Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/11/2024, n. 28869
CASS
Ordinanza 8 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 3 luglio 2024, con il numero di registro generale 28455/2019. Le parti in causa erano l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e il curatore dell'eredità giacente, controricorrente. L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva escluso la responsabilità del curatore per il pagamento di tributi legati alla successione, sostenendo che il curatore fosse obbligato a pagare le imposte in quanto responsabile della dichiarazione di successione.

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il curatore dell'eredità giacente è tenuto al pagamento delle imposte nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. La Corte ha argomentato che, secondo il d.lgs. n. 346 del 1990, il curatore ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e, di conseguenza, è responsabile per il pagamento delle imposte correlate. Tuttavia, tale responsabilità è limitata al patrimonio dell'eredità giacente, escludendo la responsabilità personale del curatore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e il ricorso del contribuente respinto, con compensazione delle spese legali.

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Massime1

In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/11/2024, n. 28869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28869
    Data del deposito : 8 novembre 2024

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