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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati dott.ssa Serena Andaloro Presidente dott.ssa Michela La Porta Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice rel. ha emesso il seguente:
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 1949/2017 R.G., promosso da:
(C.F./P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terme
Vigliatore (ME), Via del Mare n. 131 bis, presso lo studio dell'avv.
Fabio Celi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente;
CONTRO
(10/2016 R.G.F.) Controparte_1
in persona del Curatore, avv. (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
opposta non costituita;
Avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo;
Conclusioni: all'udienza del 17-03-2025, svoltasi, giusta decreto dell'8-02-2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte opponente nelle note scritte del 12-03-
2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, con l'assegnazione all'opponente del termine di giorni 30 per il deposito
1 di una sintetica memoria conclusionale ex art. 99 comma 11 Legge
Fall.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23-11-2017, proponeva Parte_1
opposizione allo stato passivo del Controparte_1
impugnando il decreto del 24.10.2017, comunicato via pec in pari data, con il quale il Giudice Delegato del fallimento n. 10/2016 R.G.F. aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive, rigettando la domanda di ammissione proposta dall'odierna opponente per l'importo complessivo di € 250.000,00.
Sulla scorta dei motivi articolati nell'atto introduttivo, Parte_1
premettendo che “1) La in data 10/04/2017,
[...] Parte_1
depositava istanza tardiva di insinuazione al passivo fallimentare della
per un importo di € 250.000,00. 2) Detto credito trae origine CP_1
dalla sottoscrizione, da parte delle suddette società, della scrittura privata del
29/03/2011, avente ad oggetto la realizzazione delle opere necessarie al completamento del Centro Commerciale sito nella C/da Paesana del Comune di Patti (Vedi doc. alleg.). 3) Più precisamente la si Parte_1
impegnava ad eseguire tutte le opere e le forniture inerenti la tamponatura esterna e la divisione interna del citato centro commerciale, meglio indicate nell'art. 3 del contratto di appalto, da intendersi qui integralmente riportato
e trascritto (Vedi doc. alleg.). 4) L'odierna opponente procedeva pertanto all'esecuzione degl'interventi concordati, nonché alle forniture all'uopo occorrenti. 5) Con missiva del 28/06/2012, recapitata l'1/08/2012, la CP_1
veniva sollecitata al pagamento delle fatture n°12, 14, 15, 18, 24, 26,
[...]
37, e 69 del 2011, emesse a fronte delle forniture di materiali ivi analiticamente riportati (Vedi doc. alleg.). 6) La con la Parte_1
suddetta missiva, invitava altresì la alla contabilizzazione di CP_1
tutti i lavori eseguiti dalla stessa nel cantiere del Centro Commerciale di
C/da Paesana di Patti e quindi al pagamento dei medesimi. 7) Il Giudice
Delegato Dott.ssa Alacqua Concetta, con decreto del 24/10/2017, depositato
2 in Cancelleria in pari data, comunicato al sottoscritto difensore in data
24/10/2017, dichiarava l'esecutività dello stato passivo delle domande tardive e disponeva l'esclusione del credito vantato dalla (Vedi Parte_1
doc. alleg.). 8) Detta decisione veniva assunta sulla scorta delle motivazioni offerte dal Curatore Fallimentare della società debitrice, Avv. CP_2
alle quali esso Giudice integralmente si riportava”, chiedeva
[...]
all'intestato Tribunale di “1) In via preliminare accertare e dichiarare la piena ammissibilità e/o procedibilità della presente opposizione. 2) Nel merito, accertare e dichiarare che la a seguito della Parte_1
sottoscrizione della scrittura privata del 29/03/2011, ha eseguito tutte le forniture di materiali di cui alle fatture n°12, 14, 15, 18, 24, 26, 37 e 69 del
2011. 3) Sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Parte_1
ha realizzato tutte le opere meglio indicate nell'art. 3 della scrittura
[...]
privata del 29/03/2011. 4) Conseguentemente accertare e dichiarare che il credito complessivamente vantato dalla ammonta ad € Parte_1
250.000,00, oppure nel diverso importo che verrà determinato in corso di causa, nonché la natura privilegiata dello stesso, ammettendolo conseguentemente al passivo fallimentare. 5) In via gradata, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla ammonta ad € Parte_1
250.000,00, oppure nel diverso importo che verrà determinato in corso di causa, nonché la natura chirografaria dello stesso, ammettendolo conseguentemente al passivo fallimentare”.
Ancorché ritualmente evocata in giudizio (cfr. documenti depositati il
6-08-2021), la Curatela non si costituiva.
Quindi, con ordinanza del 10-2-2022, il Giudice, rilevato che “Con riferimento alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. reiterata da parte ricorrente all'udienza del 7-2-2022 giusta note del
20-01-2022, non può che ribadirsi quanto già rilevato nell'ordinanza del 6-
07-2021 ossia che “la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
(che, invero, risultano concessi dal precedente G.I. titolare del ruolo all'udienza del 6-03-2018) è estranea al modello processuale del rito speciale regolato dall'art. 99 Legge Fallimentare in materia di opposizione allo stato
3 passivo”. Vanno, invece, ritenute ammissibili le richieste di prova testimoniale formulate da parte opponente nel proprio ricorso introduttivo in relazione a tutti i capitoli di prova articolati nelle lettere A - B - C - D - E con i testi ivi indicati”, ammetteva le prove testimoniali come in parte motiva, rinviando per l'escussione dei testi all'udienza del 25 marzo
2022.
Di poi, con ordinanza del 16-03-2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11-03-2024, il Giudice, atteso che
“Non può trovare accoglimento l'istanza ex art. 210 c.p.c. stante l'incertezza in merito al soggetto che deterrebbe la documentazione richiesta;
Si ritiene, invece, ammissibile e rilevante la chiesta CTU, affinché il consulente tecnico
d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni utile indagine: “Accerti e verifichi quali delle opere oggetto della scrittura privata del 29/03/2011, indicate all'art. 3 della stessa, furono concretamente realizzate dalla società opponente nel cantiere del centro commerciale di C/da
Paesana del Comune di Patti e quindi proceda alla loro quantificazione in termini economici”, nominava CTU l'ing. al quale Persona_1
rimetteva il superiore quesito.
In data 17 settembre 2024, il CTU depositava la propria relazione definitiva e, all'esito dell'udienza del 19-11-2024, la causa veniva rinviata per l'avvio alla fase decisoria all'udienza del 17 marzo 2025.
Come accennato, all'udienza del 17-03-2025, svoltasi, giusta decreto dell'8-02-2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte opponente nelle note scritte del 12-03-
2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, con l'assegnazione all'opponente del termine di giorni 30 per il deposito di una sintetica memoria conclusionale ex art. 99 comma 11 Legge
Fall.
Segnatamente, nelle predette note del 12 marzo Parte_1
2025: “insiste in tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa e preso atto dell'avvenuto deposito dell'elaborato peritale, a firma del nominato CTU Ing. si chiede che la causa Persona_1
4 venga rimessa al collegio per la decisione, con la concessione di un termine per il deposito di note conclusive”.
In data 17 aprile 2025, la società opponente depositava una memoria conclusionale.
2. Anzitutto, va dichiarata la contumacia della
[...]
che, benché ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
(cfr. documenti depositati il 6-08-2021), non si è costituita.
3. Preliminarmente, occorre rammentare in diritto alcuni principi fondamentali che innervano l'intera materia dell'ammissione allo stato passivo e dell'opposizione alla stessa (procedimento compreso), e cioè che:
1) il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione civile
20.01.2015 n. 826; Cass . 09.02.2004 n. 2387: e Cass sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n.
982;) mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I,
9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832);
2) tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr. da ultimo Cass. S.u.
20.02.2013, n. 4213; Cass.
9.5.2011 n. 10081;Cass. civ., Sez. I, 15 marzo
2005, n. 5582;);
3) il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la rilevante conseguenza che in esso non possono essere avanzate domande nuove che non siano già contenute nell'istanza di ammissione al passivo operando il principio della immutabilità della domanda (Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2003, n.
5 9716; Cass. civ., Sez. lavoro, 28 maggio 2003, n. 8472; Cass. civ., Sez. I,
8 novembre 1997, n. 11026);
4) per contro, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume quella di convenuto, nulla impedisce - nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consentono - al curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nell'originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 l. fall. (
Cass. 11.5.2001 n. 656; Cass. civ., Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6963; App.
Trieste, 29 marzo 2006;);
5) il Tribunale ha la sola facoltà - il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio - di acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova (Cass. civ.,
21.12.2005 n. 28302; Cass. Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ.,
Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832; Trib. Milano, 7 ottobre 2003; Trib.
Padova, 27 febbraio 2002).
6) quanto alla prova del credito, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito;
conseguentemente, non è applicabile nei suoi confronti l'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorché, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del
6 credito) (Cass. Civ.
9.5.2013 n. 11017; Cass. civ., 9-5.2011 n.
10081; Cass. Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582;);
7) in sede di ammissione al passivo fallimentare, al fine dell'accertamento dell'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa è soggetta alle regole dettate dall'art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell'interesse della massa o del fallito dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal fallito medesimo ( Cass. Sez. civ.
9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582; Cass. civ.,
Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 2000, n.
9539; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1370;);
8) infine, ma in questo caso si tratta di regola generale e non operante in via esclusiva per il , le fatture commerciali non accettate, CP_1
non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio;
ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an
o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass.
Sez. civ. 11,03.2011 n. 5915; Cass. Sez. civ.
3.3.2009 n. 5071; Cass. civ.,
Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22401; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2003, n. 12518;
Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3188).
4. Richiamati tali principi generali e passando al caso di specie, rileva notare che il decreto del Giudice delegato, oggetto della presente opposizione, si è fondato su un principio giuridico corretto, atteso che il curatore non può essere annoverato tra i soggetti di cui agli artt.
2709 e 2710 c.c., i quali operano solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti
7 oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/12/2016, n.26776).
Cionondimeno, “L'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo” (Cassazione civile sez. VI,
06/06/2012, n.9175).
Di talché, nella vicenda in esame, al valore indiziario da attribuirsi alle fatture in parola vanno aggregate le risultanze delle prove testimoniali assunte all'udienza del 25 marzo 2022 e all'udienza del
20 maggio 2022.
A tal riguardo, appare opportuno, trascrivere i quesiti ammessi con ordinanza del 10-2-2022, ossia: “a) Vero o no che le fatture che mi vengono esibite (n°1 del 18/04/2011, n°3 del 26/05/011, n°6 del 27/05/011,
n°23 del 09/05/011, n°26 del 13/05/011, n°39 del 06/06/011, n°58 del
05/07/011 e n°82 del 09/08/011), allegate al fascicolo di parte dell'opponente, sono state emesse a seguito delle forniture di materiali e delle prestazioni
d'opera effettuate nel cantiere del Centro Commerciale di C/da Paesana del
Comune di Patti?; b) Vero o no che le forniture di materiali e le prestazioni
d'opera di cui alle suindicate fatture sono state effettuate in esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 29/03/2011? c) Vero o no che la forniture di materiali e le prestazioni d'opera di cui alle suindicate fatture sono state pagate dalla per il tramite degli assegni CP_1
bancari allegati al fascicolo di parte opponente e che qui mi vengono esibiti?;
d) Vero o no che i materiali di cui alle fatture che mi vengono esibite (n°12 del 10/06/011, n°14 del 16/06/011, n°15 del 17/06/011, n°18 del 30/06/011,
n°24 del 15/07/011, n°26 del 26/07/011, n°37 del 15/10/011 e n°69 del
25/07/011), allegate al fascicolo di parte dell'opponente, sono stati forniti alla in esecuzione del contratto di appalto del 29/03/2011? e) Vero o CP_1
no che nel cantiere del Centro Commerciale di C/da Paesana di Patti la
[...]
ha realizzato le prestazioni d'opera elencate nell''art. 3 della Parte_1
scrittura privata del 29/03/2011, di cui mi viene data lettura? ”.
8 In particolare, il teste sentito Testimone_1
all'udienza del 25-3-2022, ha riferito che:
E il teste sentito alla predetta udienza Testimone_2
del 25-3-2022, ha dichiarato che:
9 Anche Testimone_3
quanto si riporta:
, escussa all' udienza del 20-5-2022, ha riferito
10 Alla luce delle superiori dichiarazioni testimoniali risultano, pertanto, provati l'esistenza e l'anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento dei crediti vantati dalla società opponente, come portati dalla fatture sopramenzionate, per l'importo complessivo di €
22.054,59, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino alla dichiarazione di fallimento.
Ne discende l'accoglimento della domanda avanzata da
[...]
Parte_1
5. Quanto alle opere che la società opponente assume realizzate nel cantiere del centro commerciale di C/da Paesana del comune di Patti, come da clausola 3 della scrittura privata di appalto del 29/03/2011, unitamente alle dichiarazioni rese dai precitati testi che hanno confermato la circostanza di cui alla lettera E del ricorso introduttivo, ossia: “(e) Vero o no che nel cantiere del Centro Commerciale di C/da
Paesana di Patti la ha realizzato le prestazioni d'opera Parte_1
elencate nell''art. 3 della scrittura privata del 29/03/2011, di cui mi viene data lettura?)” occorre avere riguardo alle risultanze della consulenza
11 tecnica d'ufficio redatta dall'ing. il quale ha Persona_1
accertato quanto segue:
“
3 - RISPOSTE AI QUESITI POSTI NEL MANDATO
“Accerti e verifichi quali delle opere oggetto della scrittura privata del
29/03/2011, indicate all'art.3 della stessa, furono concretamente realizzate dalla società opponente nel cantiere del centro commerciale di C/da Paesana del Comune di Patti e quindi proceda alla loro quantificazione in termini economici” Il Centro Commerciale in C/da Paesana del Comune di Patti costituisce un imponente manufatto edilizio allo stato rustico, in corso di costruzione da oltre un decennio per una intervenuta interruzione dei lavori di esecuzione. In data 29.03.2011 è intervenuta una scrittura privata fra la committente e la per la realizzazione Parte_2 Parte_1
delle opere inerenti la tompognatura esterna e la divisione interna del centro commerciale. All'art. 3 della suddetta scrittura privata sono state descritte le opere oggetto di appalto e i relativi prezzi di applicazione:
12 13
Non tutte le lavorazioni descritte all'art.3 del contratto sono state realizzate. 14 Sono state realizzate le seguenti lavorazioni:
Parete esterna di tamponamento
- PARETE K-WALL 140/140:
1) Posa in opera di pannelli K-WALL 140
2) Posa in opera e fornitura di struttura metallica zincata 8/10 guida U e
Angolare L €/mq 13,00
- LATO INTERNO:
1) Applicazione di 2 lastre di cartongesso standard (knauf) da mm 12,5
2) Stuccatura dei giunti con prodotti e tecniche knauf
3) Non è stata realizzata la pitturazione
Pertanto, il relativo prezzo di applicazione sarà computato pari a €/mq 13,00
Pareti interne di divisione
- PARETE STANDARD:
1) Posa in opera di pareti K-WALL 80/80
2) Fornitura di lastre di cartongesso (una lastra per lato da 12,5 mm)
3) Posa in opera e fornitura di struttura metallica zincata 10/10, di guida ad
U e di guida angolare a l, di viti e tasselli €/mq 17,50.
Sulla scorta degli accessi effettuati è stato redatto un rilievo metrico e conseguente conteggio delle opere riscontrate, alcune delle quali in cattivo stato di conservazione dovuto alla circostanza che le opere risultano abbandonate alle intemperie da oltre 10 anni.
Di seguito, viene riportato il conteggio:
Parete esterna di tamponamento - 140/140 + n.2 lastre CP_3
cartongesso
m 170,00 x m 11,00 = mq 1.870,00 x €/mq 26,00 = € 48.620,00
Pareti interne divisorie Piano terra - m 480,00 x m 4,50 = mq 2.160,00 x
€/mq 17,50 = € 37.800,00 Piano primo – m 150,00 x m 4,50 = mq 675,00 x
€/mq 17,50 = € 11.812,50 Complessivamente le lavorazioni realizzate descritte all'art.3 del contratto ammontano a € 48.620,00 + € 37.800,00 + €
11.812,50 = € 98.232,50 oltre Iva. La parte attrice, in occasione degli accessi, ha lamentato la presenza di n.34 lastre KWal 80/80 di dimensioni
1,00 m x 4,50 m, depositate sul pavimento e non messe in opera. Lo
15 scrivente non ha tenuto conto di dette lastre nella computazione delle lavorazioni in quanto la sola fornitura non costituisce una voce di contratto, non essendo state le lastre concretamente messe in opera”.
Considerato, allora, che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio appaiono validi sul piano tecnico scientifico e congruamente motivati, il Collegio ritiene che parte opponente abbia fornito la prova sia dell'esecuzione di tali lavorazioni sia del quantum del credito spettante a pari ad € 98.232,50 oltre Iva, Parte_1
con conseguente accoglimento anche di tale domanda.
6. In conclusione, vanno accolte le domande della società opponente nei limiti di cui sopra, ovvero per i seguenti importi: € 22.054,59 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino alla dichiarazione di fallimento della società oltre all'importo CP_1
di € 98.232,50 oltre Iva.
7. Va rigettato, invece, il quarto motivo di opposizione relativo alla dedotta natura privilegiata del credito vantato, considerata la correttezza giuridica dell'argomentazione formulata dal Curatore come recepita dal Giudice delegato, ossia:
Infatti, giova osservare che “Il privilegio che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non è applicabile al credito avente a oggetto il compenso dovuto per le prestazioni rese in esecuzione di un appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. La ratio della norma è ravvisata nell'intento di rafforzare la tutela dei crediti delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e lavoro derivanti da prestazioni lavorative destinate a soddisfare
16 le esigenze di sostentamento del lavoratore, tra le quali il legislatore ha espressamente annoverato quelle rese in esecuzione di appalti di servizi e della vendita di manufatti, in tale modo compiendo una scelta che trova la sua giustificazione nella prevalenza dell'attività lavorativa sugli altri fattori produttivi e nella inopportunità di dettare una disciplina differenziata per i singoli casi. Tali esigenze di tutela sono state ritenute insussistenti con riguardo ai crediti derivanti da appalti d'opera, nei quali, pur riscontrandosi ugualmente il concorso dell'attività lavorativa con la fornitura della materia prima e con la sopportazione delle spese generali connesse all'attività
d'impresa, non può affermarsi con sicurezza la prevalenza della prima componente rispetto alle altre, in quanto la stessa circostanza che la prestazione sia dedotta in contratto nella sua globalità, senza potere essere scissa nelle singole componenti, non consente d'individuare l'incidenza di ciascuna di esse” (Cassazione civile sez. I, 04/03/2015, n.4383).
Sulla base di quanto esposto, quindi, l'opponente deve essere ammesso al passivo del al chirografo per le Controparte_1
somme sopraelencate.
8. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che la prova del credito è stata fornita soltanto in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, per le medesime ragioni, vanno integralmente e definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sezione civile, nel procedimento di opposizione allo stato passivo, iscritto al n.
1949/2017 R.G.:
1. Previa declaratoria di contumacia della Controparte_1
[...]
2. In accoglimento dell'opposizione proposta e a modifica del decreto di esecutività dello stato passivo, ammette parte opponente al passivo
17 del al per il credito di € 22.054,59 Controparte_1 Parte_3
oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino alla dichiarazione di fallimento della società oltre che per il CP_1
credito di € 98.232,50 oltre Iva;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
4. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, definitivamente a carico della società opponente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Serena Andaloro
18
SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati dott.ssa Serena Andaloro Presidente dott.ssa Michela La Porta Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice rel. ha emesso il seguente:
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 1949/2017 R.G., promosso da:
(C.F./P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terme
Vigliatore (ME), Via del Mare n. 131 bis, presso lo studio dell'avv.
Fabio Celi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente;
CONTRO
(10/2016 R.G.F.) Controparte_1
in persona del Curatore, avv. (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
opposta non costituita;
Avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo;
Conclusioni: all'udienza del 17-03-2025, svoltasi, giusta decreto dell'8-02-2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte opponente nelle note scritte del 12-03-
2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, con l'assegnazione all'opponente del termine di giorni 30 per il deposito
1 di una sintetica memoria conclusionale ex art. 99 comma 11 Legge
Fall.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23-11-2017, proponeva Parte_1
opposizione allo stato passivo del Controparte_1
impugnando il decreto del 24.10.2017, comunicato via pec in pari data, con il quale il Giudice Delegato del fallimento n. 10/2016 R.G.F. aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive, rigettando la domanda di ammissione proposta dall'odierna opponente per l'importo complessivo di € 250.000,00.
Sulla scorta dei motivi articolati nell'atto introduttivo, Parte_1
premettendo che “1) La in data 10/04/2017,
[...] Parte_1
depositava istanza tardiva di insinuazione al passivo fallimentare della
per un importo di € 250.000,00. 2) Detto credito trae origine CP_1
dalla sottoscrizione, da parte delle suddette società, della scrittura privata del
29/03/2011, avente ad oggetto la realizzazione delle opere necessarie al completamento del Centro Commerciale sito nella C/da Paesana del Comune di Patti (Vedi doc. alleg.). 3) Più precisamente la si Parte_1
impegnava ad eseguire tutte le opere e le forniture inerenti la tamponatura esterna e la divisione interna del citato centro commerciale, meglio indicate nell'art. 3 del contratto di appalto, da intendersi qui integralmente riportato
e trascritto (Vedi doc. alleg.). 4) L'odierna opponente procedeva pertanto all'esecuzione degl'interventi concordati, nonché alle forniture all'uopo occorrenti. 5) Con missiva del 28/06/2012, recapitata l'1/08/2012, la CP_1
veniva sollecitata al pagamento delle fatture n°12, 14, 15, 18, 24, 26,
[...]
37, e 69 del 2011, emesse a fronte delle forniture di materiali ivi analiticamente riportati (Vedi doc. alleg.). 6) La con la Parte_1
suddetta missiva, invitava altresì la alla contabilizzazione di CP_1
tutti i lavori eseguiti dalla stessa nel cantiere del Centro Commerciale di
C/da Paesana di Patti e quindi al pagamento dei medesimi. 7) Il Giudice
Delegato Dott.ssa Alacqua Concetta, con decreto del 24/10/2017, depositato
2 in Cancelleria in pari data, comunicato al sottoscritto difensore in data
24/10/2017, dichiarava l'esecutività dello stato passivo delle domande tardive e disponeva l'esclusione del credito vantato dalla (Vedi Parte_1
doc. alleg.). 8) Detta decisione veniva assunta sulla scorta delle motivazioni offerte dal Curatore Fallimentare della società debitrice, Avv. CP_2
alle quali esso Giudice integralmente si riportava”, chiedeva
[...]
all'intestato Tribunale di “1) In via preliminare accertare e dichiarare la piena ammissibilità e/o procedibilità della presente opposizione. 2) Nel merito, accertare e dichiarare che la a seguito della Parte_1
sottoscrizione della scrittura privata del 29/03/2011, ha eseguito tutte le forniture di materiali di cui alle fatture n°12, 14, 15, 18, 24, 26, 37 e 69 del
2011. 3) Sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Parte_1
ha realizzato tutte le opere meglio indicate nell'art. 3 della scrittura
[...]
privata del 29/03/2011. 4) Conseguentemente accertare e dichiarare che il credito complessivamente vantato dalla ammonta ad € Parte_1
250.000,00, oppure nel diverso importo che verrà determinato in corso di causa, nonché la natura privilegiata dello stesso, ammettendolo conseguentemente al passivo fallimentare. 5) In via gradata, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla ammonta ad € Parte_1
250.000,00, oppure nel diverso importo che verrà determinato in corso di causa, nonché la natura chirografaria dello stesso, ammettendolo conseguentemente al passivo fallimentare”.
Ancorché ritualmente evocata in giudizio (cfr. documenti depositati il
6-08-2021), la Curatela non si costituiva.
Quindi, con ordinanza del 10-2-2022, il Giudice, rilevato che “Con riferimento alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. reiterata da parte ricorrente all'udienza del 7-2-2022 giusta note del
20-01-2022, non può che ribadirsi quanto già rilevato nell'ordinanza del 6-
07-2021 ossia che “la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
(che, invero, risultano concessi dal precedente G.I. titolare del ruolo all'udienza del 6-03-2018) è estranea al modello processuale del rito speciale regolato dall'art. 99 Legge Fallimentare in materia di opposizione allo stato
3 passivo”. Vanno, invece, ritenute ammissibili le richieste di prova testimoniale formulate da parte opponente nel proprio ricorso introduttivo in relazione a tutti i capitoli di prova articolati nelle lettere A - B - C - D - E con i testi ivi indicati”, ammetteva le prove testimoniali come in parte motiva, rinviando per l'escussione dei testi all'udienza del 25 marzo
2022.
Di poi, con ordinanza del 16-03-2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11-03-2024, il Giudice, atteso che
“Non può trovare accoglimento l'istanza ex art. 210 c.p.c. stante l'incertezza in merito al soggetto che deterrebbe la documentazione richiesta;
Si ritiene, invece, ammissibile e rilevante la chiesta CTU, affinché il consulente tecnico
d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni utile indagine: “Accerti e verifichi quali delle opere oggetto della scrittura privata del 29/03/2011, indicate all'art. 3 della stessa, furono concretamente realizzate dalla società opponente nel cantiere del centro commerciale di C/da
Paesana del Comune di Patti e quindi proceda alla loro quantificazione in termini economici”, nominava CTU l'ing. al quale Persona_1
rimetteva il superiore quesito.
In data 17 settembre 2024, il CTU depositava la propria relazione definitiva e, all'esito dell'udienza del 19-11-2024, la causa veniva rinviata per l'avvio alla fase decisoria all'udienza del 17 marzo 2025.
Come accennato, all'udienza del 17-03-2025, svoltasi, giusta decreto dell'8-02-2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte opponente nelle note scritte del 12-03-
2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, con l'assegnazione all'opponente del termine di giorni 30 per il deposito di una sintetica memoria conclusionale ex art. 99 comma 11 Legge
Fall.
Segnatamente, nelle predette note del 12 marzo Parte_1
2025: “insiste in tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa e preso atto dell'avvenuto deposito dell'elaborato peritale, a firma del nominato CTU Ing. si chiede che la causa Persona_1
4 venga rimessa al collegio per la decisione, con la concessione di un termine per il deposito di note conclusive”.
In data 17 aprile 2025, la società opponente depositava una memoria conclusionale.
2. Anzitutto, va dichiarata la contumacia della
[...]
che, benché ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
(cfr. documenti depositati il 6-08-2021), non si è costituita.
3. Preliminarmente, occorre rammentare in diritto alcuni principi fondamentali che innervano l'intera materia dell'ammissione allo stato passivo e dell'opposizione alla stessa (procedimento compreso), e cioè che:
1) il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione civile
20.01.2015 n. 826; Cass . 09.02.2004 n. 2387: e Cass sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n.
982;) mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I,
9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832);
2) tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr. da ultimo Cass. S.u.
20.02.2013, n. 4213; Cass.
9.5.2011 n. 10081;Cass. civ., Sez. I, 15 marzo
2005, n. 5582;);
3) il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la rilevante conseguenza che in esso non possono essere avanzate domande nuove che non siano già contenute nell'istanza di ammissione al passivo operando il principio della immutabilità della domanda (Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2003, n.
5 9716; Cass. civ., Sez. lavoro, 28 maggio 2003, n. 8472; Cass. civ., Sez. I,
8 novembre 1997, n. 11026);
4) per contro, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume quella di convenuto, nulla impedisce - nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consentono - al curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nell'originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 l. fall. (
Cass. 11.5.2001 n. 656; Cass. civ., Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6963; App.
Trieste, 29 marzo 2006;);
5) il Tribunale ha la sola facoltà - il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio - di acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova (Cass. civ.,
21.12.2005 n. 28302; Cass. Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ.,
Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832; Trib. Milano, 7 ottobre 2003; Trib.
Padova, 27 febbraio 2002).
6) quanto alla prova del credito, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito;
conseguentemente, non è applicabile nei suoi confronti l'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorché, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del
6 credito) (Cass. Civ.
9.5.2013 n. 11017; Cass. civ., 9-5.2011 n.
10081; Cass. Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582;);
7) in sede di ammissione al passivo fallimentare, al fine dell'accertamento dell'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa è soggetta alle regole dettate dall'art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell'interesse della massa o del fallito dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal fallito medesimo ( Cass. Sez. civ.
9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582; Cass. civ.,
Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 2000, n.
9539; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1370;);
8) infine, ma in questo caso si tratta di regola generale e non operante in via esclusiva per il , le fatture commerciali non accettate, CP_1
non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio;
ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an
o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass.
Sez. civ. 11,03.2011 n. 5915; Cass. Sez. civ.
3.3.2009 n. 5071; Cass. civ.,
Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22401; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2003, n. 12518;
Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3188).
4. Richiamati tali principi generali e passando al caso di specie, rileva notare che il decreto del Giudice delegato, oggetto della presente opposizione, si è fondato su un principio giuridico corretto, atteso che il curatore non può essere annoverato tra i soggetti di cui agli artt.
2709 e 2710 c.c., i quali operano solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti
7 oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/12/2016, n.26776).
Cionondimeno, “L'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento può essere ritenuta provata anche se la relativa fattura non sia stata debitamente registrata nelle scritture contabili, quando tale anteriorità risulti inequivocamente in altro modo” (Cassazione civile sez. VI,
06/06/2012, n.9175).
Di talché, nella vicenda in esame, al valore indiziario da attribuirsi alle fatture in parola vanno aggregate le risultanze delle prove testimoniali assunte all'udienza del 25 marzo 2022 e all'udienza del
20 maggio 2022.
A tal riguardo, appare opportuno, trascrivere i quesiti ammessi con ordinanza del 10-2-2022, ossia: “a) Vero o no che le fatture che mi vengono esibite (n°1 del 18/04/2011, n°3 del 26/05/011, n°6 del 27/05/011,
n°23 del 09/05/011, n°26 del 13/05/011, n°39 del 06/06/011, n°58 del
05/07/011 e n°82 del 09/08/011), allegate al fascicolo di parte dell'opponente, sono state emesse a seguito delle forniture di materiali e delle prestazioni
d'opera effettuate nel cantiere del Centro Commerciale di C/da Paesana del
Comune di Patti?; b) Vero o no che le forniture di materiali e le prestazioni
d'opera di cui alle suindicate fatture sono state effettuate in esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 29/03/2011? c) Vero o no che la forniture di materiali e le prestazioni d'opera di cui alle suindicate fatture sono state pagate dalla per il tramite degli assegni CP_1
bancari allegati al fascicolo di parte opponente e che qui mi vengono esibiti?;
d) Vero o no che i materiali di cui alle fatture che mi vengono esibite (n°12 del 10/06/011, n°14 del 16/06/011, n°15 del 17/06/011, n°18 del 30/06/011,
n°24 del 15/07/011, n°26 del 26/07/011, n°37 del 15/10/011 e n°69 del
25/07/011), allegate al fascicolo di parte dell'opponente, sono stati forniti alla in esecuzione del contratto di appalto del 29/03/2011? e) Vero o CP_1
no che nel cantiere del Centro Commerciale di C/da Paesana di Patti la
[...]
ha realizzato le prestazioni d'opera elencate nell''art. 3 della Parte_1
scrittura privata del 29/03/2011, di cui mi viene data lettura? ”.
8 In particolare, il teste sentito Testimone_1
all'udienza del 25-3-2022, ha riferito che:
E il teste sentito alla predetta udienza Testimone_2
del 25-3-2022, ha dichiarato che:
9 Anche Testimone_3
quanto si riporta:
, escussa all' udienza del 20-5-2022, ha riferito
10 Alla luce delle superiori dichiarazioni testimoniali risultano, pertanto, provati l'esistenza e l'anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento dei crediti vantati dalla società opponente, come portati dalla fatture sopramenzionate, per l'importo complessivo di €
22.054,59, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino alla dichiarazione di fallimento.
Ne discende l'accoglimento della domanda avanzata da
[...]
Parte_1
5. Quanto alle opere che la società opponente assume realizzate nel cantiere del centro commerciale di C/da Paesana del comune di Patti, come da clausola 3 della scrittura privata di appalto del 29/03/2011, unitamente alle dichiarazioni rese dai precitati testi che hanno confermato la circostanza di cui alla lettera E del ricorso introduttivo, ossia: “(e) Vero o no che nel cantiere del Centro Commerciale di C/da
Paesana di Patti la ha realizzato le prestazioni d'opera Parte_1
elencate nell''art. 3 della scrittura privata del 29/03/2011, di cui mi viene data lettura?)” occorre avere riguardo alle risultanze della consulenza
11 tecnica d'ufficio redatta dall'ing. il quale ha Persona_1
accertato quanto segue:
“
3 - RISPOSTE AI QUESITI POSTI NEL MANDATO
“Accerti e verifichi quali delle opere oggetto della scrittura privata del
29/03/2011, indicate all'art.3 della stessa, furono concretamente realizzate dalla società opponente nel cantiere del centro commerciale di C/da Paesana del Comune di Patti e quindi proceda alla loro quantificazione in termini economici” Il Centro Commerciale in C/da Paesana del Comune di Patti costituisce un imponente manufatto edilizio allo stato rustico, in corso di costruzione da oltre un decennio per una intervenuta interruzione dei lavori di esecuzione. In data 29.03.2011 è intervenuta una scrittura privata fra la committente e la per la realizzazione Parte_2 Parte_1
delle opere inerenti la tompognatura esterna e la divisione interna del centro commerciale. All'art. 3 della suddetta scrittura privata sono state descritte le opere oggetto di appalto e i relativi prezzi di applicazione:
12 13
Non tutte le lavorazioni descritte all'art.3 del contratto sono state realizzate. 14 Sono state realizzate le seguenti lavorazioni:
Parete esterna di tamponamento
- PARETE K-WALL 140/140:
1) Posa in opera di pannelli K-WALL 140
2) Posa in opera e fornitura di struttura metallica zincata 8/10 guida U e
Angolare L €/mq 13,00
- LATO INTERNO:
1) Applicazione di 2 lastre di cartongesso standard (knauf) da mm 12,5
2) Stuccatura dei giunti con prodotti e tecniche knauf
3) Non è stata realizzata la pitturazione
Pertanto, il relativo prezzo di applicazione sarà computato pari a €/mq 13,00
Pareti interne di divisione
- PARETE STANDARD:
1) Posa in opera di pareti K-WALL 80/80
2) Fornitura di lastre di cartongesso (una lastra per lato da 12,5 mm)
3) Posa in opera e fornitura di struttura metallica zincata 10/10, di guida ad
U e di guida angolare a l, di viti e tasselli €/mq 17,50.
Sulla scorta degli accessi effettuati è stato redatto un rilievo metrico e conseguente conteggio delle opere riscontrate, alcune delle quali in cattivo stato di conservazione dovuto alla circostanza che le opere risultano abbandonate alle intemperie da oltre 10 anni.
Di seguito, viene riportato il conteggio:
Parete esterna di tamponamento - 140/140 + n.2 lastre CP_3
cartongesso
m 170,00 x m 11,00 = mq 1.870,00 x €/mq 26,00 = € 48.620,00
Pareti interne divisorie Piano terra - m 480,00 x m 4,50 = mq 2.160,00 x
€/mq 17,50 = € 37.800,00 Piano primo – m 150,00 x m 4,50 = mq 675,00 x
€/mq 17,50 = € 11.812,50 Complessivamente le lavorazioni realizzate descritte all'art.3 del contratto ammontano a € 48.620,00 + € 37.800,00 + €
11.812,50 = € 98.232,50 oltre Iva. La parte attrice, in occasione degli accessi, ha lamentato la presenza di n.34 lastre KWal 80/80 di dimensioni
1,00 m x 4,50 m, depositate sul pavimento e non messe in opera. Lo
15 scrivente non ha tenuto conto di dette lastre nella computazione delle lavorazioni in quanto la sola fornitura non costituisce una voce di contratto, non essendo state le lastre concretamente messe in opera”.
Considerato, allora, che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio appaiono validi sul piano tecnico scientifico e congruamente motivati, il Collegio ritiene che parte opponente abbia fornito la prova sia dell'esecuzione di tali lavorazioni sia del quantum del credito spettante a pari ad € 98.232,50 oltre Iva, Parte_1
con conseguente accoglimento anche di tale domanda.
6. In conclusione, vanno accolte le domande della società opponente nei limiti di cui sopra, ovvero per i seguenti importi: € 22.054,59 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino alla dichiarazione di fallimento della società oltre all'importo CP_1
di € 98.232,50 oltre Iva.
7. Va rigettato, invece, il quarto motivo di opposizione relativo alla dedotta natura privilegiata del credito vantato, considerata la correttezza giuridica dell'argomentazione formulata dal Curatore come recepita dal Giudice delegato, ossia:
Infatti, giova osservare che “Il privilegio che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non è applicabile al credito avente a oggetto il compenso dovuto per le prestazioni rese in esecuzione di un appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. La ratio della norma è ravvisata nell'intento di rafforzare la tutela dei crediti delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e lavoro derivanti da prestazioni lavorative destinate a soddisfare
16 le esigenze di sostentamento del lavoratore, tra le quali il legislatore ha espressamente annoverato quelle rese in esecuzione di appalti di servizi e della vendita di manufatti, in tale modo compiendo una scelta che trova la sua giustificazione nella prevalenza dell'attività lavorativa sugli altri fattori produttivi e nella inopportunità di dettare una disciplina differenziata per i singoli casi. Tali esigenze di tutela sono state ritenute insussistenti con riguardo ai crediti derivanti da appalti d'opera, nei quali, pur riscontrandosi ugualmente il concorso dell'attività lavorativa con la fornitura della materia prima e con la sopportazione delle spese generali connesse all'attività
d'impresa, non può affermarsi con sicurezza la prevalenza della prima componente rispetto alle altre, in quanto la stessa circostanza che la prestazione sia dedotta in contratto nella sua globalità, senza potere essere scissa nelle singole componenti, non consente d'individuare l'incidenza di ciascuna di esse” (Cassazione civile sez. I, 04/03/2015, n.4383).
Sulla base di quanto esposto, quindi, l'opponente deve essere ammesso al passivo del al chirografo per le Controparte_1
somme sopraelencate.
8. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che la prova del credito è stata fornita soltanto in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, per le medesime ragioni, vanno integralmente e definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sezione civile, nel procedimento di opposizione allo stato passivo, iscritto al n.
1949/2017 R.G.:
1. Previa declaratoria di contumacia della Controparte_1
[...]
2. In accoglimento dell'opposizione proposta e a modifica del decreto di esecutività dello stato passivo, ammette parte opponente al passivo
17 del al per il credito di € 22.054,59 Controparte_1 Parte_3
oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino alla dichiarazione di fallimento della società oltre che per il CP_1
credito di € 98.232,50 oltre Iva;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
4. Pone le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, definitivamente a carico della società opponente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Serena Andaloro
18