Trib. Parma, sentenza 28/12/2025, n. 1312
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, essendo i coniugi separati consensualmente e non essendosi riappacificati.

  • Accolto
    Aumento del contributo ordinario per il mantenimento dei figli

    L'incremento delle esigenze dei figli, la loro crescita e gli effetti della rivalutazione giustificano l'aumento del contributo ordinario.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le spese straordinarie continuano ad essere ripartite nei termini della separazione omologata.

  • Rigettato
    Fondo perequativo-compensativo per assegno divorzile

    La domanda è infondata in quanto i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti e non avevano pattuito alcun assegno di mantenimento in sede di separazione. Inoltre, non vi sono state sopravvenienze significative nelle rispettive risorse economiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Parma, sentenza 28/12/2025, n. 1312
    Giurisdizione : Trib. Parma
    Numero : 1312
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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