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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Abbate Stefania Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1015/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA FRANCESCO GRIMANI n. 1, con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI DARIO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
pagina 1 di 38 , Controparte_1
(C.F. C.F._2
- appellati - elettivamente domiciliati in BELLUNO, VIA TISSI EX VILLA SPERTI, con il patrocinio degli avv.ti MEZZACASA ELIANA e BORSATO IVAN,
CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata - contumace,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata - elettivamente domiciliata in PADOVA, CORSO GARIBALDI n. 18, con il patrocinio dell'avv. PERERA PAOLO,
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 192/2024, pubblicata in data
8.5.24.
Conclusioni della appellante:
NEL MERITO: In totale riforma della sentenza n. 192/2024, pubblicata in data
08.05.2024, resa nel giudizio avente il n. di R.G. 1086/2022, notificata in data
13.04.2024 del Tribunale di Belluno, accertare e dichiarare l'intollerabilità dal I° luglio
2016 al Settembre 2021, ai sensi dell'art. 844 c.c. delle immissioni di fumo, odore, grassi e vapore fuoriuscenti dai camini usati dal ristorante gestito dalla Parte_2
pagina 2 di 38 nell'immobile di proprietà della sia da quello oggetto di CP_1 CP_2
sequestro penale che da quello in uso successivamente;
Accertare e dichiarare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. che le predette immissioni di fumo, odore, grassi e vapore, hanno determinato sin dal I° luglio 2016, presso l'appartamento della deducente un ambiente nocivo e insalubre, Parte_1
con compromissione del godimento del bene e della salute della signora Pt_1
per l'effetto:
1) Vietare alla , e per essa al suo socio Parte_3
accomandatario e legale rappresentante sig. oltre che alla Società Controparte_1
l'uso del condotto di evacuazione dei fumi provenienti dalla cucina del CP_2
ristorante e fuoriuscenti dal camino posto in adiacenza alle finestre del tetto soprastante, dove è sito l'immobile locato alla sig. Pt_1
3) Condannare la , e per essa il suo socio Parte_3
accomandatario e legale rappresentante sig. quest'ultimo quale socio Controparte_1
illimitatamente responsabile ed anche in proprio, all'esito dell'eventuale negativa escussione del patrimonio sociale, e la Società in solido tra loro, al CP_2
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla deducente signora per Parte_1
le causali di cui in premessa, e quantificati in Euro 120.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
4) Condannarsi altresì, tutti i convenuti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento, in favore della deducente di un importo per ogni eventuale violazione Parte_1
degli ordini richiesti e/o per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle immissioni nocive e intollerabili.
pagina 3 di 38 In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si ripropongono le istanze istruttorie già svolte nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e nella memoria istruttoria a prova diretta, e che, qui, si trascrivono:
- Da atto di citazione: Si chiede l'acquisizione, mediante ordine di esibizione ex art. 210
e/o ex art. 213 c.p.c. del verbale del sopralluogo del 21.03.2021 dei Vigli del Fuoco di
Belluno;
- Da memoria istruttoria dep. 05.09.2023:
1. Vero che effettuava ed effettua tuttora frequenti visite presso l'appartamento della sig. in NA d' EZ, via Guglielmo Marconi, 12; Pt_1
2. Vero che la signora sin da quando si è trasferita a NA, nel 2014, ha ivi soggiornato per quasi tutto l'anno, salvo i periodi necessari per i controlli medici nei quali rientrava a Venezia, e risiede in questo appartamento
Si indicano a testimoni su tali capitoli i signori ed Testimone_1 Testimone_2
, amici della signora
[...] Testimone_3 Pt_1
Si chiede, poi, che venga ammessa prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze, con la formula “Vero che…”:
3. in data 6.09.2017 si recava in via Guglielmo Marconi n. 12 in NA d'EZ presso la casa della signora per un sopralluogo di verifica per presunto Pt_1
inconveniente igienico e nell'occasione:
pagina 4 di 38 a. rilevava la presenza di due camini nei quali si immettevano fumi provenienti dalle cucine del Ristorante Al Passetto, che venivano poi diffusi sopra il tetto ed arrivavano a casa della signora Pt_1
b. detti camini si trovavano a distanze inferiori rispetto a quelle previste dal regolamento comunale per cui si determinava nel senso che i camini dovessero essere allontanati dall'abitazione e portati oltre il colmo del tetto
Si indicano a testimoni su tale capitolo i signori ed ispettori Testimone_4 Tes_5
di Igiene del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' verbalizzanti Parte_4
del sopralluogo depositato (doc. 16 e 17).
4. in data 20.07.2018 si recava presso l'abitazione della signora per effettuare un Pt_1
primo sopralluogo su delega dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 464/2018 e, accertava la presenza, percepibile a tratti, di un lieve odore di cucina, ma non si poteva determinare l'esatta provenienza della fonte dell'odore;
5. in tale occasione redigeva il rapporto che le si rammostra (doc. 18)
Si indicano quali testimoni su tale capitolo i signori , Tes_5 Testimone_6
Maresciallo Ordinario dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Belluno, e
Maro Q. S. Rosson, Appuntato scelto dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Belluno, verbalizzanti del sopralluogo depositato (doc. 18).
6. in data 3.08.2018 procedeva ad un accertamento presso l'abitazione della signora sita in via Guglielmo Marconi n. 12 in NA d'EZ e in quell'evenienza, Pt_1
constatava la presenza di una leggera coltre di fumo nel salotto e nella camera da letto attigua, sentiva odore di cibo fritto e bruciato, individuava quale fonte di emissione il camino in lamiera che si trovava in prossimità del terrazzo dell'abitazione e che le si rammostra in foto (doc. 18 e 19);
pagina 5 di 38 7. il giorno 4.08.2018 effettuava un ulteriore accertamento dei luoghi presso l'abitazione della signora e non percepiva alcun odore sgradevole ma spostandosi nel Pt_1
terrazzo iniziava a sentire un sentore di alimenti cucinati che si intensificava sempre di più;
8. vero che l'odore era fastidioso e proveniva dal camino in lamiera del ristorante
[...]
sito al piano terra dell'edificio Pt_3
9. in data 7.08.2018 procedeva ad un terzo sopralluogo nell'abitazione della signora in questa occasione, percepiva un forte odore sgradevole di alimenti cucinati, Pt_1
avvertiva una leggera foschia, sia la foschia che gli odori si intensificavano spostandosi nell'attigua camera da letto e;
la fonte di fumi ed odori veniva individuata nel camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo
10. in data 12.08.2018 effettuava un accertamento dei luoghi presso l'abitazione della signora in via Guglielmo Marconi n. 12 in NA d'EZ e, percepiva un Pt_1
forte odore e una leggera foschia, individuando come fonte di emissione il camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo
11. il giorno 18.08.2018 eseguiva un ulteriore accertamento presso l'abitazione della signora ed ha riscontrato che: Pt_1
a. già salendo le scale condominiali percepiva un lieve sentore di alimenti che si intensificava sempre di più avvicinandosi all'appartamento oggetto di accertamento b. l'odore diventava intenso e sgradevole una volta entrati nel salotto dell'abitazione;
c. individuava quale fonte di emissione il camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo;
d. la signora durante l'accertamento, lamentava malessere fisico, nausea e Pt_1
vertigini a causa del forte odore presente in casa.
pagina 6 di 38 Si indicano a testimoni per tali capitoli i signori Carabiniere Scelto Testimone_7
in servizio presso la Stazione dei Carabinieri Forestale di Pieve di Cadore, con l'esclusione del capitolo n. 3, e agente di P.G. in servizio presso la Testimone_8
Stazione Carabinieri Forestale di NA d'EZ, verbalizzanti dei sopralluoghi depositati (doc. 19-23).
12. fin dall'entrata dell'appartamento della signora nell'estate del 2016 la stessa Pt_1
le rappresentava il problema legato alla presenza di odori provenienti dal camino del ristorante sito al piano terra dello stesso edificio Parte_3
13. anche lei in prima persona recandosi nell'appartamento ha avuto modo di sentire il forte odore proveniente dal camino sito sul tetto adiacente le finestre e la terrazza dell'appartamento abitato dalla signora Parte_1
Si indicano a testimoni di questo capitolo i signori , proprietaria Testimone_9
dell'appartamento ed i signori , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_2
. Testimone_3
14. ha alloggiato per qualche giorno o si è recato a far visita a casa della signora Pt_1
sita in NA d'EZ, Via Guglielmo Marconi n. 12
15. durante il soggiorno è stato costretto a tenere chiuse le finestre per l'odore nauseabondo che proveniva dall'attività di ristorazione sita al piano terra denominata
” Parte_3
16. la canna fumaria dell'attività di ristorazione si trovava all'altezza del terrazzo rendendolo impraticabile per gli odori che emanava
17. tale situazione arrecava alla signora un aggravamento delle condizioni Pt_1
psicofisiche, limitando altresì la sua vita sociale non potendo avere ospiti pagina 7 di 38 Si indicano a testimoni su tale capitolo i signori , e Testimone_1 Testimone_2
quali amici della signora Testimone_2 Pt_1
18. in occasione di una breve visita nella sua abitazione nel luglio 2021 è stato costretto a tenere chiuse le finestre per il puzzo proveniente dal camino del ristorante pizzeria
[...]
Pt_3
19. nel far visita alla signora ha constatato la presenza dei medesimi fumi e Pt_1
odori
Si indica a testimone su tale capitolo, oltre che al capitolo n. 10, il signor Tes_10
, proprietario di un immobile sito nel condominio in cui è compresa l'abitazione
[...]
della signora Pt_1
20. nell'ottobre 2018 si recava nell'appartamento della signora per accertarsi Pt_1
che fosse tutto apposto e notava delle modifiche alla condotta di areazione;
Si indica a testimone di questo capitolo la signora , amica della signora Testimone_3
e in possesso delle chiavi dell'abitazione. Pt_1
21. in data 6.12.2021 si è recato nell'abitazione della signora sita in NA Pt_1
d'EZ, Via Guglielmo Marconi n. 12, per eseguire una perizia volta a verificare lo stato delle canne fumarie del ristorante , sito al piano terra dell'edificio, e la Parte_3
loro conformità alle norme vigenti e riscontrava che:
a. le altezze previste dalle norme vigenti sono diverse da quelle riscontrate nelle canne fumarie del ristorante rilevate in occasione dell'accesso b. sussiste il rischio di infiltrazioni di prodotti di combustione, come il monossido di carbonio, derivante dall'utilizzo della seconda canna fumaria qualora la cucina del ristorante fosse a gas metano
Si indica a testimone di questo capitolo l'Ing. tecnico specializzato. Tes_11
pagina 8 di 38 22. ha eseguito due sopralluoghi (8.01.2018 e 13.02.2020) nell'abitazione della signora volti alla verifica delle evacuazioni dei vapori della cucina del ristorante Pt_1 [...]
e nell'occasione: Pt_3
a. riscontrava l'impossibilità di utilizzare il poggiolo a causa del continuo fluire dei vapori di cucina emessi dal ristorante provenienti dalla canna fumaria b. evidenziava che la seconda canna fumaria indirizzava i vapori in prossimità degli abbaini rendendoli inutilizzabili
Si indica a testimone di questo capitolo il signor , spazzacamino e fumista. Tes_12
23. l'ultimo atto relativo al ristorante presente nel suo ufficio si riferiva alla Parte_3
DIA risalente al 2008 relativa alla costruzione delle condotte di areazione
24. veniva a conoscenza del verbale di sopralluogo dell'ufficio igiene dell' 1 Pt_4
dolomiti, in merito alla legittimità della situazione delle canne fumarie del ristorante
[...]
, solo a seguito di invio da parte di questa difesa Pt_3
25. si attivava per verificare la conformità dello stato dei luoghi dopo la ricezione di tale verbale e a seguito di diversi solleciti
26. effettuava una verifica documentale e riscontrava una difformità tra la DIA presentata e lo stato dei luoghi non conforme alla normativa urbanistico-edilizia
Si indica a testimone di questo capitolo l'Arch. , responsabile del Servizio Tes_13
di edilizia privata del comune di NA d'EZ.
27. a seguito di una verifica sul posto, eseguita su richiesta di accertamenti di P.G. del
8.03.2021, dall'appartamento della signora riscontrava che il torrino in muratura Pt_1
della canna fumaria risultava realizzato da alcuni decenni, mentre la copertura in metallo installata in un'epoca più recente;
pagina 9 di 38 28. nel sopralluogo effettuato, in collaborazione con il personale dell'ufficio Igiene dell' e della Sezione dei Carabinieri della Repubblica, in data Parte_4
1.06.2021 all'interno del locale il signor affermava che la canna Parte_3 Pt_3
fumaria oggetto di indagine veniva utilizzata pe la preparazione di alimenti in quanto a servizio di due forni elettrici.
Si indica a testimone di questi capitoli ufficiale di Polizia Giudiziaria, Tes_14
verbalizzante del doc. 41 depositato.
29. in data 1.06.2021 eseguiva un sopralluogo presso il ristorante in via Parte_3
Guglielmo Marconi n. 8 nel Comune di NA d'EZ;
30. attestava che il camino in lamiera posto a sud-ovest, sottoposto a sequestro, evacua fumi provenienti da forni pizza, piastra elettrica e fornelli a gas;
31. dall'altro lato del tetto si trova una torretta in muratura dove aderisce un condotto in lamiera dal quale fuoriescono le emissioni provenienti da due forni collocati rispettivamente nella cucina e nel laboratorio posto al piano sottostrada;
32. nell'occasione ribadiva al signor la necessità di rispettare il Regolamento Pt_3
Comunale in materia di distanze di comignoli dei camini e confermava l'importanza di adottare idonee misure preventive volte all'abbattimento degli odori e di predisporre piani di manutenzione e controllo al fine di evitare disturbo da odori molesti sull'ambiente circostante.
Si indicano a testimoni di questi capitoli e Dott.ssa Testimone_15 Tes_16
tecnici della prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Q.S. Mauro Rosson,
Appuntato scelto dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Belluno,
[...]
, e e , Capi Reparto del comando Tes_17 Tes_18 Tes_14 Tes_19
dei Vigili del Fuoco di Belluno.
pagina 10 di 38 Si insiste per l'ammissione di CTU volta a verificare la situazione urbanistico-edilizia dei camini prima delle modifiche eseguite, chiedendo che il tecnico incaricato svolga la sua opera mediante visione degli atti allegati e delle fotografie o mediante accesso agli uffici comunali.
- Si chiede l'ammissione di CTU medico legale sulla persona della signora Pt_1
al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite a seguito dei fatti di
[...]
causa.
Si depositano:
1. N. 2 bonifici effettuati a;
Parte_3
2. N. 10 bonifici effettuati a Controparte_4
Conclusioni degli appellati e Controparte_1 Parte_3
nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi esposti e/o per quegli altri che la
Corte d'Appello vorrà ravvisare, l'appello ex adverso proposto con integrale conferma della sentenza n. 192/2024, pubblicata in data 08.05.2024, pronunciata nel giudizio avente RG n. 1086/2022 dal Tribunale di Belluno;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte appellante, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., del diritto a richiedere il risarcimento per fatti dannosi eventualmente verificatisi anteriormente al 25 ottobre 2017 e, comunque, ridursi l'eventuale pronuncia di condanna all'importo che sarà ritenuto di giustizia, secondo l'equo e il dimostrato;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, dichiarare la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e Controparte_3
pagina 11 di 38 P.IVA ), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, tenuta a P.IVA_3
garantire il convenuto e manlevarlo per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attore.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
***
In via istruttoria:
Ci si oppone sin d'ora all'istanza di acquisizione mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 213 il verbale del sopralluogo effettuato dai VV.FF. di Belluno in data 21.03.2021 non solo in quanto richiesta avente palese carattere esplorativo, ma soprattutto in ossequio al principio di residualità dell'ordine di esibizione rispetto alla possibilità di acquisizione diretta del documento (facoltà che parte attrice non ha esercitato). Si ripropongono altresì le istanze istruttorie già svolte nella memoria a prova diretta dd. 05.09.2023 e che, qui, si trascrivono:
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di seguito capitolate che s'intendono precedute dalla locuzione “è vero che”:
− “a fianco del ristorante , al piano terra dello stesso palazzo di via Marconi Parte_3
a NA, si trova il Ristorante Pizzeria Ariston di IC CE e Roberto S.a.s., come da foto allegata sub doc. 3 di parte convenuta che mi si rammostra”;
− “il Ristorante Pizzeria Ariston è dotato di un condotto per l'evacuazione degli odori e dei vapori di cottura con scarico diretto nella parete del palazzo di via Marconi, come da foto allegata sub doc. 3 di parte convenuta che mi si rammostra”;
− “la signora è l'unica, tra gli inquilini che hanno abitato la mansarda di Parte_1
via Marconi a NA, ad essersi lamentata con i proprietari della presenza di fumo e odori provenienti dalla canna fumaria adiacente al terrazzo della mansarda”;
pagina 12 di 38 − “i precedenti inquilini della mansarda di via Marconi a NA mai si sono lamentati, durante la locazione, di esalazioni di fumo e di odori provenienti dalla canna fumaria adiacente al terrazzo dell'immobile”;
− “nel 2022 la sig.ra ha rinnovato il contratto di locazione Parte_1
dell'appartamento di Via Marconi, esprimendo ai proprietari il proprio gradimento dell'abitazione”;
− “la signora abita stabilmente nell'appartamento di via Marconi a Parte_1
NA dal settembre 2019”.
Si indicano a testi:
Tes_2 il sig. sig. di SO NA d'EZ (BL) Testimone_20
Tes_2 la sig.ra di SO NA d'EZ (BL) Testimone_22
il sig. , Via Roma 125 NA d'EZ (BL) Testimone_23
Si chiede altresì sin d'ora di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta su formulando capitolato, con i suindicati testi e con altri di cui si riserva l'indicazione.
Conclusioni della appellata : Controparte_3
in via principale: respinta ogni domanda formulata da parte appellante perché infondata in diritto, confermarsi la sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Belluno;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., del diritto a richiedere il risarcimento per fatti dannosi eventualmente verificatisi anteriormente al 25 ottobre 2017 e, comunque, ridursi l'eventuale pronuncia di condanna all'importo che sarà ritenuto di giustizia, secondo l'equo e il dimostrato;
pagina 13 di 38 quanto alla domanda di manleva: respingersi la domanda di manleva stante l'inoperatività della garanzia prestata con le polizze inter partes per le ragioni indicate.
Si oppongono all'assicurata tutte le eccezioni, limitazioni ed esclusioni di garanzia, franchigie, scoperti, massimali e submassimali di polizza, portati dalle condizioni generali e particolari del contratto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria ci si oppone all'istanza di acquisizione mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 213 il verbale del sopralluogo effettuato dai VV.FF. di Belluno in data 21.03.2021 non solo in quanto richiesta avente palese carattere esplorativo, ma soprattutto in ossequio al principio di residualità dell'ordine di esibizione rispetto alla possibilità di acquisizione diretta del documento (facoltà che parte attrice non ha esercitato).
Ci si associa alle richieste istruttorie svolte dalla difesa degli appellati.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni/domande nuove.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Belluno, Parte_1
premettendo:
- di risiedere dall'1.7.16 a NA d'EZ, in un appartamento ubicato all'ultimo piano di un fabbricato condominiale sito al civico n. 12 di via Marconi,
- che, non appena trasferitasi presso il suddetto immobile, tutte le volte in cui le finestre venivano aperte, all'interno dell'ambiente domestico si propagavano insopportabili e nauseabondi odori di cucina riconducibili all'attività di ristorazione del locale collocato al piano terra, denominato Ristorante Al Passetto, provenienti pagina 14 di 38 dalla canna fumaria installata sul tetto in prossimità del suo terrazzo,
- che tale situazione aveva gravemente leso la sua salute, peraltro già provata da pregresse patologie, sino al punto di causarle un profondo turbamento fisico e psicologico,
- che, non ottenendo alcun riscontro alle segnalazioni inoltrate tanto al CP_5
quanto al titolare del locale, nel gennaio 2018 aveva quindi sporto querela nei confronti del predetto esercizio pubblico dando origine al procedimento penale n.
464/2018 RGNR, all'esito del quale veniva ordinato in data 18.9.18 il sequestro della canna fumaria nonché disposto il rinvio a giudizio di legale Controparte_1
rappresentante della citata società, per violazione dell'art 674 cp e delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 42/04,
- che il procedimento era quindi stato archiviato a seguito dell'oblazione della contravvenzione irrogata a quest'ultimo, mentre il reato urbanistico veniva estinto per l'intervenuta sanatoria delle difformità contestate,
- che peraltro, di lì a poco, le intollerabili immissioni di fumi, odori e vapori di cottura erano nuovamente riprese stante l'utilizzo da parte del ristorante di un'altra canna fumaria, posizionata poco distante dalla prima,
- che, a seguito della presentazione di una seconda querela, il procedimento penale di n. 2076/20 RGNR era stato poi archiviato con provvedimento del GIP emesso in data 16.5.22, non essendo emerso alcun profilo di illegittimità in ordine al nuovo manufatto che, peraltro, nel frattempo era stato pure adeguato alle prescrizioni locali tramite la sopraelevazione del oltre il colmo del tetto, Parte_5
- che essendosi però tuttora in presenza di intollerabili immissioni sussisteva il suo diritto ad ottenere la tutela inibitoria di carattere civilistico approntata dal disposto pagina 15 di 38 dell'art. 844 cc, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti, nonché la società , CP_2
quale proprietaria dell'immobile in uso al ristorante, chiedendo l'immediata cessazione delle immissioni e la contestuale emissione del divieto di utilizzo della seconda canna fumaria nonché il risarcimento di tutti i danni patiti a causa delle predette immissioni, con decorrenza dal luglio 2016, quantificati in complessivi € 121.754,00.
Rimasta contumace , si costituivano invece in giudizio la società CP_2 [...]
e i quali: Parte_3 Controparte_1
- eccepivano in via preliminare l'incompetenza per materia del Tribunale adito ritenendo competente, ex art 7 cpc, il Giudice di Pace,
- deducevano, inoltre, l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria quanto meno con riferimento al danno maturato anteriormente al 25.10.17, non essendo mai pervenuta, prima della notifica dell'atto di citazione, compiuta in data 25.10.22, alcuna domanda risarcitoria in ordine ai danni asseritamente patiti,
- evidenziavano comunque l'infondatezza della domanda per non aver l'attrice offerto alcuna prova né in ordine alla provenienza delle immissioni, né in ordine al superamento da parte delle stesse del limite della normale tollerabilità,
- contestavano il quantum della pretesa risarcitoria per aver l'attrice chiesto il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente e di danno biologico esorbitante e, comunque, immotivata,
- invocavano pertanto il rigetto delle avverse pretese chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa al fine di essere dalla Controparte_3
medesima manlevati in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
A sua volta costituitasi in causa, la compagnia assicurativa:
pagina 16 di 38 - faceva proprie, nel merito, le difese svolte dai convenuti,
- chiariva che, delle due polizze stipulate, solo quella di n. 760368088 poteva astrattamente essere validamente invocata, posto che la n. 159065855 era stata sottoscritta successivamente ai fatti di causa,
- precisava, tuttavia, che nemmeno la prima polizza poteva ritenersi operativa, sia poiché l'assicurata aveva tardivamente denunciato il sinistro, sia perché il danno in oggetto non rientrava nella copertura assicurativa concordata.
Depositate quindi le memorie istruttorie ex art 183 cpc, la causa era decisa con la sentenza n. 192/2024, pubblicata in data 8.5.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di incompetenza dal momento che, in tema di immissioni, la cognizione del Giudice di Pace ex art. 7 cpc, comma terzo, n. 3), è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale,
- opinato, per quanto attiene al periodo compreso tra il 2016 ed il 2021, non potersi ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice di dimostrare l'esistenza di immissioni fastidiose eccedenti la soglia della normale tollerabilità mediante il mero richiamo degli esiti del procedimento penale rubricato sub n. 464/2018 RGNR, giacché in quella sede la condanna del era stata assunta sulla base di Pt_3
elementi totalmente diversi,
- osservato, d'altro canto, che nessun elemento di certezza in merito alle lamentele avanzate dall'attrice si potesse nemmeno desumere dai verbali di polizia giudiziaria redatti all'esito di sei sopralluoghi o dai rilievi compiuti dalla Parte_4
pagina 17 di 38 - considerato invece, quanto al periodo successivo, come fosse stata la stessa attrice a riconoscere che dopo la sopraelevazione della seconda canna fumaria la situazione risultava migliorata e sostanzialmente risolta,
- rilevato, d'altro canto, che nessuno degli altri condomini o degli inquilini che avevano abitato in quell'appartamento si era mai lamentato di alcunché,
- ritenuto doversi allora ipotizzare che l'attrice, proprio a causa delle importanti patologie sofferte in passato, avesse nel tempo sviluppato una sorta di ipersensibilità olfattiva che la induceva ad avvertire come molesti anche odori e sentori di lieve consistenza, ha rigettato le domande svolte dalla ponendo a carico della stessa le spese di lite. Pt_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attrice, invocandone la sospensione dell'efficacia esecutiva, formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio salvo , che è rimasta CP_2
contumace anche in grado di appello, hanno invece insistito per il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 10 settembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con i due motivi d'appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi, la censura l'erronea valutazione delle prove offerte in Pt_1
pagina 18 di 38 giudizio e la mancata valorizzazione delle stesse ai fini della decisione, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in riferimento all'art. 844 cc, nonché la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e della CTU, osservando:
- che il Tribunale aveva rigettato la domanda sostenendo non essere stata provata l'esistenza delle immissioni, non avendo peraltro tenuto conto della documentazione relativa ai due precedenti procedimenti penali, regolarmente dimessa in atti, ed avendo altresì omesso di ammettere le prove orali e la CTU capitolate appunto a tale scopo,
- che nei verbali di sopralluogo si era chiaramente dato atto della presenza all'interno del suo appartamento di una leggera coltre di fumo e di un intenso e sgradevole odore di alimenti fritti e bruciati, i quali provenivano da un camino in lamiera che si trovava in prossimità del suo terrazzo e convogliava all'esterno i fumi provenienti dalla cucina del ristorante ”, Parte_3
- che il era stato pertanto condannato non certo in relazione a presupposti Pt_3
totalmente diversi bensì proprio in ragione di quelle emissioni di odori e vapori ben individuate nella loro natura e provenienza, tali da rientrare nell'ambito di tutela apprestato dall'art. 844 cc,
- che, d'altro canto, in materia di immissioni, per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cc i mezzi di prova esperibili non debbono essere necessariamente di natura tecnica, risultando ammissibile il ricorso alla prova testimoniale quando la stessa non possa ritenersi espressione di giudizi valutativi,
considerato che ha ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei pagina 19 di 38 deponenti,
- che ulteriore elemento presuntivo della provenienza degli odori dai camini usati dal ristorante risultava costituito dal fatto che gli stessi non fossero risultati conformi alle norme dettate dal regolamento urbanistico del Comune di NA d'EZ,
- che lo stesso proprietario dell'abitazione, pur affetto da problemi di insensibilità
olfattiva, aveva affermato l'esistenza del problema,
- che anche il secondo camino, utilizzato dopo il sequestro del primo disposto dall'Autorità Giudiziaria, aveva dato adito a problemi dal 2018 al 2021, siccome desumibile dalle dichiarazioni del caldaista e dal tenore del verbale dei VV.FF. di
NA dell'8.3.21, oltre che dalla comunicazione di chiusura del procedimento predisposta dal Comune di NA.
E pertanto, ribadito che da tale situazione le era derivato un grave danno psichico per disturbo dell'adattamento di lunga durata, di natura sia temporanea che permanente, del quale doveva rispondere anche la società proprietaria dell'immobile adibito a ristorante,
ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande risarcitorie.
Il e la viceversa: Pt_3 Parte_3
- ribadiscono l'assenza di prove di quanto sostenuto da controparte, sottolineando la natura sommaria delle valutazioni svolte nell'ambito del giudizio penale, conclusosi prima di arrivare al dibattimento per la scelta del di avvalersi dell'istituto Pt_3
dell'oblazione,
- affermano la natura diversa dei presupposti di cui all'art. 674 cp rispetto a quelli di cui all'art. 844 cc,
pagina 20 di 38 - ricordano che il sequestro preventivo della canna fumaria è stato disposto in ragione dell'esistenza di una irregolarità urbanistica del manufatto e non per la presenza di immissioni odorose,
- deducono il carattere incerto di quanto riferito dai verbalizzanti,
- sottolineano la inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale in quanto redatti in maniera generica e contenenti valutazioni,
- evidenziano la natura meramente esplorativa della CTU richiesta ex adverso,
- contestano siccome esorbitanti le pretese risarcitorie avanzate dalla appellante,
evidenziando la minorata soglia di tolleranza in capo alla medesima, causata dalle importanti patologie sofferte in passato, con conseguente anomala ed accentuata percezione dell'esistenza, dell'intensità e della frequenza delle asserite immissioni di odori.
A propria volta, svolge similari considerazioni, compiendo una CP_3
specifica ed accurata disamina dei motivi di inammissibilità dei singoli capitoli di prova e rilevando, in aggiunta, doversi tenere conto del fatto che, nel medesimo edificio, al piano terra, vi è un altro pubblico esercizio svolgente attività di ristorazione, anch'esso dotato di un condotto per l'evacuazione degli odori e dei vapori di cottura.
3.2 Esaminando in ordine logico le questioni sollevate dalla parte appellante deve, in primo luogo, rigettarsi il secondo dei motivi di gravame, relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova, dovendosi notare:
- che i capitoli 1) e 2) risultano pacifici, non essendo mai stata contestata dalle controparti la presenza della all'interno dell'appartamento, Pt_1
pagina 21 di 38 - che i capitoli da 3) a 11) si riferiscono a circostanze già documentate in atti, in quanto meramente volti a ribadire quanto già enunciato nei verbali d'accertamento prodotti in atti,
- che il capitolo 12) risulta irrilevante, dovendosi provare la presenza degli odori molesti e non le lamentele della appellante,
- che i capitoli da 13) a 20) e 22) risultano formulati in maniera generica, senza una specifica indicazione del periodo preso in considerazione, oltre a contenere l'espressione di giudizi,
- che i capitoli 21) e da 23) a 32) sono irrilevanti ai fini della decisione poiché
afferenti a problematiche di natura meramente urbanistica.
Mentre la richiesta CTU presenta evidente natura esplorativa poiché richiesta nell'ambito di un giudizio instaurato in primo grado nel 2022, laddove la stessa attrice riconosceva nei propri atti che il problema era stato già sostanzialmente risolto sin dall'estate del 2021, quando il secondo camino veniva innalzato sopra il colmo del tetto,
come previsto dal regolamento edilizio del Comune di NA (cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione in appello).
3.3 Risulta invece almeno parzialmente fondato il primo degli esposti motivi.
In proposito, invero, una volta ricordato:
- che nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico pagina 22 di 38 con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (Cass.
6.4.23 n. 9507),
- che le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt.
651 e 652 cpp, sono comunque liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove atipiche – se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) – ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (Cass. 16.4.25
n. 9957),
- che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità
tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass. 28.2.23 n. 5947),
ritiene il collegio di doversi in questa sede tenere conto di tutti gli elementi probatori di natura documentale prodotti in causa dalla ed in particolare dei verbali di Pt_1
sopralluogo compiuti presso l'immobile in questione da parte dei Carabinieri, i quali rilevavano:
- in data 20.7.18, “un lieve odore di cucina, percepibile a tratti”, del quale non erano pagina 23 di 38 in grado di individuare con certezza la provenienza (doc. 18 attoreo),
- in data 3.8.18, la presenza all'interno dell'appartamento “di una leggera coltre di
fumo ben visibile all'interno del salotto e della camera da letto contigua a questo”
ed altresì percepivano “un intenso odore di alimenti cucinati tipo fritto e bruciato”,
individuando “la fonte di emissione nel camino in lamiera che si trova in prossimità
del terrazzo della sig.ra che evacua i fumi provenienti dalla cucina del Pt_1
Ristorante ”, sito al piano terra dello stabile” e chiarendo che “la Parte_3
presenza di brezza proveniente da nordest favoriva l'immissione dei fumi nel
terrazzo e di conseguenza nei locali sopra menzionati” (doc. 19 attoreo),
- in data 4.8.18, la presenza in terrazza di “un lieve sentore di alimenti cucinati”
scaturente “dal camino in lamiera che evacua i fumi provenienti dalla cucina del
ristorante “ ”, sito al piano terra dello stabile”, il quale risulta in seguito Parte_3
accentuato da “una brezza proveniente da nord-nordest”, la quale “favorisce
l'accentuarsi dell'odore, propagandolo dal terrazzo al salotto dell'appartamento”,
laddove poi “con momentanee maggiori intensità del vento l'odore si è reso più
pungente e fastidioso” (doc. 20 attoreo),
- in data 7.8.18, che “all'interno del salotto e della camera da letto attigua a questo si
percepiva un forte odore sgradevole di alimenti cucinati, accompagnato dalla
presenza di una leggera foschia ben visibile”, precisando che “nella camera da letto
… l'odore e il fumo erano di maggiore intensità” e che la fonte d'emissione veniva individuata “nel camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo
Pa dell'appartamento, che evacua i fumi provenienti dalla cucina del Ristorante “
pagina 24 di 38 ”, sito al piano terra dello stabile”, mentre “una brezza che proveniva da Pt_3
diverse direzioni, prevalentemente da nord-ovest, nord e nord-est, favoriva
l'immissione dei fumi dal terrazzo ai locali indicati, attraverso una portafinestra
aperta” (doc. 21 attoreo),
Circostanze queste poi ulteriormente confermate in maniera integrale dai due verbali di sopralluogo del 12.8.18 e del 18.8.18 (doc. 22 e 23 attorei), nei quali si dava anche atto della circostanza:
- che un lieve sentore di alimenti cucinati si percepiva già salendo le scale comuni dello stabile, che aumentava di intensità nei pressi dell'appartamento della Pt_1
“diventando intenso e sgradevole all'interno, localizzato soprattutto nel salotto e
nella camera da letto attigua a questo”,
- che “la percezione sgradevole e fastidiosa degli odori rimaneva costante,
diminuendo verso le 13.45 al calare del vento”, ma restando comunque
“particolarmente intenso e sgradevole” all'interno del “corridoio chiuso da una
porta che conduce all'uscita dall'appartamento”, laddove il sopralluogo era iniziato sin dalle h. 12.00.
Così come rilevante ai fini della decisione della presente causa risulta il fatto:
- che, nell'ambito della procedura penale di n. 464/18 RGNR, relativa alla violazione dell'art. 674 cp, il P.M. chiedesse ed ottenesse dal GIP del Tribunale di Belluno il sequestro conservativo del menzionato camino nel presupposto che il Pt_3
avesse provocato, pressoché quotidianamente e almeno tre o quattro volte a settimana, emissioni di fumi e odori all'interno dell'abitazione della appellante pagina 25 di 38 utilizzando un camino di evacuazione dei fumi non realizzato a regola d'arte e posizionato al di sotto della linea di colmo del tetto,
- che l'indagato non abbia poi deciso di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti, scegliendo piuttosto di oblare la contravvenzione in oggetto, con susseguente archiviazione del procedimento (doc. 26 e 27 attorei) poiché, se è vero che l'oblazione non comporta di per sé alcun riconoscimento di colpevolezza è pure innegabile che compete al giudice civile di trarre determinate conclusioni da fatti noti in forza del meccanismo fissato dal legislatore per le presunzioni.
Il che, unitariamente considerato, ben vale a ritenere dimostrate le lamentele sollevate dalla appellante, quanto meno con riferimento al periodo compreso tra il 2016 ed il
2018, anche in ragione del fatto che – se in tema di immissioni i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 cc sono in linea di massima costituiti da accertamenti di natura tecnica, compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione percipiente, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare l'intensità dei suoni o delle emissioni di gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone – è peraltro altrettanto innegabile che anche in tale materia si possa ricorrere alla prova testimoniale qualora essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi meramente valutativi (Cass. 20.1.17 n. 1606), soprattutto laddove le emissioni risultino discontinue e, pertanto, difficilmente riproducibili e verificabili su di un piano sperimentale (Cass.
31.1.06 n. 2166).
Ciò che è appunto a dirsi nella fattispecie ove:
pagina 26 di 38 - da un lato, gli agenti verbalizzanti non hanno formulato alcun giudizio ma si sono limitati a riferire fatti specifici riscontrati personalmente con i propri sensi e convalidati da tutti i presenti in loco,
- d'altro lato, non essendosi in presenza di vapori di sostanze riscontrabili con idonei apparecchi bensì solo di odori, non sarebbe comunque stato possibile fare ricorso all'esperimento di una CTU.
A fronte delle quali univoche risultanze probatorie non vale allora sostenere che le immissioni in questione sarebbero semmai attribuibili ad un altro pubblico esercizio presente nel medesimo stabile ed anch'esso munito di un condotto per l'evacuazione degli odori e dei vapori di cottura, dal momento che i verbalizzanti sono comunque stati in grado di individuare in maniera certa l'effettiva provenienza degli odori e di tanto hanno dato atto nei vari verbali, escludendo quindi una qualsiasi responsabilità in proposito in capo a tale diversa attività di ristorazione.
Né può fondatamente contestarsi la natura abituale del problema giacché – avendo l'attrice dimostrato la tendenziale reiterazione del fenomeno, sostanzialmente ammesso dal con la scelta di dare corso all'oblazione, e non potendosi nemmeno Pt_3
addossare alla stessa l'onere di dimostrare il protrarsi giornaliero del fenomeno per tutti i cinque anni lamentati, stante la natura improba dell'attività istruttoria che ne deriverebbe – sarebbe semmai stato compito delle controparti di dimostrare il sopravvenire di circostanze idonee a far venir meno la descritta situazione lesiva, la quale presentava di per sé stessa la potenzialità a ripetersi quotidianamente.
Così come non è nemmeno revocabile in dubbio che la persistenza, per il corso di più
pagina 27 di 38 ore, sul terrazzo e all'interno dell'appartamento della di odori di alimenti Pt_1
cucinati, volta per volta definiti dai verbalizzanti siccome intensi, pungenti, sgradevoli e fastidiosi, ecceda la normale tollerabilità di siffatta problematica, dovendosi anche sottolineare, in proposito, come la Suprema Corte sia recentemente venuta a chiarire che il secondo comma dell'art. 844 cc, nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà,
considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, la soddisfazione di una normale qualità della vita,
derivandone l'esclusione, in tale evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi e di priorità dell'uso (Cass. 14.11.24 n. 29393).
Mentre già da lungo tempo si è affermato, d'altro canto, che il riferimento alle esigenze della produzione, di cui al secondo comma della norma appena sopra richiamata ha unicamente riguardo all'attività produttiva propriamente detta di beni e servizi che generalmente si svolge in opifici o stabilimenti ad hoc, e cioè alla vera e propria attività
industriale, sicché il contemperamento di quelle esigenze con le ragioni della proprietà
non è applicabile quando si tratti di immissioni di fumo o di odori provenienti da un esercizio commerciale, quale una trattoria (Cass. 25.5.73 n. 1544).
3.4 Quanto invece al periodo successivo al sequestro della prima canna fumaria e caratterizzato a questo punto dall'utilizzo di una nuova canna fumaria, una volta ribadita pagina 28 di 38 l'inammissibilità dei mezzi istruttori dedotti per le ragioni più sopra illustrate – ed in particolare dei capitoli 18) e 19) e da 23) a 32) – ritiene invece la Corte che non sussistano elementi probatori idonei a comprovare le lamentele sollevate dalla Pt_1
non potendosi sic et simpliciter dedurre la fuoriuscita dal nuovo camino e la stagnazione nel terrazzo e nell'abitazione della appellante di odori fastidiosi dalla sola circostanza relativa al mancato rispetto, da parte della seconda canna fumaria, del disposto del punto 5) dell'art. 71 del Regolamento Edilizio Comunale, trattandosi di una violazione di carattere urbanistico relativa al mancato rispetto dell'altezza minima di essa rispetto al colmo del tetto, che non è di per sé indice del fatto che anche tale nuovo manufatto presentasse i problemi di quello precedente.
Il che comporta il rigetto della domanda con riferimento a tale specifico aspetto.
3.5 Venendo, allora, all'esame delle varie domande formulate dalla – una volta Pt_1
rigettata l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati, dal momento che, essendosi in presenza di fatti costituenti reato, trova allora applicazione l'ultimo comma dell'art. 2947 cc, per il quale, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (ciò che si
è verificato nel caso di specie a seguito dell'oblazione intervenuta nel 2020), allora il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi,
con decorrenza dalla data di estinzione del reato (e cioè nel 2025, decorrendo il quinquennio dal 2020) – deve, innanzi tutto, accogliersi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, quella volta ad accertare, nei confronti del e della società Pt_3 [...]
la natura intollerabile delle immissioni di odori verificatesi Parte_3
nell'abitazione della stessa a far data dall'estate del 2016 e sino all'estate del 2018,
pagina 29 di 38 mentre va rigettata la richiesta di vietare loro, oltre che alla , l'uso dei CP_2
condotti di evacuazione dei fumi provenienti dalla cucina del ristorante e fuoriuscenti in adiacenza alle finestre dell'immobile locato alla medesima, essendo pacifico, giusta quanto riferito dalla stessa appellante, che il problema sia stato ormai risolto a seguito delle modifiche apportate alle canne fumarie in corso di causa.
Avendo, in proposito, ben precisato i giudici di legittimità che, in tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell'azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione, soprattutto quando abbiano comportato l'eliminazione del problema (Cass. 23.10.18 n. 26756).
Ciò che comporta poi anche il rigetto della domanda di condanna degli appellati, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento di una astraintes da determinarsi per ogni eventuale violazione dell'inibizione e/o per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle immissioni nocive e intollerabili.
E del pari va rigettata la domanda di accertamento delle immissioni intollerabili svolta nei confronti di , giacché, qualora le stesse originino da un immobile CP_2
condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cc per i danni da esse derivanti può
essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 cc,
che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (Cass.
1.3.18 n. 4908). Ciò che non è stato in alcun modo provato nella fattispecie.
pagina 30 di 38 3.6 Quanto, invece, alle pretese risarcitorie ritiene il collegio di non poter accogliere la domanda di ristoro del danno biologico asseritamente patito, osservando che del disturbo di adattamento cronico riscontrato dal CTP di parte attrice non vi è in realtà
alcuna prova certa e documentata né per quanto riguarda la sua esistenza né per quanto attiene alla sua genesi.
Ed invero, con riferimento al primo dei citati profili, vale notare come la valutazione della dr.ssa sia stata compiuta sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla CP_6
appellante e degli esiti di una visita psichiatrica compiuta in data 21.9.21, a distanza di ben cinque anni dall'inizio del problema, senza che alcun certificato medico, alcuna prescrizione di medicinali finalizzata alla cura delle denunciate problematiche ed alcuna prova del loro eventuale acquisto siano state fornite in giudizio.
Ciò che toglie qualsiasi valenza probatoria alle conclusioni raggiunte dal CTP, non risultando credibile che un disturbo dell'entità descritta e quantificata in un danno permanente del 12% non abbia dato adito all'immediata messa in contatto con uno specialista ed alla adozione di una idonea terapia volta ad eliderlo o, quanto meno, a contenerlo sin dal momento della sua insorgenza.
Mentre, sotto un diverso profilo, appare poi evidente che, quand'anche si volessero ritenere accoglibili e fondate le conclusioni raggiunte dal CTP, resterebbe ancora non chiarito il momento di effettiva insorgenza del problema e, quindi, la sua riconducibilità
eziologica all'evento lesivo in questione che, si ricorda, risulta essere stato provato nella sua esistenza solo per il periodo compreso tra il 2016 ed il 2018.
E ciò tanto più ove si consideri che il parere è stato reso nel presupposto, peraltro errato,
pagina 31 di 38 che le problematiche relative alle immissioni sgradevoli fossero tuttora in corso al momento della redazione dell'elaborato (cfr. quanto riportato a pag. 9 della CTP
“attualmente lamenta fastidioso stato d'ansia e di insonnia, dovuto al persistere
dell'emissione di fumi sgradevoli che non solo pervadono la sua abitazione, ma
impregnano le tappezzerie, gli abiti etc.”), quando invece la prova più recente di esse risale, come detto, a quasi quattro anni prima.
Poiché, peraltro, secondo la Suprema Corte, l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti,
nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. Sez. Un.
1.2.17 n. 2611
e Cass. 28.7.21 n. 21649), purché gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass. 18.7.19 n. 19434), ritiene questa Corte di poter riconoscere sotto tale profilo alla appellante un ristoro di € 4.200,00 annui, per complessivi €
8.400,00, parametrato in via analogica – al fine di oggettivizzare il più possibile la decisione – sui valori delle ultime Tabelle di Milano per una invalidità transitoria parziale del 10% con diaria minima di € 115,00 giornalieri, tenendo conto che il fastidio patito può essere appunto paragonato ad un danno biologico temporaneo di tale durata.
Sull'importo così determinato tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della pagina 32 di 38 moneta, in ragione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi alla appellante gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
3.7 Quanto, poi, alla domanda di manleva formulata dalla società Parte_3
nei confronti di devono innanzi tutto vagliarsi le difese svolte da CP_3
quest'ultima in merito alla operatività delle stesse.
Esaminando in ordine logico le varie questioni così sollevate si nota, innanzi tutto, come pagina 33 di 38 con la polizza n. X00860959, avente vigenza a far data dal 4.6.04, la compagnia avesse assicurato l'impresa in relazione ai danni materiali cagionati a terzi da una serie di cause, tra le quali, a pag. 17 delle Condizioni Generali, risultava compresa, il “ Pt_6
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la
produzione di calore facenti parte del fabbricato o del macchinario e attrezzatura
purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, ciminiere o altri
impianti di scarico di fumo”.
Ciò che peraltro non vale a ritenere operativa la copertura nel caso di specie, dal momento che non si è ivi in presenza di un qualsiasi guasto improvviso ed accidentale,
del quale nessuno ha mai parlato, bensì di una problematica protraentesi nel tempo determinata, assai presumibilmente, dalle stesse caratteristiche costruttive della canna fumaria, ciò che causava il ristagno in loco degli odori e dei vapori, che venivano poi sospinti all'interno dell'abitazione della appellante in presenza di brezza proveniente da nord.
Né, d'altro canto, può fondatamente pretendersi di fondare la domanda sul tenore della clausola contenuta alla pag. 8 delle Condizioni Generali (“Fumo, GAS E VAPORI
sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da
quelli assicurati”, poiché tale clausola è ricompresa all'interno del Quadro I, dedicato alla responsabilità da incendio.
Con riguardo, invece, alla polizza n. 159065855, avente vigenza a far data dal 15.5.18,
vale notare come la stessa sia volta a tenere indenne l'assicurato, giusta l'art.
3.1 delle
Condizioni Generali “di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
pagina 34 di 38 sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento
dell'Attività esercitata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che
possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba
rispondere”.
Ciò che conduce a ritenere inoperativa anche la polizza in questione, dal momento che nel caso di specie non si è in presenza di alcun danno da morte o lesioni personali a carico di terzi ovvero di un qualsiasi danneggiamento a cose, bensì solo del ristoro di un pregiudizio di carattere non patrimoniale, relativo alla lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
Il che conduce poi ad escludere che spetti all'assicurato il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio, stante appunto la riscontrata inutilizzabilità nel caso di specie della polizza.
3.8 Atteso, infine, che nelle more del giudizio l'odierna appellante risulta aver versato alle controparti le spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, deve altresì
disporsi la condanna del e della alla restituzione delle Pt_3 Parte_3
predette somme maggiorate degli interessi di legge dalla data dei rispettivi versamenti al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la pagina 35 di 38 sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata in favore della appellante e di parte Parte_3 Parte_3
in favore di ex art. 91 cpc in quanto
[...] Controparte_3
soccombenti, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in €
3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
pagina 36 di 38 Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n. 192/2024, pubblicata in data 8.5.24:
1) rigetta le domande svolte da nei confronti di;
Parte_1 CP_2
2) accerta la natura intollerabile delle immissioni di odori e vapori fuoriuscenti dal camino usato dal ristorante gestito dalla società Controparte_1
nel periodo compreso tra l'estate del 2016 e l'estate del 2018;
[...]
3) condanna la società e Controparte_1 CP_1
personalmente, in solido fra loro, a pagare in favore di a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento danni, la somma già rivalutata di € 8.400,00, oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
4) rigetta la domanda di manleva svolta dalla società Controparte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_3
5) condanna e Controparte_1 Controparte_1
pagina 37 di 38 a restituire in favore di quanto Controparte_3 Parte_1
ricevuto dalla medesima a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre agli interessi di legge dalla data dei rispettivi versamenti al saldo effettivo;
6) condanna e a Controparte_1 Controparte_1
rifondere in favore della appellante le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
7) condanna a rifondere in favore di Controparte_1
le spese processuali che liquida in € 5.077,00 Controparte_3
per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 38 di 38
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Abbate Stefania Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1015/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA FRANCESCO GRIMANI n. 1, con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI DARIO, contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
pagina 1 di 38 , Controparte_1
(C.F. C.F._2
- appellati - elettivamente domiciliati in BELLUNO, VIA TISSI EX VILLA SPERTI, con il patrocinio degli avv.ti MEZZACASA ELIANA e BORSATO IVAN,
CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata - contumace,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata - elettivamente domiciliata in PADOVA, CORSO GARIBALDI n. 18, con il patrocinio dell'avv. PERERA PAOLO,
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 192/2024, pubblicata in data
8.5.24.
Conclusioni della appellante:
NEL MERITO: In totale riforma della sentenza n. 192/2024, pubblicata in data
08.05.2024, resa nel giudizio avente il n. di R.G. 1086/2022, notificata in data
13.04.2024 del Tribunale di Belluno, accertare e dichiarare l'intollerabilità dal I° luglio
2016 al Settembre 2021, ai sensi dell'art. 844 c.c. delle immissioni di fumo, odore, grassi e vapore fuoriuscenti dai camini usati dal ristorante gestito dalla Parte_2
pagina 2 di 38 nell'immobile di proprietà della sia da quello oggetto di CP_1 CP_2
sequestro penale che da quello in uso successivamente;
Accertare e dichiarare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. che le predette immissioni di fumo, odore, grassi e vapore, hanno determinato sin dal I° luglio 2016, presso l'appartamento della deducente un ambiente nocivo e insalubre, Parte_1
con compromissione del godimento del bene e della salute della signora Pt_1
per l'effetto:
1) Vietare alla , e per essa al suo socio Parte_3
accomandatario e legale rappresentante sig. oltre che alla Società Controparte_1
l'uso del condotto di evacuazione dei fumi provenienti dalla cucina del CP_2
ristorante e fuoriuscenti dal camino posto in adiacenza alle finestre del tetto soprastante, dove è sito l'immobile locato alla sig. Pt_1
3) Condannare la , e per essa il suo socio Parte_3
accomandatario e legale rappresentante sig. quest'ultimo quale socio Controparte_1
illimitatamente responsabile ed anche in proprio, all'esito dell'eventuale negativa escussione del patrimonio sociale, e la Società in solido tra loro, al CP_2
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla deducente signora per Parte_1
le causali di cui in premessa, e quantificati in Euro 120.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
4) Condannarsi altresì, tutti i convenuti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento, in favore della deducente di un importo per ogni eventuale violazione Parte_1
degli ordini richiesti e/o per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle immissioni nocive e intollerabili.
pagina 3 di 38 In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si ripropongono le istanze istruttorie già svolte nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e nella memoria istruttoria a prova diretta, e che, qui, si trascrivono:
- Da atto di citazione: Si chiede l'acquisizione, mediante ordine di esibizione ex art. 210
e/o ex art. 213 c.p.c. del verbale del sopralluogo del 21.03.2021 dei Vigli del Fuoco di
Belluno;
- Da memoria istruttoria dep. 05.09.2023:
1. Vero che effettuava ed effettua tuttora frequenti visite presso l'appartamento della sig. in NA d' EZ, via Guglielmo Marconi, 12; Pt_1
2. Vero che la signora sin da quando si è trasferita a NA, nel 2014, ha ivi soggiornato per quasi tutto l'anno, salvo i periodi necessari per i controlli medici nei quali rientrava a Venezia, e risiede in questo appartamento
Si indicano a testimoni su tali capitoli i signori ed Testimone_1 Testimone_2
, amici della signora
[...] Testimone_3 Pt_1
Si chiede, poi, che venga ammessa prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze, con la formula “Vero che…”:
3. in data 6.09.2017 si recava in via Guglielmo Marconi n. 12 in NA d'EZ presso la casa della signora per un sopralluogo di verifica per presunto Pt_1
inconveniente igienico e nell'occasione:
pagina 4 di 38 a. rilevava la presenza di due camini nei quali si immettevano fumi provenienti dalle cucine del Ristorante Al Passetto, che venivano poi diffusi sopra il tetto ed arrivavano a casa della signora Pt_1
b. detti camini si trovavano a distanze inferiori rispetto a quelle previste dal regolamento comunale per cui si determinava nel senso che i camini dovessero essere allontanati dall'abitazione e portati oltre il colmo del tetto
Si indicano a testimoni su tale capitolo i signori ed ispettori Testimone_4 Tes_5
di Igiene del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' verbalizzanti Parte_4
del sopralluogo depositato (doc. 16 e 17).
4. in data 20.07.2018 si recava presso l'abitazione della signora per effettuare un Pt_1
primo sopralluogo su delega dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 464/2018 e, accertava la presenza, percepibile a tratti, di un lieve odore di cucina, ma non si poteva determinare l'esatta provenienza della fonte dell'odore;
5. in tale occasione redigeva il rapporto che le si rammostra (doc. 18)
Si indicano quali testimoni su tale capitolo i signori , Tes_5 Testimone_6
Maresciallo Ordinario dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Belluno, e
Maro Q. S. Rosson, Appuntato scelto dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Belluno, verbalizzanti del sopralluogo depositato (doc. 18).
6. in data 3.08.2018 procedeva ad un accertamento presso l'abitazione della signora sita in via Guglielmo Marconi n. 12 in NA d'EZ e in quell'evenienza, Pt_1
constatava la presenza di una leggera coltre di fumo nel salotto e nella camera da letto attigua, sentiva odore di cibo fritto e bruciato, individuava quale fonte di emissione il camino in lamiera che si trovava in prossimità del terrazzo dell'abitazione e che le si rammostra in foto (doc. 18 e 19);
pagina 5 di 38 7. il giorno 4.08.2018 effettuava un ulteriore accertamento dei luoghi presso l'abitazione della signora e non percepiva alcun odore sgradevole ma spostandosi nel Pt_1
terrazzo iniziava a sentire un sentore di alimenti cucinati che si intensificava sempre di più;
8. vero che l'odore era fastidioso e proveniva dal camino in lamiera del ristorante
[...]
sito al piano terra dell'edificio Pt_3
9. in data 7.08.2018 procedeva ad un terzo sopralluogo nell'abitazione della signora in questa occasione, percepiva un forte odore sgradevole di alimenti cucinati, Pt_1
avvertiva una leggera foschia, sia la foschia che gli odori si intensificavano spostandosi nell'attigua camera da letto e;
la fonte di fumi ed odori veniva individuata nel camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo
10. in data 12.08.2018 effettuava un accertamento dei luoghi presso l'abitazione della signora in via Guglielmo Marconi n. 12 in NA d'EZ e, percepiva un Pt_1
forte odore e una leggera foschia, individuando come fonte di emissione il camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo
11. il giorno 18.08.2018 eseguiva un ulteriore accertamento presso l'abitazione della signora ed ha riscontrato che: Pt_1
a. già salendo le scale condominiali percepiva un lieve sentore di alimenti che si intensificava sempre di più avvicinandosi all'appartamento oggetto di accertamento b. l'odore diventava intenso e sgradevole una volta entrati nel salotto dell'abitazione;
c. individuava quale fonte di emissione il camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo;
d. la signora durante l'accertamento, lamentava malessere fisico, nausea e Pt_1
vertigini a causa del forte odore presente in casa.
pagina 6 di 38 Si indicano a testimoni per tali capitoli i signori Carabiniere Scelto Testimone_7
in servizio presso la Stazione dei Carabinieri Forestale di Pieve di Cadore, con l'esclusione del capitolo n. 3, e agente di P.G. in servizio presso la Testimone_8
Stazione Carabinieri Forestale di NA d'EZ, verbalizzanti dei sopralluoghi depositati (doc. 19-23).
12. fin dall'entrata dell'appartamento della signora nell'estate del 2016 la stessa Pt_1
le rappresentava il problema legato alla presenza di odori provenienti dal camino del ristorante sito al piano terra dello stesso edificio Parte_3
13. anche lei in prima persona recandosi nell'appartamento ha avuto modo di sentire il forte odore proveniente dal camino sito sul tetto adiacente le finestre e la terrazza dell'appartamento abitato dalla signora Parte_1
Si indicano a testimoni di questo capitolo i signori , proprietaria Testimone_9
dell'appartamento ed i signori , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_2
. Testimone_3
14. ha alloggiato per qualche giorno o si è recato a far visita a casa della signora Pt_1
sita in NA d'EZ, Via Guglielmo Marconi n. 12
15. durante il soggiorno è stato costretto a tenere chiuse le finestre per l'odore nauseabondo che proveniva dall'attività di ristorazione sita al piano terra denominata
” Parte_3
16. la canna fumaria dell'attività di ristorazione si trovava all'altezza del terrazzo rendendolo impraticabile per gli odori che emanava
17. tale situazione arrecava alla signora un aggravamento delle condizioni Pt_1
psicofisiche, limitando altresì la sua vita sociale non potendo avere ospiti pagina 7 di 38 Si indicano a testimoni su tale capitolo i signori , e Testimone_1 Testimone_2
quali amici della signora Testimone_2 Pt_1
18. in occasione di una breve visita nella sua abitazione nel luglio 2021 è stato costretto a tenere chiuse le finestre per il puzzo proveniente dal camino del ristorante pizzeria
[...]
Pt_3
19. nel far visita alla signora ha constatato la presenza dei medesimi fumi e Pt_1
odori
Si indica a testimone su tale capitolo, oltre che al capitolo n. 10, il signor Tes_10
, proprietario di un immobile sito nel condominio in cui è compresa l'abitazione
[...]
della signora Pt_1
20. nell'ottobre 2018 si recava nell'appartamento della signora per accertarsi Pt_1
che fosse tutto apposto e notava delle modifiche alla condotta di areazione;
Si indica a testimone di questo capitolo la signora , amica della signora Testimone_3
e in possesso delle chiavi dell'abitazione. Pt_1
21. in data 6.12.2021 si è recato nell'abitazione della signora sita in NA Pt_1
d'EZ, Via Guglielmo Marconi n. 12, per eseguire una perizia volta a verificare lo stato delle canne fumarie del ristorante , sito al piano terra dell'edificio, e la Parte_3
loro conformità alle norme vigenti e riscontrava che:
a. le altezze previste dalle norme vigenti sono diverse da quelle riscontrate nelle canne fumarie del ristorante rilevate in occasione dell'accesso b. sussiste il rischio di infiltrazioni di prodotti di combustione, come il monossido di carbonio, derivante dall'utilizzo della seconda canna fumaria qualora la cucina del ristorante fosse a gas metano
Si indica a testimone di questo capitolo l'Ing. tecnico specializzato. Tes_11
pagina 8 di 38 22. ha eseguito due sopralluoghi (8.01.2018 e 13.02.2020) nell'abitazione della signora volti alla verifica delle evacuazioni dei vapori della cucina del ristorante Pt_1 [...]
e nell'occasione: Pt_3
a. riscontrava l'impossibilità di utilizzare il poggiolo a causa del continuo fluire dei vapori di cucina emessi dal ristorante provenienti dalla canna fumaria b. evidenziava che la seconda canna fumaria indirizzava i vapori in prossimità degli abbaini rendendoli inutilizzabili
Si indica a testimone di questo capitolo il signor , spazzacamino e fumista. Tes_12
23. l'ultimo atto relativo al ristorante presente nel suo ufficio si riferiva alla Parte_3
DIA risalente al 2008 relativa alla costruzione delle condotte di areazione
24. veniva a conoscenza del verbale di sopralluogo dell'ufficio igiene dell' 1 Pt_4
dolomiti, in merito alla legittimità della situazione delle canne fumarie del ristorante
[...]
, solo a seguito di invio da parte di questa difesa Pt_3
25. si attivava per verificare la conformità dello stato dei luoghi dopo la ricezione di tale verbale e a seguito di diversi solleciti
26. effettuava una verifica documentale e riscontrava una difformità tra la DIA presentata e lo stato dei luoghi non conforme alla normativa urbanistico-edilizia
Si indica a testimone di questo capitolo l'Arch. , responsabile del Servizio Tes_13
di edilizia privata del comune di NA d'EZ.
27. a seguito di una verifica sul posto, eseguita su richiesta di accertamenti di P.G. del
8.03.2021, dall'appartamento della signora riscontrava che il torrino in muratura Pt_1
della canna fumaria risultava realizzato da alcuni decenni, mentre la copertura in metallo installata in un'epoca più recente;
pagina 9 di 38 28. nel sopralluogo effettuato, in collaborazione con il personale dell'ufficio Igiene dell' e della Sezione dei Carabinieri della Repubblica, in data Parte_4
1.06.2021 all'interno del locale il signor affermava che la canna Parte_3 Pt_3
fumaria oggetto di indagine veniva utilizzata pe la preparazione di alimenti in quanto a servizio di due forni elettrici.
Si indica a testimone di questi capitoli ufficiale di Polizia Giudiziaria, Tes_14
verbalizzante del doc. 41 depositato.
29. in data 1.06.2021 eseguiva un sopralluogo presso il ristorante in via Parte_3
Guglielmo Marconi n. 8 nel Comune di NA d'EZ;
30. attestava che il camino in lamiera posto a sud-ovest, sottoposto a sequestro, evacua fumi provenienti da forni pizza, piastra elettrica e fornelli a gas;
31. dall'altro lato del tetto si trova una torretta in muratura dove aderisce un condotto in lamiera dal quale fuoriescono le emissioni provenienti da due forni collocati rispettivamente nella cucina e nel laboratorio posto al piano sottostrada;
32. nell'occasione ribadiva al signor la necessità di rispettare il Regolamento Pt_3
Comunale in materia di distanze di comignoli dei camini e confermava l'importanza di adottare idonee misure preventive volte all'abbattimento degli odori e di predisporre piani di manutenzione e controllo al fine di evitare disturbo da odori molesti sull'ambiente circostante.
Si indicano a testimoni di questi capitoli e Dott.ssa Testimone_15 Tes_16
tecnici della prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Q.S. Mauro Rosson,
Appuntato scelto dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Belluno,
[...]
, e e , Capi Reparto del comando Tes_17 Tes_18 Tes_14 Tes_19
dei Vigili del Fuoco di Belluno.
pagina 10 di 38 Si insiste per l'ammissione di CTU volta a verificare la situazione urbanistico-edilizia dei camini prima delle modifiche eseguite, chiedendo che il tecnico incaricato svolga la sua opera mediante visione degli atti allegati e delle fotografie o mediante accesso agli uffici comunali.
- Si chiede l'ammissione di CTU medico legale sulla persona della signora Pt_1
al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite a seguito dei fatti di
[...]
causa.
Si depositano:
1. N. 2 bonifici effettuati a;
Parte_3
2. N. 10 bonifici effettuati a Controparte_4
Conclusioni degli appellati e Controparte_1 Parte_3
nel merito, in via principale: rigettare, per i motivi esposti e/o per quegli altri che la
Corte d'Appello vorrà ravvisare, l'appello ex adverso proposto con integrale conferma della sentenza n. 192/2024, pubblicata in data 08.05.2024, pronunciata nel giudizio avente RG n. 1086/2022 dal Tribunale di Belluno;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte appellante, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., del diritto a richiedere il risarcimento per fatti dannosi eventualmente verificatisi anteriormente al 25 ottobre 2017 e, comunque, ridursi l'eventuale pronuncia di condanna all'importo che sarà ritenuto di giustizia, secondo l'equo e il dimostrato;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, dichiarare la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e Controparte_3
pagina 11 di 38 P.IVA ), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, tenuta a P.IVA_3
garantire il convenuto e manlevarlo per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attore.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
***
In via istruttoria:
Ci si oppone sin d'ora all'istanza di acquisizione mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 213 il verbale del sopralluogo effettuato dai VV.FF. di Belluno in data 21.03.2021 non solo in quanto richiesta avente palese carattere esplorativo, ma soprattutto in ossequio al principio di residualità dell'ordine di esibizione rispetto alla possibilità di acquisizione diretta del documento (facoltà che parte attrice non ha esercitato). Si ripropongono altresì le istanze istruttorie già svolte nella memoria a prova diretta dd. 05.09.2023 e che, qui, si trascrivono:
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di seguito capitolate che s'intendono precedute dalla locuzione “è vero che”:
− “a fianco del ristorante , al piano terra dello stesso palazzo di via Marconi Parte_3
a NA, si trova il Ristorante Pizzeria Ariston di IC CE e Roberto S.a.s., come da foto allegata sub doc. 3 di parte convenuta che mi si rammostra”;
− “il Ristorante Pizzeria Ariston è dotato di un condotto per l'evacuazione degli odori e dei vapori di cottura con scarico diretto nella parete del palazzo di via Marconi, come da foto allegata sub doc. 3 di parte convenuta che mi si rammostra”;
− “la signora è l'unica, tra gli inquilini che hanno abitato la mansarda di Parte_1
via Marconi a NA, ad essersi lamentata con i proprietari della presenza di fumo e odori provenienti dalla canna fumaria adiacente al terrazzo della mansarda”;
pagina 12 di 38 − “i precedenti inquilini della mansarda di via Marconi a NA mai si sono lamentati, durante la locazione, di esalazioni di fumo e di odori provenienti dalla canna fumaria adiacente al terrazzo dell'immobile”;
− “nel 2022 la sig.ra ha rinnovato il contratto di locazione Parte_1
dell'appartamento di Via Marconi, esprimendo ai proprietari il proprio gradimento dell'abitazione”;
− “la signora abita stabilmente nell'appartamento di via Marconi a Parte_1
NA dal settembre 2019”.
Si indicano a testi:
Tes_2 il sig. sig. di SO NA d'EZ (BL) Testimone_20
Tes_2 la sig.ra di SO NA d'EZ (BL) Testimone_22
il sig. , Via Roma 125 NA d'EZ (BL) Testimone_23
Si chiede altresì sin d'ora di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta su formulando capitolato, con i suindicati testi e con altri di cui si riserva l'indicazione.
Conclusioni della appellata : Controparte_3
in via principale: respinta ogni domanda formulata da parte appellante perché infondata in diritto, confermarsi la sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Belluno;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., del diritto a richiedere il risarcimento per fatti dannosi eventualmente verificatisi anteriormente al 25 ottobre 2017 e, comunque, ridursi l'eventuale pronuncia di condanna all'importo che sarà ritenuto di giustizia, secondo l'equo e il dimostrato;
pagina 13 di 38 quanto alla domanda di manleva: respingersi la domanda di manleva stante l'inoperatività della garanzia prestata con le polizze inter partes per le ragioni indicate.
Si oppongono all'assicurata tutte le eccezioni, limitazioni ed esclusioni di garanzia, franchigie, scoperti, massimali e submassimali di polizza, portati dalle condizioni generali e particolari del contratto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria ci si oppone all'istanza di acquisizione mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 213 il verbale del sopralluogo effettuato dai VV.FF. di Belluno in data 21.03.2021 non solo in quanto richiesta avente palese carattere esplorativo, ma soprattutto in ossequio al principio di residualità dell'ordine di esibizione rispetto alla possibilità di acquisizione diretta del documento (facoltà che parte attrice non ha esercitato).
Ci si associa alle richieste istruttorie svolte dalla difesa degli appellati.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni/domande nuove.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Belluno, Parte_1
premettendo:
- di risiedere dall'1.7.16 a NA d'EZ, in un appartamento ubicato all'ultimo piano di un fabbricato condominiale sito al civico n. 12 di via Marconi,
- che, non appena trasferitasi presso il suddetto immobile, tutte le volte in cui le finestre venivano aperte, all'interno dell'ambiente domestico si propagavano insopportabili e nauseabondi odori di cucina riconducibili all'attività di ristorazione del locale collocato al piano terra, denominato Ristorante Al Passetto, provenienti pagina 14 di 38 dalla canna fumaria installata sul tetto in prossimità del suo terrazzo,
- che tale situazione aveva gravemente leso la sua salute, peraltro già provata da pregresse patologie, sino al punto di causarle un profondo turbamento fisico e psicologico,
- che, non ottenendo alcun riscontro alle segnalazioni inoltrate tanto al CP_5
quanto al titolare del locale, nel gennaio 2018 aveva quindi sporto querela nei confronti del predetto esercizio pubblico dando origine al procedimento penale n.
464/2018 RGNR, all'esito del quale veniva ordinato in data 18.9.18 il sequestro della canna fumaria nonché disposto il rinvio a giudizio di legale Controparte_1
rappresentante della citata società, per violazione dell'art 674 cp e delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 42/04,
- che il procedimento era quindi stato archiviato a seguito dell'oblazione della contravvenzione irrogata a quest'ultimo, mentre il reato urbanistico veniva estinto per l'intervenuta sanatoria delle difformità contestate,
- che peraltro, di lì a poco, le intollerabili immissioni di fumi, odori e vapori di cottura erano nuovamente riprese stante l'utilizzo da parte del ristorante di un'altra canna fumaria, posizionata poco distante dalla prima,
- che, a seguito della presentazione di una seconda querela, il procedimento penale di n. 2076/20 RGNR era stato poi archiviato con provvedimento del GIP emesso in data 16.5.22, non essendo emerso alcun profilo di illegittimità in ordine al nuovo manufatto che, peraltro, nel frattempo era stato pure adeguato alle prescrizioni locali tramite la sopraelevazione del oltre il colmo del tetto, Parte_5
- che essendosi però tuttora in presenza di intollerabili immissioni sussisteva il suo diritto ad ottenere la tutela inibitoria di carattere civilistico approntata dal disposto pagina 15 di 38 dell'art. 844 cc, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti, nonché la società , CP_2
quale proprietaria dell'immobile in uso al ristorante, chiedendo l'immediata cessazione delle immissioni e la contestuale emissione del divieto di utilizzo della seconda canna fumaria nonché il risarcimento di tutti i danni patiti a causa delle predette immissioni, con decorrenza dal luglio 2016, quantificati in complessivi € 121.754,00.
Rimasta contumace , si costituivano invece in giudizio la società CP_2 [...]
e i quali: Parte_3 Controparte_1
- eccepivano in via preliminare l'incompetenza per materia del Tribunale adito ritenendo competente, ex art 7 cpc, il Giudice di Pace,
- deducevano, inoltre, l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria quanto meno con riferimento al danno maturato anteriormente al 25.10.17, non essendo mai pervenuta, prima della notifica dell'atto di citazione, compiuta in data 25.10.22, alcuna domanda risarcitoria in ordine ai danni asseritamente patiti,
- evidenziavano comunque l'infondatezza della domanda per non aver l'attrice offerto alcuna prova né in ordine alla provenienza delle immissioni, né in ordine al superamento da parte delle stesse del limite della normale tollerabilità,
- contestavano il quantum della pretesa risarcitoria per aver l'attrice chiesto il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente e di danno biologico esorbitante e, comunque, immotivata,
- invocavano pertanto il rigetto delle avverse pretese chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa al fine di essere dalla Controparte_3
medesima manlevati in ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
A sua volta costituitasi in causa, la compagnia assicurativa:
pagina 16 di 38 - faceva proprie, nel merito, le difese svolte dai convenuti,
- chiariva che, delle due polizze stipulate, solo quella di n. 760368088 poteva astrattamente essere validamente invocata, posto che la n. 159065855 era stata sottoscritta successivamente ai fatti di causa,
- precisava, tuttavia, che nemmeno la prima polizza poteva ritenersi operativa, sia poiché l'assicurata aveva tardivamente denunciato il sinistro, sia perché il danno in oggetto non rientrava nella copertura assicurativa concordata.
Depositate quindi le memorie istruttorie ex art 183 cpc, la causa era decisa con la sentenza n. 192/2024, pubblicata in data 8.5.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di incompetenza dal momento che, in tema di immissioni, la cognizione del Giudice di Pace ex art. 7 cpc, comma terzo, n. 3), è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale,
- opinato, per quanto attiene al periodo compreso tra il 2016 ed il 2021, non potersi ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice di dimostrare l'esistenza di immissioni fastidiose eccedenti la soglia della normale tollerabilità mediante il mero richiamo degli esiti del procedimento penale rubricato sub n. 464/2018 RGNR, giacché in quella sede la condanna del era stata assunta sulla base di Pt_3
elementi totalmente diversi,
- osservato, d'altro canto, che nessun elemento di certezza in merito alle lamentele avanzate dall'attrice si potesse nemmeno desumere dai verbali di polizia giudiziaria redatti all'esito di sei sopralluoghi o dai rilievi compiuti dalla Parte_4
pagina 17 di 38 - considerato invece, quanto al periodo successivo, come fosse stata la stessa attrice a riconoscere che dopo la sopraelevazione della seconda canna fumaria la situazione risultava migliorata e sostanzialmente risolta,
- rilevato, d'altro canto, che nessuno degli altri condomini o degli inquilini che avevano abitato in quell'appartamento si era mai lamentato di alcunché,
- ritenuto doversi allora ipotizzare che l'attrice, proprio a causa delle importanti patologie sofferte in passato, avesse nel tempo sviluppato una sorta di ipersensibilità olfattiva che la induceva ad avvertire come molesti anche odori e sentori di lieve consistenza, ha rigettato le domande svolte dalla ponendo a carico della stessa le spese di lite. Pt_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attrice, invocandone la sospensione dell'efficacia esecutiva, formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio salvo , che è rimasta CP_2
contumace anche in grado di appello, hanno invece insistito per il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 10 settembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con i due motivi d'appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi, la censura l'erronea valutazione delle prove offerte in Pt_1
pagina 18 di 38 giudizio e la mancata valorizzazione delle stesse ai fini della decisione, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in riferimento all'art. 844 cc, nonché la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e della CTU, osservando:
- che il Tribunale aveva rigettato la domanda sostenendo non essere stata provata l'esistenza delle immissioni, non avendo peraltro tenuto conto della documentazione relativa ai due precedenti procedimenti penali, regolarmente dimessa in atti, ed avendo altresì omesso di ammettere le prove orali e la CTU capitolate appunto a tale scopo,
- che nei verbali di sopralluogo si era chiaramente dato atto della presenza all'interno del suo appartamento di una leggera coltre di fumo e di un intenso e sgradevole odore di alimenti fritti e bruciati, i quali provenivano da un camino in lamiera che si trovava in prossimità del suo terrazzo e convogliava all'esterno i fumi provenienti dalla cucina del ristorante ”, Parte_3
- che il era stato pertanto condannato non certo in relazione a presupposti Pt_3
totalmente diversi bensì proprio in ragione di quelle emissioni di odori e vapori ben individuate nella loro natura e provenienza, tali da rientrare nell'ambito di tutela apprestato dall'art. 844 cc,
- che, d'altro canto, in materia di immissioni, per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cc i mezzi di prova esperibili non debbono essere necessariamente di natura tecnica, risultando ammissibile il ricorso alla prova testimoniale quando la stessa non possa ritenersi espressione di giudizi valutativi,
considerato che ha ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei pagina 19 di 38 deponenti,
- che ulteriore elemento presuntivo della provenienza degli odori dai camini usati dal ristorante risultava costituito dal fatto che gli stessi non fossero risultati conformi alle norme dettate dal regolamento urbanistico del Comune di NA d'EZ,
- che lo stesso proprietario dell'abitazione, pur affetto da problemi di insensibilità
olfattiva, aveva affermato l'esistenza del problema,
- che anche il secondo camino, utilizzato dopo il sequestro del primo disposto dall'Autorità Giudiziaria, aveva dato adito a problemi dal 2018 al 2021, siccome desumibile dalle dichiarazioni del caldaista e dal tenore del verbale dei VV.FF. di
NA dell'8.3.21, oltre che dalla comunicazione di chiusura del procedimento predisposta dal Comune di NA.
E pertanto, ribadito che da tale situazione le era derivato un grave danno psichico per disturbo dell'adattamento di lunga durata, di natura sia temporanea che permanente, del quale doveva rispondere anche la società proprietaria dell'immobile adibito a ristorante,
ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande risarcitorie.
Il e la viceversa: Pt_3 Parte_3
- ribadiscono l'assenza di prove di quanto sostenuto da controparte, sottolineando la natura sommaria delle valutazioni svolte nell'ambito del giudizio penale, conclusosi prima di arrivare al dibattimento per la scelta del di avvalersi dell'istituto Pt_3
dell'oblazione,
- affermano la natura diversa dei presupposti di cui all'art. 674 cp rispetto a quelli di cui all'art. 844 cc,
pagina 20 di 38 - ricordano che il sequestro preventivo della canna fumaria è stato disposto in ragione dell'esistenza di una irregolarità urbanistica del manufatto e non per la presenza di immissioni odorose,
- deducono il carattere incerto di quanto riferito dai verbalizzanti,
- sottolineano la inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale in quanto redatti in maniera generica e contenenti valutazioni,
- evidenziano la natura meramente esplorativa della CTU richiesta ex adverso,
- contestano siccome esorbitanti le pretese risarcitorie avanzate dalla appellante,
evidenziando la minorata soglia di tolleranza in capo alla medesima, causata dalle importanti patologie sofferte in passato, con conseguente anomala ed accentuata percezione dell'esistenza, dell'intensità e della frequenza delle asserite immissioni di odori.
A propria volta, svolge similari considerazioni, compiendo una CP_3
specifica ed accurata disamina dei motivi di inammissibilità dei singoli capitoli di prova e rilevando, in aggiunta, doversi tenere conto del fatto che, nel medesimo edificio, al piano terra, vi è un altro pubblico esercizio svolgente attività di ristorazione, anch'esso dotato di un condotto per l'evacuazione degli odori e dei vapori di cottura.
3.2 Esaminando in ordine logico le questioni sollevate dalla parte appellante deve, in primo luogo, rigettarsi il secondo dei motivi di gravame, relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova, dovendosi notare:
- che i capitoli 1) e 2) risultano pacifici, non essendo mai stata contestata dalle controparti la presenza della all'interno dell'appartamento, Pt_1
pagina 21 di 38 - che i capitoli da 3) a 11) si riferiscono a circostanze già documentate in atti, in quanto meramente volti a ribadire quanto già enunciato nei verbali d'accertamento prodotti in atti,
- che il capitolo 12) risulta irrilevante, dovendosi provare la presenza degli odori molesti e non le lamentele della appellante,
- che i capitoli da 13) a 20) e 22) risultano formulati in maniera generica, senza una specifica indicazione del periodo preso in considerazione, oltre a contenere l'espressione di giudizi,
- che i capitoli 21) e da 23) a 32) sono irrilevanti ai fini della decisione poiché
afferenti a problematiche di natura meramente urbanistica.
Mentre la richiesta CTU presenta evidente natura esplorativa poiché richiesta nell'ambito di un giudizio instaurato in primo grado nel 2022, laddove la stessa attrice riconosceva nei propri atti che il problema era stato già sostanzialmente risolto sin dall'estate del 2021, quando il secondo camino veniva innalzato sopra il colmo del tetto,
come previsto dal regolamento edilizio del Comune di NA (cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione in appello).
3.3 Risulta invece almeno parzialmente fondato il primo degli esposti motivi.
In proposito, invero, una volta ricordato:
- che nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico pagina 22 di 38 con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (Cass.
6.4.23 n. 9507),
- che le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt.
651 e 652 cpp, sono comunque liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove atipiche – se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) – ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (Cass. 16.4.25
n. 9957),
- che la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità
tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass. 28.2.23 n. 5947),
ritiene il collegio di doversi in questa sede tenere conto di tutti gli elementi probatori di natura documentale prodotti in causa dalla ed in particolare dei verbali di Pt_1
sopralluogo compiuti presso l'immobile in questione da parte dei Carabinieri, i quali rilevavano:
- in data 20.7.18, “un lieve odore di cucina, percepibile a tratti”, del quale non erano pagina 23 di 38 in grado di individuare con certezza la provenienza (doc. 18 attoreo),
- in data 3.8.18, la presenza all'interno dell'appartamento “di una leggera coltre di
fumo ben visibile all'interno del salotto e della camera da letto contigua a questo”
ed altresì percepivano “un intenso odore di alimenti cucinati tipo fritto e bruciato”,
individuando “la fonte di emissione nel camino in lamiera che si trova in prossimità
del terrazzo della sig.ra che evacua i fumi provenienti dalla cucina del Pt_1
Ristorante ”, sito al piano terra dello stabile” e chiarendo che “la Parte_3
presenza di brezza proveniente da nordest favoriva l'immissione dei fumi nel
terrazzo e di conseguenza nei locali sopra menzionati” (doc. 19 attoreo),
- in data 4.8.18, la presenza in terrazza di “un lieve sentore di alimenti cucinati”
scaturente “dal camino in lamiera che evacua i fumi provenienti dalla cucina del
ristorante “ ”, sito al piano terra dello stabile”, il quale risulta in seguito Parte_3
accentuato da “una brezza proveniente da nord-nordest”, la quale “favorisce
l'accentuarsi dell'odore, propagandolo dal terrazzo al salotto dell'appartamento”,
laddove poi “con momentanee maggiori intensità del vento l'odore si è reso più
pungente e fastidioso” (doc. 20 attoreo),
- in data 7.8.18, che “all'interno del salotto e della camera da letto attigua a questo si
percepiva un forte odore sgradevole di alimenti cucinati, accompagnato dalla
presenza di una leggera foschia ben visibile”, precisando che “nella camera da letto
… l'odore e il fumo erano di maggiore intensità” e che la fonte d'emissione veniva individuata “nel camino in lamiera posto in prossimità del terrazzo
Pa dell'appartamento, che evacua i fumi provenienti dalla cucina del Ristorante “
pagina 24 di 38 ”, sito al piano terra dello stabile”, mentre “una brezza che proveniva da Pt_3
diverse direzioni, prevalentemente da nord-ovest, nord e nord-est, favoriva
l'immissione dei fumi dal terrazzo ai locali indicati, attraverso una portafinestra
aperta” (doc. 21 attoreo),
Circostanze queste poi ulteriormente confermate in maniera integrale dai due verbali di sopralluogo del 12.8.18 e del 18.8.18 (doc. 22 e 23 attorei), nei quali si dava anche atto della circostanza:
- che un lieve sentore di alimenti cucinati si percepiva già salendo le scale comuni dello stabile, che aumentava di intensità nei pressi dell'appartamento della Pt_1
“diventando intenso e sgradevole all'interno, localizzato soprattutto nel salotto e
nella camera da letto attigua a questo”,
- che “la percezione sgradevole e fastidiosa degli odori rimaneva costante,
diminuendo verso le 13.45 al calare del vento”, ma restando comunque
“particolarmente intenso e sgradevole” all'interno del “corridoio chiuso da una
porta che conduce all'uscita dall'appartamento”, laddove il sopralluogo era iniziato sin dalle h. 12.00.
Così come rilevante ai fini della decisione della presente causa risulta il fatto:
- che, nell'ambito della procedura penale di n. 464/18 RGNR, relativa alla violazione dell'art. 674 cp, il P.M. chiedesse ed ottenesse dal GIP del Tribunale di Belluno il sequestro conservativo del menzionato camino nel presupposto che il Pt_3
avesse provocato, pressoché quotidianamente e almeno tre o quattro volte a settimana, emissioni di fumi e odori all'interno dell'abitazione della appellante pagina 25 di 38 utilizzando un camino di evacuazione dei fumi non realizzato a regola d'arte e posizionato al di sotto della linea di colmo del tetto,
- che l'indagato non abbia poi deciso di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti, scegliendo piuttosto di oblare la contravvenzione in oggetto, con susseguente archiviazione del procedimento (doc. 26 e 27 attorei) poiché, se è vero che l'oblazione non comporta di per sé alcun riconoscimento di colpevolezza è pure innegabile che compete al giudice civile di trarre determinate conclusioni da fatti noti in forza del meccanismo fissato dal legislatore per le presunzioni.
Il che, unitariamente considerato, ben vale a ritenere dimostrate le lamentele sollevate dalla appellante, quanto meno con riferimento al periodo compreso tra il 2016 ed il
2018, anche in ragione del fatto che – se in tema di immissioni i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 cc sono in linea di massima costituiti da accertamenti di natura tecnica, compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione percipiente, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare l'intensità dei suoni o delle emissioni di gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone – è peraltro altrettanto innegabile che anche in tale materia si possa ricorrere alla prova testimoniale qualora essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi meramente valutativi (Cass. 20.1.17 n. 1606), soprattutto laddove le emissioni risultino discontinue e, pertanto, difficilmente riproducibili e verificabili su di un piano sperimentale (Cass.
31.1.06 n. 2166).
Ciò che è appunto a dirsi nella fattispecie ove:
pagina 26 di 38 - da un lato, gli agenti verbalizzanti non hanno formulato alcun giudizio ma si sono limitati a riferire fatti specifici riscontrati personalmente con i propri sensi e convalidati da tutti i presenti in loco,
- d'altro lato, non essendosi in presenza di vapori di sostanze riscontrabili con idonei apparecchi bensì solo di odori, non sarebbe comunque stato possibile fare ricorso all'esperimento di una CTU.
A fronte delle quali univoche risultanze probatorie non vale allora sostenere che le immissioni in questione sarebbero semmai attribuibili ad un altro pubblico esercizio presente nel medesimo stabile ed anch'esso munito di un condotto per l'evacuazione degli odori e dei vapori di cottura, dal momento che i verbalizzanti sono comunque stati in grado di individuare in maniera certa l'effettiva provenienza degli odori e di tanto hanno dato atto nei vari verbali, escludendo quindi una qualsiasi responsabilità in proposito in capo a tale diversa attività di ristorazione.
Né può fondatamente contestarsi la natura abituale del problema giacché – avendo l'attrice dimostrato la tendenziale reiterazione del fenomeno, sostanzialmente ammesso dal con la scelta di dare corso all'oblazione, e non potendosi nemmeno Pt_3
addossare alla stessa l'onere di dimostrare il protrarsi giornaliero del fenomeno per tutti i cinque anni lamentati, stante la natura improba dell'attività istruttoria che ne deriverebbe – sarebbe semmai stato compito delle controparti di dimostrare il sopravvenire di circostanze idonee a far venir meno la descritta situazione lesiva, la quale presentava di per sé stessa la potenzialità a ripetersi quotidianamente.
Così come non è nemmeno revocabile in dubbio che la persistenza, per il corso di più
pagina 27 di 38 ore, sul terrazzo e all'interno dell'appartamento della di odori di alimenti Pt_1
cucinati, volta per volta definiti dai verbalizzanti siccome intensi, pungenti, sgradevoli e fastidiosi, ecceda la normale tollerabilità di siffatta problematica, dovendosi anche sottolineare, in proposito, come la Suprema Corte sia recentemente venuta a chiarire che il secondo comma dell'art. 844 cc, nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà,
considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, la soddisfazione di una normale qualità della vita,
derivandone l'esclusione, in tale evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi e di priorità dell'uso (Cass. 14.11.24 n. 29393).
Mentre già da lungo tempo si è affermato, d'altro canto, che il riferimento alle esigenze della produzione, di cui al secondo comma della norma appena sopra richiamata ha unicamente riguardo all'attività produttiva propriamente detta di beni e servizi che generalmente si svolge in opifici o stabilimenti ad hoc, e cioè alla vera e propria attività
industriale, sicché il contemperamento di quelle esigenze con le ragioni della proprietà
non è applicabile quando si tratti di immissioni di fumo o di odori provenienti da un esercizio commerciale, quale una trattoria (Cass. 25.5.73 n. 1544).
3.4 Quanto invece al periodo successivo al sequestro della prima canna fumaria e caratterizzato a questo punto dall'utilizzo di una nuova canna fumaria, una volta ribadita pagina 28 di 38 l'inammissibilità dei mezzi istruttori dedotti per le ragioni più sopra illustrate – ed in particolare dei capitoli 18) e 19) e da 23) a 32) – ritiene invece la Corte che non sussistano elementi probatori idonei a comprovare le lamentele sollevate dalla Pt_1
non potendosi sic et simpliciter dedurre la fuoriuscita dal nuovo camino e la stagnazione nel terrazzo e nell'abitazione della appellante di odori fastidiosi dalla sola circostanza relativa al mancato rispetto, da parte della seconda canna fumaria, del disposto del punto 5) dell'art. 71 del Regolamento Edilizio Comunale, trattandosi di una violazione di carattere urbanistico relativa al mancato rispetto dell'altezza minima di essa rispetto al colmo del tetto, che non è di per sé indice del fatto che anche tale nuovo manufatto presentasse i problemi di quello precedente.
Il che comporta il rigetto della domanda con riferimento a tale specifico aspetto.
3.5 Venendo, allora, all'esame delle varie domande formulate dalla – una volta Pt_1
rigettata l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati, dal momento che, essendosi in presenza di fatti costituenti reato, trova allora applicazione l'ultimo comma dell'art. 2947 cc, per il quale, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (ciò che si
è verificato nel caso di specie a seguito dell'oblazione intervenuta nel 2020), allora il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi,
con decorrenza dalla data di estinzione del reato (e cioè nel 2025, decorrendo il quinquennio dal 2020) – deve, innanzi tutto, accogliersi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, quella volta ad accertare, nei confronti del e della società Pt_3 [...]
la natura intollerabile delle immissioni di odori verificatesi Parte_3
nell'abitazione della stessa a far data dall'estate del 2016 e sino all'estate del 2018,
pagina 29 di 38 mentre va rigettata la richiesta di vietare loro, oltre che alla , l'uso dei CP_2
condotti di evacuazione dei fumi provenienti dalla cucina del ristorante e fuoriuscenti in adiacenza alle finestre dell'immobile locato alla medesima, essendo pacifico, giusta quanto riferito dalla stessa appellante, che il problema sia stato ormai risolto a seguito delle modifiche apportate alle canne fumarie in corso di causa.
Avendo, in proposito, ben precisato i giudici di legittimità che, in tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell'azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione, soprattutto quando abbiano comportato l'eliminazione del problema (Cass. 23.10.18 n. 26756).
Ciò che comporta poi anche il rigetto della domanda di condanna degli appellati, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento di una astraintes da determinarsi per ogni eventuale violazione dell'inibizione e/o per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle immissioni nocive e intollerabili.
E del pari va rigettata la domanda di accertamento delle immissioni intollerabili svolta nei confronti di , giacché, qualora le stesse originino da un immobile CP_2
condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cc per i danni da esse derivanti può
essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 cc,
che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (Cass.
1.3.18 n. 4908). Ciò che non è stato in alcun modo provato nella fattispecie.
pagina 30 di 38 3.6 Quanto, invece, alle pretese risarcitorie ritiene il collegio di non poter accogliere la domanda di ristoro del danno biologico asseritamente patito, osservando che del disturbo di adattamento cronico riscontrato dal CTP di parte attrice non vi è in realtà
alcuna prova certa e documentata né per quanto riguarda la sua esistenza né per quanto attiene alla sua genesi.
Ed invero, con riferimento al primo dei citati profili, vale notare come la valutazione della dr.ssa sia stata compiuta sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla CP_6
appellante e degli esiti di una visita psichiatrica compiuta in data 21.9.21, a distanza di ben cinque anni dall'inizio del problema, senza che alcun certificato medico, alcuna prescrizione di medicinali finalizzata alla cura delle denunciate problematiche ed alcuna prova del loro eventuale acquisto siano state fornite in giudizio.
Ciò che toglie qualsiasi valenza probatoria alle conclusioni raggiunte dal CTP, non risultando credibile che un disturbo dell'entità descritta e quantificata in un danno permanente del 12% non abbia dato adito all'immediata messa in contatto con uno specialista ed alla adozione di una idonea terapia volta ad eliderlo o, quanto meno, a contenerlo sin dal momento della sua insorgenza.
Mentre, sotto un diverso profilo, appare poi evidente che, quand'anche si volessero ritenere accoglibili e fondate le conclusioni raggiunte dal CTP, resterebbe ancora non chiarito il momento di effettiva insorgenza del problema e, quindi, la sua riconducibilità
eziologica all'evento lesivo in questione che, si ricorda, risulta essere stato provato nella sua esistenza solo per il periodo compreso tra il 2016 ed il 2018.
E ciò tanto più ove si consideri che il parere è stato reso nel presupposto, peraltro errato,
pagina 31 di 38 che le problematiche relative alle immissioni sgradevoli fossero tuttora in corso al momento della redazione dell'elaborato (cfr. quanto riportato a pag. 9 della CTP
“attualmente lamenta fastidioso stato d'ansia e di insonnia, dovuto al persistere
dell'emissione di fumi sgradevoli che non solo pervadono la sua abitazione, ma
impregnano le tappezzerie, gli abiti etc.”), quando invece la prova più recente di esse risale, come detto, a quasi quattro anni prima.
Poiché, peraltro, secondo la Suprema Corte, l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti,
nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. Sez. Un.
1.2.17 n. 2611
e Cass. 28.7.21 n. 21649), purché gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass. 18.7.19 n. 19434), ritiene questa Corte di poter riconoscere sotto tale profilo alla appellante un ristoro di € 4.200,00 annui, per complessivi €
8.400,00, parametrato in via analogica – al fine di oggettivizzare il più possibile la decisione – sui valori delle ultime Tabelle di Milano per una invalidità transitoria parziale del 10% con diaria minima di € 115,00 giornalieri, tenendo conto che il fastidio patito può essere appunto paragonato ad un danno biologico temporaneo di tale durata.
Sull'importo così determinato tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della pagina 32 di 38 moneta, in ragione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi alla appellante gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347).
Ciò che non è a riscontrarsi nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
3.7 Quanto, poi, alla domanda di manleva formulata dalla società Parte_3
nei confronti di devono innanzi tutto vagliarsi le difese svolte da CP_3
quest'ultima in merito alla operatività delle stesse.
Esaminando in ordine logico le varie questioni così sollevate si nota, innanzi tutto, come pagina 33 di 38 con la polizza n. X00860959, avente vigenza a far data dal 4.6.04, la compagnia avesse assicurato l'impresa in relazione ai danni materiali cagionati a terzi da una serie di cause, tra le quali, a pag. 17 delle Condizioni Generali, risultava compresa, il “ Pt_6
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la
produzione di calore facenti parte del fabbricato o del macchinario e attrezzatura
purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, ciminiere o altri
impianti di scarico di fumo”.
Ciò che peraltro non vale a ritenere operativa la copertura nel caso di specie, dal momento che non si è ivi in presenza di un qualsiasi guasto improvviso ed accidentale,
del quale nessuno ha mai parlato, bensì di una problematica protraentesi nel tempo determinata, assai presumibilmente, dalle stesse caratteristiche costruttive della canna fumaria, ciò che causava il ristagno in loco degli odori e dei vapori, che venivano poi sospinti all'interno dell'abitazione della appellante in presenza di brezza proveniente da nord.
Né, d'altro canto, può fondatamente pretendersi di fondare la domanda sul tenore della clausola contenuta alla pag. 8 delle Condizioni Generali (“Fumo, GAS E VAPORI
sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da
quelli assicurati”, poiché tale clausola è ricompresa all'interno del Quadro I, dedicato alla responsabilità da incendio.
Con riguardo, invece, alla polizza n. 159065855, avente vigenza a far data dal 15.5.18,
vale notare come la stessa sia volta a tenere indenne l'assicurato, giusta l'art.
3.1 delle
Condizioni Generali “di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
pagina 34 di 38 sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento
dell'Attività esercitata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che
possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba
rispondere”.
Ciò che conduce a ritenere inoperativa anche la polizza in questione, dal momento che nel caso di specie non si è in presenza di alcun danno da morte o lesioni personali a carico di terzi ovvero di un qualsiasi danneggiamento a cose, bensì solo del ristoro di un pregiudizio di carattere non patrimoniale, relativo alla lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
Il che conduce poi ad escludere che spetti all'assicurato il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio, stante appunto la riscontrata inutilizzabilità nel caso di specie della polizza.
3.8 Atteso, infine, che nelle more del giudizio l'odierna appellante risulta aver versato alle controparti le spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, deve altresì
disporsi la condanna del e della alla restituzione delle Pt_3 Parte_3
predette somme maggiorate degli interessi di legge dalla data dei rispettivi versamenti al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la pagina 35 di 38 sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata in favore della appellante e di parte Parte_3 Parte_3
in favore di ex art. 91 cpc in quanto
[...] Controparte_3
soccombenti, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in €
3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
pagina 36 di 38 Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n. 192/2024, pubblicata in data 8.5.24:
1) rigetta le domande svolte da nei confronti di;
Parte_1 CP_2
2) accerta la natura intollerabile delle immissioni di odori e vapori fuoriuscenti dal camino usato dal ristorante gestito dalla società Controparte_1
nel periodo compreso tra l'estate del 2016 e l'estate del 2018;
[...]
3) condanna la società e Controparte_1 CP_1
personalmente, in solido fra loro, a pagare in favore di a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento danni, la somma già rivalutata di € 8.400,00, oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
4) rigetta la domanda di manleva svolta dalla società Controparte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_3
5) condanna e Controparte_1 Controparte_1
pagina 37 di 38 a restituire in favore di quanto Controparte_3 Parte_1
ricevuto dalla medesima a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre agli interessi di legge dalla data dei rispettivi versamenti al saldo effettivo;
6) condanna e a Controparte_1 Controparte_1
rifondere in favore della appellante le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
7) condanna a rifondere in favore di Controparte_1
le spese processuali che liquida in € 5.077,00 Controparte_3
per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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