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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1148 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
126, elettivamente domiciliata in Rieti via delle Ortensie n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Alessandra Cecilia del Foro di Rieti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della
Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver presentato in data 15 Parte_1
ottobre 2020 richiesta di rinnovo del Reddito di Cittadinanza ( (v. Parte_2
allegato n. 1 al ricorso), a cui ha fatto seguito l'accoglimento dell'istanza e la corresponsione del beneficio, da parte dell' per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 CP_1
e febbraio 2021, per un importo complessivo di euro 2.838,32 (v. allegato n. 2 al ricorso), ha rappresentato come, a fronte di un successivo provvedimento amministrativo di revoca adottato dall' il 26 marzo 2021, abbia proposto ricorso giudiziale, definito con la sentenza CP_1
n. 205/2023, con cui il Giudice del Lavoro di Rieti, previo accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'illegittimità della suddetta revoca e della conseguente richiesta di restituzione del beneficio già versato (v. allegato n. 3 al ricorso).
A fronte di tale deliberazione giudiziale, rilevato che, “a fronte della domanda 15.10.2020
( la Sig.ra avrebbe dovuto percepire il Reddito Parte_2 Parte_1
di Cittadinanza per 18 mesi (fino al mese di gennaio 2022 - ultima rata scadenza 27.01.2022), considerato che l' ha versato solo 4 mesi (Euro 709,58 al mese per 4 mesi totale Euro CP_1
2.838,32), la Sig.ra a mezzo Avv. Alessandra Cecilia ha inviato una pec Parte_1 all' al fine di richiedere gli importi mensili del Reddito di Cittadinanza non versati (Euro CP_1
709,58 al mese per 14 mesi totale Euro 9.934,12) (all. 4)”, constatando però la persistente inerzia dell'Istituto a ottemperare a quanto disposto in sede giudiziale.
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, vista la sentenza n. 205/2023 del Tribunale di Rieti in funzione del Giudice del Lavoro, accertato il diritto della Sig.ra a percepire il beneficio del Parte_1
reddito di cittadinanza relativo alla domanda per 18 mesi da Parte_2
novembre 2020 a gennaio 2022, accertato che alla Sig.ra ha percepito il Parte_1
reddito di cittadinanza relativo alla domanda per 4 mesi da Parte_2 novembre 2020 a febbraio 2021 (Euro 709,58 al mese), condannare l' a versare alla CP_1
Sig.ra il reddito di cittadinanza relativo alla domanda Parte_1 C.F._1
per 14 mesi da marzo 2021 a gennaio 2022 per un totale di Euro 9.934,12 (Euro
[...]
709,58 al mese per 14 mesi).
2 Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito l' che, ammettendo CP_1 sostanzialmente i fatti per come ricostruiti dalla ricorrente, ha dato atto di “problematiche di ordine procedurale che hanno ostacolato il completo riscontro alla domanda RDC su cui è intervenuta la sentenza n.205/2023 Tribunale del Lavoro di Rieti (doc. n. 2), difficoltà infine risolte in modo che <<dovrebbero ripartire i pagamenti delle mensilità non erogate>> (doc.
n. 3)”.
A tal fine, parte convenuta, ha richiesto un “congruo termine al fine di poter documentare il corrispondente adempimento”, domandando la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto di quanto sopra, il Tribunale, preso atto del contraddittorio cartolare sul punto e considerato che la ricorrente, con note scritte del 27 maggio 2024, ha rappresentato che, a quella data, l' a fronte della somma dovuta di Euro 9.934,12, aveva versato la somma CP_1
totale di Euro 6.393,47, residuando, pertanto, la differenza di euro 3.540,65, con decreto del
28 maggio 2024 ha rinviato per la discussione al 21 gennaio 2025 e, ulteriormente, al 4 febbraio 2025.
L'odierna udienza è stata discussa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Premesso che risulta pacifico e riscontrato anche dall' il diritto della ricorrente a percepire CP_1
il reddito di cittadinanza sin dal mese di ottobre 2020 (sul punto, si v. il documento n. 3 depositato dall' attestante l'accoglimento della domanda proposta dalla ), parte CP_1 Parte_1
ricorrente, con note depositate il 21 gennaio 2025, ha dichiarato che “solo nel luglio 2024
l ha provveduto a versare il saldo di quanto dovuto”. CP_1
Le parti hanno quindi concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.
Su conforme richiesta delle parti deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta mena la ragione sostanziale del conflitto a causa dell'intervenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto del ricorso. CP_1
In assenza di accordo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del presente giudizio è imputabile all' , il quale, riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al pagamento di CP_1
quanto richiesto, e considerato che tale pagamento è intervenuto in epoca successiva al
3 deposito e notifica del ricorso, deve disporsi la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
In particolare, le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di previdenza) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta, tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (serialità del tipo di contenzioso), ed esclusa la fase istruttoria, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in euro 3.291,00, oltre rimborso forfetario delle spese al
15%, IVA e CPA.
Rieti, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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