TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2346/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BULLARO DARIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. e la Sig.ra , Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vallelunga Pratameno al
n. 20 della parte 2 serie A vol. 1997.
- Ordinare al Cancelliere del Tribunale di Mantova di trasmettere copia autentica dell'emittenda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallelunga Pratameno, affinché provveda alla annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di legge.
- Confermare le stesse condizioni omologate con il decreto n. cronol. 20248/2014 del 18.12.2014, emesso nell'ambito del giudizio di separazione consensuale di cui al n. di R.G. 4692/2014, innanzi al Tribunale di Como.
- Ribadire che nessuna somma sarà dovuta da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento e/o di alimenti.
- Dire e dichiarare che i coniugi hanno, comunque, definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi;
pertanto, non potrà essere avanzata alcuna pretesa economica da parte di entrambi, né a titolo di T.F.R., né
a titolo di qualsivoglia altra spettanza economico/patrimoniale. Dare ogni altro provvedimento consequenziale e di legge. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Vallelunga Pratameno (CL) il 20/09/1997 ed ivi trascritto al numero 20, Parte II,
Serie A Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE
RA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 19/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2346/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BULLARO DARIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. e la Sig.ra , Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vallelunga Pratameno al
n. 20 della parte 2 serie A vol. 1997.
- Ordinare al Cancelliere del Tribunale di Mantova di trasmettere copia autentica dell'emittenda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallelunga Pratameno, affinché provveda alla annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di legge.
- Confermare le stesse condizioni omologate con il decreto n. cronol. 20248/2014 del 18.12.2014, emesso nell'ambito del giudizio di separazione consensuale di cui al n. di R.G. 4692/2014, innanzi al Tribunale di Como.
- Ribadire che nessuna somma sarà dovuta da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento e/o di alimenti.
- Dire e dichiarare che i coniugi hanno, comunque, definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi;
pertanto, non potrà essere avanzata alcuna pretesa economica da parte di entrambi, né a titolo di T.F.R., né
a titolo di qualsivoglia altra spettanza economico/patrimoniale. Dare ogni altro provvedimento consequenziale e di legge. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Vallelunga Pratameno (CL) il 20/09/1997 ed ivi trascritto al numero 20, Parte II,
Serie A Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE
RA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 19/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3