Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09545/2025REG.PROV.COLL.
N. 07943/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7943 del 2024, proposto da Megasol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 6277/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. GO De AR e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Luciano Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Megasol S.r.l., ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 3 giugno 2019 per il “procedimento di verifica, ai sensi della l. 129/2010 e dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 244595,01, di potenza pari a 13.240,00 KW, sito in località Quartuccio, snc, nel Comune di Montalto di Castro e del provvedimento del GSE del 20 gennaio 2021 relativo all’istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, D.lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Impianto fotovoltaico n. 244595.
2. La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza pari a 13.240 kW, sito nel Comune di Montalto di Castro.
Il GSE ha dichiarato la decadenza dagli incentivi di cui alla L. 129/2010, in quanto non era possibile dare una precisa collocazione temporale né alla foto aerea raffigurante lo stato dell’impianto alla data di conclusione dei lavori né ai report relativi alle prove dei cavi, i quali peraltro erano incompleti poiché misuravano i valori di una parte dell’impianto - resistenza di isolamento delle linee di bassa tensione dei servizi ausiliari, dell’alimentazione ausiliaria, delle linee in corrente continua, della messa a terra della sottostazione principale, delle cabine inverter e del trasformatore, non contenendo riferimenti alle linee di media tensione in uscita dalle cabine inverter e dirette alla sottostazione principale.
Veniva riconosciuta dal GSE la tariffa pari a euro 0,275 per kWh a decorrere dalla data di entrata in esercizio, individuata nel 3 maggio 2011.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso principale perché la rilevazione in sede di sopralluogo delle difformità tra la documentazione e lo stato dei luoghi non può essere superata attraverso un ragionamento presuntivo, in quanto i requisiti di accesso agli incentivi devono risultare da elementi certi, quali il dossier fotografico presentato in conformità alla normativa, mentre non era possibile stabilire la data in cui era stata scattata la foto che attestava la fine dei lavori. L’onere della prova restava sempre in capo all’istante.
E’ stato accolto in parte il ricorso per motivi aggiunti poiché l’ammissibilità ex lege della decurtazione in presenza di violazioni rilevanti, rende applicabile l’istituto ancor più in presenza di violazioni di minore gravità, essendo l’interesse sotteso all’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 28/2011 la salvaguardia della produzione di energia da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Non aver ritenuto applicabile l’istituto alle violazioni meno rilevanti aveva determinato una prevalenza aprioristica dell’interesse pubblico su quello privato.
4. L’appello si fonda su quattro motivi.
4.1. Il primo contesta il mancato riconoscimento del difetto di istruttoria che caratterizzava il provvedimento impugnato. Dalla discordanza tra la fotografia caricata sul portale e quella scattata in sede di sopralluogo non può dedursi automaticamente che i lavori non si siano conclusi alla data del 31 dicembre 2010. Oltretutto vi era stata una verifica al momento della presentazione della domanda che si era conclusa con esito positivo.
Se l’istruttoria fosse stata compiuta in modo rigoroso sarebbe emerso che la foto oggetto di contestazione conteneva le componenti essenziali per l’impianto.
La documentazione inviata è stata ritenuta insufficiente in quanto in quanto faceva riferimento ai soli cavi in BT senza menzionare i cavi in MT, i cui test di collaudo sono stati reperiti successivamente a riprova dell’effettiva conclusione dei lavori.
4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dei principi di buon andamento e di partecipazione procedimentale poiché gli argomenti per modificare la tariffa applicata contenuti nel provvedimento finale sono diversi da quelli esposti nel preavviso di rigetto in particolare quanto alla presenza dei soli cavi BT circostanza sulla quale la Società non ha avuto in alcun modo la possibilità di difendersi. Peraltro la documentazione sui cavi MT non è richiesta dalla procedura operativa predisposta dallo stesso GSE.
4.3. Il terzo motivo censura l’incompetenza del GSE in ordine al sindacato sugli aspetti di carattere urbanistico/edilizio dell’Impianto poiché il Comune non ha eccepito alcunché sulla data di conclusione dei lavori. 4.4. Il quarto motivo lamenta che la sentenza non abbia riconosciuto la natura di provvedimento in autotutela dell’atto impugnato con conseguente violazione dei presupposti per la sua adozione.
5. Si è costituito in giudizio il GSE concludendo per il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. L’onere della motivazione può essere assolto anche facendo riferimento a pertinenti precedenti giurisprudenziali che abbiano affrontato la medesima questione cosicchè non costituisce insufficienza della motivazione l’aver adottato tale tecnica di redazione della sentenza.
In merito all’unica censura proposta specificamente e cioè su chi ricadesse l’onere della prova rispetto alla sussistenza dei requisiti per poter fruire del beneficio, esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che assegna a colui che presenta la domanda l’onere di dimostrare in particolare la conclusione dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010 in ossequio al principio di autoresponsabilità.
Il completamento dell’impianto secondo il paragrafo 2.2. delle linee guida del GSE comprende il completamento strutturale ed il cablaggio delle cabine inverter.
In occasione del sopralluogo, di poco precedente alla data in cui sono state richieste le integrazioni documentali (26 settembre 2018), era emerso che le cabine inverter 2 e 3 non si trovavano nella stessa posizione che si ricava dalla documentazione presentata all’epoca dell’istanza e che le opere di tali cabine non erano terminate a quell’epoca.
La società ha presentato una foto aerea che sarebbe stata acquisita all’epoca di presentazione della domanda (28 dicembre 2010) ma che non ha data certa ed un verbale di collaudo per impianti elettrici anch’esso privo di data certa; manca inoltre ogni riferimento alle linee elettriche MT in corrente alternata in uscita dalle cabine inverter e dirette verso la sottostazione principale, opere che rientravano, anch'esse, negli interventi da completare entro il termine del 31 dicembre 2010.
Pertanto la richiesta di integrazione documentale dimostra la disponibilità del GSE ad ottenere una prova attraverso uno strumento diverso dalle fotografie prova che non è stata accolta per le ragioni appena illustrate.
La richiamata Procedura operativa del GSE richiede ai fini della prova della completezza dell’impianto una documentazione fotografica dalla quale si evinca una visione completa dell’impianto stesso e dei suoi principali componenti.
6.2. Innanzitutto va precisato che non sussiste alcuna violazione della norma sul preavviso di rigetto. La comunicazione del 26 settembre 2018 era una richiesta di integrazione documentale posta in essere in sede di controllo che era stata avviata dal GSE all’esito del sopralluogo effettuato presso l’impianto. La richiesta di integrazione documentale era stata avanzata poiché era stata riscontrata una diversa posizione di due cabile inverter, ed all’esito della ulteriore documentazione presentata il GSE ha motivato la declaratoria di decadenza perché la diversa posizione delle cabile rispetto alle foto del 2010 portavano a concludere che l’impianto non fosse stato completato alla data prevista dalla norma, argomentando altresì che il verbale di collaudo non poteva costituire un mezzo alternativa di prova del requisito poiché da esso non risultava il collaudo dei cavi a MT che solo avrebbe potuto dare l’efficacia pretesa al documento.
Il non aver potuto interloquire sulla mancanza di una prova del collaudo anche dei cavi di MT non costituisce una lesione del contraddittorio procedimentale perché in ogni caso la mancata prova delle ragioni dello spostamento delle cabine era ragione sufficiente per disporre la decadenza.
L’osservazione sui cavi MT aveva lo scopo di motivare perché il verbale di collaudo non poteva considerarsi una prova alternativa della conclusione dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010.
La circostanza che il controllo avvenga a distanza anche di molti anni dalla concessione del beneficio non ribalta sul GSE l’onere della prova dei requisiti per fruire del beneficio né legittima una sorta di soccorso istruttorio che dovrebbe comportare un’autonoma attività istruttoria del GSE.
E’ onere del soggetto che beneficia dell’incentivo conservare tutta la documentazione necessaria a dimostrare la spettanza della tariffa essendo consapevole che in qualunque momento può intervenire un controllo del GSE.
6.3. Il terzo motivo di ricorso propone una censura che equivoca sulla natura del provvedimento impugnato. La decadenza pronunciata dal GSE non invade in alcun modo le competenze sul piano edilizio del Comune poiché il titolo in base al quale il Comune ha autorizzato la realizzazione dell’impianto non viene in alcun modo compromesso dall’intervento del GSE. La competenza del Gestore è quella di verificare il completamento dell'intervento nella sua configurazione finale, sia sotto il profilo strutturale che elettrico, tale da determinare l'effettiva funzionalità dell'impianto entro la data prevista dal d.m. che regola l’erogazione dei benefici.
Il Comune a fronte di una comunicazione di fine lavori non ha interesse ad effettuare un controllo puntuale perché sul piano edilizio il completamento entro il 31 dicembre 2010 non è rilevante sotto il profilo della legittimità del titolo edilizio.
6.4. Il quarto motivo ribadisce una censura che ormai è stata costantemente respinta dalla giurisprudenza: e cioè che l’intervento del GSE costituisca esercizio di autotutela per il quale non vi sarebbero i presupposti. Il GSE è dotato di un potere di controllo del permanere dei presupposti
in corso d’opera che deve poter essere esercitato lungo tutto un rapporto di durata quale è quello di cui si controverte.
Il potere di verifica, accertamento e controllo esercitato dal Gestore è volto al riscontro della veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche; nel caso in esame, la verifica non si è tradotta nel riesame di requisiti e presupposti già positivamente valutati in fase di vaglio di ammissibilità della domanda, ma nel controllo per la prima volta della veridicità delle dichiarazioni rese e della natura dell’intervento realizzato.
Peraltro l'obbligo del GSE, sorto a seguito dell'istanza ex art. 56 del d.l. 76/2020, di riesaminare il provvedimento impugnato con le modalità di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990 sotto il profilo della ponderazione tra l’interesse pubblico sotteso alla rideterminazione dell’incentivo e quello privato,
è stato in effetti riconosciuto dal Tribunale con la sentenza impugnata.
7. Le spese di giudizio possono compensarsi in considerazione della circostanza che il controllo è avvenuto molti anni dopo la presentazione della domanda, fattore che può influire sulla disponibilità di tutti i documenti necessari per rispondere alle richieste del GSE.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UL IO DE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
GO De AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De AR | UL IO DE |
IL SEGRETARIO