Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1967 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 1967, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Perugia, via Cartolari, n. 25, presso Parte_1
l'avv. Claudia Marini che lo assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Velasca n. 8, presso l'avv. Roberto Pietro Sidoti, che lo assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 26 marzo 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – con la mandataria ha chiesto Controparte_1 Controparte_3 ed ottenuto il decreto ingiuntivo 3 aprile 2024, n. 425, per la somma di euro 19.994,54 oltre accessori e spese, tra l'altro a solidale carico di esponendo che ER Parte_1
EI aveva contrato un'apertura di credito in conto corrente con Parte_2
“Cassa di Risparmio S.p.A.” e che le obbligazioni nascenti da detto contratto erano state garantite anche dal predetto in forza di fideiussione omnibus (versata in atti Parte_1
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si oppone sostenendo, Parte_1 diffusamente, che:
- non sussisterebbe la legittimazione attiva di posto che Controparte_1 sarebbero insussistenti (per essere contestata sia la circostanza che la prova del fatto) le cessioni esposte dal ricorrente in suo favore nel ricorso monitorio;
in particolare argomentando sia quanto alla prima cessione (da Intesa San PA S.p.A. a
[...]
alla luce della genericità dei criteri esposti in Gazzetta Ufficiale e delle Controparte_4 plurime operazioni di cessione eseguite nel periodo dal cedente, che quanto alla seconda cessione, da a , alla luce della genericità dell'oggetto Controparte_4 Controparte_1 del contratto di cessione, privo di allegati in ordine ai crediti ceduti;
- l'inesistenza, e quindi la mancata prova, del contratto di apertura di credito in favore del debitore principale, posto che – nella prospettazione – risulterebbe il solo contratto di conto corrente, ma nessuna apertura di credito, peraltro contratta, nella tesi del creditore, con tale banca Cassa di Risparmio S.p.A. non diversamente indicata e affermata, invece, banca inesistente.
- il difetto di legittimazione attiva del creditore a far valere la fideiussione, per essere stata sottoscritta la stessa dallo nel 2003 in favore di Banca Intesa S.p.A., quando Parte_1 quest'ultima non aveva incorporato Cassa dalla quale, a sua Controparte_5 volta, secondo la prospettazione, pur predicata come incompleta in opposizione, dovrebbe intendersi originato il debito principale;
- la fideiussione sottoscritta dallo sarebbe in ogni caso nulla, sia integralmente Parte_1 che parzialmente, per violazione della disciplina antitrust e cioè per essere presenti le clausole recate dal c.d. modello ABI a suo tempo dichiarato espressione di una intesa restrittiva della concorrenza dalla Banca d'Italia quale autorità garante della concorrenza nel settore;
- essendo nulla la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., ed avendo la banca pronunciato il recesso unilaterale dal contratto di apertura di credito il 28 gennaio 2013 senza intraprendere azioni giudiziali contro il debitore principale o contro il fideiussore, allora quest'ultimo sarebbe in ogni caso libero dagli obblighi di garanzia;
- in ogni caso l'estratto conto certificato prodotto in giudizio come proveniente da
[...] sarebbe inidoneo a dimostrare la sussistenza del credito;
Controparte_4 3. – Si è costituita dando atto della pendenza di ulteriore Controparte_1 procedimento di opposizione introdotto dal debitore principale e sostenendo:
a) di aver fornito prova della propria legittimazione, fornendo, oltre agli estratti della
Gazzetta Ufficiale, sia i due contratti di cessione, il primo da Intesa San PA a CP_6
CP_
, e il secondo da a quest'ultimo
[...] Controparte_6 CP_1 unitamentamente alla lista dei crediti ceduti, tra i quali evidenzia quello (meglio, quelli) vantati verso il debitore principale;
b) che il credito deriva dal rapporto originario contraddistinto con il n. 083141360117, e cioè, sembrerebbe doversi intendere, dal contratto di conto corrente ordinario;
c) quanto alla circostanza, lamentata dall'opponente, secondo la quale la garanzia non sarebbe accessoria a tale rapporto originario, che invero la cessionaria sarebbe divenuta titolare del credito unitamente alle garanzie connesse;
d) quanto all'eccepita nullità della garanzia, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere invece competente il Tribunale delle Imprese;
in ogni caso sostenendo che, trattandosi di garanzia con clausola “a prima richiesta” - per vero formulata nei termini di garanzia “a semplice richiesta scritta” – dovrebbe intendersi sussistente in ogni caso una legittima deroga all'art. 1957 cod. civ., tale da impedire la decadenza dalla garanzia con la semplice richiesta scritta del pagamento, non dovendosi invece, come affermato dalla giurisprudenza, procedere giudizialmente nel termine semestrale;
nel caso di specie, dunque, dove il sia il debitore principale che i garanti furono richiesti stragiudizialmente del pagamento nel termine semestrale, in ogni caso, in tesi, non si sarebbe verificata alcuna decadenza, né alcuna liberazione del garante.
e) che le contestazioni sul quantum del credito sarebbero in ogni caso infondate, avendo ad ogni modo agito il creditore per la sola quota capitale del credito, pari al 19.994,54 euro e per tali ragioni esistendo discrasie rispetto alle comunicazioni, recanti invece la somma maggiorata di interessi che non sarebbero stati richiesti.
4. – In ottemperanza alla disciplina processuale vigente, le parti si sono scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e quindi la causa è stata chiamata per la prima udienza;
all'esito di infruttuose trattative di bonario componimento, il procedimento stato chiamato all'udienza del 26 marzo 2025 e, quindi, su invito del Tribunale, sono state precisate le conclusioni e, disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa è stata discussa.
La stessa è quindi stata trattenuta per la decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
5. – L'opposizione è fondata e deve essere accolta per l'assorbente ragione che l'affermato creditore non ha dimostrato, a fronte della specifica contestazione della controparte, di essere effettivamente titolare del credito che intende far valere.
Preliminarmente deve osservarsi che con il ricorso monitorio, la società ha chiesto il pagamento di credito derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente, che qualifica come “contratto di finanziamento”, stipulato da ER EI di RC
OL chiedendo il pagamento della sorte capitale oltre interessi legali a , Parte_1 sottoscrittore di fideiussione omnibus.
Ciò posto, deve osservarsi che ha specificatamente contestato (oltre che Parte_1 il titolo, posto che non risulta in atti un autonomo contratto di apertura di credito, essendo versato in atti esclusivamente un contratto di conto corrente, che – pur essendo intestato ad una ditta individuale – prevedeva un fido di circa mille euro non utilizzabile, incomprensibilmente, per finalità commerciali, e le condizioni economiche di detto fido) che una cessione abbia interessato un credito vantato, a suo tempo, da Intesa San PA nei confronti di ER EI di RC OL e dunque ha contestato non solo che sia avvenuta una cessione, ma anche che entro quella cessione sia stato ceduto detto credito.
Con riguardo appunto alla prima cessione (da Intesa San PA a ) il Controparte_6 creditore ha prodotto un contratto di cessione (formato per proposta e accettazione) e l'estratto della Gazzetta Ufficiale;
con riguardo alla seconda cessione, da Controparte_6
a , il creditore ha prodotto il contratto, l'estratto della Gazzetta Ufficiale Controparte_1 ed una lista di crediti ceduti, in formato pdf, recante una tabella nella quale è inserito (per il resto essendo integralmente omissata per centinaia di pagine) il nominativo di ER
EI.
Orbene, in nessun caso risulta in modo univoco che il predetto credito sia stato incluso nella cessione;
non dal primo contratto, che non è accompagnato dalla lista dei crediti ceduti e che indica quale oggetto della cessione all'articolo 2.1. un insieme di crediti – derivanti da contratti, a loro volta definiti come “i contratti di finanziamento bancari di diversa natura e forma tecnica comunque denominati e gli altri rapporti contrattuali di titolarità del venditore da cui derivano i crediti” (v. art. 1.2) – identificati dal venditore sulla base del soddisfacimento di alcuni criteri contenuti in un allegato (allegato 2 sezione A) che a sua volta non è prodotto.
In via “meramente indicativa”, poi, le parti del contratto di cessione identificavano tra i crediti ceduti le specifiche posizioni cedute, rinviando ad un “allegato 1” che non è prodotto.
Né supplisce al riguardo l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2021, nel quale l'oggetto della cessione è identificato come insieme di crediti che al 31 dicembre 2020 soddisfacessero determinati criteri, posti però in modo estremamente generico (1. derivanti da contratti di finanziamento di titolarità, anche per operazioni straordinarie, di Intesa San
PA;
2. i cui debitori siano stati classificati a sofferenza o inadempienza probabile in
Centrale dei Rischi;
3. i cui codici assegnati dal venditore inizi per KA secondo quanto anche risultante da sito internet nel quale neppure si rinviene agevolmente la cessione in questione;
4. denominati in euro;
5. che non siano identificabili, per esclusione, con una serie di numeri anagrafici).
Né ancora supplisce quanto prodotto, con la seconda memoria istruttoria, dall'opposto e consisntente in elenchi di numeri e cifre (che si espone trattarsi di identificativi e crediti) in formato pdf come tratti, sembra, da fogli excel;
ebbene, come correttamente eccepito dall'opponente, si tratta di documentazione non sottoscritta da alcuno e che, dunque, non può fare prova di alcunchè.
Ne deriva dunque che, già quanto alla prima cessione, l'affermato creditore non è riuscito a dimostrare che il suo dante causa aveva effettivamente acquistato lo specifico credito.
Quanto poi al secondo contratto (del 10 giugno 2022), da a Controparte_6 CP_1
, è parimenti evidente che non vi è prova – neppure in questo caso – della
[...] cessione del credito.
Anche in detto contratto, infatti, l'individuazione dei crediti ceduti è fatta con riferimento a criteri che non sono esplicitati (in quanto recati dall'allegato 2 sezione A del contratto, non prodotto) e da una elencazione meramente indicativa, denominata “elenco dei crediti”; la Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, parimenti, non offre criteri particolarmente dettagliati e anzi, in primo luogo prevede, quale primo criterio (tra più CP_ criteri congiuntamente sussistenti) quello che i crediti ceduti (da a Controparte_6
fossero stati acquistati da da Intesa San PA S.p.A., tra
[...] Controparte_7
l'altro risultando da apposita lista depositata dinanzi a notaio.
Ebbene, anche il documento n. 18 della produzione dell'opposto, sul punto specificatamente contestato dall'opponente, si risolve in un elenco di numeri e valori ma non risulta sottoscritto da alcuno, né è altrimenti immediatamente e certamente ricollegabile con il contratto di cessione, sicché chiaramente non può fare prova dell'inclusione del credito del debitore principale nell'ambito della cessione.
Ne deriva, quindi, che anche con riferimento alla seconda cessione affermata dal creditore, non vi è la prova che il credito vantato contro il debitore principale, e dunque le garanzie, sia stato acquistato da sicchè l'opposizione deve essere Controparte_1 accolta e, in definitiva, il decreto ingiuntivo revocato.
6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e dello svolgimento di tutte le fasi processuali (minimi:
2.540 euro;
massimi:
7.617 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o disattesa, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 3 aprile 2024, n. 425, nei confronti di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in misura di euro 4.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per Parte_1 legge;
Così deciso in Perugia il 9 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Contini