Articolo 11 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
Articolo 10Articolo 12
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25 agosto 2016
Art. 11. Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all' articolo 2135 del codice civile , quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione e' efficace nei riguardi di tutti gli associati.
L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilita' delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalita' per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.
2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.
3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' sostituito dal seguente:
«1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».
Note all' art. 11 :
- Per l' art. 2135 del codice civile si veda nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 261 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 261 (Imballaggi). - 1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo art. 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28 , 30 , 32-bis e 32-ter del codice penale , con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale , ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.».
Entrata in vigore il 25 agosto 2016
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