Articolo 2207 del Codice civile
Articolo 2206Articolo 2119
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19 aprile 1942
Art. 2207.

(Modificazione e revoca della procura).

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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