TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3766
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 31 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
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TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondata la doglianza sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che le tempistiche non siano state violate, poiché il sistema del 'payback' era già noto fin dal 2015, e gli atti successivi hanno reso operative le procedure esistenti senza innovare sostanzialmente la disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del 'payback'

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e conforme ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti UE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio esclude la violazione di tali principi, poiché il 'payback' opera esternamente alle procedure di gara, non incide sui contratti stipulati e le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del rischio di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondata la doglianza sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che le tempistiche non siano state violate, poiché il sistema del 'payback' era già noto fin dal 2015, e gli atti successivi hanno reso operative le procedure esistenti senza innovare sostanzialmente la disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del 'payback'

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e conforme ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti UE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio esclude la violazione di tali principi, poiché il 'payback' opera esternamente alle procedure di gara, non incide sui contratti stipulati e le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del rischio di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondata la doglianza sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che le tempistiche non siano state violate, poiché il sistema del 'payback' era già noto fin dal 2015, e gli atti successivi hanno reso operative le procedure esistenti senza innovare sostanzialmente la disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del 'payback'

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e conforme ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti UE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio esclude la violazione di tali principi, poiché il 'payback' opera esternamente alle procedure di gara, non incide sui contratti stipulati e le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del rischio di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondata la doglianza sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che le tempistiche non siano state violate, poiché il sistema del 'payback' era già noto fin dal 2015, e gli atti successivi hanno reso operative le procedure esistenti senza innovare sostanzialmente la disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del 'payback'

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e conforme ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti UE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio esclude la violazione di tali principi, poiché il 'payback' opera esternamente alle procedure di gara, non incide sui contratti stipulati e le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del rischio di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondata la doglianza sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che le tempistiche non siano state violate, poiché il sistema del 'payback' era già noto fin dal 2015, e gli atti successivi hanno reso operative le procedure esistenti senza innovare sostanzialmente la disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del 'payback'

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e conforme ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti UE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio esclude la violazione di tali principi, poiché il 'payback' opera esternamente alle procedure di gara, non incide sui contratti stipulati e le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del rischio di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondata la doglianza sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che le tempistiche non siano state violate, poiché il sistema del 'payback' era già noto fin dal 2015, e gli atti successivi hanno reso operative le procedure esistenti senza innovare sostanzialmente la disciplina.

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    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del 'payback'

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e conforme ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti UE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio esclude la violazione di tali principi, poiché il 'payback' opera esternamente alle procedure di gara, non incide sui contratti stipulati e le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del rischio di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del 'payback' fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondata la doglianza sulla retroattività e sulla lesione dell'affidamento. Le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Collegio ritiene che le tempistiche non siano state violate, poiché il sistema del 'payback' era già noto fin dal 2015, e gli atti successivi hanno reso operative le procedure esistenti senza innovare sostanzialmente la disciplina.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del 'payback'

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del 'payback' ragionevole, proporzionato e conforme ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti UE.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio esclude la violazione di tali principi, poiché il 'payback' opera esternamente alle procedure di gara, non incide sui contratti stipulati e le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del rischio di ripiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3766
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3766
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo