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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19417/2023 RG Lav. e Prev.
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mariarosaria Costanzo presso lo studio della quale in OL alla via Calata Capodichino
243 elettivamente domicilia come da procura in atti
E
, quale subentrante a titolo universale nei Controparte_1 rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a, ai sensi dell'art. 1 dlgs 193 del
22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 1.12.2016, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Perrino presso lo studio Controparte_2 del quale in Afragola (NA), alla via G. Pascoli, 7, elettivamente domicilia come da procura in atti
E
Controparte_3 in persona del presidente pro- tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Giuseppe Mazzarella con elezione di domicilio in Aversa alla via Pisacane1, come da allegata procura
Oggetto: intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029763957000 notificata via mail pec in data 18/09/23 dalla con riferimento e nel Controparte_1 limite delle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella n. 071 2018 0010077471 000 per l'importo di Euro 39.700,79
-cartella N. 07120210085833705000 per l'importo di Euro 4.432,77 inerenti contributi previdenziali di pertinenza , per le annualità, rispettivamente, CP_3 dal 2002 al 2013, e del 2015.
A sostegno della opposizione, promossa nei confronti di Controparte_4
ed , ha eccepito in sintesi: la violazione del principio ne bis in
[...] CP_3 idem in ragione della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n. 071020180010077471000; la mancata notifica dei prodromici avvisi
1 di addebito da parte di;
la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali di cui ai CP_5 titoli opposti;
la sproporzione delle sanzioni applicate.
Previa istanza di sospensione in via d'urgenza dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha chiesto di: accertare la mancata notifica, irregolarità, inefficacia dei titoli presupposti ed, in ogni caso, la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto e dell'azione e per l'effetto, dichiarare nulli e privi di effetti i ruoli esattoriali impugnati, con condanna della
[...]
alla cancellazione degli stessi;
emettere sentenza di Controparte_1 accertamento negativo dei presunti crediti dichiarando la non debenza degli stessi;
in subordine, annullare l'intimazione di pagamento relativi a crediti di per un CP_3 importo complessivo pari ad Euro 39.712,35; condannare “per responsabilità aggravata dell'Ente ex art 96 cpc” per aver richiesto il pagamento di una cartella esattoriale già annullata;
condannare le parti convenute, in via esclusiva o in solido, alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con memoria del 29.2.2024 si è costituita eccependo Controparte_4 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 in ordine alle questioni afferenti il credito azionato ed il ruolo, per le quali è da ritenersi legittimato l'Ente Impositore evocato in giudizio;
nel merito ha chiesto respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con memoria depositata in data 6.6.2024 si è costituita che ha concluso CP_3 affinchè : in via preliminare, sia dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di pagamento di cui alla cartella di pagamento n.071 2018 0010077471 000 relativa alle annualità contributive che vanno dal 2002 al 2013 – 2017; in linea pregiudiziale di rito, respingere per il resto l'avverso ricorso perché inammissibile per intempestività ex art. 24 D.Lgs. 46/1999; nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la legittimità delle cartelle di pagamento opposte e la fondatezza della pretesa creditoria di ovvero, in CP_3 subordine, in ipotesi di accoglimento solo parziale dell'opposizione, rideterminare il credito vantato nei confronti del ricorrente con condanna di quest'ultimo al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato limitatamente all'anno 2015 per € 4.432,77 o per la diversa somma eventualmente risultante all'esito dell'istruttoria della causa;
con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e quindi veniva decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Deve affermarsi la legittimazione passiva dell' quale Controparte_1 successore a titolo universale ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A.
Si rammenta come, da ultimo, la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata in senso conforme a seguito di apposita ordinanza interlocutoria che sollecitava, a fronte di una giurisprudenza di legittimità giudicata non univoca, un intervento nomofilattico finalizzato alla verifica della eventuale sussistenza della legittimazione dell' , Controparte_6 quale litisconsorte necessario, nelle controversie aventi ad oggetto un debito di contributi soggetti a riscossione mediante iscrizione a ruolo (Cass. Civ., sez. lav., 20-08-2019 n.
2 21534). Ha ribadito la Corte, nella parte che qui interessa, che all'interno del sistema delle tutele riconosciute al debitore nel procedimento di riscossione dei crediti contributivi è ben possibile che, come nel caso di specie, il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, a tal fine prospettando che la cartella non gli è stata notificata ovvero che a causa dell'irregolarità della notifica egli non ne abbia avuto conoscenza. Deve infatti considerarsi che con l'affidare la riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia affatto del proprio credito;
né ancora, si può confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), non discendendo da ciò in alcun modo la legittimazione passiva del concessionario.
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva , che dell' , per le doglianze concernenti CP_5 la regolarità delle notifiche (cfr. in termini analoghi sentenza Tribunale di OL, n.
6573/2023, est. M. Gallo)
Cio' posto, con riferimento alla cartella n. 07120180010077471000, si dà atto che le parti hanno prodotto sentenza Tribunale di OL n. 3844/2023 non ancora passata in giudicato ed attualmente sottoposta al vaglio della Corte di Appello di OL ( giudizio nrg.
3028/2023 secondo le deduzioni della memoria difensiva ) emessa all'esito di CP_3 giudizio promosso dal avverso l'intimazione di pagamento n. Pt_1
07120229003142627000 relativa, tra l'altro, alla cartella in contestazione nel presente giudizio, che ha dichiarato prescritti i crediti iscritti a ruolo a carico della parte opponente per le annualità contributive dal 2002 al 2013.
Pacifiche tra le parti le circostanze sopra illustrate, rileva il giudicante che ai sensi dell'art. 24 co. 3 D. Lgs. N. 46/99 disciplinante le iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali
“Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. La norma prevede dunque una limitazione, precludendo l'iscrizione a ruolo quando l'accertamento, su cui si fonda la pretesa contributiva, sia oggetto di impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria.
Si richiama in proposito la Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n. 8379/2014 secondo cui: “In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del Giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti l'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l P_
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
[...]
l sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_7 giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
3 Tale orientamento risulta poi confermato dalle successive pronunce n. 4032/2016 della
Cass. sez. lav, nonché da giurisprudenza di merito pienamente conforme ai principi di diritto affermati (cfr. ex multis Trib Catania sez lav. Del 15.2.19 giud Spina).
Pertanto nella concreta fattispecie in alcun caso il concessionario poteva procedere alla emissione di intimazione di pagamento fondata sulla medesima pretesa contributiva avverso la quale pende ancora impugnativa dinanzi alla Autorità giudiziaria.
In ragione di quanto sopra, va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento in questa sede impugnata limitatamente alle pretese oggetto della cartella n. 071 2018
0010077471000.
Con riferimento alla cartella n. 07120210085833705000, l'opponente ha dedotto, in primo luogo, la nullità della intimazione impugnata per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, eccependo altresì la decadenza ex art. 25 D.lgs. n.46/1999 nonché la prescrizione dei crediti ivi portati ex art. 3, comma 9, legge 335/1995, stigmatizzando in ogni caso la nullità della intimazione per carenza motivazionale.
Va osservato, quanto all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99 ammette che il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, per cui la notifica della cartella di pagamento segna solo l'inizio del termine di 40 giorni per proporre l'opposizione.
Non par dubbio, tuttavia, che la mancata notifica di detta cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, ma il momento di garanzia dovrà essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, atto che, come nella specie, sarebbe rappresentato dall'intimazione di pagamento (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. civ., Sez. V, 06/11/2003, n.16666;
Cass. civ., Sez. I, 21/06/2002, n.9080; Cass. civ., Sez. I, 23/05/2002, n.7533; Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Alla luce di quanto sopra, allorché sia impugnato un atto successivo, possono astrattamente ipotizzarsi tre diverse ipotesi: l'intimazione di pagamento rappresenta il primo atto impositivo validamente notificato dal quale decorrono i termini per l'impugnazione della cartella esattoriale e, quindi, la domanda va qualificata quale opposizione ex art. 24 del D. l.vo n.46/99; ovvero, in ragione dei motivi dell'impugnazione, l'atto va qualificato opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Orbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente allega di avere appreso dell'esistenza della cartella in contestazione solo a seguito della comunicazione dell'intimazione di pagamento;
col presente ricorso, pertanto, ha prospettato contestazioni sul merito della pretesa contributiva, deducendo l'intervenuta prescrizione dei contributi iscritti a ruolo, la decadenza ed altri vizi formali, intendendo, quindi, recuperare la tutela giurisdizionale che afferma perduta a causa dell'omessa notificazione delle cartelle.
E' necessario allora valutare l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento ed impugnata in questa sede.
4 In proposito, deve rilevarsi che l non ha prodotto in Controparte_4 questa sede alcuna documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella in questione.
Di contro, nella produzione di (cfr. file denominato “relate di avvenuta consegna CP_5 panaro”) si rinviene, in ordine alla cartella di pagamento 07120210085833705000, un avviso di mancata consegna della notifica a mezzo pec del 22.6.2022 destinata all'utente recante la dicitura “indirizzo non valido”, Email_1 con conseguente rifiuto del messaggio dal sistema.
Possono dunque esaminarsi i motivi di opposizione.
Al riguardo deve rilevarsi che le censure relative alla nullità dell'intimazione per vizi formali
(nella specie: difetto di motivazione e decadenza), sono inammissibili in quanto tardive, perchè proposte oltre il termine di di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze inerenti il procedimento di notificazione.
L'opposizione sotto questo profilo è inammissibile perché tardiva stante il deposito del ricorso in opposizione (25.10.2023) quando era oramai decorso il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( 18.09.2023). Può essere invece esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi per l'anno
2015, proposta nel termine di 40 giorni dalla accertata notifica della intimazione di pagamento, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito.
L'eccezione risulta infondata.
Giova premettere che i contributi previdenziali nella fattispecie si prescrivono in cinque anni. Tale previsione trova riscontro, oltre che nella legge (L. 335/95 art. 3 commi 9 e 10), anche nel “Regolamento di Previdenza” adottato dall'Ente Convenuto (cfr. allegato nel fascicolo di ), il cui articolo 11 testualmente afferma che “La prescrizione dei CP_3 contributi dovuti ad e di ogni altro relativo accessorio, ivi comprese le CP_3 sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni”. A sua volta, l'art. 10, comma 4, del Regolamento Generale Previdenza di Inarcassa (rubricato “pagamento dei contributi”) prevede che “date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ”. CP_3
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004 ha deliberato di CP_3
“doversi individuare nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la data di decorrenza per il computo della prescrizione” (cfr. sentenza Corte Appello di OL n.
3830/2021).
Ciò premesso, la prescrizione risulta interrotta mediante comunicazione di prot. CP_3
0158123.11-02-2020 (in atti, all. n. 8 fasc. ) contenente l'invito rivolto CP_3 all'odierno opponente a regolarizzare la propria posizione contributiva con specifico riferimento all'anno 2015 a titolo di contributi e sanzioni, con avviso che il mancato pagamento degli importi ivi indicati entro il termine previsto, avrebbe dato luogo all'avvio automatico della procedura di recupero forzoso del credito tramite Controparte_4
.
[...]
Tale atto, avente indubbia valenza di atto interruttivo della prescrizione in quanto contenente espressa richiesta di pagamento dei contributi oggetto della pretesa, è stato
5 notificato alla parte opponente con pec del 11.2.2020 (cfr. relata di avvenuta consegna, all.
8 bis).
Il termine di prescrizione del credito contributivo, per quanto sopra osservato, iniziava a decorrere dal 31.12.2016 ed è stato dunque interrotto dal predetto avviso di CP_3 dell'11.2.2020, quindi nuovamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa (18.09.2023).
Per quanto fin qui riportato deve ritenersi che i crediti maturati da a titolo di CP_3 contributi e sanzioni anno 2015, in questa sede contestati, non sono andati prescritti avendo l'Ente impositore sollecitato il pagamento degli stessi impedendo il maturarsi della prescrizione.
L'opponente va quindi condannato al pagamento dei contributi oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120239029763957000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 0712021008583370500, ogni altra questione rimanendo assorbita.
L'accoglimento parziale della opposizione giustifica la compensazione delle spese tra le pari nella misura di un terzo, ponendosi i residui due terzi a carico delle convenute in solido, tenuto conto del diverso ammontare dei crediti oggetto delle cartelle opposte e dell'accoglimento della opposizione con riferimento alla cartella maggiormente gravata. L'opponente ha chiesto anche la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con riferimento alla notifica di intimazione di pagamento contenente una cartella di pagamento relativa a crediti dichiarati prescritti.
Come innanzi chiarito la questione risulta tuttora rimessa alla cognizione della Corte di
Appello di OL, così come evidenziato da entrambe le parti resistenti.
Tale domanda va respinta non ricorrendone i presupposti, atteso che l'art 96 cpc, invocato dalla parte ricorrente, sanziona una condotta temeraria “processuale” vale a dire tenuta dalle parti all'interno del processo, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie, in cui e la stessa hanno in sostanza rinunciato alla pretesa con CP_3 CP_5 riferimento alla cartella di pagamento de qua.
In ogni caso la stessa non risulta sufficientemente provata, ciò in attuazione del principio secondo cui “il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata del creditore procedente non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve altresì illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (cfr. Cass. Sez. III, 18-01-2012, n. 691).
P.Q.M.
Il Tribunale di OL così provvede:
1)In parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara l'illegittimità della pretesa sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120239029763957000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 071 2018 0010077471 000;
2)Rigetta nel resto l'opposizione;
3)Condanna e , in persona dei rispettivi CP_3 Controparte_8 legali rappresentanti, in solido, al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in euro 3100,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa nel residuo terzo le spese.
4) Rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6 OL, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 19417/2023 RG Lav. e Prev.
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mariarosaria Costanzo presso lo studio della quale in OL alla via Calata Capodichino
243 elettivamente domicilia come da procura in atti
E
, quale subentrante a titolo universale nei Controparte_1 rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a, ai sensi dell'art. 1 dlgs 193 del
22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 1.12.2016, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Perrino presso lo studio Controparte_2 del quale in Afragola (NA), alla via G. Pascoli, 7, elettivamente domicilia come da procura in atti
E
Controparte_3 in persona del presidente pro- tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Giuseppe Mazzarella con elezione di domicilio in Aversa alla via Pisacane1, come da allegata procura
Oggetto: intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029763957000 notificata via mail pec in data 18/09/23 dalla con riferimento e nel Controparte_1 limite delle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella n. 071 2018 0010077471 000 per l'importo di Euro 39.700,79
-cartella N. 07120210085833705000 per l'importo di Euro 4.432,77 inerenti contributi previdenziali di pertinenza , per le annualità, rispettivamente, CP_3 dal 2002 al 2013, e del 2015.
A sostegno della opposizione, promossa nei confronti di Controparte_4
ed , ha eccepito in sintesi: la violazione del principio ne bis in
[...] CP_3 idem in ragione della pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n. 071020180010077471000; la mancata notifica dei prodromici avvisi
1 di addebito da parte di;
la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali di cui ai CP_5 titoli opposti;
la sproporzione delle sanzioni applicate.
Previa istanza di sospensione in via d'urgenza dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha chiesto di: accertare la mancata notifica, irregolarità, inefficacia dei titoli presupposti ed, in ogni caso, la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto e dell'azione e per l'effetto, dichiarare nulli e privi di effetti i ruoli esattoriali impugnati, con condanna della
[...]
alla cancellazione degli stessi;
emettere sentenza di Controparte_1 accertamento negativo dei presunti crediti dichiarando la non debenza degli stessi;
in subordine, annullare l'intimazione di pagamento relativi a crediti di per un CP_3 importo complessivo pari ad Euro 39.712,35; condannare “per responsabilità aggravata dell'Ente ex art 96 cpc” per aver richiesto il pagamento di una cartella esattoriale già annullata;
condannare le parti convenute, in via esclusiva o in solido, alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con memoria del 29.2.2024 si è costituita eccependo Controparte_4 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1 in ordine alle questioni afferenti il credito azionato ed il ruolo, per le quali è da ritenersi legittimato l'Ente Impositore evocato in giudizio;
nel merito ha chiesto respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con memoria depositata in data 6.6.2024 si è costituita che ha concluso CP_3 affinchè : in via preliminare, sia dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di pagamento di cui alla cartella di pagamento n.071 2018 0010077471 000 relativa alle annualità contributive che vanno dal 2002 al 2013 – 2017; in linea pregiudiziale di rito, respingere per il resto l'avverso ricorso perché inammissibile per intempestività ex art. 24 D.Lgs. 46/1999; nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la legittimità delle cartelle di pagamento opposte e la fondatezza della pretesa creditoria di ovvero, in CP_3 subordine, in ipotesi di accoglimento solo parziale dell'opposizione, rideterminare il credito vantato nei confronti del ricorrente con condanna di quest'ultimo al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato limitatamente all'anno 2015 per € 4.432,77 o per la diversa somma eventualmente risultante all'esito dell'istruttoria della causa;
con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e quindi veniva decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Deve affermarsi la legittimazione passiva dell' quale Controparte_1 successore a titolo universale ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A.
Si rammenta come, da ultimo, la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata in senso conforme a seguito di apposita ordinanza interlocutoria che sollecitava, a fronte di una giurisprudenza di legittimità giudicata non univoca, un intervento nomofilattico finalizzato alla verifica della eventuale sussistenza della legittimazione dell' , Controparte_6 quale litisconsorte necessario, nelle controversie aventi ad oggetto un debito di contributi soggetti a riscossione mediante iscrizione a ruolo (Cass. Civ., sez. lav., 20-08-2019 n.
2 21534). Ha ribadito la Corte, nella parte che qui interessa, che all'interno del sistema delle tutele riconosciute al debitore nel procedimento di riscossione dei crediti contributivi è ben possibile che, come nel caso di specie, il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, a tal fine prospettando che la cartella non gli è stata notificata ovvero che a causa dell'irregolarità della notifica egli non ne abbia avuto conoscenza. Deve infatti considerarsi che con l'affidare la riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia affatto del proprio credito;
né ancora, si può confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), non discendendo da ciò in alcun modo la legittimazione passiva del concessionario.
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva , che dell' , per le doglianze concernenti CP_5 la regolarità delle notifiche (cfr. in termini analoghi sentenza Tribunale di OL, n.
6573/2023, est. M. Gallo)
Cio' posto, con riferimento alla cartella n. 07120180010077471000, si dà atto che le parti hanno prodotto sentenza Tribunale di OL n. 3844/2023 non ancora passata in giudicato ed attualmente sottoposta al vaglio della Corte di Appello di OL ( giudizio nrg.
3028/2023 secondo le deduzioni della memoria difensiva ) emessa all'esito di CP_3 giudizio promosso dal avverso l'intimazione di pagamento n. Pt_1
07120229003142627000 relativa, tra l'altro, alla cartella in contestazione nel presente giudizio, che ha dichiarato prescritti i crediti iscritti a ruolo a carico della parte opponente per le annualità contributive dal 2002 al 2013.
Pacifiche tra le parti le circostanze sopra illustrate, rileva il giudicante che ai sensi dell'art. 24 co. 3 D. Lgs. N. 46/99 disciplinante le iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali
“Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. La norma prevede dunque una limitazione, precludendo l'iscrizione a ruolo quando l'accertamento, su cui si fonda la pretesa contributiva, sia oggetto di impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria.
Si richiama in proposito la Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n. 8379/2014 secondo cui: “In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del Giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti l'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l P_
, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
[...]
l sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_7 giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
3 Tale orientamento risulta poi confermato dalle successive pronunce n. 4032/2016 della
Cass. sez. lav, nonché da giurisprudenza di merito pienamente conforme ai principi di diritto affermati (cfr. ex multis Trib Catania sez lav. Del 15.2.19 giud Spina).
Pertanto nella concreta fattispecie in alcun caso il concessionario poteva procedere alla emissione di intimazione di pagamento fondata sulla medesima pretesa contributiva avverso la quale pende ancora impugnativa dinanzi alla Autorità giudiziaria.
In ragione di quanto sopra, va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento in questa sede impugnata limitatamente alle pretese oggetto della cartella n. 071 2018
0010077471000.
Con riferimento alla cartella n. 07120210085833705000, l'opponente ha dedotto, in primo luogo, la nullità della intimazione impugnata per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, eccependo altresì la decadenza ex art. 25 D.lgs. n.46/1999 nonché la prescrizione dei crediti ivi portati ex art. 3, comma 9, legge 335/1995, stigmatizzando in ogni caso la nullità della intimazione per carenza motivazionale.
Va osservato, quanto all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99 ammette che il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, per cui la notifica della cartella di pagamento segna solo l'inizio del termine di 40 giorni per proporre l'opposizione.
Non par dubbio, tuttavia, che la mancata notifica di detta cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, ma il momento di garanzia dovrà essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, atto che, come nella specie, sarebbe rappresentato dall'intimazione di pagamento (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. civ., Sez. V, 06/11/2003, n.16666;
Cass. civ., Sez. I, 21/06/2002, n.9080; Cass. civ., Sez. I, 23/05/2002, n.7533; Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Alla luce di quanto sopra, allorché sia impugnato un atto successivo, possono astrattamente ipotizzarsi tre diverse ipotesi: l'intimazione di pagamento rappresenta il primo atto impositivo validamente notificato dal quale decorrono i termini per l'impugnazione della cartella esattoriale e, quindi, la domanda va qualificata quale opposizione ex art. 24 del D. l.vo n.46/99; ovvero, in ragione dei motivi dell'impugnazione, l'atto va qualificato opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Orbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente allega di avere appreso dell'esistenza della cartella in contestazione solo a seguito della comunicazione dell'intimazione di pagamento;
col presente ricorso, pertanto, ha prospettato contestazioni sul merito della pretesa contributiva, deducendo l'intervenuta prescrizione dei contributi iscritti a ruolo, la decadenza ed altri vizi formali, intendendo, quindi, recuperare la tutela giurisdizionale che afferma perduta a causa dell'omessa notificazione delle cartelle.
E' necessario allora valutare l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento ed impugnata in questa sede.
4 In proposito, deve rilevarsi che l non ha prodotto in Controparte_4 questa sede alcuna documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella in questione.
Di contro, nella produzione di (cfr. file denominato “relate di avvenuta consegna CP_5 panaro”) si rinviene, in ordine alla cartella di pagamento 07120210085833705000, un avviso di mancata consegna della notifica a mezzo pec del 22.6.2022 destinata all'utente recante la dicitura “indirizzo non valido”, Email_1 con conseguente rifiuto del messaggio dal sistema.
Possono dunque esaminarsi i motivi di opposizione.
Al riguardo deve rilevarsi che le censure relative alla nullità dell'intimazione per vizi formali
(nella specie: difetto di motivazione e decadenza), sono inammissibili in quanto tardive, perchè proposte oltre il termine di di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze inerenti il procedimento di notificazione.
L'opposizione sotto questo profilo è inammissibile perché tardiva stante il deposito del ricorso in opposizione (25.10.2023) quando era oramai decorso il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( 18.09.2023). Può essere invece esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi per l'anno
2015, proposta nel termine di 40 giorni dalla accertata notifica della intimazione di pagamento, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito.
L'eccezione risulta infondata.
Giova premettere che i contributi previdenziali nella fattispecie si prescrivono in cinque anni. Tale previsione trova riscontro, oltre che nella legge (L. 335/95 art. 3 commi 9 e 10), anche nel “Regolamento di Previdenza” adottato dall'Ente Convenuto (cfr. allegato nel fascicolo di ), il cui articolo 11 testualmente afferma che “La prescrizione dei CP_3 contributi dovuti ad e di ogni altro relativo accessorio, ivi comprese le CP_3 sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni”. A sua volta, l'art. 10, comma 4, del Regolamento Generale Previdenza di Inarcassa (rubricato “pagamento dei contributi”) prevede che “date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ”. CP_3
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004 ha deliberato di CP_3
“doversi individuare nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento la data di decorrenza per il computo della prescrizione” (cfr. sentenza Corte Appello di OL n.
3830/2021).
Ciò premesso, la prescrizione risulta interrotta mediante comunicazione di prot. CP_3
0158123.11-02-2020 (in atti, all. n. 8 fasc. ) contenente l'invito rivolto CP_3 all'odierno opponente a regolarizzare la propria posizione contributiva con specifico riferimento all'anno 2015 a titolo di contributi e sanzioni, con avviso che il mancato pagamento degli importi ivi indicati entro il termine previsto, avrebbe dato luogo all'avvio automatico della procedura di recupero forzoso del credito tramite Controparte_4
.
[...]
Tale atto, avente indubbia valenza di atto interruttivo della prescrizione in quanto contenente espressa richiesta di pagamento dei contributi oggetto della pretesa, è stato
5 notificato alla parte opponente con pec del 11.2.2020 (cfr. relata di avvenuta consegna, all.
8 bis).
Il termine di prescrizione del credito contributivo, per quanto sopra osservato, iniziava a decorrere dal 31.12.2016 ed è stato dunque interrotto dal predetto avviso di CP_3 dell'11.2.2020, quindi nuovamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa (18.09.2023).
Per quanto fin qui riportato deve ritenersi che i crediti maturati da a titolo di CP_3 contributi e sanzioni anno 2015, in questa sede contestati, non sono andati prescritti avendo l'Ente impositore sollecitato il pagamento degli stessi impedendo il maturarsi della prescrizione.
L'opponente va quindi condannato al pagamento dei contributi oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120239029763957000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 0712021008583370500, ogni altra questione rimanendo assorbita.
L'accoglimento parziale della opposizione giustifica la compensazione delle spese tra le pari nella misura di un terzo, ponendosi i residui due terzi a carico delle convenute in solido, tenuto conto del diverso ammontare dei crediti oggetto delle cartelle opposte e dell'accoglimento della opposizione con riferimento alla cartella maggiormente gravata. L'opponente ha chiesto anche la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con riferimento alla notifica di intimazione di pagamento contenente una cartella di pagamento relativa a crediti dichiarati prescritti.
Come innanzi chiarito la questione risulta tuttora rimessa alla cognizione della Corte di
Appello di OL, così come evidenziato da entrambe le parti resistenti.
Tale domanda va respinta non ricorrendone i presupposti, atteso che l'art 96 cpc, invocato dalla parte ricorrente, sanziona una condotta temeraria “processuale” vale a dire tenuta dalle parti all'interno del processo, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie, in cui e la stessa hanno in sostanza rinunciato alla pretesa con CP_3 CP_5 riferimento alla cartella di pagamento de qua.
In ogni caso la stessa non risulta sufficientemente provata, ciò in attuazione del principio secondo cui “il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata del creditore procedente non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve altresì illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (cfr. Cass. Sez. III, 18-01-2012, n. 691).
P.Q.M.
Il Tribunale di OL così provvede:
1)In parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara l'illegittimità della pretesa sottesa all'intimazione di pagamento n. 07120239029763957000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 071 2018 0010077471 000;
2)Rigetta nel resto l'opposizione;
3)Condanna e , in persona dei rispettivi CP_3 Controparte_8 legali rappresentanti, in solido, al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in euro 3100,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa nel residuo terzo le spese.
4) Rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6 OL, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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