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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1341/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1341/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BANZATO MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTINO ANGELICA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nato a [...] il CP_2 CP_3
12.12.2023
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e nati dalla relazione tra e CP_2 CP_3 Parte_1 CP_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 23/01/2025 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare ad entrambi i genitori i minori che manterranno la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno i figli con sé.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, nel rispetto delle esigenze, dei desideri dei medesimi e dei turni del padre, liberamente in accordo con la madre.
DISPONE che il Signor verserà alla Sig.ra tramite bonifico bancario un contributo al CP_2 Pt_1 mantenimento per i figli, pari ad euro 200 mensili (100 euro a figlio), da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che i genitori divideranno al 50% le spese extra-assegno con riferimento al Protocollo per le spese extra-assegno del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il signor rinuncia alla percezione dell'assegno unico per i figli e che la signora CP_2
percepirà lo stesso al 100%. Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità per i figli sulle spese di lite. Per_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1341/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BANZATO MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTINO ANGELICA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nato a [...] il CP_2 CP_3
12.12.2023
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e nati dalla relazione tra e CP_2 CP_3 Parte_1 CP_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 23/01/2025 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare ad entrambi i genitori i minori che manterranno la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno i figli con sé.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, nel rispetto delle esigenze, dei desideri dei medesimi e dei turni del padre, liberamente in accordo con la madre.
DISPONE che il Signor verserà alla Sig.ra tramite bonifico bancario un contributo al CP_2 Pt_1 mantenimento per i figli, pari ad euro 200 mensili (100 euro a figlio), da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che i genitori divideranno al 50% le spese extra-assegno con riferimento al Protocollo per le spese extra-assegno del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il signor rinuncia alla percezione dell'assegno unico per i figli e che la signora CP_2
percepirà lo stesso al 100%. Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità per i figli sulle spese di lite. Per_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.