Sentenza 20 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 20/11/2023, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 06396/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02119/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da AI AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Longobardi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Giorgiadi in Napoli, Centro Direzionale di Napoli, Isola G1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cirillo, Anna Lucia Grivet Fojaja e Alfonso Navarra, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Attilio Doria in Napoli, alla via G. Bausan n. 36 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della ordinanza n.4907 del 24 febbraio 2017, successivamente notificata in data 27 febbraio 2017, recante ordine di demolizione delle opere abusive realizzate in Gragnano, alla via Bagnoli n.11 con avvertenza, in caso di inottemperanza, delle sanzioni di cui all’art.31 co.4 bis D.P.R. n. 380/2001;
-di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui il provvedimento di comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 Legge n. 241/90 di diniego di concessione edilizia in sanatoria del 10 aprile 2017 ed il successivo provvedimento recante diniego della concessione edilizia in sanatoria del 28 aprile 2017 delle opere realizzate sul predetto sito;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-della ordinanza n.37del 18 settembre 2019, successivamente notificata in data 20 settembre 2019, recante ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i, di € 20.000,00, in ragione della mancata ottemperanza dell’ordinanza n. 9 del 24 febbraio 2017 di ripristino dello stato dei luoghi relativa alle opere abusive de quibus ;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra cui il richiamato verbale di sopralluogo prot. n. 07/17 del 4 giugno 2017 eseguito in relazione alle opere abusive in argomento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;
Vista la dichiarazione del 30 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati affidando il gravame ai seguenti profili di censura:
1) Violazione e falsa applicazione art. 31comma 2 d.p.r. 380/01-art.3 l.241/90 - Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto-violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi generali regolanti il rapporto tra procedura autorizzatoria e procedura sanzionatoria ; 2) Violazione art. 31 eccesso di potere per erroneità dei presupposti - Violazione art.7, 10, 26 legge 47/85 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti - Difetto di istruttoria; 3) Violazione art.3 legge 241/90 - Violazione art.24 cost. - Violazione dei principi generali in materia- Eccesso di potere - Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione artt.1 2 e 3 l.n.241/90 - Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – Travisamento - Difetto di motivazione - Contraddittorietà - Violazione dei principi generali in materia - Violazione art.97 cost. - Illegittimità derivata;
- i motivi aggiunti notificati in data 16 ottobre 2019, ad oggetto l’ulteriore ordinanza in epigrafe indicata, sono stati stati affidati ai seguenti ulteriori motivi:
1) Violazione e falsa applicazione art. 31 d.p.r. 6.06.2001 n. 380 – Violazione art. 1 legge 24.11.1981 n. 689 - Violazione art. 1 e 3 legge 7.08.1990 n. 241 – Violazione art. 25 della Cost. –Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Violazione del principio di legalita' - Assenza dei presupposti; 2) Violazione e falsa applicazione art. 31, co. 4 bis, del d.p.r. 06.06.2001 n. 380 - Violazione art 7 e ss. della legge 07.08.1990 n. 241 - Violazione art. 97 della costituzione - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Violazione diritto di difesa 3) Violazione artt. 3 e 6 d.p.r. 6.06.2001 n. 380 - Violazione e falsa applicazione art. 31 d.p.r. 6.06.2001 n. 380 – Violazione art. 3 legge 7.08.1990 n. 241 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Inesistenza dei presupposti - Difetto di istruttoria – Travisamento - Sproporzionalità “;
Dato atto che:
-si è costituito in giudizio il Comune di Gragnano contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
- in vista della udienza straordinaria di smaltimento del 09 novembre 2011 la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, instando per la compensazione delle spese di giudizio;
- all’udienza del 09 novembre 2023 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
-il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente siccome depositata dalla stessa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione degli stessi, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ”, (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612);
- le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente FF
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO