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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/10/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 90 /2025 R.G.L. promossa da:
( ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via
Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Tommaso Pt_2
Parisi,che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Pasut, lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, per atto
Dott. Notaio in Roma Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del liquidatore Controparte_1
, anche in proprio CP_2
APPELLATI
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 386/2024, pubblicata il 27.8.2024, il Tribunale di
Vercelli, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_3
in persona del suo liquidatore , anche in proprio,
[...] CP_2 ha annullato l'ordinanza-ingiunzione notificata il 25.5.2022 con la quale l aveva chiesto il pagamento della somma di euro Pt_2
25.000, quali sanzioni ex art. 2 co 1-bis, del d.l.12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni della l. 11 novembre 1983 n.
638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, sul rilievo che l'atto impositivo fosse stato notificato ben oltre il termine di prescrizione, nonché in violazione del termine di 90 giorni di cui all'art.14 l.689/2981.
L' ha proposto appello, nessuno si è costituito e/o è comparso Pt_2
per la parte appellata.
All'udienza di discussione del 25.9.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata al 1°.10.2025, ex art 348 c.p.c.. Anche in tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha deciso la causa pronunciando sentenza ex art.436 bis c.p.c..
La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, 2° comma, c.p.c. il quale testualmente prevede che: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., “La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si
2 applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n.
533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello” (Cass. n.41733/2021).
Va dunque dichiarata l'improcedibilità dell'appello; consegue, ex lege
(art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visti gli artt. 348 e 436 bis c.p.c., dichiara l'improcedibilità dell'appello; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 1.10.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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