si considerasse reddito, ma non è questo il caso di specie, comunque sarebbe inferiore al limite reddituale previsto per legge.
− Inoltre, ai sensi dell'art. 79, c. 2 TUSG, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Nel caso in esame parte ricorrente ha correttamente allegato all'istanza la richiesta di certificazione reddituale trasmessa al Parte_2
Pakistan, paese di origine del ricorrente, nonché la risposta negativa del
[...]
interpellato. Parte_2
− Per tutte queste ragioni, nel caso di specie, si ritengono integrati, in sede di presentazione dell'istanza, tutti i presupposti richiesti ex lege per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso dall'avv. Giacomo Tognetti in favore del sig. e in Parte_1 accoglimento del ricorso, dispone la revoca del decreto opposto e, per l'effetto, ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 5175/2019
R.G.N.R. – 1491/2022 R.G. Trib.
Liquida euro 400,00 per le spese di lite relative al presente giudizio.
Il Presidente del Tribunale
TO IZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2329/2025 promossa da: Parte_1
( con il patrocinio dell'Avv. TOGNETTI GIACOMO, C.F._1
- ricorrente contro
(contumace) Controparte_1
(contumace) Controparte_2
- resistente
Oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni di parte ricorrente: accogliere il ricorso e per l'effetto ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n.
5175/2019 R.G.N.R. – 1491/2022 R.G. Trib.
Il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. TO IZ,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso in fatto quanto segue:
− l'avv. Giacomo Tognetti ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese Stato nel CP_3 procedimento penale R.G. Trib. 1491/2022, chiedendo l'accoglimento dell'istanza e contestualmente l'ammissione dell'istante al beneficio. Il ricorrente ha rilevato l'erroneità del decreto di rigetto, adottato dal GOP dott. , nella Persona_1
1 parte in cui rigettava l'istanza sul presupposto della mancata allegazione della dichiarazione dei redditi prodotta nel paese di residenza, omissione che ha inibito il potere di controllo dello Stato, in ordine alla veridicità dell'attestazione del richiedente. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino straniero (pakistano) e residente all'estero (Inghilterra) e di non aver prodotto redditi né nel proprio paese di provenienza né in quello di residenza, percependo dall'INPS una pensione di invalidità, allegata all'istanza, la quale non costituisce reddito.
− Il ricorrente ha rilevato, altresì, che il richiamo alla recente giurisprudenza che individuerebbe come obbligatoria, per lo straniero residente all'estero,
l'allegazione della dichiarazione dei redditi prodotta nel paese di residenza, appare non applicabile in quanto l'istante non produce alcun reddito dichiarabile né in Italia né in Inghilterra. Inoltre, ha rimarcato come per tale ragione la motivazione del giudice, secondo cui il richiedente non ha dichiarato di non aver mai prodotto la dichiarazione di redditi nel paese di residenza, appare erronea.
− Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
− Ai sensi dell'art. 76 TUSG l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76.
− Sul punto secondo un costante orientamento della Cassazione “in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per
l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art.
76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115” (cfr. Cass. Pen. 26302/2018).
− Nel caso di specie il sussidio è percepito dal ricorrente a titolo di “pensione di invalidità, inabilità, assegno di invalidità” e pertanto, come tale, deve ritenersi
2 escluso dalla nozione di reddito da dichiarare ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
− In ogni caso, bisogna considerare che ai sensi dell'art. 76 TUSG il limite reddituale previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguato alle variazioni ISTAT, è di 13.659,64 euro. Pertanto, seppure la somma percepita dal ricorrente per un totale di 7.594,84 euro si considerasse reddito, ma non è questo il caso di specie, comunque sarebbe inferiore al limite reddituale previsto per legge.
− Inoltre, ai sensi dell'art. 79, c. 2 TUSG, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Nel caso in esame parte ricorrente ha correttamente allegato all'istanza la richiesta di certificazione reddituale trasmessa al Parte_2
Pakistan, paese di origine del ricorrente, nonché la risposta negativa del
[...]
interpellato. Parte_2
− Per tutte queste ragioni, nel caso di specie, si ritengono integrati, in sede di presentazione dell'istanza, tutti i presupposti richiesti ex lege per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso dall'avv. Giacomo Tognetti in favore del sig. e in Parte_1 accoglimento del ricorso, dispone la revoca del decreto opposto e, per l'effetto, ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 5175/2019
R.G.N.R. – 1491/2022 R.G. Trib.
Liquida euro 400,00 per le spese di lite relative al presente giudizio.
Il Presidente del Tribunale
TO IZ
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