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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Bordin, visti gli artt. 132 e
281-quinquies c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 859 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
DI BERNARDO VITTORIO
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte costituita ha precisato le conclusioni come da note sostitutive scritte dell'udienza del
18.04.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e gli elementi del processo rilevanti per la decisione sono, in sintesi, i seguenti.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di
[...] Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data
28.10.2014 in Cermignano (TE), Frazione Casamarano.
1.1.1. A sostegno della domanda così spiegata, egli ha allegato e dedotto:
- che il 28.10.2014, mentre stava percorrendo a bordo della sua bicicletta da corsa, insieme ad altri ciclisti, il tratto di strada sito in , Teramo, Frazione CP_1
Casamarano, a causa di una buca e del brecciolino presente sull'asfalto in prossimità di una curva era caduto rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali;
- che per effetto del sinistro era originato un danno patrimoniale di euro 3.350,00, a titolo di costi per la riparazione della sua bicicletta da corsa;
- che egli aveva riportato un danno biologico per invalidità permanente pari al 14/15%, oltre a 2 giorni di inabilità temporanea assoluta, 90 giorni di inabilità temporanea al
75%, 60 giorni di inabilità temporanea al 50% e 60 giorni di inabilità temporanea al 25%, oltre ad aver sostenuto spese mediche documentate per euro 2.492,15, tra cui le spese per la consulenza medica di parte;
- che per tali danni, patrimoniali e non, doveva ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
atteso che la causa del sinistro era da CP_1 individuarsi in via esclusiva nelle condizioni della strada, inidonee a garantire la sicurezza del transito stradale.
1.2. Parte convenuta, pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita, e all'udienza del 20.06.2017 è stata dichiarata contumace.
2. La causa, istruita mediante produzioni documentali, assunzione di testimoni e consulenza tecnica medico-legale, è stata introitata per la decisione dal precedente titolare del procedimento in data 08.02.2022, senza assegnazione dei termini.
2.1. Con provvedimento del 18.04.2024 la causa è stata nuovamente
2 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta a 20 giorni per la redazione delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per la redazione delle memorie di replica.
3. In ordine al merito della lite si osserva quanto segue.
3.1 Come è noto, la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile, in astratto, anche alla
P.A. (cfr. Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010
n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione di custodia sussistente tra la res e colui che sulla stessa esercita l'effettivo potere di controllo. È su tale soggetto, difatti, che grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n.
2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006).
3.2. Dalla prospettiva dell'imputazione soggettiva, la fattispecie in esame si atteggia, dunque, quale forma di responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata alla sussistenza:
a) di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, sussistente ove quest'ultimo abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr.
Cass. civ., n. 20427/2008) e che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (in termini, Cass. civile, sez. III, 22/03/2016, n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ.,
n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
8229/2010 cit.);
b) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può
3 esser escluso dal c.d. caso fortuito inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
3.3. Da tale consolidata interpretazione si dipanano precise conseguenze in punto di distribuzione dell'onus probandi.
L'attore, difatti, deve provare il rapporto di custodia,
l'esistenza del danno, la sua derivazione causale dalla cosa. Il convenuto è invece chiamato a offrire la prova liberatoria del ricorrere del caso fortuito, con la conseguente interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
4. I principi di diritto summenzionati vanno rapportati al caso di specie.
4.1. Dalle prove precostituite e costituende assunte è emersa la conferma della dinamica del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo. Risulta utile, a questo punto, un breve riepilogo delle risultanze istruttorie (cfr., in particolare, verbale di udienza del 05.12.2019).
4.1.1. Il testimone , ciclista che si trovava ad Testimone_1 allenarsi insieme all'attore al momento del fatto, ha confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione, affermando
“procedevamo in fila indiana il precedeva me e la Pt_1
di circa 5 metri. Subito dopo una curva a destra, Parte_2 che avevamo superato, ho visto la bicicletta del riversa Pt_1
a terra in corrispondenza della buca presente sul manto stradale”. Ha inoltre confermato la presenza della buca, riconoscendo lo stato dei luoghi al momento dell'evento dalla documentazione fotografica mostrata, allegata in atti.
4.1.2. La testimone anch'ella intenta ad Testimone_2 allenarsi con l'attore al momento del sinistro, ha a sua volta confermato la dinamica del sinistro descritto in citazione affermando “procedevamo in fila indiana il ci precedeva. Pt_1
4 Subito dopo aver superato una curva a destra ho visto il Pt_1
a terra con la sua bicicletta in corrispondenza della buca raffigurata nelle fotografie che mi vengono mostrate e ancora vi era la curva e un avvallamento”.
4.2. L'istruttoria testimoniale, rispetto ai cui risultati non emergono profili di inattendibilità intrinseca o estrinseca degli escussi, ha dunque confermato la dinamica dell'incidente.
I testimoni escussi pur non avendo assistito al momento specifico della caduta, seguivano a pochi metri di distanza il compagno di allenamenti e sono giunti sul luogo dell'incidente nell'istante immediatamente successivo alla caduta. I testi hanno dunque avuto diretta ed immediata percezione dello stato dei luoghi in cui l'incidente è occorso, peraltro riconoscendo nel corso del loro esame la documentazione fotografica prodotta dall'attore.
5. Quanto alle lesioni patite, la consulenza tecnica d'ufficio le ha ritenute compatibili con la dinamica del sinistro allegata dalla parte attrice, con argomentazioni logiche, coerenti e pienamente condivisibili.
6. Tali elementi di fatto vanno ora coordinati con la struttura della fattispecie normativa invocata dall'attore.
6.1. Sussiste anzitutto il rapporto di custodia, atteso che l'incidente è occorso su una pubblica via, sita nel CP_1 convenuto.
6.2. Sussiste inoltre il nesso di causalità tra lo stato dei luoghi (la presenza della buca, posta subito dopo una curva, e del brecciolino) e il sinistro.
7. Occorre inoltre evidenziare che, se è pur vero che dalla contumacia non discende alcuna ammissione di responsabilità, trattandosi di contegno processuale neutro da intendersi quale ficta litis contestatio, è in ogni caso evidente che, non costituendosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito su di lei gravante.
8. Raggiunta la prova del danno-evento, occorre ora esaminare i
5 profili attinenti al danno-conseguenza.
9. Quanto al danno biologico vanno recepiti i risultati della
C.T.U. versata in atti, che risulta immune da vizi logici e intrinsecamente ragionevole.
9.1. Sul piano della inabilità temporanea risulta che il Pt_1 ha riportato:
- giorni 2 di i.t.t.;
- giorni 90 di i.t.p. al 75%;
- giorni 60 di i.t.p. al 50%;
- giorni 60 di i.t.p. al 25%.
9.2. Dal sinistro è poi occorso un danno biologico comprensivo di danno alla capacità lavorativa generica, non incidente sulla capacità lavorativa specifica, valutabile nella misura del 14%, non suscettibile di miglioramento né di aggravamento. (v. pag.
7 della CTU).
9.3. Ai fini della liquidazione del danno vanno applicate le
Tabelle in uso presso l'Intestato Tribunale (c.d. Tabelle di
Milano, del marzo 2021), tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (24 anni).
9.3.1. Quanto all'inabilità temporanea, tenuto conto del valore monetario giornaliero di liquidazione (euro 99,00), va riconosciuto il ristoro di euro 11.335,50.
9.3.2. Per la componente permanente del danno biologico vanno invece liquidati euro 42.841,00, esclusa la personalizzazione in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988).
10. A ciò vanno sommate le spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue dal C.T.U., per un importo complessivo di euro
2.492,15, con esclusione della necessità di spese mediche future
(v. pag. 7 della CTU), nonché l'importo di euro 3.350,00 per la riparazione del velocipede da corsa, come da preventivo versato in atti e confermato dal teste escusso in Testimone_3 data 05.12.2019.
11. L'importo liquidato a titolo di danno biologico (euro
6 54.176,50) va devalutato dalla data di pubblicazione delle
Tabelle (marzo 2021) a quella del sinistro 28.10.2014. Tale importo va poi rivalutato sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati dalla data del sinistro all'attualità.
All'esito di tali operazioni matematiche, la componente biologica del danno-conseguenza è pari ad euro 62.575,96.
12. L'importo riconosciuto per la riparazione del velocipede va rivalutato dalla data del preventivo all'attualità, sulla base del predetto Indice, dovendosi dunque liquidare la complessiva somma di euro 4.020,00.
13. Il convenuto va dunque condannato al risarcimento di CP_1 complessivi euro 69.088,11. Su tale importo decorrono gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pronuncia al saldo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; parametri per il procedimento di mediazione e negoziazione assistita, per la sola fase di attivazione;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% per tutte le fasi, compresa quella di attivazione della negoziazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. cit. tenuto conto dell'attività concretamente svolta, della contumacia della controparte e della non particolare complessità delle questioni).
14.1. Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto del 27.05.2024, sono poste definitivamente a carico del
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
7 disattesa, così provvede:
- condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, in favore di , della Parte_1 somma di euro 69.088,11, oltre interessi ex art. 1284, comma
1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- condanna il alla refusione, in favore Controparte_1 di delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento, che si liquidano in euro 7.555,50 per compensi e in euro 555,53 per esborsi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico del le Controparte_1 spese di C.T.U., liquidate con separato decreto del
27.05.2024.
Così deciso in Teramo, 03.06.2024.
Il Giudice
Luca Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Bordin, visti gli artt. 132 e
281-quinquies c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 859 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
DI BERNARDO VITTORIO
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte costituita ha precisato le conclusioni come da note sostitutive scritte dell'udienza del
18.04.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e gli elementi del processo rilevanti per la decisione sono, in sintesi, i seguenti.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio il al fine di
[...] Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
1 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data
28.10.2014 in Cermignano (TE), Frazione Casamarano.
1.1.1. A sostegno della domanda così spiegata, egli ha allegato e dedotto:
- che il 28.10.2014, mentre stava percorrendo a bordo della sua bicicletta da corsa, insieme ad altri ciclisti, il tratto di strada sito in , Teramo, Frazione CP_1
Casamarano, a causa di una buca e del brecciolino presente sull'asfalto in prossimità di una curva era caduto rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali;
- che per effetto del sinistro era originato un danno patrimoniale di euro 3.350,00, a titolo di costi per la riparazione della sua bicicletta da corsa;
- che egli aveva riportato un danno biologico per invalidità permanente pari al 14/15%, oltre a 2 giorni di inabilità temporanea assoluta, 90 giorni di inabilità temporanea al
75%, 60 giorni di inabilità temporanea al 50% e 60 giorni di inabilità temporanea al 25%, oltre ad aver sostenuto spese mediche documentate per euro 2.492,15, tra cui le spese per la consulenza medica di parte;
- che per tali danni, patrimoniali e non, doveva ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
atteso che la causa del sinistro era da CP_1 individuarsi in via esclusiva nelle condizioni della strada, inidonee a garantire la sicurezza del transito stradale.
1.2. Parte convenuta, pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita, e all'udienza del 20.06.2017 è stata dichiarata contumace.
2. La causa, istruita mediante produzioni documentali, assunzione di testimoni e consulenza tecnica medico-legale, è stata introitata per la decisione dal precedente titolare del procedimento in data 08.02.2022, senza assegnazione dei termini.
2.1. Con provvedimento del 18.04.2024 la causa è stata nuovamente
2 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta a 20 giorni per la redazione delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per la redazione delle memorie di replica.
3. In ordine al merito della lite si osserva quanto segue.
3.1 Come è noto, la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile, in astratto, anche alla
P.A. (cfr. Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010
n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione di custodia sussistente tra la res e colui che sulla stessa esercita l'effettivo potere di controllo. È su tale soggetto, difatti, che grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n.
2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006).
3.2. Dalla prospettiva dell'imputazione soggettiva, la fattispecie in esame si atteggia, dunque, quale forma di responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata alla sussistenza:
a) di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, sussistente ove quest'ultimo abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr.
Cass. civ., n. 20427/2008) e che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (in termini, Cass. civile, sez. III, 22/03/2016, n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ.,
n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
8229/2010 cit.);
b) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può
3 esser escluso dal c.d. caso fortuito inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
3.3. Da tale consolidata interpretazione si dipanano precise conseguenze in punto di distribuzione dell'onus probandi.
L'attore, difatti, deve provare il rapporto di custodia,
l'esistenza del danno, la sua derivazione causale dalla cosa. Il convenuto è invece chiamato a offrire la prova liberatoria del ricorrere del caso fortuito, con la conseguente interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
4. I principi di diritto summenzionati vanno rapportati al caso di specie.
4.1. Dalle prove precostituite e costituende assunte è emersa la conferma della dinamica del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo. Risulta utile, a questo punto, un breve riepilogo delle risultanze istruttorie (cfr., in particolare, verbale di udienza del 05.12.2019).
4.1.1. Il testimone , ciclista che si trovava ad Testimone_1 allenarsi insieme all'attore al momento del fatto, ha confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione, affermando
“procedevamo in fila indiana il precedeva me e la Pt_1
di circa 5 metri. Subito dopo una curva a destra, Parte_2 che avevamo superato, ho visto la bicicletta del riversa Pt_1
a terra in corrispondenza della buca presente sul manto stradale”. Ha inoltre confermato la presenza della buca, riconoscendo lo stato dei luoghi al momento dell'evento dalla documentazione fotografica mostrata, allegata in atti.
4.1.2. La testimone anch'ella intenta ad Testimone_2 allenarsi con l'attore al momento del sinistro, ha a sua volta confermato la dinamica del sinistro descritto in citazione affermando “procedevamo in fila indiana il ci precedeva. Pt_1
4 Subito dopo aver superato una curva a destra ho visto il Pt_1
a terra con la sua bicicletta in corrispondenza della buca raffigurata nelle fotografie che mi vengono mostrate e ancora vi era la curva e un avvallamento”.
4.2. L'istruttoria testimoniale, rispetto ai cui risultati non emergono profili di inattendibilità intrinseca o estrinseca degli escussi, ha dunque confermato la dinamica dell'incidente.
I testimoni escussi pur non avendo assistito al momento specifico della caduta, seguivano a pochi metri di distanza il compagno di allenamenti e sono giunti sul luogo dell'incidente nell'istante immediatamente successivo alla caduta. I testi hanno dunque avuto diretta ed immediata percezione dello stato dei luoghi in cui l'incidente è occorso, peraltro riconoscendo nel corso del loro esame la documentazione fotografica prodotta dall'attore.
5. Quanto alle lesioni patite, la consulenza tecnica d'ufficio le ha ritenute compatibili con la dinamica del sinistro allegata dalla parte attrice, con argomentazioni logiche, coerenti e pienamente condivisibili.
6. Tali elementi di fatto vanno ora coordinati con la struttura della fattispecie normativa invocata dall'attore.
6.1. Sussiste anzitutto il rapporto di custodia, atteso che l'incidente è occorso su una pubblica via, sita nel CP_1 convenuto.
6.2. Sussiste inoltre il nesso di causalità tra lo stato dei luoghi (la presenza della buca, posta subito dopo una curva, e del brecciolino) e il sinistro.
7. Occorre inoltre evidenziare che, se è pur vero che dalla contumacia non discende alcuna ammissione di responsabilità, trattandosi di contegno processuale neutro da intendersi quale ficta litis contestatio, è in ogni caso evidente che, non costituendosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito su di lei gravante.
8. Raggiunta la prova del danno-evento, occorre ora esaminare i
5 profili attinenti al danno-conseguenza.
9. Quanto al danno biologico vanno recepiti i risultati della
C.T.U. versata in atti, che risulta immune da vizi logici e intrinsecamente ragionevole.
9.1. Sul piano della inabilità temporanea risulta che il Pt_1 ha riportato:
- giorni 2 di i.t.t.;
- giorni 90 di i.t.p. al 75%;
- giorni 60 di i.t.p. al 50%;
- giorni 60 di i.t.p. al 25%.
9.2. Dal sinistro è poi occorso un danno biologico comprensivo di danno alla capacità lavorativa generica, non incidente sulla capacità lavorativa specifica, valutabile nella misura del 14%, non suscettibile di miglioramento né di aggravamento. (v. pag.
7 della CTU).
9.3. Ai fini della liquidazione del danno vanno applicate le
Tabelle in uso presso l'Intestato Tribunale (c.d. Tabelle di
Milano, del marzo 2021), tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (24 anni).
9.3.1. Quanto all'inabilità temporanea, tenuto conto del valore monetario giornaliero di liquidazione (euro 99,00), va riconosciuto il ristoro di euro 11.335,50.
9.3.2. Per la componente permanente del danno biologico vanno invece liquidati euro 42.841,00, esclusa la personalizzazione in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 11 novembre 2019, n. 28988).
10. A ciò vanno sommate le spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue dal C.T.U., per un importo complessivo di euro
2.492,15, con esclusione della necessità di spese mediche future
(v. pag. 7 della CTU), nonché l'importo di euro 3.350,00 per la riparazione del velocipede da corsa, come da preventivo versato in atti e confermato dal teste escusso in Testimone_3 data 05.12.2019.
11. L'importo liquidato a titolo di danno biologico (euro
6 54.176,50) va devalutato dalla data di pubblicazione delle
Tabelle (marzo 2021) a quella del sinistro 28.10.2014. Tale importo va poi rivalutato sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati dalla data del sinistro all'attualità.
All'esito di tali operazioni matematiche, la componente biologica del danno-conseguenza è pari ad euro 62.575,96.
12. L'importo riconosciuto per la riparazione del velocipede va rivalutato dalla data del preventivo all'attualità, sulla base del predetto Indice, dovendosi dunque liquidare la complessiva somma di euro 4.020,00.
13. Il convenuto va dunque condannato al risarcimento di CP_1 complessivi euro 69.088,11. Su tale importo decorrono gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pronuncia al saldo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; parametri per il procedimento di mediazione e negoziazione assistita, per la sola fase di attivazione;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% per tutte le fasi, compresa quella di attivazione della negoziazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. cit. tenuto conto dell'attività concretamente svolta, della contumacia della controparte e della non particolare complessità delle questioni).
14.1. Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto del 27.05.2024, sono poste definitivamente a carico del
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
7 disattesa, così provvede:
- condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, in favore di , della Parte_1 somma di euro 69.088,11, oltre interessi ex art. 1284, comma
1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- condanna il alla refusione, in favore Controparte_1 di delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento, che si liquidano in euro 7.555,50 per compensi e in euro 555,53 per esborsi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico del le Controparte_1 spese di C.T.U., liquidate con separato decreto del
27.05.2024.
Così deciso in Teramo, 03.06.2024.
Il Giudice
Luca Bordin
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