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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2046/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ED VO Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1
Lazzari del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Di Cioccio Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 3 giugno 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi alle domande e istanze proposte nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., mentre parte resistente ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande e istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella successiva memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 esponeva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con il 28 maggio 2006 e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
(rispettivamente, il 7 agosto 2007, il 25 settembre 2009 e il 19 luglio 2011) i figli , ed Per_1 Per_2
Per_3
Allegando che questo Tribunale, con decreto emesso il 4 novembre 2021, ne aveva omologato la separazione consensuale dalla moglie e rappresentando che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale, conveniva in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_1 cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando Controparte_1 comparsa il 24 gennaio 2025.
Proponendo, a propria volta, domanda di divorzio, chiedeva – fatte salve le restanti condizioni della separazione omologata – porsi a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli mediante il pagamento di una somma mensile complessiva pari ad Euro 2.400,00 (ovvero, in subordine, pari ad Euro 635,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento dell'integralità di tutte le spese straordinarie, e accordarsi in proprio favore il diritto di beneficiare di un assegno a titolo divorzile pari ad Euro 1.000,00 al mese.
A fondamento di tali domande valorizzava, per un verso, che controparte non era più gravata dei costi della scuola privata un tempo frequentata dal primogenito (costi tutti gravanti sullo Per_1 stesso ricorrente come da condizioni concordate in sede di separazione) e deduceva, per altro verso, il fondamento perequativo e compensativo dell'assegno divorzile, per essersi dedicata, dall'anno 2008 in poi, ad una occupazione lavorativa soltanto part-time al fine di prendersi cura della crescita dei tre figli e delle incombenze domestiche, ad un tempo favorendo la progressione di carriera del marito.
Depositate in seguito le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., con la prima delle quali parte ricorrente chiedeva ripartirsi al 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli, all'udienza di comparizione tenuta il 25 febbraio 2025 le parti dichiaravano di non volere conciliarsi rilasciando ulteriori dichiarazioni con particolare riguardo alle rispettive condizioni economiche.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti precisavano le condizioni nei termini di cui in epigrafe.
In seguito all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda principale proposta dalle parti è fondata e merita di essere accolta.
Deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Terenzo (PR) il Parte_1 Controparte_1
28 maggio 2006 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006).
Ricorrono infatti tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati consensualmente come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 5 novembre 2021 e sono trascorsi evidentemente più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
Anche tenuto conto del ragguardevole tempo decorso dalla separazione, può dirsi comprovato, per converso, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Procedendo alla disamina delle ulteriori domande, va anzitutto rilevato che il figlio primogenito delle parti di nome , nato il [...], ha nel frattempo raggiunto la maggiore età, così Per_1 da rendersi eccentrica qualsivoglia determinazione in questa sede in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, ossia alla scelta del regime di affidamento, alla collocazione e alle frequentazioni genitoriali dello stesso interessato. In difetto di deduzioni contrarie, invece, vanno qui confermate le vigenti condizioni riguardanti i minorenni ed affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, collocati in via Per_2 Per_3 preferenziale presso la madre con regolari visite paterne (a parte i tempi delle vacanze estive e delle festività, le parti avevano così convenuto in sede di accordi separativi: “i figli trascorreranno continuativamente col padre due giorni consecutivi alla settimana, il lunedì e il martedì, dall'uscita da scuola e fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattino oltre, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola e fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattino successivo;
quest'ultimo potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di costoro”), trattandosi di regime complessivamente rispettoso del loro generale bisogno di crescita bigenitoriale.
Con riguardo alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, è anzitutto pacifico che anche il maggiorenne non ha raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
Tanto premesso, va quindi osservato che, secondo le concordate condizioni della separazione omologata, risulta obbligato al versamento mensile, quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, di un importo pari ad Euro 1.650,00 (Euro 550,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento integrale delle “spese per rette e mense della scuola privata media inferiore San Benedetto di Parma”, delle “spese della mensa della quinta elementare della scuola “Bottego” di e al pagamento del 70% delle ulteriori spese Per_3 straordinarie.
Senza mutazioni dei tempi di permanenza dei figli con padre e madre e in assenza di sopravvenienze incidenti sulle risorse economiche delle parti, si ritiene che l'incremento (contenuto) delle esigenze dei figli al pari della loro crescita e gli effetti della rivalutazione nel frattempo maturata – mentre non può incidere in questa sede il sopravenuto venir meno, in favore del ricorrente, dei costi delle scuole un tempo frequentate dai figli, essendo evidentemente oggetto d'accordo e di previsioni comuni che avrebbe cessato di farsi carico della totalità delle spese per rette Parte_1
e mense della scuola media inferiore “San Benedetto” e per la mensa della scuola elementare
“Bottego” dopo il termine della corrispondente iscrizione da parte di ciascun figlio – giustifichi ora un aumento del contributo ordinario alla misura di Euro 600,00 per ogni figlio, salva la ripartizione delle spese straordinarie nei termini di cui alla separazione omologata.
E', infine, infondata la domanda formulata da parte convenuta intesa alla percezione di un assegno divorzile.
In via risolutiva e assorbente, e senza alcuna necessità di esplorare un ipotetico fondamento perequativo-compensativo dell'assegno, può essere richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultima, sul punto, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020), al quale il Collegio intende aderire, secondo cui, in ragione delle diverse funzioni dei due istituti, una eventuale determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale non sarebbe conforme alla natura giuridica dell'obbligo.
Ed allora, rimarcato che i coniugi – dichiarandosi economicamente autosufficienti – non avevano convenuto alcun obbligo di corresponsione di somme, in favore di , a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., ne consegue inevitabilmente l'abnormità di una ipotetica genesi attuale di obblighi monetari a titolo divorzile.
Ciò, tanto più, in mancanza di sopravvenienze significative verificatesi nel frattempo rispetto alle rispettive risorse economiche delle parti. Entrambi i coniugi, invero, hanno conservato analoga occupazione retribuita e, stando in particolare alle condizioni di , è incontestato e documentalmente provato che ella beneficia di Controparte_1 uno stipendio mensile pari ad oltre Euro 1.200,00 al mese, ha un immobile di proprietà (acquistato con una provvista monetaria erogatale dal marito) ed è titolare di strumenti finanziari per un controvalore di quasi Euro 300.000,00.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo (e risultando pertanto irrilevanti le circostanze oggetto di prova orale, così come anche esplorative eventuali indagini di polizia tributaria), la domanda in oggetto merita reiezione.
Tenuto conto della natura necessaria del procedimento quanto alla comune domanda di divorzio, dei profili incontroversi e della parziale soccombenza reciproca in ordine alla commisurazione degli obblighi di mantenimento della prole, possono compensarsi nella misura della metà le spese processuali, con conseguente condanna della resistente alla rifusione, in favore di controparte, della restante metà, liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Terenzo (PR) il 28 maggio 2006 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terenzo (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) conferma, rispetto ai figli minorenni ed le condizioni della separazione in tema di Per_2 Per_3 affidamento, collocazione preferenziale e tempi di permanenza con il genitore non collocatario;
3) a decorrere dalla presente sentenza, aumenta all'importo di Euro 600,00 al mese per ciascun figlio (Euro 1.800,00 complessivamente), sempre soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, il contributo dovuto da per il mantenimento ordinario della prole, salva Parte_1 la ripartizione delle spese straordinarie nei termini della separazione omologata;
4) respinge la domanda di parte resistente intesa ad obbligare controparte alla corresponsione di un assegno divorzile;
5) compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a rifondere a la restante metà, liquidata in Euro 1.904,50 per compenso Parte_1 professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
SI ED VO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI ED VO Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1
Lazzari del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Di Cioccio Controparte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 3 giugno 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi alle domande e istanze proposte nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., mentre parte resistente ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande e istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella successiva memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 esponeva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con il 28 maggio 2006 e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
(rispettivamente, il 7 agosto 2007, il 25 settembre 2009 e il 19 luglio 2011) i figli , ed Per_1 Per_2
Per_3
Allegando che questo Tribunale, con decreto emesso il 4 novembre 2021, ne aveva omologato la separazione consensuale dalla moglie e rappresentando che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale, conveniva in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_1 cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando Controparte_1 comparsa il 24 gennaio 2025.
Proponendo, a propria volta, domanda di divorzio, chiedeva – fatte salve le restanti condizioni della separazione omologata – porsi a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli mediante il pagamento di una somma mensile complessiva pari ad Euro 2.400,00 (ovvero, in subordine, pari ad Euro 635,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento dell'integralità di tutte le spese straordinarie, e accordarsi in proprio favore il diritto di beneficiare di un assegno a titolo divorzile pari ad Euro 1.000,00 al mese.
A fondamento di tali domande valorizzava, per un verso, che controparte non era più gravata dei costi della scuola privata un tempo frequentata dal primogenito (costi tutti gravanti sullo Per_1 stesso ricorrente come da condizioni concordate in sede di separazione) e deduceva, per altro verso, il fondamento perequativo e compensativo dell'assegno divorzile, per essersi dedicata, dall'anno 2008 in poi, ad una occupazione lavorativa soltanto part-time al fine di prendersi cura della crescita dei tre figli e delle incombenze domestiche, ad un tempo favorendo la progressione di carriera del marito.
Depositate in seguito le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., con la prima delle quali parte ricorrente chiedeva ripartirsi al 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli, all'udienza di comparizione tenuta il 25 febbraio 2025 le parti dichiaravano di non volere conciliarsi rilasciando ulteriori dichiarazioni con particolare riguardo alle rispettive condizioni economiche.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti precisavano le condizioni nei termini di cui in epigrafe.
In seguito all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda principale proposta dalle parti è fondata e merita di essere accolta.
Deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Terenzo (PR) il Parte_1 Controparte_1
28 maggio 2006 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006).
Ricorrono infatti tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati consensualmente come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 5 novembre 2021 e sono trascorsi evidentemente più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
Anche tenuto conto del ragguardevole tempo decorso dalla separazione, può dirsi comprovato, per converso, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Procedendo alla disamina delle ulteriori domande, va anzitutto rilevato che il figlio primogenito delle parti di nome , nato il [...], ha nel frattempo raggiunto la maggiore età, così Per_1 da rendersi eccentrica qualsivoglia determinazione in questa sede in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, ossia alla scelta del regime di affidamento, alla collocazione e alle frequentazioni genitoriali dello stesso interessato. In difetto di deduzioni contrarie, invece, vanno qui confermate le vigenti condizioni riguardanti i minorenni ed affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, collocati in via Per_2 Per_3 preferenziale presso la madre con regolari visite paterne (a parte i tempi delle vacanze estive e delle festività, le parti avevano così convenuto in sede di accordi separativi: “i figli trascorreranno continuativamente col padre due giorni consecutivi alla settimana, il lunedì e il martedì, dall'uscita da scuola e fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattino oltre, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola e fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattino successivo;
quest'ultimo potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di costoro”), trattandosi di regime complessivamente rispettoso del loro generale bisogno di crescita bigenitoriale.
Con riguardo alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, è anzitutto pacifico che anche il maggiorenne non ha raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
Tanto premesso, va quindi osservato che, secondo le concordate condizioni della separazione omologata, risulta obbligato al versamento mensile, quale contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, di un importo pari ad Euro 1.650,00 (Euro 550,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento integrale delle “spese per rette e mense della scuola privata media inferiore San Benedetto di Parma”, delle “spese della mensa della quinta elementare della scuola “Bottego” di e al pagamento del 70% delle ulteriori spese Per_3 straordinarie.
Senza mutazioni dei tempi di permanenza dei figli con padre e madre e in assenza di sopravvenienze incidenti sulle risorse economiche delle parti, si ritiene che l'incremento (contenuto) delle esigenze dei figli al pari della loro crescita e gli effetti della rivalutazione nel frattempo maturata – mentre non può incidere in questa sede il sopravenuto venir meno, in favore del ricorrente, dei costi delle scuole un tempo frequentate dai figli, essendo evidentemente oggetto d'accordo e di previsioni comuni che avrebbe cessato di farsi carico della totalità delle spese per rette Parte_1
e mense della scuola media inferiore “San Benedetto” e per la mensa della scuola elementare
“Bottego” dopo il termine della corrispondente iscrizione da parte di ciascun figlio – giustifichi ora un aumento del contributo ordinario alla misura di Euro 600,00 per ogni figlio, salva la ripartizione delle spese straordinarie nei termini di cui alla separazione omologata.
E', infine, infondata la domanda formulata da parte convenuta intesa alla percezione di un assegno divorzile.
In via risolutiva e assorbente, e senza alcuna necessità di esplorare un ipotetico fondamento perequativo-compensativo dell'assegno, può essere richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultima, sul punto, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020), al quale il Collegio intende aderire, secondo cui, in ragione delle diverse funzioni dei due istituti, una eventuale determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale non sarebbe conforme alla natura giuridica dell'obbligo.
Ed allora, rimarcato che i coniugi – dichiarandosi economicamente autosufficienti – non avevano convenuto alcun obbligo di corresponsione di somme, in favore di , a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., ne consegue inevitabilmente l'abnormità di una ipotetica genesi attuale di obblighi monetari a titolo divorzile.
Ciò, tanto più, in mancanza di sopravvenienze significative verificatesi nel frattempo rispetto alle rispettive risorse economiche delle parti. Entrambi i coniugi, invero, hanno conservato analoga occupazione retribuita e, stando in particolare alle condizioni di , è incontestato e documentalmente provato che ella beneficia di Controparte_1 uno stipendio mensile pari ad oltre Euro 1.200,00 al mese, ha un immobile di proprietà (acquistato con una provvista monetaria erogatale dal marito) ed è titolare di strumenti finanziari per un controvalore di quasi Euro 300.000,00.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo (e risultando pertanto irrilevanti le circostanze oggetto di prova orale, così come anche esplorative eventuali indagini di polizia tributaria), la domanda in oggetto merita reiezione.
Tenuto conto della natura necessaria del procedimento quanto alla comune domanda di divorzio, dei profili incontroversi e della parziale soccombenza reciproca in ordine alla commisurazione degli obblighi di mantenimento della prole, possono compensarsi nella misura della metà le spese processuali, con conseguente condanna della resistente alla rifusione, in favore di controparte, della restante metà, liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Terenzo (PR) il 28 maggio 2006 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terenzo (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) conferma, rispetto ai figli minorenni ed le condizioni della separazione in tema di Per_2 Per_3 affidamento, collocazione preferenziale e tempi di permanenza con il genitore non collocatario;
3) a decorrere dalla presente sentenza, aumenta all'importo di Euro 600,00 al mese per ciascun figlio (Euro 1.800,00 complessivamente), sempre soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, il contributo dovuto da per il mantenimento ordinario della prole, salva Parte_1 la ripartizione delle spese straordinarie nei termini della separazione omologata;
4) respinge la domanda di parte resistente intesa ad obbligare controparte alla corresponsione di un assegno divorzile;
5) compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a rifondere a la restante metà, liquidata in Euro 1.904,50 per compenso Parte_1 professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
SI ED VO