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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1633 dell'anno 2023
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
Gagliardi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, p.iva P.IVA_1
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/3/2023 il ricorrente chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 33.900,39 a titolo di TFR ed ultima mensilità.
Deduceva a tal fine il ricorrente che aveva lavorato alle dipendenze della società resistente dal
3/6/2004 al 13/1/2023, data in cui era stato licenziato per cessazione attività; che aveva svolto le mansioni di ZA, rientranti nel IV livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
che aveva lavorato dal martedì alla domenica dalle ore 17,30 alle 24,00, il sabato fino alle ore 1,30 del giorno seguente;
che aveva usufruito di tre mesi di permesso all'anno per recarsi nel suo paese di origine, ovvero nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, ad esclusione degli anni 2020, 2021 e 2022. Aggiungeva il ricorrente che aveva percepito una retribuzione di € 325,00 a settimana per i primi due anni e dal
1
2006 di € 350,00 a settimana;
che era stato assunto fittiziamente con un contratto part-time, svolgendo di fatto gli orari innanzi indicati, e con un livello inferiore a quello reale;
che non aveva ricevuto il TFR, che – calcolato in ragione dell'effettivo servizio prestato – ammontava ad €
31.988,70; che inoltre non aveva ricevuto la retribuzione di € 1.911,69 riportata nella busta paga di gennaio 2023.
Il ricorrente chiedeva dunque il pagamento di tali emolumenti, oltre accessori di legge.
La società resistente restava contumace.
La causa veniva istruita oralmente.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Il ricorrente rivendica con il presente giudizio il pagamento del trattamento di fine rapporto ed il pagamento dell'ultima mensilità.
Ebbene, il rapporto di lavoro è provato attraverso le numerose buste paga in atti, da cui si evince la data di assunzione (3/6/2004), nonché l'assunzione part-time al 60% e l'inquadramento nel V livello CCNL di categoria;
inoltre il ricorrente ha depositato la lettera di licenziamento per cessazione attività, datata 28/11/2022 e con effetti dal 13/1/2023.
Attraverso l'istruttoria orale il ricorrente ha fornito la prova delle mansioni di ZA svolte e dell'effettivo orario di lavoro osservato.
Infatti entrambi i testimoni ascoltati hanno confermati gli assunti di parte ricorrente (vd. verbale d'udienza del 4/4/2024).
Alle dichiarazioni testimoniali, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in assenza di contraddizioni nelle dichiarazioni rese, va aggiunta la circostanza che il legale rappresentante della resistente (contumace) non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio formale senza CP_2 addurre alcun giustificato motivo, nonostante gli sia stata ritualmente notificata l'ordinanza ammissiva dell'interpello, e ciò, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., viene valutato quale ammissione delle circostanze all'uopo articolate (in relazione alla durata del rapporto di lavoro, agli orari e alle mansioni svolte, alla retribuzione corrisposta).
Va detto, per quanto riguarda le superiori mansioni rivendicate, che le mansioni di ZA
(peraltro espressamente indicate nelle buste paga) rientrano nel IV livello CCNL di categoria anziché nel V livello attribuito al ricorrente, come si evince dalla declaratoria contrattuale in atti.
Pertanto il ricorrente ha diritto ad ottenere un trattamento di fine rapporto commisurato all'effettiva quantità e qualità del lavoro svolto. Per quanto riguarda la retribuzione di gennaio 2023, che si assume non essere stata corrisposta, il ricorrente ha depositato in atti la relativa busta paga (che attesta la quantificazione del credito effettuata dallo stesso datore di lavoro).
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Ciò detto, avendo il ricorrente fornito la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro come indicato in ricorso e non essendovi ragione per contestare i conteggi allegati al ricorso e notificati al datore di lavoro, era onere della parte resistente fornire la prova ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. della estinzione dell'obbligazione di pagamento, cioè di aver corrisposto al prestatore di lavoro gli emolumenti richiesti e dovuti.
Tale onere probatorio, invece, non è stato assolto.
Pertanto la domanda deve essere accolta e la società resistente deve essere condannata, per le causali indicate in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 33.900,39 (di cui
€ 31.988,70 per TFR ed € 1.911,69 per la mensilità di gennaio 2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.
Le spese legali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere interamente poste a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
4/3/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 33.900,39 (di cui € 31.988,70 per TFR ed € 1.911,69 per la mensilità di gennaio 2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 4.629,00 per compensi, oltre RSG CAP e
IVA come per legge.
Così deciso in Trani in data 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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