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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 453 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaspare Spizzirri e Alessandra Bruno;
ricorrente
E
, (C.F ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. Rosellina Naccarato;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito civile in data 21.3.2017 nel Comune di Rende con dalla cui unione non nascevano figli, deduceva che il rapporto coniugale CP_1
si era deteriorato, tanto da rendere intollerabile la convivenza e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda principale, tuttavia, chiedendo disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura indicata in atti, considerata l'impossibilità di svolgere attività lavorativa per via delle proprie condizioni di salute. All'udienza del 18.6.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
L'esame delle allegazioni in atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermata anche dal contegno della resistente che non si è opposta alla separazione, la quale, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili connessi alla separazione, trattandosi di condizioni eque, ritiene il
Tribunale di recepire quanto concordato dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 18.6.2025
(da intendersi qui integralmente trascritto), secondo cui, considerato che il sig. si impegna Parte_1
a continuare a sostenere la spesa del mutuo fino alla sua estinzione, ovvero fino al mese di giugno
2028, pacifico che il mutuo è stato contratto dal sig. per la ristrutturazione della casa Parte_1
familiare intestata esclusivamente alla sig.ra , il ricorrente verserà in favore della sig.ra CP_1
un contributo mensile per il suo mantenimento di € 450,00 fino all'estinzione del mutuo, e CP_1 di € 600,00 successivamente a tale data.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate di cui in parte motiva;
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rende per quanto di sua competenza;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 25.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 453 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaspare Spizzirri e Alessandra Bruno;
ricorrente
E
, (C.F ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. Rosellina Naccarato;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito civile in data 21.3.2017 nel Comune di Rende con dalla cui unione non nascevano figli, deduceva che il rapporto coniugale CP_1
si era deteriorato, tanto da rendere intollerabile la convivenza e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda principale, tuttavia, chiedendo disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura indicata in atti, considerata l'impossibilità di svolgere attività lavorativa per via delle proprie condizioni di salute. All'udienza del 18.6.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
L'esame delle allegazioni in atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermata anche dal contegno della resistente che non si è opposta alla separazione, la quale, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili connessi alla separazione, trattandosi di condizioni eque, ritiene il
Tribunale di recepire quanto concordato dalle parti e riportato al verbale d'udienza del 18.6.2025
(da intendersi qui integralmente trascritto), secondo cui, considerato che il sig. si impegna Parte_1
a continuare a sostenere la spesa del mutuo fino alla sua estinzione, ovvero fino al mese di giugno
2028, pacifico che il mutuo è stato contratto dal sig. per la ristrutturazione della casa Parte_1
familiare intestata esclusivamente alla sig.ra , il ricorrente verserà in favore della sig.ra CP_1
un contributo mensile per il suo mantenimento di € 450,00 fino all'estinzione del mutuo, e CP_1 di € 600,00 successivamente a tale data.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate di cui in parte motiva;
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Rende per quanto di sua competenza;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 25.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma