Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1162/2022RG vertente tra
Parte 1 (c.f. Codice Fiscale 1 ), nata a [...] il [...] e residente in [...]3 e Parte_2
(c.f.
[...] Codice Fiscale 2 ), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Forani
(c.f. Codice Fiscale 3 () ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale sito in
Civitanova alla Via Zara n. 26 (fax: 0733.814110; PEC:
Email 1
-parti appellanti principali/appellate incidentali e
nato a [...] il [...], c.f. C.F. 4 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bacalini (c.f.
) ed elettivamente C.F._5
domiciliato presso lo studio del suo difensore in Fermo, via Giovanni Agnelli n.18/20 (pec:
Email 2 fax: 0734.216282);
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con i primi due motivi di gravame principale la sentenza di primo grado è censurata:
(a) per aver escluso la decadenza dal potere di revocare la donazione ex art. 802 cc,
(b) per aver ritenuto sussistente l'ingiuria grave contro il donante ed accolto la domanda di revocazione per ingratitudine.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
3.In punto di diritto la Corte precisa che la domanda di revocazione per ingratitudine è proponibile se il donatario:
a) ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante o il coniuge o un discendente o un ascendente di lui, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a termini della legge penale;
b) ha commesso in danno di una di tali persone un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
c) ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, e la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale, ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati e la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di esso donatario, falsa in giudizio penale.
d) si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
e) ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante:
f) ha rifiutato indebitamente gli alimenti che per legge è tenuto a somministrare al donante.
4.Osserva la Corte che i fatti denunziati dall'appellato principale, posti a fondamento della domanda ed esaminati dal Tribunale, sono così sintetizzati dal primo giudicante:
"L'attore ha esposto:
- di vivere da oltre 50 anni in California, ove conduce una piccola attività imprenditoriale mentre nel corso degli anni le figlie e poi la moglie, all'insorgere della malattia, hanno fatto rientro in Ita-lia; - di esser vissuto per molto tempo in piena armonia con le figlie e di aver fornito loro ed ala mo-glie contributo al mantenimento, all'assistenza della moglie malata, spese e manutenzione per gli immobili di famiglia;
- di aver effettuato le donazioni di cui sopra e che la residua quota di 1/2 è stata donata dalla moglie,
allora in vita;
- di aver trasmesso alla FI Pt 1 dal 2002, periodicamente varie somme affinché ella custo-disse i risparmi presso Banca Generali Spa, fino all'importi di 1.200.000 dollari americani;
- di aver nel 2013 espresso alla FI l'intenzione di rientrare in possesso dei suoi risparmi, ma
Pt 1 gli ha negato la restituzione delle somme, affermandole proprie;
- di aver poi, a mezzo legale, intimato alla FI Pt 1 di rimettergli la disponibilità delle somme
(doc. 2)
che le sue figlie avevano continuato a trattenere le somme contro la sua volontà ed una vera e propria controffensiva di iniziative volte a non adempiere all'obbligo di restituzione delle somme e a vedersi attribuire anche i suoi possedimenti negli Stati Uniti;
- che le sue figlie avevano stipulato l'atto pubblico 4.12.13, con cui Parte 1 ha donato a la nuda proprietà dell'immobile donatole dai genitori sito in Porto San Giorgio, ri- Pt 2
servandosene il diritto di abitazione (doc.3);
- che le sue figlie avevano presentato presso la Procura della Repubblica di Fermo una denuncia- querela nei confronti del padre per gli ipotizzati reati di truffa, appropriazione indebita aggravata e
Controparte_1 avesse dolosamente falso (doc.4), nella quale veniva prospettato: che affermato il falso dinanzi al notaio Dr. riferendo che non vi fossero negli Stati Persona_1
Uniti beni della moglie defunta;
che avesse formato una falsa procura Controparte 1
generale da parte della moglie al fine di acquistare i beni che però non risultavano a lei intestati
....
(e l'assurdità e contraddittorietà dell'assunto, già di per sé, evidenzia la calunniosità e comunque gratuita offensività dell'addebito); che quindi la manovra complessiva di Controparte_1 fosse tesa ad occultare dolosamente i beni dell'asse ereditario della moglie;
che la denuncia finiva per naufragare miseramente: dopo la richiesta di archiviazione presen-tata dal P.M., e dopo l'opposizione alla stessa esperita dalle sorelle CP 1 il G.I.P. del Tribunale
di Fermo disponeva definitivamente l'archiviazione del procedimento (doc.5); che le sorelle avevano intentato poi il procedimento sommario ex art.702 bis c.p.c. dinanzi a questo
Tribunale, RG n.1044/2014 (doc.4), oggi risultato rigettato con la sentenza n.334/2021 pronunciata all'udienza del 7.7.2021, col quale reclamavano la quota ereditaria della defunta madre, sostenendo che questa, in forza della comunione legale di diritto italiano, fosse compro-prietaria dei beni acquistati negli Stati Uniti in via esclusiva dal loro padre: tesi che in mala fede trascurava il fatto che il regime giuridico applicabile alla questione fosse quello americano (per-ché i beni si trovano negli Stati Uniti e perché entrambi i coniugi sono anche di cittadinanza sta-tunitense), e che esiste un testamento fatto dalla defunta negli Stati Uniti in favore del marito, mentre la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi vigente in Florida non prevede una co-munione legale tra coniugi analoga a quella stabilita dal nostro ordinamento;
-che le sue figlie nel novembre 2014 avevano instaurato anche negli Stati Uniti un procedimen-to civile perreclamare le quote ereditarie provenienti dalla asserita comproprietaria Controparte_2
[...], lamentando la falsità della procura e richiedendo un trust giudiziario sui beni (doc.7); che nel maggio 2015 la FI Pt_1 proponeva ulteriore procedimento negli Stati Uniti attraverso il quale richiedeva di essere dichiarata esecutrice del patrimonio ereditario della de-funta madre
(doc.8);
che entrambi i procedimenti americani si sono conclusi col rigetto delle domande delle sorelle
CP 1
- di aver, dato che Pt_1 non intendeva restituirgli il suo danaro, agito in giudizio nei suoi con-fronti per ottenere la restituzione delle somme, ottenendo in via cautelare dal Tribunale di Fer-mo un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di entrambe le figlie (doc.9), poi confermato in sede di reclamo nei confronti della sola Pt 1 (doc.10), ed instaurando il giudizio di merito (RG
n.1865/2014, recentemente concluso con la sentenza n.210/22 che ha accolto le domande del padre)".
5.Ritiene la Corte che, dei vari fatti dedotti dalla parte originaria attrice e posti dal Tribunale a base della decisione, solo la presentazione della denuncia-querela nel 2013 potrebbe costituire, in astratto
(cioè per come prospettato dalla parte istante), fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione della donazione.
Controparte 16.Rileva infatti il Collegio che il giudizio civile incardinato dal per la restituzione delle somme trasmesse alla FI Pt 1 si è concluso con la sentenza definitiva n.
939/2024 della Corte di Appello di Ancona (richiamata dall'appellato principale) ed ha portato all'accertamento di una donazione diretta di somme da parte del padre dichiarata nulla per difetto di forma su istanza dello stesso donante. La Corte, nell'indicata sentenza, ha inoltre espressamente escluso che ricorresse nella fattispecie il
"negozio di mandato e/o fiduciario" dedotto dal Controparte_1
Dunque si è trattato di un ordinario contenzioso civile in ambito familiare in cui il padre dapprima ha consapevolmente donato somme senza le forme proprie della donazione e poi le ha richieste indietro facendo valere proprio il difetto di forma del contratto.
Risulta del tutto evidente come, nei fatti oggetto del contenzioso de quo, non sia desumibile una condotta gravemente ingiuriosa delle figlie nei confronti del padre bensì una condotta del padre contraria a quella precedentemente tenuta, segno di un mutato atteggiamento nei confronti delle figlie. Il Controparte_1 ha dapprima compiuto gli indicati atti di liberalità (senza osservanza di forme) e poi (verisimilmente compromessi i rapporti familiari per ragioni che qui non interessano) ha mutato consiglio ed ha deciso di agire per il recupero delle somme donate.
Sull'inesistenza dell'ingiuria non vale insistere oltre.
7.Neppure può ritenersi gravemente ingiurioso il fatto che le sorelle abbiano incardinato il procedimento sommario ex art.702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Fermo RG n.1044/2014 per reclamare la quota ereditaria della defunta madre per i beni mobili ed immobili situata negli Stati
Uniti.
L'iniziativa giudiziaria, fondata su una articolata argomentazione giuridica e su specifici documenti ha costituito legittimo esercizio dei diritti derivanti della propria posizione di erede.
Non solo la domanda non appare gravemente ingiuriosa nei confronti dell'appellato ma non appare neppure costituire un abuso dello strumento processuale.
Va peraltro adeguatamente sottolineato che la Corte non conosce le motivazioni della sentenza che ha concluso il giudizio de quo perché la parte non l'ha resa disponibile nel fascicolo telematico di appello.
L'appellato ha infatti dichiarato, nell'atto di costituzione con appello incidentale, di produrre la sentenza del Tribunale di Fermo de quo (individuata con il n. 334/2021) e ne ha fatto menzione nell'indice dei documenti depositati con l'atto di appello: “4) duplicato sentenza n.334/2021 Trib.
Fermo".
E tuttavia nelle produzioni del fascicolo telematico non solo non esiste un documento n. 4 ma non è in alcun modo rinvenibile la richiamata pronuncia.
In tal modo, per quel che può rilevare, resta preclusa anche la valutazione dei motivi della pronuncia.
8.Quanto poi alle iniziative giudiziali poste in essere negli Stati Uniti, la Corte non può apprezzarne il contenuto e dunque la potenzialità lesiva.
Infatti i documenti su cui le argomentazioni dell'originario attore si fondano sono stati prodotti in lingua inglese (cioè nella lingua in cui sono stati redatti) e sono privi di traduzione di talché di essi il
Collegio (che non è in grado di comprendere la lingua ed il contenuto degli atti) non può tenere conto.
Invero, il disposto dell'art. 123 c.p.c., implicitamente ammette l'ingresso nel processo di produzione documentale redatta in lingua non italiana non accompagnata da traduzione scritta.
E' noto che la facoltà, prevista, di nominare un traduttore, che, in quanto tale, è espressione di un potere sicuramente discrezionale del giudice istruttore, è da intendere nel senso che il giudice "può" ritenere di farne a meno perchè conosce la lingua dell'atto, ovvero perchè la parte avversa a quella che lo ha prodotto concorda con questa sulla traduzione del contenuto dell'atto per non avere conoscenza della lingua in cui esso è redatto.
Al di fuori di questo caso, per attuare la regolare acquisizione di quel documento al bagaglio istruttorio rendendone comprensibile il senso a sé stesso nonché alla parte avversa che assuma di non averne contezza, il giudice "deve" disporne la traduzione, purché, tuttavia, la parte interessata ne faccia regolare istanza (v. Cass., 23-2-2011 n. 4416).
Orbene, nella specie l'appellato non ha formulato, nel presente grado, istanza di nomina di un traduttore né d'altra parte ha provveduto a depositare, nel primo o nel presente grado, traduzione giurata dei predetti documenti.
In definitiva le iniziative giudiziali poste in essere negli Stati Uniti non possono essere considerate ingiuriose perché la Corte non può apprezzarne il contenuto e dunque la potenzialità lesiva.
9.Va dunque esaminata la sola condotta astrattamente sussumibile nei presupposti della revoca della donazione e cioè la denuncia-querela presentata il 30.12.2013 dalle odierne appellanti nei confronti del padre per i reati di appropriazione indebita aggravata, truffa e falso.
10. Sul punto le appellanti principali hanno reiterato l'eccezione (respinta dal Tribunale) di decadenza dell'azione per decorso del termine annuale:
"(...)in quanto il giudizio di primo grado veniva introdotto in data 12.10.2015 (data di notifica dell'atto di citazione alle odierne appellate, cfr. all.ti nn. 1 e 2 alla comparsa di costituzione e risposta), quando già era ampiamente trascorso il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'azione stessa decorrente dalla completa conoscenza, da parte del donante, delle asserite cause di ingratitudine che legittimerebbero la revocazione della donazione, così come previsto dall'art. 802 c.c.".
11.Osserva la Corte che il termine di un anno, previsto dall'art. 802 cod. civ. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, e' un termine di decadenza e non di prescrizione, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7033 del 05/04/2005) e decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto mentre non è sufficiente una vaga e sommaria conoscenza del fatto ingiurioso (Cass. Sez. 2, n. 1090 del 18/1/2007; Sez. 2, n.
6208 del 3/6/1993).
12.Nel caso di specie l'atto ingiurioso va identificato con la proposizione della querela e la decorrenza del termine annuale coincide con la piena conoscenza/consapevolezza da parte dell'appellato dell'iniziativa penale: conoscenza che genera sul piano soggettivo ed esaurisce sul piano oggettivo tutta la potenzialità ingiuriosa dell'addebito e segna il limite di tollerabilità secondo una valutazione di normalità.
13.Debbono dunque condividersi le osservazioni delle appellate secondo cui:
"In seguito alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM, in data 11.04.2014 le querelanti depositavano opposizione all'archiviazione (cfr. all.to n. 4 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.).
Il relativo avviso di procedimento in camera di consiglio veniva notificato a Controparte_1 in data 15.09.2014 ed in data 3.10.2014 al proprio difensore Avv. Daniele Bacalini (cfr. all.to n. 6 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), al quale il CP 1 medesimo già in data 9.04.2014 aveva rilasciato apposita procura in qualità di “indagato nel procedimento penale n. 3805/13 RG NR
-2714/13 GIP" (cfr. all.to n. 5 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Preme, inoltre, evidenziare il fatto che l'Avv. Daniele Bacalini partecipava all'udienza di opposizione all'archiviazione tenutasi in data 22.10.2014 (cfr. all.to n. 8 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), redigendo per l'occasione un'apposita memoria difensiva datata 15.10.2014 e depositata in data 16.10.2014 (cfr. all.to n. 5 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.)”.
Le circostanze non sono state specificamente contestate.
14.Non può dunque dubitarsi che la piena esplicazione della potenzialità lesiva della condotta asseritamente ingiuriosa, sia da individuare al momento della comunicazione del procedimento di opposizione all'archiviazione ed ancor di più al momento del meditato e consapevole conferimento dell'incarico difensivo all'avv Bacalini.
Resta in definitiva accertata la decadenza dal potere di chiedere la revocazione della donazione e dunque, in totale riforma della gravata sentenza, la relativa domanda va respinta.
15.La Corte ritiene peraltro che sussistano ulteriori ragioni, distinte ed autonome, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione di rigetto.
Deve infatti evidenziarsi come tutta la vicenda sia inquadrabile in un contenzioso familiare le cui origini non sono note (né rilevanti in causa) ma che trova la sua prima manifestazione esteriore nella richiesta del Controparte 1 formulata in data 16.09.2013 (tramite raccomandata) a
Parte_1 di restituzione delle somme che egli pure aveva liberamente (e senza formalità) donate alla stessa nel corso degli anni.
Seguivano:
• la denuncia-querela presentata il 30.12.2013 dalle appellanti nei confronti del padre per i reati di appropriazione indebita aggravata, truffa e falso;
• il ricorso per sequestro conservativo ante causam proposto in data 1.04.2014 da CP 1
Parte 1 e Parte 2 per la restituzione delle
[...] nei confronti di somme donate;
⚫ la citazione di Controparte_1 notificata a Parte 1 e Parte 2
per il giudizio di merito derivante dal sequestro conservativo;
⚫ la citazione in data 17.05.2014 con cui Parte 1 Parte_2 e ricorso ex art 702 bis c.p.c. avente ad oggetto azione di notificavano a Controparte 1
petizione ereditaria;
• la citazione in data 12.10.2015 con cui notificava a Parte 1 Controparte_1
atto di revoca delle donazioni;
e Parte 2 16.La Corte richiama i noti principi secondo cui ai fini dell'individuazione dell'ingiuria grave richiamata nell'art. 801 cod. civ. debba farsi riferimento al concetto penalistico della stessa, da intendersi quale condotta tale da ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale risentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (Cfr. Cass. 24.6.2008, n. 17188).
Si deve trattare di un comportamento del donatario connotato da un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, in aperto contrasto con il senso di riconoscenza che, per la coscienza comune, dovrebbe improntarne l'atteggiamento (Cass. 31.10.2016,
n. 22013).
Conseguentemente il comportamento del donatario deve essere valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perchè espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da esser contraria a quel senso di riconoscenza che dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario.
non integrano,17. Nella presente fattispecie le iniziative giudiziali intraprese dalle appellanti neppure valutate nel loro complesso, gli estremi previsti dall'art. 801 cod. civ., dovendo piuttosto essere ricondotte a un comportamento scaturente da una relazione parentale/affettiva ormai deteriorata e dall'elevata conflittualità esistente tra le parti dopo un periodo di evidente armonia.
Le iniziative giudiziali riferite dall'appellato principale non solo non sono censurabili in sé ma, una volta inquadrate nell'evoluzione del rapporto interpersonale, non possono essere ritenute espressione di durevole atteggiamento di disistima delle qualità morali del donante, di mancanza di rispetto nei suoi riguardi, nè di affronto in contrasto con il sentimento di riconoscenza e di solidarietà che secondo la coscienza comune - dovrebbe connotare la condotta della donataria.
D'altra parte la prima importante iniziativa giudiziale risulta essere proprio quella dell'appellato principale che prima ha donato somme consistenti alla FI (su cui la parte donataria aveva verosimilmente fatto affidamento) e poi le ha richieste indietro, facendo valere il vizio di forma
(come accertato con sentenza irrevocabile).
E' dunque verosimile ritenere che tale atto abbia generato una elevata conflittualità tra le parti..
18.Con particolare riferimento alla denuncia-querela presentata dalle appellanti principali, va detto che essa non è stata archiviata per l'inesistenza dei fatti addotti ma per le ragioni esposte nel provvedimento del GIP: 12/11 2014 12:37 0734229798 14IB. FERMO-CANCELLERIA PENALE #4511 P. 002/003
0734229798
N. 3805113 R.G. Notizie di Reato
N. 2714 (13 R. G. G.I.P.
TRIBUNALE DI FERMO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 comma 5 c.p.p. -
Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Marcello Caporale, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;
vista la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero;
esaminata, in seguito alla camera di consiglio tenutasi in data
22.10.2014, l'opposizione all'archiviazione presentata dalle persone offese;
OSSERVA
La richiesta di archiviazione deve essere accolta.
Invero, delle tre fattispecie di reato ipotizzate dal P.M., quella di cui all'art. 485 c.p. è sicuramente prescritta, poiché la procura generale sottoscritta con la firma che si asserisce falsa è del 7.5.2007, di tal che sul punto va condivisa la motivazione addotta dall'organo dell'accusa a sostegno della richiesta in esame.
Per quel che concerne il delitto di cui all'art. 483 c.p., è evidente che esso nella specie non è configurabile: infatti, la presunta falsa dichiarazione rilasciata al notaio, avente a oggetto la (non) esistenza di beni relitti negli Stati Uniti e di conti correnti in comunione con la moglie defunta, non rappresenta l'attestazione di un fatto del quale l'atto di rinunzia all'eredità è destinato a provare la verità, giacché la funzione di tale atto quella di raccogliere la volontà abdicativa (che 12/11 2014 12:37 0734229798 TA:IB. FERMO-CANCELLERIA PENALE #4511 P. 003/003
0734229798
ex art. 520 c.c. non può essere parziale) del chiamato all'eredità, non già d'individuare i beni che compongono l'asse ereditario.
Infine, con riguardo al delitto di cui all'art. 646 c.p. (ma lo stesso vale per la truffa dedotta dalle opponenti) opererebbe in ogni caso la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p..
S'impone, pertanto, l'archiviazione del procedimento.
P. Q. M.
Letti gli artt. 408 e segg. c.p.p..
dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Si comunichi al P.M, e si notifichi alle persone offese opponenti e al
Ioro difensore.
Si autorizza ex art. 116 c.p.p. il rilascio di copia per gli usi consentiti alle opponenti e al relativo difensore.
Fermo, 24.10.2014
dott. Marcello Caporale
DEPOSITATO CANCELLERS
24 UTT. 2016
IL CANCELLIERE
Fahrin
2 19.Dunque in sede penale non vi è stato accertamento della inesistenza delle condotte imputate dalle figlie al padre (essersi appropriato dei beni della madre) ma : (a) rilievo della prescrizione, (b) rilievo della inidoneità lesiva dell'atto, (c) rilievo di una causa di non punibilità.
Conseguentemente le denunzianti non sono state sottoposte a procedimento penale per calunnia.
20.Anche il contenzioso derivante dalla domanda di petizione di eredità riferita all'eredità della madre deceduta non ha valore gravemente ingiurioso nei confronti del donante e costituisce invece legittimo esercizio del diritto delle donatarie di agire in sede giudiziale.
21.Emerge dunque con evidenza che il comportamento delle parti è da ricondurre al più ampio contesto di elevata conflittualità familiare generatosi tra le parti
Sulla necessità di ricostruire il contesto in cui le condotte si collocano, si richiama il principio enunciato da Cassazione civile sez. II, 24/06/2008, n.17188:
"L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento; tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
22.Va infine rilevato che per la Suprema Corte, il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, per come richiesto dall'art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine deve essere causato dal deliberato proposito di danneggiare il donante tenendo conto della situazione economica di quest'ultimo.
Occorre comunque che si tratti di comportamento frutto esclusivamente dell'animosità e dall'avversione nutrite dal donatario verso il donante, sicchè non può ravvisarsi il deliberato proposito di danneggiare il donante in presenza di legittime iniziative costituenti esercizio del diritto. 23.Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è stata raggiunta la prova della (pretesa) espressione di una volontà denigratoria né di un atteggiamento diretto a diffamare e ledere l'onore e il decoro della persona del padre da parte delle figlie ma risulta piuttosto che, nella relazione conflitttuale sopra rilevata, esse da un lato abbiano inteso reagire all'iniziativa dell'appellato principale di restituzione delle donazioni e dall'altro abbiano chiesto il pieno accertamento dei diritti ereditari derivanti dalla madre ritenendoli lesi dalla condotta paterna.
Dunque sia l'iniziativa in sede civile di petizione di eredità sia quella penale (ad essa oggettivamente connessa) non avevano né oggettivamente né soggettivamente carattere diffamatorio sicché non può ravvisarsi il deliberato proposito di danneggiare il donante in presenza di legittime iniziative giudiziali costituenti esercizio del diritto.
24.L'accoglimento del motivo di gravame assorbe ogni altro motivo di appello principale e comporta il rigetto dell'appello incidentale.
25.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale, (b) valore fino ad euro
52.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione/inibitoria, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria. Spese da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
26.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'appello principale ed in totale riforma della gravata sentenza respinge la domanda di revocazione della donazione proposta dall'appellato principale;
2-respinge l'appello incidentale;
3- condanna la parte appellata principale al pagamento delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 7254,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 9991,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
spese da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 11 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini