TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11088 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25063/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: mediazione immobiliare – diritto alla provvigione e risarcimento danni TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1
Russo, come da procura in atti;
ATTORE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 7.12.2023, Parte_1 premesso di svolgere attività di intermediazione immobiliare e di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Napoli (iscrizione n. 1614), come agente immobiliare, esponeva che nel mese di ottobre 2018 gli fu conferito incarico verbale di mediazione da parte del sig. per la CP_1 vendita dell'unità immobiliare sita in Napoli, Via A. Vespucci n. 9 (palazzo Fontana), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, alla sezione urbana MER, foglio 8, particella 76, sub. 273, zona censuaria 13, categoria A/2, classe 4, vani 3,5, superficie catastale totale di mq. 105, rendita catastale 352,48. L'incarico prevedeva, quale prezzo di vendita richiesto e con cui si sarebbe giunti al perfezionamento della futura compravendita, la somma complessiva di € 150.000,00 e le parti pattuivano, altresì, che in caso di reperimento di un acquirente alle condizioni di cui sopra e buon esito della mediazione, il venditore avrebbe riconosciuto al mediatore la somma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 complessiva di € 3.000,00 a titolo di provvigione. Sfumata una prima proposta di acquisto del sig. per il mancato perfezionamento di un Pt_2 mutuo bancario cui era stato condizionata la proposta contrattuale di acquisto, in data 19.06.2020 giungeva una nuova proposta d'acquisto sottoscritta dal sig. . Tale proposta riportava le medesime condizioni Parte_3 economiche della precedente e le medesime modalità di pagamento del prezzo dell'immobile, ossia un prezzo di acquisto offerto di € 150.000,00 ed una provvigione, in favore del mediatore, pari ad € 8.000,00 ai quali poi si sarebbe aggiunta la somma ulteriore di € 3.000,00 a titolo di provvigione dovuta dal e concordata con la parte venditrice sin dal momento del CP_1 conferimento d'incarico e da questi confermata e riconosciuta come dovuta, al momento dell'accettazione della precedente offerta formulata dal sig.
Raccolta la proposta, il mediatore prontamente ne rendeva edotto il Pt_2
Peer, il quale confermava formalmente la propria volontà di vendere l'immobile al prezzo indicato e accettare la proposta formulatagli, purchè gli fosse rilasciato un assegno di € 5.000,00 quale caparra confirmatoria, a garanzia della serietà della proposta e che il trasferimento della proprietà (sottoscrizione atto di rogito notarile) avvenisse solo ed unicamente dopo la ricezione del saldo prezzo, con bonifico – e non altra forma di pagamento (quale, a titolo esemplificativo, l'assegno circolare (comunicazione del Peer del 19.07.2020). L'acquirente, pur mostrandosi disponibile a rilasciare una caparra a garanzia della propria intenzione di acquistare, comunicava il proprio – comprensibile e giustificato – rifiuto di saldare il prezzo dell'immobile, addirittura in data antecedente al trasferimento della proprietà e non contestualmente ad esso, come di consueto si verifica nelle compravendite immobiliari. La richiesta del Peer – nonostante la sua formale accettazione dell'offerta economica sottopostagli – determinava la definitiva quanto comprensibile impossibilità di addivenire a rogito, con il contestuale ritiro, da parte dell'acquirente, dell'assegno consegnato in deposito fiduciario presso il mediatore immobiliare, a titolo di caparra. Succedeva che il CP_1 vendeva poi privatamente l'immobile ad altro acquirente, dimostrando che il suo rifiuto di addivenire a perfezionamento del rogito, aveva lo scopo soltanto di sottrarsi al pagamento della provvigione. Per tali motivi l'attore chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la proficua attività di mediazione posta in essere dal ed il rifiuto ingiustificato del di Parte_1 CP_1 addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, nonostante la formale accettazione del prezzo offerto dal e Parte_3 per l'effetto condannare il convenuto a versare in suo favore la somma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 complessiva di € 11.000,00 a titolo di provvigione maturata dal mediatore ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia in corso di causa;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la condotta contraria a buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1337 c.c. del , condannarlo al risarcimento del danno in CP_1 favore dell'attore da quantificarsi in misura non inferiore ad € 11.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Costituitosi in giudizio, , eccepiva in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice italiano essendo la stessa del giudice svizzero. Deduceva, infatti, che il convenuto era cittadino svizzero residente in [...](Svizzera), per cui l'attore avrebbe dovuto rivolgersi al Pretore del Distretto di Lugano. Rappresentava che la normativa di riferimento, ratione temporis, era quella prevista dalla Convenzione di Lugano, applicabile sia all'Italia che alla Svizzera, sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni contenute nella convenzione di Bruxelles del 27.9.1968. Evidenziava che il Codice del Consumo all'art.3 definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e nel cso in esame il era venuto a CP_1 contatto con il per scopi rientranti in una sfera del tutto privata ed Pt_1 estranei da qualunque attività professionale e/o commerciale, mentre l'attore aveva fornito un servizio di mediazione immobiliare strettamente e specificamente inerente all'esercizio della sua attività imprenditoriale e nell'ambito di essa. Pertanto, nel caso de quo, trova piena applicazione la competenza esclusiva del “foro del consumatore” è l'art. 15 della suindicata Convenzione, Sezione 4: (“Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”), prevede che: “1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
o b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”. Aggiungeva che pur prescindendo dalla Convenzione di Lugano, il giudice italiano adito difetta di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 giurisdizione a conoscere e decidere la presente controversia, anche in virtù ed applicazione del diritto internazionale privato italiano ex lege 218/1995. Difatti ai sensi dell'art. 3 della L. 218/1995 gli attuali criteri generali di giurisdizione internazionale del giudice italiano sono: il domicilio in Italia del convenuto, inteso come luogo in cui si ha la sede principale dei propri affari e interessi (sul punto Cass. 309/1999); la residenza in Italia del convenuto;
la presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. Tali criteri sono tra loro alternativi, in quanto ciascuno di essi è di per sé sufficiente a fondare la giurisdizione del giudice italiano, ed operano, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana o straniera, del convenuto e, anche alla luce della legge 218/1995, se il convenuto non ha domicilio in uno Stato membro dell'UE, come nel caso in esame, si applicano le norme di diritto internazionale privato di ogni Stato, per cui, trattandosi di consumatore, la giurisdizione è riconducibile esclusivamente alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria svizzera e alla competenza del foro di Lugano, quale foro inderogabile del consumatore. Per tali motivi chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione e nel merito il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di giudizio, atteso che dalla stessa corrispondenza intercorsa tra il ed il si desumeva chiaramente Pt_1 CP_1 che la proposta di acquisto non era stata accettata, non era andata a bon fine e che lo stesso aveva di fatto rinunciato all'incarico, lasciando libero il Pt_1
Peer di vendere l'immobile privatamente. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la giurisdizione del giudice svizzero e precisamente del Pretore di Lugano. Invero è pacifico ed incontestato che il ebbe a rivolgersi al CP_1 mediatore immobiliare professionista come privato Parte_1 consumatore per vendere il suo immobile di proprietà sito in Napoli, senza eleggere domicilio in Italia, senza avere residenza in Italia e senza nominare un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Avendo il Peer domicilio e residenza in Svizzera era davanti al giudice svizzero che il professionista fornitore del servizio di mediazione doveva convenire in giudizio il Ciò CP_1 sia in base all'art. 17 della Convenzione di Lugano, sia per il diritto internazionale privato dello Stato Italiano. Il foro del consumatore, infatti, è un foro inderogabile, che non ammette fori alternativi e nel caso in esame il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 convenuto ha formalmente eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Napoli in favore di quella della Pretura di Lugano. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la stessa del giudice svizzero
2) Condanna l'attore al pagamento al convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 28.11.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1
Russo, come da procura in atti;
ATTORE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuel Cappiello, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 7.12.2023, Parte_1 premesso di svolgere attività di intermediazione immobiliare e di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Napoli (iscrizione n. 1614), come agente immobiliare, esponeva che nel mese di ottobre 2018 gli fu conferito incarico verbale di mediazione da parte del sig. per la CP_1 vendita dell'unità immobiliare sita in Napoli, Via A. Vespucci n. 9 (palazzo Fontana), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, alla sezione urbana MER, foglio 8, particella 76, sub. 273, zona censuaria 13, categoria A/2, classe 4, vani 3,5, superficie catastale totale di mq. 105, rendita catastale 352,48. L'incarico prevedeva, quale prezzo di vendita richiesto e con cui si sarebbe giunti al perfezionamento della futura compravendita, la somma complessiva di € 150.000,00 e le parti pattuivano, altresì, che in caso di reperimento di un acquirente alle condizioni di cui sopra e buon esito della mediazione, il venditore avrebbe riconosciuto al mediatore la somma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 complessiva di € 3.000,00 a titolo di provvigione. Sfumata una prima proposta di acquisto del sig. per il mancato perfezionamento di un Pt_2 mutuo bancario cui era stato condizionata la proposta contrattuale di acquisto, in data 19.06.2020 giungeva una nuova proposta d'acquisto sottoscritta dal sig. . Tale proposta riportava le medesime condizioni Parte_3 economiche della precedente e le medesime modalità di pagamento del prezzo dell'immobile, ossia un prezzo di acquisto offerto di € 150.000,00 ed una provvigione, in favore del mediatore, pari ad € 8.000,00 ai quali poi si sarebbe aggiunta la somma ulteriore di € 3.000,00 a titolo di provvigione dovuta dal e concordata con la parte venditrice sin dal momento del CP_1 conferimento d'incarico e da questi confermata e riconosciuta come dovuta, al momento dell'accettazione della precedente offerta formulata dal sig.
Raccolta la proposta, il mediatore prontamente ne rendeva edotto il Pt_2
Peer, il quale confermava formalmente la propria volontà di vendere l'immobile al prezzo indicato e accettare la proposta formulatagli, purchè gli fosse rilasciato un assegno di € 5.000,00 quale caparra confirmatoria, a garanzia della serietà della proposta e che il trasferimento della proprietà (sottoscrizione atto di rogito notarile) avvenisse solo ed unicamente dopo la ricezione del saldo prezzo, con bonifico – e non altra forma di pagamento (quale, a titolo esemplificativo, l'assegno circolare (comunicazione del Peer del 19.07.2020). L'acquirente, pur mostrandosi disponibile a rilasciare una caparra a garanzia della propria intenzione di acquistare, comunicava il proprio – comprensibile e giustificato – rifiuto di saldare il prezzo dell'immobile, addirittura in data antecedente al trasferimento della proprietà e non contestualmente ad esso, come di consueto si verifica nelle compravendite immobiliari. La richiesta del Peer – nonostante la sua formale accettazione dell'offerta economica sottopostagli – determinava la definitiva quanto comprensibile impossibilità di addivenire a rogito, con il contestuale ritiro, da parte dell'acquirente, dell'assegno consegnato in deposito fiduciario presso il mediatore immobiliare, a titolo di caparra. Succedeva che il CP_1 vendeva poi privatamente l'immobile ad altro acquirente, dimostrando che il suo rifiuto di addivenire a perfezionamento del rogito, aveva lo scopo soltanto di sottrarsi al pagamento della provvigione. Per tali motivi l'attore chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la proficua attività di mediazione posta in essere dal ed il rifiuto ingiustificato del di Parte_1 CP_1 addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, nonostante la formale accettazione del prezzo offerto dal e Parte_3 per l'effetto condannare il convenuto a versare in suo favore la somma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 complessiva di € 11.000,00 a titolo di provvigione maturata dal mediatore ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia in corso di causa;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertata e dichiarata la condotta contraria a buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1337 c.c. del , condannarlo al risarcimento del danno in CP_1 favore dell'attore da quantificarsi in misura non inferiore ad € 11.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Costituitosi in giudizio, , eccepiva in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice italiano essendo la stessa del giudice svizzero. Deduceva, infatti, che il convenuto era cittadino svizzero residente in [...](Svizzera), per cui l'attore avrebbe dovuto rivolgersi al Pretore del Distretto di Lugano. Rappresentava che la normativa di riferimento, ratione temporis, era quella prevista dalla Convenzione di Lugano, applicabile sia all'Italia che alla Svizzera, sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni contenute nella convenzione di Bruxelles del 27.9.1968. Evidenziava che il Codice del Consumo all'art.3 definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e nel cso in esame il era venuto a CP_1 contatto con il per scopi rientranti in una sfera del tutto privata ed Pt_1 estranei da qualunque attività professionale e/o commerciale, mentre l'attore aveva fornito un servizio di mediazione immobiliare strettamente e specificamente inerente all'esercizio della sua attività imprenditoriale e nell'ambito di essa. Pertanto, nel caso de quo, trova piena applicazione la competenza esclusiva del “foro del consumatore” è l'art. 15 della suindicata Convenzione, Sezione 4: (“Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”), prevede che: “1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
o b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”. Aggiungeva che pur prescindendo dalla Convenzione di Lugano, il giudice italiano adito difetta di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 giurisdizione a conoscere e decidere la presente controversia, anche in virtù ed applicazione del diritto internazionale privato italiano ex lege 218/1995. Difatti ai sensi dell'art. 3 della L. 218/1995 gli attuali criteri generali di giurisdizione internazionale del giudice italiano sono: il domicilio in Italia del convenuto, inteso come luogo in cui si ha la sede principale dei propri affari e interessi (sul punto Cass. 309/1999); la residenza in Italia del convenuto;
la presenza in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. Tali criteri sono tra loro alternativi, in quanto ciascuno di essi è di per sé sufficiente a fondare la giurisdizione del giudice italiano, ed operano, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana o straniera, del convenuto e, anche alla luce della legge 218/1995, se il convenuto non ha domicilio in uno Stato membro dell'UE, come nel caso in esame, si applicano le norme di diritto internazionale privato di ogni Stato, per cui, trattandosi di consumatore, la giurisdizione è riconducibile esclusivamente alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria svizzera e alla competenza del foro di Lugano, quale foro inderogabile del consumatore. Per tali motivi chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione e nel merito il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di giudizio, atteso che dalla stessa corrispondenza intercorsa tra il ed il si desumeva chiaramente Pt_1 CP_1 che la proposta di acquisto non era stata accettata, non era andata a bon fine e che lo stesso aveva di fatto rinunciato all'incarico, lasciando libero il Pt_1
Peer di vendere l'immobile privatamente. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la giurisdizione del giudice svizzero e precisamente del Pretore di Lugano. Invero è pacifico ed incontestato che il ebbe a rivolgersi al CP_1 mediatore immobiliare professionista come privato Parte_1 consumatore per vendere il suo immobile di proprietà sito in Napoli, senza eleggere domicilio in Italia, senza avere residenza in Italia e senza nominare un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Avendo il Peer domicilio e residenza in Svizzera era davanti al giudice svizzero che il professionista fornitore del servizio di mediazione doveva convenire in giudizio il Ciò CP_1 sia in base all'art. 17 della Convenzione di Lugano, sia per il diritto internazionale privato dello Stato Italiano. Il foro del consumatore, infatti, è un foro inderogabile, che non ammette fori alternativi e nel caso in esame il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 convenuto ha formalmente eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Napoli in favore di quella della Pretura di Lugano. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la stessa del giudice svizzero
2) Condanna l'attore al pagamento al convenuto delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 28.11.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5