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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente estensore dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 3705/2022 proposto per la riforma dell'ordinanza, depositata in cancelleria il 5.07.2022, del Tribunale di Benevento, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 1471/2021, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Carla Silano (C.F. , pec: con la CodiceFiscale_2 Email_1 quale è elettivamente domiciliato in LL NO (AV) alla Via Calore n. 103;
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv.to Licciardi Valentino (C.F. , pec: con C.F._4 Email_2 il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Apice (BN) al Corso Europa n. 7;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 26.3.2021 e notificato in data 21.5.2021, l'ing. Pt_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, al fine di
[...] Controparte_1 conseguirne la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 8.909,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dei compensi professionali per la redazione del collaudo statico ed in corso d'opera relativo al fabbricato ad uso rurale, sito in San Giorgio del Sannio, alla Via Tufini, f.lio 2, particelle 63,067,6651, di proprietà del convenuto. A sostegno della domanda, l'ing. esponeva di aver ricevuto da l'incarico Pt_1 Controparte_1 di collaudatore per l'immobile de quo e di aver provveduto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale in suo favore.
Assumeva che la nomina da parte del resistente risultava dai documenti amministrativi di denuncia di inizio lavori e relativa comunicazione di inizio lavori con contestuale nomina delle figure professionali, tra cui quella di collaudatore in C.O. all'ing. Parte_1
Deduceva di aver eseguito il collaudo e di aver consegnato la relativa documentazione, compreso il certificato di collaudo, presso l'Ufficio del Comune di San Giorgio del Sannio, adempiendo all'incarico ricevuto.
Il ricorrente, tuttavia, nonostante i solleciti, non otteneva il pagamento delle spettanze professionali per le prestazioni rese.
Pertanto, deduceva il mancato adempimento, di agli obblighi contrattualmente Controparte_1 assunti nei confronti dell'ing. Pt_1
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto dell'avversa domanda ed in via subordinata la riduzione ad euro 800,00 del quantum richiesto da controparte, con condanna alle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria.
Rilevava di aver affidato al geometra l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, CP_2 compresi l'accatastamento e la dichiarazione di abitabilità dell'immobile sito in Contrada Recupo –
Tufini - di San Giorgio del Sannio (BN), alla via Bersaglieri n. 6, mappale 51 – 63- 66- 67 e foglio 4 mappale 4 per la consistenza di mq 9910,00.
Deduceva, quindi, di non aver mai commissionato personalmente la prestazione professionale all'ing. avendo intrattenuto rapporti, per la realizzazione dell'opera, unicamente con il geometra Pt_1
al quale aveva corrisposto i relativi pagamenti. CP_2
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 1.7.2022 con la quale il Tribunale di Benevento, in via preliminare, respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettava la domanda di al pagamento dei Parte_1 compensi professionali nonché la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata proposta dal resistente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice, rilevava l'effettiva esecuzione della prestazione da parte dell'ing.
deducendo, tuttavia la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un titolo Parte_1 negoziale su cui fondare la pretesa creditoria.
Riteneva provata, in via presuntiva, la circostanza che i compensi dei professionisti, incaricati nella
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 8 realizzazione dell'opera, non fossero a carico del beneficiario della prestazione.
In tal senso, rilevava che parte resistente aveva prodotto una notula spese rilasciata dal geom. CP_2 ove era richiesto il compenso di € 800 per il collaudatore, nonché quietanze di € 2.000, sottoscritte dal geometra per il pagamento dei compensi spettanti al geologo e allo strutturista. Tali atti confermavano, in termini di verosimiglianza, la circostanza dedotta da che il pagamento dei compensi CP_1 spettanti ai professionisti, coinvolti nella realizzazione dell'opera, era corrisposto dal geometra CP_2
e non dal committente.
Aggiungeva che il resistente provava la pregressa esistenza di conflitti insorti con il geom. CP_1 concernenti la negligente esecuzione dell'incarico tecnico, ritenendo che la transazione CP_2 conclusa tra le parti, anche per la pretese di terzi, fosse un ulteriore indizio della fondatezza della tesi difensiva del resistente, ovvero che unico soggetto tenuto al pagamento dei compensi era il geom.
CP_2
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello l'ing. con citazione notificata Parte_1 ad in data 2.8.2022. Controparte_1
L'appellante impugna l'ordinanza lamentando l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, del materiale istruttorio depositato in atti.
L'incarico di collaudatore conferito all'ing. risulterebbe in atti e documenti, rilasciati dal Pt_1 committente, tra i quali in particolare, la nomina delle figure professionali e la denuncia di inizio attività e protocollati presso il Comune di San Giorgio del Sannio, nonché l'autorizzazione sismica diretta al Genio Civile di Benevento.
Inoltre, il resistente non avrebbe fornito alcuna prova del conferimento dell'incarico al geometra per la nomina delle singole figure professionali. CP_2
Pertanto, chiede la riforma della sentenza con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito con comparsa di costituzione del 22.12.2022 eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del proposto appello, e nel merito, il rigetto del medesimo con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensiva (ord. 17.01.2023), la causa veniva direttamente rinviata per conclusioni, e all'esito dell'udienza del 15.10.2024, celebrata nelle modalità previste articolo 221 comma 2 l. 77/2020 (trattazione scritta), con ordinanza del 22.10.2024, la Corte, sulle rinnovate conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione, con assegnazione alle parti costituite dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 8 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nel caso di specie, rileva il Collegio, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei passi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Passando al merito dell'impugnazione, con un unico motivo di gravame l'ing. Parte_1 censura l'ordinanza nella parte in cui il giudicante di prime cure, nel motivare il proprio convincimento statuisce che: “nel caso in esame non è in contestazione l'esecuzione della prestazione da parte dell'ing. consistente nella redazione del collaudo statico e in corso d'opera Pt_1 relativamente all'immobile di proprietà dell'odierno resistente (odierno appellato); è invece controversa l'esistenza di un titolo negoziale sulla cui base il ricorrente potrebbe fondare l'attuale domanda di pagamento delle proprie spettanze professionali nei confronti dell'odierno resistente”.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio, prodotto in atti, avendo dedotto che dall'esame dei documenti non emergerebbe il conferimento dell'incarico all'ing. da parte del committente, . Pt_1 Controparte_1
Assume che i documenti depositati in atti (il collaudo statico ed in corso d'opera eseguito dall'ing.
la comunicazione di inizio lavori presentata al Comune di an Giorgio del Sannio, con Pt_1
l'indicazione delle figure professionali coinvolte nelle opere, l'integrazione di denuncia dei lavori per l'autorizzazione sismica, il preventivo per prestazioni professionali datato 3.7.2015) attesterebbero sia l'opera prestata dal professionista incaricato sia la volontà e la conoscenza diretta del committente,
, al coinvolgimento e al conferimento dell'incarico all'ing. legittimando la CP_1 Pt_1 richiesta dell'appellante di pagamento dei compensi professionali.
Inoltre, la volontà dell di conferire l'incarico al ricorrente sarebbe emersa anche dal CP_1 verbale di conciliazione, con esito negativo, contenente l'invito dello stesso all'ing. alla Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 8 stipula di una convenzione assistita.
Rileva, infine, che l'appellato ha eccepito la titolarità del rapporto contrattuale in capo al geom.
senza però fornire la prova dell'esistenza di un eventuale incarico, conferito allo stesso, di CP_2 nomina delle figure professionali coinvolte nei lavori di realizzazione dell'immobile di proprietà di
. CP_1
Pertanto, ha chiesto la riforma dell'ordinanza di primo grado con accoglimento del proposto appello;
e, in subordine, nel caso di mancato accoglimento dello stesso, di tener conto del comportamento processuale dell'appellante ai fini delle spese.
Il motivo non è fondato.
Per quanto concerne l'esame dei documenti prodotti in atti dall'Ing. il primo giudice, pur Pt_1 rilevando che non vi fosse contestazione in ordine all'esecuzione della prestazione, ha correttamente dedotto l'inesistenza di un titolo negoziale valido a ritenere fondata la domanda di pagamento delle spettanze professionali.
Ha osservato, in particolare, che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, non potesse evincersi quell'inequivocabile volontà negoziale del committente necessaria per accertare l'esistenza di un vincolo contrattuale integrante titolo al pagamento del compenso (tra le tante Corte di
Cassazione, Sez. II, sentenza n. 3652 del 24 febbraio 2016).
L'ing. infatti, al fine di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, si è limitato a Pt_1 produrre documenti amministrativi (denuncia di inizio lavori per autorizzazione sismica del 3.7.2015, denuncia di inizio lavori del 13.7.2015, comunicazione di inizio lavori e nomina figura professionali del 16.7.2015, collaudo statico ed in corso d'opera del 23.7.2018), finalizzati alla realizzazione dei lavori di costruzione dell'immobile di proprietà dell'appellato, ma inidonei a provare che l'attività di collaudatore svolta dall'appellante faceva effettivamente seguito al conferimento dell'incarico da parte di . Controparte_1
Come rilevato dal primo giudice, il ricorrente, nel caso di specie, non solo doveva dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione ma fornire anche la prova del soggetto obbligato alla controprestazione, il quale “non può farsi coincidere in maniera automatica con il beneficiario dell'opera” (ex Multis. Cass. sez. II, sent. n. 22233 del 25.11.2004).
Neppure ha rilievo la partecipazione dell'ing. alla procedura di negoziazione assistita, Pt_1 essendo relativa al rapporto contrattuale tra e il geom. per responsabilità CP_1 CP_2 professionale di quest'ultimo.
Ulteriormente, non può dirsi assolto l'onere di prova rispetto all'eccezione di diversa titolarità del rapporto contrattuale sollevata dall'appellato, secondo il quale l'incarico professionale è stato conferito all'ing. dal geom. Invero, in tal caso, opera il principio secondo cui “il Pt_1 CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 8 convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (Cass. n. 440/2017).
Tuttavia, dall'esame delle risultanze probatorie non può essere pretermessa la valutazione dei documenti prodotti dal resistente nel giudizio di primo grado, ed esaminati dal giudice de CP_1 quo.
Rilevano, in particolare, la notula spese del geom. nella quale sono stati quantificati i CP_2 compensi dei singoli professionisti, tra cui quello di € 800 per il collaudatore;
le quietanze di pagamento rilasciate dal geom. per il geologo e lo strutturista, da cui verosimilmente, si deduce CP_2 che i professionisti sono stati incaricati dal geometra, nonché la comunicazione dell'avvocato di all'ing. in cui si menziona la circostanza che il collaudo era stato commissionato CP_1 Pt_1 al geom. (cfr. pec del 7.12.2018). CP_2
Dagli stessi si desume, quindi, che affidava l'incarico di realizzazione Controparte_1 dell'immobile al geometra che si accordava con i professionisti, tra cui il collaudatore, per il CP_2 completamento delle relative attività.
Anche la scrittura transattiva del 14.4.2021, prodotta dal resistente, appare idonea a dimostrare che tra ed il geom. sussista un unico rapporto contrattuale relativo all'opera di Controparte_1 CP_2 realizzazione dell'immobile di proprietà dell'appellato.
Va rammentata, a tal proposito, consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2345 del 01/03/1995).
Pertanto, posto che la prova dell'incarico professionale può discendere pure da presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve altresì esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 8 una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva;
è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità la motivazione di tale percorso logico-giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012).
Nella fattispecie, le risultanze probatorie fin qui esaminate, globalmente valutate, nonché considerate nella loro connessione logica, risultano concordanti nel provare che l'attività di collaudatore pacificamente svolta dall'ing. nell'interesse di sia seguita al conferimento Pt_1 CP_1 dell'incarico da parte del geometra CP_2
Infine, non è ammissibile la richiesta istruttoria, avanzata dall'ing. soltanto in appello. Nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado, espletato con rito sommario, il ricorrente, all'udienza del 5.9.2022, si limitava a richiedere che venisse disposta la CTU sul quantum, e si opponeva all'avversa richiesta di ammissione della prova per testi “stante la natura documentale della causa”.
Per tutto quanto esposto l'appello va integralmente rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate con la chiesta anticipazione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Licciardi
Valentino;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 8 la proposta impugnazione.
Così deciso il 7 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente estensore dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 3705/2022 proposto per la riforma dell'ordinanza, depositata in cancelleria il 5.07.2022, del Tribunale di Benevento, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 1471/2021, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Carla Silano (C.F. , pec: con la CodiceFiscale_2 Email_1 quale è elettivamente domiciliato in LL NO (AV) alla Via Calore n. 103;
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv.to Licciardi Valentino (C.F. , pec: con C.F._4 Email_2 il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Apice (BN) al Corso Europa n. 7;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 26.3.2021 e notificato in data 21.5.2021, l'ing. Pt_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, al fine di
[...] Controparte_1 conseguirne la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 8.909,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dei compensi professionali per la redazione del collaudo statico ed in corso d'opera relativo al fabbricato ad uso rurale, sito in San Giorgio del Sannio, alla Via Tufini, f.lio 2, particelle 63,067,6651, di proprietà del convenuto. A sostegno della domanda, l'ing. esponeva di aver ricevuto da l'incarico Pt_1 Controparte_1 di collaudatore per l'immobile de quo e di aver provveduto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale in suo favore.
Assumeva che la nomina da parte del resistente risultava dai documenti amministrativi di denuncia di inizio lavori e relativa comunicazione di inizio lavori con contestuale nomina delle figure professionali, tra cui quella di collaudatore in C.O. all'ing. Parte_1
Deduceva di aver eseguito il collaudo e di aver consegnato la relativa documentazione, compreso il certificato di collaudo, presso l'Ufficio del Comune di San Giorgio del Sannio, adempiendo all'incarico ricevuto.
Il ricorrente, tuttavia, nonostante i solleciti, non otteneva il pagamento delle spettanze professionali per le prestazioni rese.
Pertanto, deduceva il mancato adempimento, di agli obblighi contrattualmente Controparte_1 assunti nei confronti dell'ing. Pt_1
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto dell'avversa domanda ed in via subordinata la riduzione ad euro 800,00 del quantum richiesto da controparte, con condanna alle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria.
Rilevava di aver affidato al geometra l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, CP_2 compresi l'accatastamento e la dichiarazione di abitabilità dell'immobile sito in Contrada Recupo –
Tufini - di San Giorgio del Sannio (BN), alla via Bersaglieri n. 6, mappale 51 – 63- 66- 67 e foglio 4 mappale 4 per la consistenza di mq 9910,00.
Deduceva, quindi, di non aver mai commissionato personalmente la prestazione professionale all'ing. avendo intrattenuto rapporti, per la realizzazione dell'opera, unicamente con il geometra Pt_1
al quale aveva corrisposto i relativi pagamenti. CP_2
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 1.7.2022 con la quale il Tribunale di Benevento, in via preliminare, respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettava la domanda di al pagamento dei Parte_1 compensi professionali nonché la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata proposta dal resistente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice, rilevava l'effettiva esecuzione della prestazione da parte dell'ing.
deducendo, tuttavia la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un titolo Parte_1 negoziale su cui fondare la pretesa creditoria.
Riteneva provata, in via presuntiva, la circostanza che i compensi dei professionisti, incaricati nella
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 8 realizzazione dell'opera, non fossero a carico del beneficiario della prestazione.
In tal senso, rilevava che parte resistente aveva prodotto una notula spese rilasciata dal geom. CP_2 ove era richiesto il compenso di € 800 per il collaudatore, nonché quietanze di € 2.000, sottoscritte dal geometra per il pagamento dei compensi spettanti al geologo e allo strutturista. Tali atti confermavano, in termini di verosimiglianza, la circostanza dedotta da che il pagamento dei compensi CP_1 spettanti ai professionisti, coinvolti nella realizzazione dell'opera, era corrisposto dal geometra CP_2
e non dal committente.
Aggiungeva che il resistente provava la pregressa esistenza di conflitti insorti con il geom. CP_1 concernenti la negligente esecuzione dell'incarico tecnico, ritenendo che la transazione CP_2 conclusa tra le parti, anche per la pretese di terzi, fosse un ulteriore indizio della fondatezza della tesi difensiva del resistente, ovvero che unico soggetto tenuto al pagamento dei compensi era il geom.
CP_2
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello l'ing. con citazione notificata Parte_1 ad in data 2.8.2022. Controparte_1
L'appellante impugna l'ordinanza lamentando l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, del materiale istruttorio depositato in atti.
L'incarico di collaudatore conferito all'ing. risulterebbe in atti e documenti, rilasciati dal Pt_1 committente, tra i quali in particolare, la nomina delle figure professionali e la denuncia di inizio attività e protocollati presso il Comune di San Giorgio del Sannio, nonché l'autorizzazione sismica diretta al Genio Civile di Benevento.
Inoltre, il resistente non avrebbe fornito alcuna prova del conferimento dell'incarico al geometra per la nomina delle singole figure professionali. CP_2
Pertanto, chiede la riforma della sentenza con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito con comparsa di costituzione del 22.12.2022 eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del proposto appello, e nel merito, il rigetto del medesimo con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensiva (ord. 17.01.2023), la causa veniva direttamente rinviata per conclusioni, e all'esito dell'udienza del 15.10.2024, celebrata nelle modalità previste articolo 221 comma 2 l. 77/2020 (trattazione scritta), con ordinanza del 22.10.2024, la Corte, sulle rinnovate conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione, con assegnazione alle parti costituite dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 8 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nel caso di specie, rileva il Collegio, l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei passi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Passando al merito dell'impugnazione, con un unico motivo di gravame l'ing. Parte_1 censura l'ordinanza nella parte in cui il giudicante di prime cure, nel motivare il proprio convincimento statuisce che: “nel caso in esame non è in contestazione l'esecuzione della prestazione da parte dell'ing. consistente nella redazione del collaudo statico e in corso d'opera Pt_1 relativamente all'immobile di proprietà dell'odierno resistente (odierno appellato); è invece controversa l'esistenza di un titolo negoziale sulla cui base il ricorrente potrebbe fondare l'attuale domanda di pagamento delle proprie spettanze professionali nei confronti dell'odierno resistente”.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio, prodotto in atti, avendo dedotto che dall'esame dei documenti non emergerebbe il conferimento dell'incarico all'ing. da parte del committente, . Pt_1 Controparte_1
Assume che i documenti depositati in atti (il collaudo statico ed in corso d'opera eseguito dall'ing.
la comunicazione di inizio lavori presentata al Comune di an Giorgio del Sannio, con Pt_1
l'indicazione delle figure professionali coinvolte nelle opere, l'integrazione di denuncia dei lavori per l'autorizzazione sismica, il preventivo per prestazioni professionali datato 3.7.2015) attesterebbero sia l'opera prestata dal professionista incaricato sia la volontà e la conoscenza diretta del committente,
, al coinvolgimento e al conferimento dell'incarico all'ing. legittimando la CP_1 Pt_1 richiesta dell'appellante di pagamento dei compensi professionali.
Inoltre, la volontà dell di conferire l'incarico al ricorrente sarebbe emersa anche dal CP_1 verbale di conciliazione, con esito negativo, contenente l'invito dello stesso all'ing. alla Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 8 stipula di una convenzione assistita.
Rileva, infine, che l'appellato ha eccepito la titolarità del rapporto contrattuale in capo al geom.
senza però fornire la prova dell'esistenza di un eventuale incarico, conferito allo stesso, di CP_2 nomina delle figure professionali coinvolte nei lavori di realizzazione dell'immobile di proprietà di
. CP_1
Pertanto, ha chiesto la riforma dell'ordinanza di primo grado con accoglimento del proposto appello;
e, in subordine, nel caso di mancato accoglimento dello stesso, di tener conto del comportamento processuale dell'appellante ai fini delle spese.
Il motivo non è fondato.
Per quanto concerne l'esame dei documenti prodotti in atti dall'Ing. il primo giudice, pur Pt_1 rilevando che non vi fosse contestazione in ordine all'esecuzione della prestazione, ha correttamente dedotto l'inesistenza di un titolo negoziale valido a ritenere fondata la domanda di pagamento delle spettanze professionali.
Ha osservato, in particolare, che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, non potesse evincersi quell'inequivocabile volontà negoziale del committente necessaria per accertare l'esistenza di un vincolo contrattuale integrante titolo al pagamento del compenso (tra le tante Corte di
Cassazione, Sez. II, sentenza n. 3652 del 24 febbraio 2016).
L'ing. infatti, al fine di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, si è limitato a Pt_1 produrre documenti amministrativi (denuncia di inizio lavori per autorizzazione sismica del 3.7.2015, denuncia di inizio lavori del 13.7.2015, comunicazione di inizio lavori e nomina figura professionali del 16.7.2015, collaudo statico ed in corso d'opera del 23.7.2018), finalizzati alla realizzazione dei lavori di costruzione dell'immobile di proprietà dell'appellato, ma inidonei a provare che l'attività di collaudatore svolta dall'appellante faceva effettivamente seguito al conferimento dell'incarico da parte di . Controparte_1
Come rilevato dal primo giudice, il ricorrente, nel caso di specie, non solo doveva dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione ma fornire anche la prova del soggetto obbligato alla controprestazione, il quale “non può farsi coincidere in maniera automatica con il beneficiario dell'opera” (ex Multis. Cass. sez. II, sent. n. 22233 del 25.11.2004).
Neppure ha rilievo la partecipazione dell'ing. alla procedura di negoziazione assistita, Pt_1 essendo relativa al rapporto contrattuale tra e il geom. per responsabilità CP_1 CP_2 professionale di quest'ultimo.
Ulteriormente, non può dirsi assolto l'onere di prova rispetto all'eccezione di diversa titolarità del rapporto contrattuale sollevata dall'appellato, secondo il quale l'incarico professionale è stato conferito all'ing. dal geom. Invero, in tal caso, opera il principio secondo cui “il Pt_1 CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 8 convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (Cass. n. 440/2017).
Tuttavia, dall'esame delle risultanze probatorie non può essere pretermessa la valutazione dei documenti prodotti dal resistente nel giudizio di primo grado, ed esaminati dal giudice de CP_1 quo.
Rilevano, in particolare, la notula spese del geom. nella quale sono stati quantificati i CP_2 compensi dei singoli professionisti, tra cui quello di € 800 per il collaudatore;
le quietanze di pagamento rilasciate dal geom. per il geologo e lo strutturista, da cui verosimilmente, si deduce CP_2 che i professionisti sono stati incaricati dal geometra, nonché la comunicazione dell'avvocato di all'ing. in cui si menziona la circostanza che il collaudo era stato commissionato CP_1 Pt_1 al geom. (cfr. pec del 7.12.2018). CP_2
Dagli stessi si desume, quindi, che affidava l'incarico di realizzazione Controparte_1 dell'immobile al geometra che si accordava con i professionisti, tra cui il collaudatore, per il CP_2 completamento delle relative attività.
Anche la scrittura transattiva del 14.4.2021, prodotta dal resistente, appare idonea a dimostrare che tra ed il geom. sussista un unico rapporto contrattuale relativo all'opera di Controparte_1 CP_2 realizzazione dell'immobile di proprietà dell'appellato.
Va rammentata, a tal proposito, consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2345 del 01/03/1995).
Pertanto, posto che la prova dell'incarico professionale può discendere pure da presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve altresì esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 8 una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva;
è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità la motivazione di tale percorso logico-giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012).
Nella fattispecie, le risultanze probatorie fin qui esaminate, globalmente valutate, nonché considerate nella loro connessione logica, risultano concordanti nel provare che l'attività di collaudatore pacificamente svolta dall'ing. nell'interesse di sia seguita al conferimento Pt_1 CP_1 dell'incarico da parte del geometra CP_2
Infine, non è ammissibile la richiesta istruttoria, avanzata dall'ing. soltanto in appello. Nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado, espletato con rito sommario, il ricorrente, all'udienza del 5.9.2022, si limitava a richiedere che venisse disposta la CTU sul quantum, e si opponeva all'avversa richiesta di ammissione della prova per testi “stante la natura documentale della causa”.
Per tutto quanto esposto l'appello va integralmente rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate con la chiesta anticipazione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Licciardi
Valentino;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 8 la proposta impugnazione.
Così deciso il 7 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3507/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 8