Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2207.
(Modificazione e revoca della procura).
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
(Modificazione e revoca della procura).
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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- 1. Quotidiano giuridicoMarco Sicolo · https://ildiritto.it/ · 29 luglio 2024 · 181.8418
[…] Inoltre, a norma dell'art. 2207 c.c., se, successivamente all'iscrizione della procura, l'imprenditore intende apportarvi delle limitazioni, anche tali atti limitativi del potere institorio dovranno essere iscritti nel registro delle imprese, pena l'inopponibilità delle limitazioni ai terzi. […]
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Giurisprudenza • 70
- 1. Trib. Trani, sentenza 12/01/2024, n. 81Provvedimento: […] Dispone infatti l'art. 2206, co. 2, c.c., applicabile anche ai dipendenti dell'impresa di rango inferiore all'institore, con riferimento al quale la norma è dettata, in forza del richiamo operato dall'art. 2209 c.c., che, < rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi>> ignari; e tanto, ex art. 2207 c.c., vale anche per le limitazioni e la revoca che sopravvengano, < procura non fu pubblicata>>. 7 Questo significa che il potere di rappresentanza del procuratore dipende dalla procura e non dalla sua iscrizione nel Registro delleLeggi di più...
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