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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 602 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SCHENATTI GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via M. Greppi n. 10
- RICORRENTE -
contro Co
. (C.F. Controparte_2
P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato in data 27 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como la SE. Controparte_2
chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento
[...] della complessiva somma di € € 37.157,87 lordi.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
SE. pur regolarmente Controparte_2 citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * *** Come risulta dalla documentazione di causa, ha lavorato alle Parte_1
Co dipendenze della l a partire dal 26 gennaio 2010 in forza di contratto di lavoro subordinato, con inquadramento da ultimo nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, con qualifica di operaio, per lo svolgimento della mansione di cuoco e pizzaiolo.
Con l'odierno giudizio, il lavoratore lamenta di essere rimasto creditore di retribuzioni arretrate, competenze di fine rapporto, 13° e 14° mensilità 2017 e TFR spettanti in ragione del rapporto di lavoro con l'odierna convenuta.
Relativamente alle pretese creditorie, si osserva quanto segue.
agisce al fine di ottenere € 1.565,69 lordi a titolo di Parte_1 quattordicesima 2022/2023; € 718,34 lordi a titolo di retribuzione di luglio 2023; €
2.515,05 lordi a titolo di indennità per ferie non godute;
€ 5.752,58 lordi a titolo di indennità per ROL non goduta;
€ 990,43 lordi a titolo di ratei della tredicesima mensilità 2023; € 130,47 lordi a titolo di rateo della quattordicesima mensilità
2023/24; € 25.485,31 lordi a titolo di TFR, per un totale di € 37.157,87 lordi.
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente richiama le previsioni di cui agli artt. 111, 114, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 182, 184 del C.C.N.L. oltre che la disciplina ordinaria di cui agli artt. 2099, 2109 e 2120 c.c.
In merito, si rammenta che “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484). C Il suddetto onere probatorio non è stato soddisfatto, in quanto .
[...]
non si è costituita in giudizio e ha Controparte_2 omesso di svolgere le proprie difese.
Con specifico riferimento alle pretese ivi azionate, tuttavia, deve osservarsi che nulla può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di ferie non godute.
Rammenta, infatti, la Suprema Corte che al lavoratore spetta il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza 15 giugno
2 2022, n. 19330). Grava sul lavoratore, dunque, l'onere di provare di aver presentato richiesta per fruire delle ferie e che tale richiesta sia stata respinta. Tale onere non può ritenersi in questa sede assolto in quanto nulla il lavoratore ha dedotto o chiesto di provare.
Per il resto, ritenuta la regolarità dei conteggi elaborati da parte ricorrente sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. di settore per il livello di inquadramento, SE.
[...]
deve essere condannata al Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma € 1.565,69 lordi a titolo di quattordicesima 2022/2023; € 718,34 lordi a titolo di retribuzione di luglio 2023; €
5.752,58 lordi a titolo di indennità per ROL non goduta;
€ 990,43 lordi a titolo di ratei della tredicesima mensilità 2023; € 130,47 lordi a titolo di rateo della quattordicesima mensilità 2023/24; € 25.485,31 lordi a titolo di TFR, per un totale di
€ 34.642,82 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
SE. deve essere Controparte_2 condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna SE a pagare a Controparte_2
la complessiva somma di € 34.642,82 lordi a titolo di differenze sulla Parte_1 retribuzione ordinaria, competenze di fine rapporto, differenze sulla 13ª e 14ª mensilità e TFR (pari quest'ultimo a € 25.485,31), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Rigetta per il resto il ricorso. C Condanna . alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.689,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 259,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 25 marzo 2025
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IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SCHENATTI GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via M. Greppi n. 10
- RICORRENTE -
contro Co
. (C.F. Controparte_2
P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato in data 27 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como la SE. Controparte_2
chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta al pagamento
[...] della complessiva somma di € € 37.157,87 lordi.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
SE. pur regolarmente Controparte_2 citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * *** Come risulta dalla documentazione di causa, ha lavorato alle Parte_1
Co dipendenze della l a partire dal 26 gennaio 2010 in forza di contratto di lavoro subordinato, con inquadramento da ultimo nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, con qualifica di operaio, per lo svolgimento della mansione di cuoco e pizzaiolo.
Con l'odierno giudizio, il lavoratore lamenta di essere rimasto creditore di retribuzioni arretrate, competenze di fine rapporto, 13° e 14° mensilità 2017 e TFR spettanti in ragione del rapporto di lavoro con l'odierna convenuta.
Relativamente alle pretese creditorie, si osserva quanto segue.
agisce al fine di ottenere € 1.565,69 lordi a titolo di Parte_1 quattordicesima 2022/2023; € 718,34 lordi a titolo di retribuzione di luglio 2023; €
2.515,05 lordi a titolo di indennità per ferie non godute;
€ 5.752,58 lordi a titolo di indennità per ROL non goduta;
€ 990,43 lordi a titolo di ratei della tredicesima mensilità 2023; € 130,47 lordi a titolo di rateo della quattordicesima mensilità
2023/24; € 25.485,31 lordi a titolo di TFR, per un totale di € 37.157,87 lordi.
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente richiama le previsioni di cui agli artt. 111, 114, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 182, 184 del C.C.N.L. oltre che la disciplina ordinaria di cui agli artt. 2099, 2109 e 2120 c.c.
In merito, si rammenta che “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484). C Il suddetto onere probatorio non è stato soddisfatto, in quanto .
[...]
non si è costituita in giudizio e ha Controparte_2 omesso di svolgere le proprie difese.
Con specifico riferimento alle pretese ivi azionate, tuttavia, deve osservarsi che nulla può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di ferie non godute.
Rammenta, infatti, la Suprema Corte che al lavoratore spetta il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza 15 giugno
2 2022, n. 19330). Grava sul lavoratore, dunque, l'onere di provare di aver presentato richiesta per fruire delle ferie e che tale richiesta sia stata respinta. Tale onere non può ritenersi in questa sede assolto in quanto nulla il lavoratore ha dedotto o chiesto di provare.
Per il resto, ritenuta la regolarità dei conteggi elaborati da parte ricorrente sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. di settore per il livello di inquadramento, SE.
[...]
deve essere condannata al Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma € 1.565,69 lordi a titolo di quattordicesima 2022/2023; € 718,34 lordi a titolo di retribuzione di luglio 2023; €
5.752,58 lordi a titolo di indennità per ROL non goduta;
€ 990,43 lordi a titolo di ratei della tredicesima mensilità 2023; € 130,47 lordi a titolo di rateo della quattordicesima mensilità 2023/24; € 25.485,31 lordi a titolo di TFR, per un totale di
€ 34.642,82 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
SE. deve essere Controparte_2 condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna SE a pagare a Controparte_2
la complessiva somma di € 34.642,82 lordi a titolo di differenze sulla Parte_1 retribuzione ordinaria, competenze di fine rapporto, differenze sulla 13ª e 14ª mensilità e TFR (pari quest'ultimo a € 25.485,31), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Rigetta per il resto il ricorso. C Condanna . alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.689,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 259,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 25 marzo 2025
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IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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