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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6259/2022 depositato il 23/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1872/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TY301W200239/2021, notificato il 31.05.2021, con cui l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, a seguito di una segnalazione degli Uffici Centrali
e sulla base dei dati presenti in A.T., vista la dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2016, aveva accertato l'assenza dei requisiti di accesso o permanenza nel regime fiscale agevolato di cui all'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (c.d. regime dei “contribuenti minimi”), con conseguente applicazione dei compensi indicati al Quadro LM del regime ordinario previsto per i redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del Tuir e ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva, recuperando a tassazione per l'effetto il complessivo importo di € 25.140,00, di cui € 11.626,00 di maggiore importa accertata .
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, contestando il merito del recupero a tassazione.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate si opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con la sentenza n. 1872/03/2022, la CTP di Palermo rigettava il ricorso, osservando che “…Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015 risulta che il ricorrente ha dichiarato compensi per
€ 33.915,00 (v. quadro LM della dichiarazione unico 2016 presentata per il 2015) i quali sono superiori al limite di € 30.000 normativamente previsto per il mantenimento del regime agevolato del de minimis. Ne deriva che il contribuente ha perso la possibilità di beneficiare del regime agevolativo di vantaggio e avrebbe dovuto adottare il regime ordinario per la contabilità e per la determinazione delle imposte. Trattasi di un'ipotesi di decadenza automatica dall'agevolazione in questione rispetto a cui non può attribuirsi rilievo alla circostanza che il contribuente, per l'anno d'imposta 2015, ha dichiarato compensi, a suo dire, superiori rispetto a quelli che afferma di aver effettivamente percepito, “sforando” consapevolmente il limite di
€ 30.000,00 previsto per il regime di vantaggio de quo. Va, peraltro, rilevato che le “spiegazioni” fornite dal ricorrente sull'ammontare del reddito indicato al Quadro LM della dichiarazione fiscale presentata per l'anno
2015 – come rilevato dall'Agenzia delle entrate – si riferiscono esclusivamente ad accordi interni con la società mandante che, ai fini fiscali, non possono assumere alcuna rilevanza.”
Avverso questa sentenza Ricorrente_1 interponeva appello e ne chiedeva la riforma ribadendo i motivi del primo grado di giudizio.
L'ufficio resisteva con controdeduzioni.
Nel corso del giudizio di appello, Ricorrente_1 depositava, in data 11.02.2025, copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 203, della L. 197/2022, presentata in relazione all'avviso di accertamento n. TY301W200239/2021, ricevuta di presentazione della domanda e copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento della prima rata.
All'udienza del 25.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base della documentazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il contribuente Ricorrente_1 presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, c. 186-203, della legge 197/2022, e proceduto al pagamento della prima rata (come da quietanza in atti), deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sezione 9, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo il 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NC Lo Manto Baldassare Quartararo
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6259/2022 depositato il 23/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1872/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W200239 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TY301W200239/2021, notificato il 31.05.2021, con cui l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, a seguito di una segnalazione degli Uffici Centrali
e sulla base dei dati presenti in A.T., vista la dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2016, aveva accertato l'assenza dei requisiti di accesso o permanenza nel regime fiscale agevolato di cui all'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (c.d. regime dei “contribuenti minimi”), con conseguente applicazione dei compensi indicati al Quadro LM del regime ordinario previsto per i redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del Tuir e ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva, recuperando a tassazione per l'effetto il complessivo importo di € 25.140,00, di cui € 11.626,00 di maggiore importa accertata .
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, contestando il merito del recupero a tassazione.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate si opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con la sentenza n. 1872/03/2022, la CTP di Palermo rigettava il ricorso, osservando che “…Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015 risulta che il ricorrente ha dichiarato compensi per
€ 33.915,00 (v. quadro LM della dichiarazione unico 2016 presentata per il 2015) i quali sono superiori al limite di € 30.000 normativamente previsto per il mantenimento del regime agevolato del de minimis. Ne deriva che il contribuente ha perso la possibilità di beneficiare del regime agevolativo di vantaggio e avrebbe dovuto adottare il regime ordinario per la contabilità e per la determinazione delle imposte. Trattasi di un'ipotesi di decadenza automatica dall'agevolazione in questione rispetto a cui non può attribuirsi rilievo alla circostanza che il contribuente, per l'anno d'imposta 2015, ha dichiarato compensi, a suo dire, superiori rispetto a quelli che afferma di aver effettivamente percepito, “sforando” consapevolmente il limite di
€ 30.000,00 previsto per il regime di vantaggio de quo. Va, peraltro, rilevato che le “spiegazioni” fornite dal ricorrente sull'ammontare del reddito indicato al Quadro LM della dichiarazione fiscale presentata per l'anno
2015 – come rilevato dall'Agenzia delle entrate – si riferiscono esclusivamente ad accordi interni con la società mandante che, ai fini fiscali, non possono assumere alcuna rilevanza.”
Avverso questa sentenza Ricorrente_1 interponeva appello e ne chiedeva la riforma ribadendo i motivi del primo grado di giudizio.
L'ufficio resisteva con controdeduzioni.
Nel corso del giudizio di appello, Ricorrente_1 depositava, in data 11.02.2025, copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 203, della L. 197/2022, presentata in relazione all'avviso di accertamento n. TY301W200239/2021, ricevuta di presentazione della domanda e copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento della prima rata.
All'udienza del 25.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base della documentazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il contribuente Ricorrente_1 presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, c. 186-203, della legge 197/2022, e proceduto al pagamento della prima rata (come da quietanza in atti), deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sezione 9, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo il 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NC Lo Manto Baldassare Quartararo