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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4148/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4148/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Camilla Fabbiani, presso il cui studio in Colle di Val D'Elsa
(SI), Via Nello Salvi n. 7, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce al CP_1 C.F._2 ricorso congiunto, dall'Avv. Alice Giomi, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n.
91, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2025, per , l'Avv. Camilla Fabbiani e per l'Avv. Alice Giomi così Parte_1 CP_1 concludevano: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG.ra e CP_1
IG. , in data 02.06.2019 a San Gimignano (SI), iscritto nei Registri dello stato Parte_1 2 / 11
civile del Comune di San Gimignano (SI) al n. 7 P1 anno 2019; Ordinare al Comune di San
Gimignano (SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni dello Scioglimento del matrimonio:
1) Confermare l'assegnazione dell'immobile ex casa coniugale, posto in San Gimignano (SI), Via
Martiri di Citerna n. 41, (meglio descritto al Catasto Fabbricati del Comune di San Gimignano,
l'abitazione al foglio 70, part.lle graffate 64 Sub. 31 e 64 sub 34, cat. A/2, classe 03, vani catastali 5,5, rendita catastale €710,13, ed il garage al foglio 70, particella 64, sub. 19, cat. C/6, classe 8, consistenza catastale: 21 metri quadri, rendita €61,41//, e magazzino pertinenziale per la quota di comproprietà indivisa pari a 23730/100000,al fg. 70, part. 64, sub. 22, cat. C/2, classe 4, metri quadrati 15, rendita catastale € 48,03), costituito da porzione di fabbricato, composto da appartamento per civile abitazione al piano primo, con annessi resede esclusivo e garage, (posti in un fabbricato secondario al piano primo sottostrada), in comproprietà per la quota di un mezzo tra i ricorrenti ed acquistato mediante accesso al credito bancario (All. n. 5
Contratto di compravendita e di mutuo bancario acquisto immobile ), Persona_1 alla IG.ra , in quanto genitore collocatario della minore. Nell'immobile, già adibito CP_1
a casa familiare, continuerà ad abitare la IG.ra unitamente alla minore CP_1 Per_2
e ciò sino a quando la MB non sarà economicamente autosufficiente e salvo altro e
[...] diverso ulteriore accordo tra i ricorrenti. Nell'immobile saranno mantenuti tutti gli arredi presenti. Tutte le utenze relative al predetto immobile, ivi comprese quelle condominiali e la tassa sui rifiuti, saranno a completo carico della IG.ra , così come eventuali oneri e CP_1 spese condominiali di spettanza ordinaria e, ciò dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Quanto alla manutenzione dell'immobile, già adibito a casa coniugale, i ricorrenti concordano che tutte le spese riguardanti gli interventi di manutenzione ordinaria (ossia quelli connessi con l'uso ed utilizzo dell'immobile e degli impianti che per legge spettano al conduttore, ivi compresa la manutenzione annuale della caldaia e fumi) spetteranno alla IG.ra mentre ricadranno CP_1 in quota pari al 50% su entrambe le parti le spese di natura straordinaria e che per legge spettano al proprietario connesse con la proprietà dell'immobile (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni degli impianti dovuti a rotture o mal funzionamenti dipendenti da eventi straordinari e che non dipendano dall'utilizzo degli impianti nel tempo, interventi edili di natura straordinaria ecc…). Quest'ultima si impegna manutenere e curare l'immobile ed il giardino con la diligenza del buon padre di famiglia, ed ad eseguire tutte le manutenzioni e 3 / 11
riparazioni ordinarie conseguenti e provocati dall'uso stesso dell'immobile, così come ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, elettrico ecc. presenti.
2) Relativamente al contratto di mutuo cointestato ai signori e CP_1 Parte_1 contratto per la casa ex coniugale (Contratto mutuo fondiario del 26.10.2021-Repertorio n.
56536, Raccolta n. 29692, Notaio Dott. registrato a Siena il 28.10.2021 al n. Persona_3
6303), entrambi continueranno a versare in quota del 50% la rata mensile di mutuo, ciò fino alla sua estinzione, che viene addebitata attualmente sul conto corrente n. 40625410 presso Banca
Cambiano filiale di San Gimignano (SI) cointestato, come da piano di ammortamento di cui al doc. n. 5.
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni richiesta di assegno divorzile e dichiarano di non avere niente altro da pretendere l'una verso l'altro avendo già risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale, eccezion fatta per gli obblighi di cui al contratto di mutuo allegato al doc. 5.
4) Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in maniera Per_2 condivisa, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, ove manterrà la propria residenza anagrafica unitamente alla madre.
I genitori dovranno tenersi informati di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute della figlia e le decisioni di maggior interesse e importanza per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, la figlia si trovi, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
5) I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) La figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con i genitori. Quando di competenza 4 / 11
del padre, resterà con lo stesso dal sabato mattina alle ore 10,15/10,30 circa, quando il Per_2 padre la andrà a prendere a casa della madre, la terrà con sé per l'intero giorno del sabato, la sera vi pernotterà, condurrà la minore ad eventuali attività ricreative/ catechismo della domenica per poi trascorrere insieme la giornata fino alle ore 20.00 della domenica sera, quando il padre la accompagnerà a casa della madre prima della cena.
Durante il periodo infrasettimanale, il padre terrà anche due giorni a settimana, che ad Per_2 oggi vengono indicati nei giorni di martedì e mercoledì. Il padre, pertanto, nei giorni infrasettimanali in precedenza indicati, andrà a prendere a casa della madre, intorno Per_2 alle 17,/15 circa, il giorno del martedì provvederà inoltre a portarla all'attività sportiva ed a riportarla a casa della madre dopo cena, mentre il giorno del mercoledì il padre starà con la figlia sino alle 20,30, quando provvederà ad riaccompagnarla a casa della madre intorno alla
20,30 per cena.
Le parti danno atto che lo schema sopra individuato è diretto a consentire la reale permanenza della minore con entrambi i genitori e, pertanto, stabiliscono che qualora l'attività sportiva della minore venga tenuta esclusivamente nei giorni infrasettimanali di competenza del padre, lo stesso potrà tenere con sè nel giorno in cui ha l'attività sportiva ed altro e diverso Per_2 giorno alla settimana, nel quale la minore non ha l'attività sportiva. Pertanto, i giorni di competenza infrasettimanale del padre potranno essere modificati e concordati tra i genitori ad inizio della stagione sportiva annuale. In tale ottica le parti, infatti, si rendono ciascuna disponibile una volta a settimana ad accompagnare e riprendere la minore all'attività sportiva
(ad oggi la ginnastica artistica).
Ad eccezione di quanto concordato sopra, i giorni ed orari indicati, tuttavia, potranno essere, in via eccezionale, oggetto di modifica tra i genitori, da concordare per iscritto nei modi e termini meglio sotto descritti, nel caso in cui le esigenze della minore e dei genitori cambino.
Riguardo alle modifiche relative ai fine settimana di competenza del padre o della madre, ai giorni e orari di visita infrasettimanale del padre, i ricorrenti concordano che le stesse non potranno essere oggetto di modifica, salvo situazioni eccezionali di urgenza ed emergenza, e le modifiche comunque dovranno essere concordate tra i genitori per iscritto, anche tramite messaggistica wathsapp, con preavviso di 48h, salvo urgenze impreviste ed imprevedibili.
Quanto concordato potrà valere anche per i periodi non scolastici.
7) Circa le vacanze Natalizie, Pasquali e le altre festività, ivi compreso il compleanno della 5 / 11
piccola , i genitori si accorderanno tra loro di volta in volta, tenuto conto delle esigenze Per_2
e volontà della figlia minore, su come organizzare i periodi presso l'uno e l'altro genitore. I genitori stabiliscono in ogni caso e sin da adesso che i tempi di permanenza della figlia presso di loro, saranno in ogni caso suddivisi in modo paritetico tra di loro, così da permettere alla figlia di poter godere di adeguato tempo di libero dalla scuola con ciascuno di loro
8) Circa le vacanze estive i genitori si accorderanno ogni anno sui periodi di spettanza e competenza assieme alla figlia. In ogni caso le parti stabiliscono che durante le vacanze estive starà con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi ed altrettanto con Per_2 la madre. I genitori dovranno comunicare all'altro il periodo di ferie prescelto entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno la figlia ed impegnarsi a rendersi sempre reperibili.
9) Considerate le rispettive condizioni economico patrimoniali dei genitori, gli esborsi sostenuti dal padre per la propria quota di mutuo, considerati inoltri i bisogni e le necessità della figlia minore ed il tenore di vita goduto da essa durante la convivenza dei genitori, il sig. Pt_1 corrisponderà alla madre la somma di € 300,00// mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Detta somma sarà versata dal padre, sul conto corrente della madre, alle Per_2 coordinate bancarie già note, entro il giorno 20 di ogni mese e sarà poi sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2026.
10) Relativamente alle spese riguardanti la mensa scolastica della minore, i ricorrenti concordano che le stesse saranno ripartite tra loro nella misura del 50%. Per quanto riguarda le spese relative all'abbigliamento e calzature, il padre rimborserà alla madre e dietro sua richiesta il 50% delle stesse fino ad un massimo di spesa rimborsabile annua di €400,00.
11) Le spese di natura straordinaria relative alla figlia, ovverosia quelle che trascendono le sue prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, individuate come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale di Siena e nei punti che seguono, con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori nella quota del 50% al padre e del 50% alla madre e ciò
a far data dalla sottoscrizione del presente atto e comunque previa esibizione della documentazione giustificativa.
I ricorrenti si impegnano, quindi, a rispettare quanto previsto ed indicato nel predetto protocollo dell'Ecc.mo Tribunale di Siena in tema di spese straordinarie, ad eccezione di quanto concordato nel presente ricorso. 6 / 11
Vengono di seguito evidenziate le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo:
1. Spese che NON prevedono il preventivo accordo dei genitori:
A) - spese scolastiche:
a) - tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) - libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica
(tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
B) - spese extrascolastiche:
a) - un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori
(già svolti dalla minore durante la convivenza dei genitori o attività o corsi similari per fascia di prezzo mensile a quelli già svolti durante la convivenza dei genitori); b) – tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio, oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata e in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c)- spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) – spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) – spese di manutenzione (mantenimento riparazioni, cambio gomme), bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
C) - spese mediche:
a) - cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) - le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) - trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/ specialista ed erogati dal SSN, e) - spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritte dallo specialista;
f) - farmaci e medicinali detraibili prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
g) farmaci e medicinali da banco detraibili (es. Nurofen, Tachipirina, collirio) solo per l'ipotesi in cui l'altro genitore non provveda ad acquistare a sua volta il medesimo 7 / 11
farmaco/medicinale per la cura della figlia. Qualora l'altro genitore provveda all'acquisto invierà copia del relativo scontrino o ricevuta fiscale all'altro. h) – gli esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia, non richiedono un preventivo accordo, saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, salvo quanto specificatamente previsto al punto n. g) secondo le modalità di cui al successivo punto E) e ss.
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
A) – Spese scolastiche:
a) - tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso;
b) - corsi di specializzazione o master;
c) – gite scolastiche con pernottamento;
d) – corsi di recupero e lezioni private;
e) - alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale.
B) – Spese extrascolastiche:
a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
C) – Spese medico sanitarie:
a) - sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia;
b) - cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
c) - farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici); d) - trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al genitore 8 / 11
che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, secondo le modalità di cui al successivo punto E)e ss.
D) – Onere di concertazione e modalità di accordo. Con riferimento alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, a dimostrazione dello stesso, il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore a mezzo e mail, fax, sms, messaggio whatsapp o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
Le scelte di maggiore interesse per la figlia (istruzione, educazione e salute) dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
E) Onere di documentazione delle spese extra assegno. Tutte le spese straordinarie di cui al punto n. 11 di cui sopra e quindi quelle indicate all'art 3 del protocollo adottato dal Tribunale di
Siena in materia, dovranno essere documentate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica quando prevista e in ogni caso dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia e, ove sussistente e necessaria (ad esempio per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica.
F) Modalità e termini di restituzione e/o corresponsione delle spese extra -assegno. Per tutte le spese straordinarie il genitore anticipatario delle stesse dovrà presentare all'altro genitore (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica WA o altra idonea dimostrativa della ricezione) la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 500,00//, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, i genitori metteranno a disposizione per la propria spettanza pro quota la somma necessaria.
12) - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito a titolo di assegno unico o istituti 9 / 11
equipollenti per n. 12 mensilità all'anno, verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra
; CP_1
13) Per quanto riguarda le detrazioni fiscali ai fini Irpef e/ o qualsiasi ulteriore detrazione fiscale per figli a carico comunque denominate negli anni, le stesse saranno operate dal padre nella quota del 50% e dalla madre nella quota del 50%. La Minore sarà fiscalmente a carico per la quota del 50% del padre e per la quota del 50% della madre;
14) - I ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto di ognuno dei due e della figlia minore o di altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi.
15) Stante l'introduzione del presente ricorso in forma congiunta, i ricorrenti, in virtù di quanto disposto dalle linee guida del Tribunale di Siena, non allegano al presente il piano genitoriale né depositano la documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 allegando unicamente le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
16) Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta.
17) - le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.”;
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che nel giugno 2012 avevano iniziato una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale, dalla quale era nata la figlia il 31.12.2015 a Poggibonsi (SI), e Persona_2 che successivamente, in data 2.6.2019 in San Gimignano (SI), avevano contratto matrimonio civile, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al n. 7, p. 1, anno 2019; evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato e che la convivenza era diventata intollerabile e, per tale ragione, concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 189/2024 del 16.12.2024 omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 10 / 11
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e anno chiesto, cumulativamente, la pronuncia di Separazione Pt_1 CP_1 consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n.189/2024 del 16.12.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato il giorno C.F._1 CP_1 C.F._2
02.6.2019 in San Gimignano (SI), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Gimignano al n. 7, p. 1, anno 2019, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della 11 / 11
presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4148/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Camilla Fabbiani, presso il cui studio in Colle di Val D'Elsa
(SI), Via Nello Salvi n. 7, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce al CP_1 C.F._2 ricorso congiunto, dall'Avv. Alice Giomi, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n.
91, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2025, per , l'Avv. Camilla Fabbiani e per l'Avv. Alice Giomi così Parte_1 CP_1 concludevano: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG.ra e CP_1
IG. , in data 02.06.2019 a San Gimignano (SI), iscritto nei Registri dello stato Parte_1 2 / 11
civile del Comune di San Gimignano (SI) al n. 7 P1 anno 2019; Ordinare al Comune di San
Gimignano (SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni dello Scioglimento del matrimonio:
1) Confermare l'assegnazione dell'immobile ex casa coniugale, posto in San Gimignano (SI), Via
Martiri di Citerna n. 41, (meglio descritto al Catasto Fabbricati del Comune di San Gimignano,
l'abitazione al foglio 70, part.lle graffate 64 Sub. 31 e 64 sub 34, cat. A/2, classe 03, vani catastali 5,5, rendita catastale €710,13, ed il garage al foglio 70, particella 64, sub. 19, cat. C/6, classe 8, consistenza catastale: 21 metri quadri, rendita €61,41//, e magazzino pertinenziale per la quota di comproprietà indivisa pari a 23730/100000,al fg. 70, part. 64, sub. 22, cat. C/2, classe 4, metri quadrati 15, rendita catastale € 48,03), costituito da porzione di fabbricato, composto da appartamento per civile abitazione al piano primo, con annessi resede esclusivo e garage, (posti in un fabbricato secondario al piano primo sottostrada), in comproprietà per la quota di un mezzo tra i ricorrenti ed acquistato mediante accesso al credito bancario (All. n. 5
Contratto di compravendita e di mutuo bancario acquisto immobile ), Persona_1 alla IG.ra , in quanto genitore collocatario della minore. Nell'immobile, già adibito CP_1
a casa familiare, continuerà ad abitare la IG.ra unitamente alla minore CP_1 Per_2
e ciò sino a quando la MB non sarà economicamente autosufficiente e salvo altro e
[...] diverso ulteriore accordo tra i ricorrenti. Nell'immobile saranno mantenuti tutti gli arredi presenti. Tutte le utenze relative al predetto immobile, ivi comprese quelle condominiali e la tassa sui rifiuti, saranno a completo carico della IG.ra , così come eventuali oneri e CP_1 spese condominiali di spettanza ordinaria e, ciò dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Quanto alla manutenzione dell'immobile, già adibito a casa coniugale, i ricorrenti concordano che tutte le spese riguardanti gli interventi di manutenzione ordinaria (ossia quelli connessi con l'uso ed utilizzo dell'immobile e degli impianti che per legge spettano al conduttore, ivi compresa la manutenzione annuale della caldaia e fumi) spetteranno alla IG.ra mentre ricadranno CP_1 in quota pari al 50% su entrambe le parti le spese di natura straordinaria e che per legge spettano al proprietario connesse con la proprietà dell'immobile (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni degli impianti dovuti a rotture o mal funzionamenti dipendenti da eventi straordinari e che non dipendano dall'utilizzo degli impianti nel tempo, interventi edili di natura straordinaria ecc…). Quest'ultima si impegna manutenere e curare l'immobile ed il giardino con la diligenza del buon padre di famiglia, ed ad eseguire tutte le manutenzioni e 3 / 11
riparazioni ordinarie conseguenti e provocati dall'uso stesso dell'immobile, così come ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici, elettrico ecc. presenti.
2) Relativamente al contratto di mutuo cointestato ai signori e CP_1 Parte_1 contratto per la casa ex coniugale (Contratto mutuo fondiario del 26.10.2021-Repertorio n.
56536, Raccolta n. 29692, Notaio Dott. registrato a Siena il 28.10.2021 al n. Persona_3
6303), entrambi continueranno a versare in quota del 50% la rata mensile di mutuo, ciò fino alla sua estinzione, che viene addebitata attualmente sul conto corrente n. 40625410 presso Banca
Cambiano filiale di San Gimignano (SI) cointestato, come da piano di ammortamento di cui al doc. n. 5.
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni richiesta di assegno divorzile e dichiarano di non avere niente altro da pretendere l'una verso l'altro avendo già risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale, eccezion fatta per gli obblighi di cui al contratto di mutuo allegato al doc. 5.
4) Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in maniera Per_2 condivisa, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, ove manterrà la propria residenza anagrafica unitamente alla madre.
I genitori dovranno tenersi informati di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute della figlia e le decisioni di maggior interesse e importanza per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, la figlia si trovi, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
5) I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) La figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con i genitori. Quando di competenza 4 / 11
del padre, resterà con lo stesso dal sabato mattina alle ore 10,15/10,30 circa, quando il Per_2 padre la andrà a prendere a casa della madre, la terrà con sé per l'intero giorno del sabato, la sera vi pernotterà, condurrà la minore ad eventuali attività ricreative/ catechismo della domenica per poi trascorrere insieme la giornata fino alle ore 20.00 della domenica sera, quando il padre la accompagnerà a casa della madre prima della cena.
Durante il periodo infrasettimanale, il padre terrà anche due giorni a settimana, che ad Per_2 oggi vengono indicati nei giorni di martedì e mercoledì. Il padre, pertanto, nei giorni infrasettimanali in precedenza indicati, andrà a prendere a casa della madre, intorno Per_2 alle 17,/15 circa, il giorno del martedì provvederà inoltre a portarla all'attività sportiva ed a riportarla a casa della madre dopo cena, mentre il giorno del mercoledì il padre starà con la figlia sino alle 20,30, quando provvederà ad riaccompagnarla a casa della madre intorno alla
20,30 per cena.
Le parti danno atto che lo schema sopra individuato è diretto a consentire la reale permanenza della minore con entrambi i genitori e, pertanto, stabiliscono che qualora l'attività sportiva della minore venga tenuta esclusivamente nei giorni infrasettimanali di competenza del padre, lo stesso potrà tenere con sè nel giorno in cui ha l'attività sportiva ed altro e diverso Per_2 giorno alla settimana, nel quale la minore non ha l'attività sportiva. Pertanto, i giorni di competenza infrasettimanale del padre potranno essere modificati e concordati tra i genitori ad inizio della stagione sportiva annuale. In tale ottica le parti, infatti, si rendono ciascuna disponibile una volta a settimana ad accompagnare e riprendere la minore all'attività sportiva
(ad oggi la ginnastica artistica).
Ad eccezione di quanto concordato sopra, i giorni ed orari indicati, tuttavia, potranno essere, in via eccezionale, oggetto di modifica tra i genitori, da concordare per iscritto nei modi e termini meglio sotto descritti, nel caso in cui le esigenze della minore e dei genitori cambino.
Riguardo alle modifiche relative ai fine settimana di competenza del padre o della madre, ai giorni e orari di visita infrasettimanale del padre, i ricorrenti concordano che le stesse non potranno essere oggetto di modifica, salvo situazioni eccezionali di urgenza ed emergenza, e le modifiche comunque dovranno essere concordate tra i genitori per iscritto, anche tramite messaggistica wathsapp, con preavviso di 48h, salvo urgenze impreviste ed imprevedibili.
Quanto concordato potrà valere anche per i periodi non scolastici.
7) Circa le vacanze Natalizie, Pasquali e le altre festività, ivi compreso il compleanno della 5 / 11
piccola , i genitori si accorderanno tra loro di volta in volta, tenuto conto delle esigenze Per_2
e volontà della figlia minore, su come organizzare i periodi presso l'uno e l'altro genitore. I genitori stabiliscono in ogni caso e sin da adesso che i tempi di permanenza della figlia presso di loro, saranno in ogni caso suddivisi in modo paritetico tra di loro, così da permettere alla figlia di poter godere di adeguato tempo di libero dalla scuola con ciascuno di loro
8) Circa le vacanze estive i genitori si accorderanno ogni anno sui periodi di spettanza e competenza assieme alla figlia. In ogni caso le parti stabiliscono che durante le vacanze estive starà con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi ed altrettanto con Per_2 la madre. I genitori dovranno comunicare all'altro il periodo di ferie prescelto entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno la figlia ed impegnarsi a rendersi sempre reperibili.
9) Considerate le rispettive condizioni economico patrimoniali dei genitori, gli esborsi sostenuti dal padre per la propria quota di mutuo, considerati inoltri i bisogni e le necessità della figlia minore ed il tenore di vita goduto da essa durante la convivenza dei genitori, il sig. Pt_1 corrisponderà alla madre la somma di € 300,00// mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Detta somma sarà versata dal padre, sul conto corrente della madre, alle Per_2 coordinate bancarie già note, entro il giorno 20 di ogni mese e sarà poi sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2026.
10) Relativamente alle spese riguardanti la mensa scolastica della minore, i ricorrenti concordano che le stesse saranno ripartite tra loro nella misura del 50%. Per quanto riguarda le spese relative all'abbigliamento e calzature, il padre rimborserà alla madre e dietro sua richiesta il 50% delle stesse fino ad un massimo di spesa rimborsabile annua di €400,00.
11) Le spese di natura straordinaria relative alla figlia, ovverosia quelle che trascendono le sue prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, individuate come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale di Siena e nei punti che seguono, con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori nella quota del 50% al padre e del 50% alla madre e ciò
a far data dalla sottoscrizione del presente atto e comunque previa esibizione della documentazione giustificativa.
I ricorrenti si impegnano, quindi, a rispettare quanto previsto ed indicato nel predetto protocollo dell'Ecc.mo Tribunale di Siena in tema di spese straordinarie, ad eccezione di quanto concordato nel presente ricorso. 6 / 11
Vengono di seguito evidenziate le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo:
1. Spese che NON prevedono il preventivo accordo dei genitori:
A) - spese scolastiche:
a) - tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) - libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica
(tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
B) - spese extrascolastiche:
a) - un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori
(già svolti dalla minore durante la convivenza dei genitori o attività o corsi similari per fascia di prezzo mensile a quelli già svolti durante la convivenza dei genitori); b) – tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio, oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata e in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c)- spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) – spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) – spese di manutenzione (mantenimento riparazioni, cambio gomme), bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
C) - spese mediche:
a) - cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) - le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) - trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/ specialista ed erogati dal SSN, e) - spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritte dallo specialista;
f) - farmaci e medicinali detraibili prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
g) farmaci e medicinali da banco detraibili (es. Nurofen, Tachipirina, collirio) solo per l'ipotesi in cui l'altro genitore non provveda ad acquistare a sua volta il medesimo 7 / 11
farmaco/medicinale per la cura della figlia. Qualora l'altro genitore provveda all'acquisto invierà copia del relativo scontrino o ricevuta fiscale all'altro. h) – gli esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia, non richiedono un preventivo accordo, saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, salvo quanto specificatamente previsto al punto n. g) secondo le modalità di cui al successivo punto E) e ss.
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
A) – Spese scolastiche:
a) - tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, nonché le spese universitarie presso università statali in caso di fuori corso;
b) - corsi di specializzazione o master;
c) – gite scolastiche con pernottamento;
d) – corsi di recupero e lezioni private;
e) - alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale.
B) – Spese extrascolastiche:
a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
C) – Spese medico sanitarie:
a) - sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia;
b) - cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
c) - farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici); d) - trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al genitore 8 / 11
che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, secondo le modalità di cui al successivo punto E)e ss.
D) – Onere di concertazione e modalità di accordo. Con riferimento alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, a dimostrazione dello stesso, il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore a mezzo e mail, fax, sms, messaggio whatsapp o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
Le scelte di maggiore interesse per la figlia (istruzione, educazione e salute) dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
E) Onere di documentazione delle spese extra assegno. Tutte le spese straordinarie di cui al punto n. 11 di cui sopra e quindi quelle indicate all'art 3 del protocollo adottato dal Tribunale di
Siena in materia, dovranno essere documentate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica quando prevista e in ogni caso dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia e, ove sussistente e necessaria (ad esempio per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica.
F) Modalità e termini di restituzione e/o corresponsione delle spese extra -assegno. Per tutte le spese straordinarie il genitore anticipatario delle stesse dovrà presentare all'altro genitore (a mezzo di raccomandata a mano o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica WA o altra idonea dimostrativa della ricezione) la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 500,00//, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, i genitori metteranno a disposizione per la propria spettanza pro quota la somma necessaria.
12) - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito a titolo di assegno unico o istituti 9 / 11
equipollenti per n. 12 mensilità all'anno, verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra
; CP_1
13) Per quanto riguarda le detrazioni fiscali ai fini Irpef e/ o qualsiasi ulteriore detrazione fiscale per figli a carico comunque denominate negli anni, le stesse saranno operate dal padre nella quota del 50% e dalla madre nella quota del 50%. La Minore sarà fiscalmente a carico per la quota del 50% del padre e per la quota del 50% della madre;
14) - I ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto di ognuno dei due e della figlia minore o di altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi.
15) Stante l'introduzione del presente ricorso in forma congiunta, i ricorrenti, in virtù di quanto disposto dalle linee guida del Tribunale di Siena, non allegano al presente il piano genitoriale né depositano la documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 allegando unicamente le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
16) Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta.
17) - le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.”;
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che nel giugno 2012 avevano iniziato una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale, dalla quale era nata la figlia il 31.12.2015 a Poggibonsi (SI), e Persona_2 che successivamente, in data 2.6.2019 in San Gimignano (SI), avevano contratto matrimonio civile, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Gimignano al n. 7, p. 1, anno 2019; evidenziavano che il rapporto coniugale si era deteriorato e che la convivenza era diventata intollerabile e, per tale ragione, concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 189/2024 del 16.12.2024 omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per il divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.09.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 10 / 11
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e anno chiesto, cumulativamente, la pronuncia di Separazione Pt_1 CP_1 consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n.189/2024 del 16.12.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato il giorno C.F._1 CP_1 C.F._2
02.6.2019 in San Gimignano (SI), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Gimignano al n. 7, p. 1, anno 2019, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della 11 / 11
presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi