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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3 con gli Avv. Federica Costanzi ed Enrico Recla attori contro
Controparte_1 convenuto posta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che gli attori , nato a [...] il [...] e Besozzo (VA), Parte_1
Via Puccini n. 9, codice fiscale , , nata a [...]_4 Parte_2
(PV) il 12 agosto 1978 e residente a [...], codice fiscale e , nata a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_3
5 agosto 1991 e residente a [...], codice fiscale C.F._6
, sono divenuti proprietari, in proprio e per accessione nel possesso ai precedenti
[...]
proprietari intavolati della p.m. 1 p.ed. 48, in ragione di 1/3 indiviso ciascuno per intervenuta usucapione ventennale della p.m. 3 della p.ed. 49 in P.T. 185 C.C. , di intavolata proprietà di libera da vincoli, CP_2 Controparte_1
annotazioni e gravami in genere.
Ordinarsi le conseguenti operazioni tavolari.
Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e C.N.P.A. in caso di opposizione”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 29 dicembre 2023, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
e hanno agito nei confronti di al fine
[...] Parte_3 Controparte_1 dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che gli attori , nato a [...] il [...] e Parte_1
Besozzo (VA), Via Puccini n. 9, codice fiscale , , CodiceFiscale_4 Parte_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], Strada
Cantarossignolo n. 4, codice fiscale e , CodiceFiscale_5 Parte_3
nata a [...] il [...] e residente a [...], codice fiscale , sono divenuti proprietari, in proprio e per accessione CodiceFiscale_6
nel possesso ai precedenti proprietari intavolati della p.m. 1 p.ed. 48, in ragione di 1/3 indiviso ciascuno per intervenuta usucapione ventennale della p.m. 3 della p.ed. 49 in
P.T. 185 C.C. , di intavolata proprietà di libera da CP_2 Controparte_1 vincoli, annotazioni e gravami in genere. Ordinarsi le conseguenti operazioni tavolari.”
Gli attori hanno dedotto di esercitare, da oltre vent'anni, il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, della p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C. – CP_2
intavolata a nome di deceduto il 20 maggio 1978 –, in ragione di 1/3 Controparte_1
indiviso ciascuno, in proprio e per accessione del possesso dei precedenti proprietari della p.m. 1 della p.ed. 48 in C.C. . CP_2
Gli attori hanno rappresentato che tutti i proprietari pro tempore dell'appartamento corrispondente alla p.m. 1 della p.ed. 48 in C.C. hanno sempre avuto pieno CP_2
accesso alla p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C. – che consiste in un avvolto a CP_2
pianoterra, al quale si accede dalla adiacente p.ed. 48 –, utilizzandola come cantina.
In particolare, gli attori hanno esposto che nel 1982, in seguito alla morte del signor ed in seguito a divisione ereditaria, l'appartamento p.m.1 p.ed. 48 fu Controparte_1
assegnato in proprietà alla signora (figlia di un fratello del Controparte_3 defunto), che continuò ad utilizzare come cantina l'avvolto oggetto di usucapione, ubicato nell'adiacente p.ed. 49, come già in precedenza. Gli attori hanno, quindi, dato atto che nel
2006 la signora residente in [...], ha donato l'appartamento al figlio CP_1
senza alcun riferimento all'avvolto per cui è causa, rappresentando Controparte_4
che il figlio donatario ha sempre mantenuto nel tempo la disponibilità esclusiva dell'avvolto. Gli attori hanno, quindi, rappresentato che nel 2019 il signor ha CP_4 venduto l'appartamento p.m. 1 della p.ed. 48 in C.C. agli odierni attori, con CP_2
diritto di usufrutto in favore del padre dando atto che al momento della Persona_1
vendita il signor ha consegnato agli attori la chiave dall'avvolto, che gli attori CP_4
hanno continuato ad utilizzare come cantina di pertinenza dell'appartamento.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte convenuta e in questa sede va dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testimoni.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Va, altresì, premesso che ai sensi dell'art. 1146, co. 2 c.c. “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni della p.m. 3 della p.ed. 49, in C.C. , con la volontà di possederla uti CP_2
dominus.
Tale prova è data dalle dichiarazioni rese dai testimoni e Testimone_1 [...] escussi all'udienza del 14 maggio 2025, della cui attendibilità non vi è ragione Tes_2
di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi (per abitarvi nelle vicinanze) e delle circostanze oggetto della pretesa attorea (per aver personalmente assistito ai fatti).
Entrambi i testi, invero, hanno dato atto che gli attori – e prima di loro gli aventi causa – da oltre vent'anni, hanno esercitato, in proprio e per accessione del possesso ex art. 1146, co. 2 c.c. dei precedenti proprietari della p.m. 1 della p.ed. 48 C.C. , il possesso CP_2
del fondo oggetto di domanda, confermando che tutti i proprietari pro tempore dell'appartamento corrispondente alla p.m. 1 della p.ed. 48 hanno sempre avuto la piena disponibilità del locale cantina corrispondente alla p.m. 3 della p.ed. 49.
In particolare, la teste ha dichiarato di conoscere i fatti oggetto di Testimone_1 causa in quanto gli odierni attori “hanno acquistato l'appartamento di fianco al mio, che
è la mia seconda casa. Abbiamo gli appartamenti sullo stesso pianerottolo” e ha affermato di aver acquistato la sua seconda casa “nel 1992-1993. Quando l'ho acquistata
i proprietari non erano loro ma proprietaria dell'appartamento Persona_2 confinante con il mio appartamento e della cantina confinante con la mia cantina”. La teste ha, altresì, dichiarato che “la cantina era legata all'appartamento quindi i proprietari che si sono succeduti nel tempo hanno utilizzato la cantina, tanto che prima che i signori comprassero l'appartamento, mi aveva offerto Pt_1 Persona_3 quell'appartamento in vendita insieme alla cantina, senza specificarmi che non era di loro proprietà, tanto che io credevo che fosse di loro proprietà (dei proprietari che si sono succeduti); io ero interessata perché la cantina, che credevo di loro proprietà, come ho detto confina con la mia. Specifico che in passato avevo chiesto il permesso alla sig.ra per passare con dei tubi del gas, corrente e scarico della fognatura attraverso Per_2
la sua cantina, e lei mi ha detto di sì e che sarebbe stato meglio che ci fosse stato qualcosa di scritto, quindi io le ho risposto per lettera e lei mi ha risposto a questo scritto, che è tutt'ora in mio possesso” (cfr. verbale di udienza 14 maggio 2025). Allo stesso modo, la teste ha dichiarato di conoscere gli odierni attori “da Testimone_2
quando hanno preso la casa, la mia è a distanza di 10 metri dalla loro. Conoscevo anche
i precedenti proprietari, la sig.ra e il figlio , da sempre. Io abito Controparte_3 Per_3 nella mia casa da sempre, da quando sono nata”. Nello specifico, ha affermato che
“attualmente la cantina è utilizzata dai signori io li vedo che la utilizzano, passo Pt_1
spesso di fronte a lì, passo tutti i giorni, anche due o tre volte al giorno, perché ho anche
l'orto lì davanti. Prima vedevo e prima ancora la madre, sempre e da sempre. Non Per_3
ho mai sentito contestazioni a riguardo. Io credevo anche che fossero proprietari, avevano l'appartamento e usavano sempre la cantina” (cfr. cfr. verbale di udienza 14 maggio 2025).
Alla luce di quanto sopra la domanda va, pertanto, accolta, risultando dimostrato che gli attori, in proprio e per accessione del possesso esercitato dai precedenti proprietari intavolati dell'appartamento corrispondente alla p.m. 1 p.ed. 48 in C.C. , da CP_2
oltre vent'anni, hanno esercitato sul bene oggetto di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, senza contestazione da parte di alcuno, tanto che i testi escussi credevano che i proprietari dell'appartamento di cui trattasi (che nel tempo si sono succeduti) fossero anche proprietari del locale cantina corrispondente alla p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C. . CP_2
Va, peraltro, osservato che dalle fotografie in atti (doc. 5) – riconosciute dai testi escussi
– risulta che l'avvolto per cui è causa è chiuso con un lucchetto, le cui chiavi sono state consegnate agli attori dal precedente proprietario, al momento dell'acquisto dell'appartamento, e ciò ad ulteriore dimostrazione che solo gli attori hanno la materiale disponibilità di tale avvolto.
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione è stata chiesta dagli attori per il solo caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
), (C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. della piena proprietà, con la quota di 1/3 Pt_3 C.F._3
indivisa ciascuno, per intervenuta usucapione della p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C.
; CP_2
2. nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3 con gli Avv. Federica Costanzi ed Enrico Recla attori contro
Controparte_1 convenuto posta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che gli attori , nato a [...] il [...] e Besozzo (VA), Parte_1
Via Puccini n. 9, codice fiscale , , nata a [...]_4 Parte_2
(PV) il 12 agosto 1978 e residente a [...], codice fiscale e , nata a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_3
5 agosto 1991 e residente a [...], codice fiscale C.F._6
, sono divenuti proprietari, in proprio e per accessione nel possesso ai precedenti
[...]
proprietari intavolati della p.m. 1 p.ed. 48, in ragione di 1/3 indiviso ciascuno per intervenuta usucapione ventennale della p.m. 3 della p.ed. 49 in P.T. 185 C.C. , di intavolata proprietà di libera da vincoli, CP_2 Controparte_1
annotazioni e gravami in genere.
Ordinarsi le conseguenti operazioni tavolari.
Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e C.N.P.A. in caso di opposizione”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 29 dicembre 2023, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
e hanno agito nei confronti di al fine
[...] Parte_3 Controparte_1 dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che gli attori , nato a [...] il [...] e Parte_1
Besozzo (VA), Via Puccini n. 9, codice fiscale , , CodiceFiscale_4 Parte_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], Strada
Cantarossignolo n. 4, codice fiscale e , CodiceFiscale_5 Parte_3
nata a [...] il [...] e residente a [...], codice fiscale , sono divenuti proprietari, in proprio e per accessione CodiceFiscale_6
nel possesso ai precedenti proprietari intavolati della p.m. 1 p.ed. 48, in ragione di 1/3 indiviso ciascuno per intervenuta usucapione ventennale della p.m. 3 della p.ed. 49 in
P.T. 185 C.C. , di intavolata proprietà di libera da CP_2 Controparte_1 vincoli, annotazioni e gravami in genere. Ordinarsi le conseguenti operazioni tavolari.”
Gli attori hanno dedotto di esercitare, da oltre vent'anni, il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed incontestato, uti dominus, della p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C. – CP_2
intavolata a nome di deceduto il 20 maggio 1978 –, in ragione di 1/3 Controparte_1
indiviso ciascuno, in proprio e per accessione del possesso dei precedenti proprietari della p.m. 1 della p.ed. 48 in C.C. . CP_2
Gli attori hanno rappresentato che tutti i proprietari pro tempore dell'appartamento corrispondente alla p.m. 1 della p.ed. 48 in C.C. hanno sempre avuto pieno CP_2
accesso alla p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C. – che consiste in un avvolto a CP_2
pianoterra, al quale si accede dalla adiacente p.ed. 48 –, utilizzandola come cantina.
In particolare, gli attori hanno esposto che nel 1982, in seguito alla morte del signor ed in seguito a divisione ereditaria, l'appartamento p.m.1 p.ed. 48 fu Controparte_1
assegnato in proprietà alla signora (figlia di un fratello del Controparte_3 defunto), che continuò ad utilizzare come cantina l'avvolto oggetto di usucapione, ubicato nell'adiacente p.ed. 49, come già in precedenza. Gli attori hanno, quindi, dato atto che nel
2006 la signora residente in [...], ha donato l'appartamento al figlio CP_1
senza alcun riferimento all'avvolto per cui è causa, rappresentando Controparte_4
che il figlio donatario ha sempre mantenuto nel tempo la disponibilità esclusiva dell'avvolto. Gli attori hanno, quindi, rappresentato che nel 2019 il signor ha CP_4 venduto l'appartamento p.m. 1 della p.ed. 48 in C.C. agli odierni attori, con CP_2
diritto di usufrutto in favore del padre dando atto che al momento della Persona_1
vendita il signor ha consegnato agli attori la chiave dall'avvolto, che gli attori CP_4
hanno continuato ad utilizzare come cantina di pertinenza dell'appartamento.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte convenuta e in questa sede va dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testimoni.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà
a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa (possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Va, altresì, premesso che ai sensi dell'art. 1146, co. 2 c.c. “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico e pubblico protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni della p.m. 3 della p.ed. 49, in C.C. , con la volontà di possederla uti CP_2
dominus.
Tale prova è data dalle dichiarazioni rese dai testimoni e Testimone_1 [...] escussi all'udienza del 14 maggio 2025, della cui attendibilità non vi è ragione Tes_2
di dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi (per abitarvi nelle vicinanze) e delle circostanze oggetto della pretesa attorea (per aver personalmente assistito ai fatti).
Entrambi i testi, invero, hanno dato atto che gli attori – e prima di loro gli aventi causa – da oltre vent'anni, hanno esercitato, in proprio e per accessione del possesso ex art. 1146, co. 2 c.c. dei precedenti proprietari della p.m. 1 della p.ed. 48 C.C. , il possesso CP_2
del fondo oggetto di domanda, confermando che tutti i proprietari pro tempore dell'appartamento corrispondente alla p.m. 1 della p.ed. 48 hanno sempre avuto la piena disponibilità del locale cantina corrispondente alla p.m. 3 della p.ed. 49.
In particolare, la teste ha dichiarato di conoscere i fatti oggetto di Testimone_1 causa in quanto gli odierni attori “hanno acquistato l'appartamento di fianco al mio, che
è la mia seconda casa. Abbiamo gli appartamenti sullo stesso pianerottolo” e ha affermato di aver acquistato la sua seconda casa “nel 1992-1993. Quando l'ho acquistata
i proprietari non erano loro ma proprietaria dell'appartamento Persona_2 confinante con il mio appartamento e della cantina confinante con la mia cantina”. La teste ha, altresì, dichiarato che “la cantina era legata all'appartamento quindi i proprietari che si sono succeduti nel tempo hanno utilizzato la cantina, tanto che prima che i signori comprassero l'appartamento, mi aveva offerto Pt_1 Persona_3 quell'appartamento in vendita insieme alla cantina, senza specificarmi che non era di loro proprietà, tanto che io credevo che fosse di loro proprietà (dei proprietari che si sono succeduti); io ero interessata perché la cantina, che credevo di loro proprietà, come ho detto confina con la mia. Specifico che in passato avevo chiesto il permesso alla sig.ra per passare con dei tubi del gas, corrente e scarico della fognatura attraverso Per_2
la sua cantina, e lei mi ha detto di sì e che sarebbe stato meglio che ci fosse stato qualcosa di scritto, quindi io le ho risposto per lettera e lei mi ha risposto a questo scritto, che è tutt'ora in mio possesso” (cfr. verbale di udienza 14 maggio 2025). Allo stesso modo, la teste ha dichiarato di conoscere gli odierni attori “da Testimone_2
quando hanno preso la casa, la mia è a distanza di 10 metri dalla loro. Conoscevo anche
i precedenti proprietari, la sig.ra e il figlio , da sempre. Io abito Controparte_3 Per_3 nella mia casa da sempre, da quando sono nata”. Nello specifico, ha affermato che
“attualmente la cantina è utilizzata dai signori io li vedo che la utilizzano, passo Pt_1
spesso di fronte a lì, passo tutti i giorni, anche due o tre volte al giorno, perché ho anche
l'orto lì davanti. Prima vedevo e prima ancora la madre, sempre e da sempre. Non Per_3
ho mai sentito contestazioni a riguardo. Io credevo anche che fossero proprietari, avevano l'appartamento e usavano sempre la cantina” (cfr. cfr. verbale di udienza 14 maggio 2025).
Alla luce di quanto sopra la domanda va, pertanto, accolta, risultando dimostrato che gli attori, in proprio e per accessione del possesso esercitato dai precedenti proprietari intavolati dell'appartamento corrispondente alla p.m. 1 p.ed. 48 in C.C. , da CP_2
oltre vent'anni, hanno esercitato sul bene oggetto di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, senza contestazione da parte di alcuno, tanto che i testi escussi credevano che i proprietari dell'appartamento di cui trattasi (che nel tempo si sono succeduti) fossero anche proprietari del locale cantina corrispondente alla p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C. . CP_2
Va, peraltro, osservato che dalle fotografie in atti (doc. 5) – riconosciute dai testi escussi
– risulta che l'avvolto per cui è causa è chiuso con un lucchetto, le cui chiavi sono state consegnate agli attori dal precedente proprietario, al momento dell'acquisto dell'appartamento, e ciò ad ulteriore dimostrazione che solo gli attori hanno la materiale disponibilità di tale avvolto.
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione è stata chiesta dagli attori per il solo caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (C.F. Parte_1
), (C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. della piena proprietà, con la quota di 1/3 Pt_3 C.F._3
indivisa ciascuno, per intervenuta usucapione della p.m. 3 della p.ed. 49 in C.C.
; CP_2
2. nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini