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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1435/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ri RAGUSA -CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...]
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, ed è attualmente in servizio. Nell'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso il medesimo istituto scolastico dal mese di ottobre 2020 al mese di giugno
2021: ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali.
In riferimento invece all'a.s. 2022/2023, la docente ha svolto supplenze brevi e saltuarie, di durata mai superiore a 180 giorni, presso tre diversi istituti scolastici
(come risulta dallo stato matricolare versato in atti), ragione per la quale la prestazione lavorativa relativa a tale anno non si può considerare equiparabile - sotto il profilo della continuità - né ai docenti di ruolo né a quelli nominati per l'intero anno scolastico.
Quanto all'a.s. 2023/2024, in cui il ricorrente ha stipulato un contratto dal 1.09.2023 al 31.08.2024 su posto vacante e disponibile, il Controparte_1 osserva che il diritto in contesa è stato riconosciuto dall'art. 15, d.l. 13 giugno 2023,
n. 69, convertito nella legge 10 Agosto 2023, n. 103; a fronte di ciò, il procuratore di parte ricorrente ha rinunziato alla relativa domanda.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere al docente – ad esclusione dell'a.s. 2022/2023 - l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
e 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario. È valorizzato l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/14, ma nella misura del 15%, in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile;
l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono soltanto il rinvio ai documenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1435/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ri RAGUSA -CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
incarichi di supplenza fino al termine delle attività scolastiche negli aa.ss.
[...]
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, ed è attualmente in servizio. Nell'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso il medesimo istituto scolastico dal mese di ottobre 2020 al mese di giugno
2021: ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali.
In riferimento invece all'a.s. 2022/2023, la docente ha svolto supplenze brevi e saltuarie, di durata mai superiore a 180 giorni, presso tre diversi istituti scolastici
(come risulta dallo stato matricolare versato in atti), ragione per la quale la prestazione lavorativa relativa a tale anno non si può considerare equiparabile - sotto il profilo della continuità - né ai docenti di ruolo né a quelli nominati per l'intero anno scolastico.
Quanto all'a.s. 2023/2024, in cui il ricorrente ha stipulato un contratto dal 1.09.2023 al 31.08.2024 su posto vacante e disponibile, il Controparte_1 osserva che il diritto in contesa è stato riconosciuto dall'art. 15, d.l. 13 giugno 2023,
n. 69, convertito nella legge 10 Agosto 2023, n. 103; a fronte di ciò, il procuratore di parte ricorrente ha rinunziato alla relativa domanda.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per riconoscere al docente – ad esclusione dell'a.s. 2022/2023 - l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
e 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario. È valorizzato l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/14, ma nella misura del 15%, in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile;
l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono soltanto il rinvio ai documenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo