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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente rel.
Maria Angela MARCHESIELO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello, iscritta nel registro generale con n. d'ordine 1425 del 2022.
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo n. 97 è altresì elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Pannia e Giuseppe Altieri, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla via Laquari n. 62, presso lo studio dell'avv. Michele Pannia, in virtù di mandato apposto a margine del ricorso introduttivo;
APPELLATA
Avverso l'ordinanza n. 2529/2022 del 4.5.2022, resa dal giudice monocratico del Tribunale di Bari nella causa rubricata al n.r.g. 8473/2021, non comunicata né notificata.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis del 4.6.2021, proposto dinanzi al Tribunale di Bari ed iscritto al n.r.g.
8473/2021, nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
deduceva: Controparte_1
pagina 1 di 11 - di aver svolto attività di custodia di veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada;
- che, per fronteggiare la problematica determinata dall'elevato numero di veicoli giacenti da lungo tempo nei depositi giudiziari, con l'art. 38 d.l. 30.9.2003, n. 269, conv. in l. 24.11.2003 n. 326, in via eccezionale e straordinaria, era stata prevista la possibilità di alienare ai titolari dei depositi tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30.9.2003, anche se non confiscati, anche ai soli fini della rottamazione;
- che, con decreto dirigenziale del 20.3.2004, il aveva dato attuazione alla norma, Parte_1 predisponendo gli adempimenti propedeutici al provvedimento di alienazione in favore dei custodi e determinando il compenso dovuto per la custodia e la conservazione dei veicoli;
- che la dopo la ricognizione dei veicoli giacenti presso la Controparte_2 Controparte_1
con decreto del 22.12.2004, aveva disposto l'alienazione straordinaria dei veicoli ivi custoditi
[...] ed aveva determinato in € 108.564,74 (al netto di iva), secondo le tariffe di cui al citato art. 38, co. 6,
l'importo dovuto al custode;
- che la aveva liquidato alla l'importo – di competenza del Controparte_2 CP_1 [...]
– di € 86.760,20, suddiviso in 5 tranches di pagamento, e che a ciò era seguito il rilascio da Parte_1 parte della delle fatture n. 372 del 25.6.2007 (dell'ammontare di € 34.704,08, iva esclusa, CP_1 relativa a 2 rate), n. 697 del 4.12.2007 (dell'ammontare di € 17.352,04, iva esclusa), n. 109 del
19.2.2008 (dell'ammontare di € 17.352,04, iva esclusa), n. 56 del 27.1.2009 (dell'ammontare di €
17.352,04, iva esclusa);
- che i veicoli erano stati quindi confiscati o alienati al custode al fine della loro rottamazione;
- che l'art. 38, co. 6, d.l. 269/2003, comportante una deroga alla disciplina di determinazione delle tariffe dettata dall'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 22.5.2013, la quale ne aveva censurato la portata discriminatoria rispetto agli interessi dei custodi, compromessi in favore della controparte pubblica, senza alcun meccanismo ragionevole che giustificasse un risparmio per l'erario con metodi espropriativi;
- che dalla declaratoria di incostituzionalità derivava il diritto per la al pagamento degli CP_1 oneri di custodia calcolati con le tariffe vigenti al momento dell'adozione del provvedimento di alienazione straordinaria;
- di aver inviato al Prefetto di Bari, al e all' , in data Parte_1 Controparte_3
18.1.2021, richiesta di integrazione del pagamento, con applicazione della tariffa prefettizia dal giorno pagina 2 di 11 del sequestro sino al giorno di alienazione (decreto del Prefetto di Bari del 22.12.2004) o alla data di confisca;
- di essere creditrice nei confronti del dell'importo complessivo di € 303.369,55, Parte_1 determinato sottraendo, all'importo di € 390.129,75 oltre iva (corrispettivo spettante in applicazione delle tariffe originariamente vigenti) quanto versato dalla in base alle tariffe ex art 38 Controparte_2
d.l. 269/2003 (€ 86.760,20).
Ciò esposto, la ricorrente concludeva come segue:
«in via principale: accertare, per i motivi esposti in premessa, che la Controparte_1
, risulta creditrice per un rimanente importo di euro 303.369,55 iva esclusa, in quanto in
[...] regime dello split payment, in applicazione alla legge 190 del 2014, legge di stabilità 2015, in richiamo all'articolo 17-ter DPR 633/72 stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali per
i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale N. 92/2013, con la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 38 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, che stabiliva, in via eccezionale e straordinaria, la alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito di tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati;
per l'effetto, condannare il , Parte_1 nella persona del pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello CP_4
Stato di Bari, di pagare a favore della , per i veicoli oggetto di Controparte_1 custodia della provincia di Bari, per la somma complessiva di euro 303.369,55 solo corrispettivo, oltre interessi moratori e rivalutazione, oltre spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito, in applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale
N. 92/2013, con la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 38 del decreto legge del 30 settembre
2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, per la portata discriminatoria della stessa norma negli interessi dei custodi, che risultano essere compromessi in modo pregiudizievoli a favore della controparte pubblica senza alcun meccanismo ragionevole che giustifichi un risparmio per
l'erario con metodi espropriativi».
Nel giudizio così instaurato, con comparsa di costituzione e risposta dell'1.12.2021, si costituiva il
, deducendo: Parte_1
pagina 3 di 11 - il proprio difetto di legittimazione passiva (in virtù di tre ragioni così riassumibili: nelle azioni per il pagamento degli oneri per l'attività di custodia svolta precedentemente alla confisca dei veicoli, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro amministrativo;
le amministrazioni tenute alla anticipazione del pagamento delle spese di custodia - salvo recupero dal trasgressore e dall'eventuale obbligato in solido - sono quelle menzionate dall'art. 1 d.p.r. n. 571/1982 e, per le violazioni al Codice della strada, quelle indicate dall'art. 12, co. 1,
2 e 3, c.d.s. (Polizia stradale, Polizia Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
Penitenziaria, etc.), a seconda dell'appartenenza del pubblico ufficiale che ha proceduto col sequestro;
l'art. 12, co. 3, d.p.r. n. 571/1982, secondo cui la liquidazione delle somme dovute al custode è affidata al Prefetto, va inteso nel senso che tale organo debba determinare i relativi oneri e non invece che sia esso, e per esso il , il legittimato passivo di un'eventuale richiesta di Parte_1 adempimento);
- l'infondatezza nel merito della pretesa e, comunque, la sua prescrizione, dal momento che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione andava individuato alla data di sequestro del singolo mezzo o, al più, alla data del decreto di rottamazione straordinaria (22.12.2004), mentre, il primo atto interruttivo posto in essere dalla , era, invece, costituito dall'atto introduttivo del giudizio o, CP_1 al più, dalla nota p.e.c. del 18.1.2021, non assumendo rilievo la sentenza n. 92/2013 emessa dalla Corte costituzionale, essendo essa inidonea a determinare lo spostamento del termine di decorrenza della prescrizione;
e ciò dal momento che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il vizio di illegittimità costituzionale non determina un impedimento legale all'esercizio del diritto, ma costituisce una mera difficoltà di fatto non incidente sul decorso dei termini prescrizionali.
Ciò dedotto, il rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
«- in via preliminare, dichiarare il privo della legittimazione a contraddire;
- Parte_1 nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta siccome infondata e prescritta;
- in ogni caso, con condanna di controparte alla rifusione integrale delle spese di lite».
Con ordinanza ex 702 ter c.p.c. n. 2529/2022 del 4.5.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
«1) accoglie la domanda avanzata da Controparte_1
2) condanna il resistente in persona del a pagare alla ricorrente Parte_1 CP_5 la somma complessiva di €. 303.369,55 oltre iva e Controparte_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite da quest'ultima sostenute che si liquidano in €. 11.472,00 per compensi e €. 607,00 per spese, oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge». pagina 4 di 11 Avverso l'anzidetta decisione, ha proposto appello, con citazione del 26.10.2022, il
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
«preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata;
in accoglimento dell'odierno gravame, riformare l'ordinanza impugnata, rigettando nel merito la domanda di condanna di tale Amministrazione come da narrativa;
condannare altresì l'odierna appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta del 7.12.2022, la Controparte_1 ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto in quanto tardivo e comunque infondato nel merito,
[...]
e chiedendo altresì la conferma della decisione impugnata e la condanna della controparte alle spese.
All'udienza del 28.2.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante scambio e deposito telematico di note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 cpc, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata è così motivata:
«II. Il ricorso deve essere accolto per quanto di seguito precisato.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal
in favore di altri Enti. La legittimazione costituisce condizione dell'azione Parte_1 consistente nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa afferma essere titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa viene individuato come soggetto passivo del diritto o, comunque, come soggetto che ha violato quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva). Tale ricostruzione della legitimatio ad causam si deduce a contrario dall'art. 81 c.p.c. in base al quale
“nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Per costante giurisprudenza di legittimità “la legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent.n. 14468/2008).
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, esclusivamente in base alla prospettazione dell'attore o ricorrente, questi e il convenuto o resistente assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla
(cfr. Cass., sez. III, n. 13756/2006). Essa, in particolare, va accertata comparando i fatti allegati
pagina 5 di 11 dall'attore o dal ricorrente e dunque il rapporto giuridico prospettato con il paradigma giuridico al quale detto rapporto è riconducibile.
Nella vicenda che ci occupa, trovando applicazione le tariffe prefettizie di Bari ed essendo stato il decreto di alienazione emanato dalla Prefettura di Bari, è evidente che il non Parte_1 può considerarsi privo di legittimazione.
Venendo, poi, all'eccezione di prescrizione formulata dal individuandone la Parte_1 decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale dalla data del sequestro del singolo mezzo o dalla data del decreto di rottamazione straordinaria del 22.12.2004, tale ricostruzione non appare condivisibile in quanto non considera gli effetti che la sentenza di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 D. L. n. 269/2003 riverbera sul computo del dies a quo del termine di prescrizione limitatamente a quella parte di diritto di credito non corrisposta in base alla vigenza della norma successivamente dichiarata incostituzionale e, pertanto, eliminata ex tunc dall'ordinamento giuridico.
Ciò posto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 92/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 co. 2, 4, 6 e 10 D. L. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003 per violazione del principio di ragionevolezza, evidenziando che l'originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall'art. 12 D.P.R. 571/82 è stata sostituita con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato, espressamente in deroga sicchè “il rapporto tra depositario e amministrazione è risultato, per cosi' dire, in itinere, stravolto in alcuni dei suoi elementi essenziali, al di fuori peraltro della previsione di qualsiasi meccanismo di concertazione o di accordo e, anzi, con
l'imposizione di oneri non previsti, né prevedibili né all'origine, in costanza del rapporto medesimo;
al punto da potersi escludere che, al di là delle reali intenzioni del legislatore, sia stato operato un effettivo e adeguato bilanciamento tra le esigenze contrapposte”.
L'efficacia retroattiva della sentenza di illegittimità costituzionale incide su tutti i rapporti pendenti ad esclusione, dunque, soltanto di quelli ormai esauriti in modo definitivo a causa della formazione del giudicato o di intervenuta prescrizione: “Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l' illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il pagina 6 di 11 consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia
d'incostituzionalità” (cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. n. 20381/2012)
Sul punto questo Giudice ritiene di uniformarsi al principio già espresso dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 09.03.2022 alla stregua del quale: “Il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nella data della pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto il diritto a ottenere le tariffe ordinarie, al netto di quanto già pagato dalla parte pubblica tra l'entrata in vigore della normativa in deroga e la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, non avrebbe potuto, in alcun modo, essere fatto valere” atteso che non può considerarsi “esaurito” il rapporto intercorrente tra le parti per l'avvenuto pagamento sulla base delle tariffe in deroga, né tantomeno in virtù del fatto che al momento del pagamento la ricorrente non avesse mosso contestazioni sul quantum in ragione della vigenza dell'art. 38 D.L. n. 269/2003. Sotto altro profilo, nessuna contestazione è stata mossa dal
in merito alla quantificazione degli importi effettuata dalla ricorrente mediante Parte_1 predisposizione di un elenco analitico dei veicoli in custodia con indicazione per ciascuno di essi della relativa durata alla stregua delle tariffe ex D.P.R. 571/1982 da applicarsi in ragione della pronuncia di incostituzionalità della successiva disposizione. Alla luce del principio di non contestazione ex art.
115 co. 1 c.p.c. il quantum del credito vantato dalla ricorrente è, dunque, accertato».
****
Occorre preliminarmente prendere in esame l'eccezione di tardività dell'appello avanzata dalla
, la quale sostiene che il gravame sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni di CP_1 cui all'art. 702 quater c.p.c.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.
L'evoluzione giurisprudenziale sul tema dell'impugnazione del provvedimento reso a definizione di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha portato le Sezioni Unite della Suprema Corte (con sentenza n. 28975 del
5.10.2022) a sancire la possibilità, per l'appellante, di avvalersi del c.d. termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. in mancanza delle formalità previste dall'art. 702 quater c.p.c. ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni: «il termine di 30 giorni di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art.
702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c. In mancanza delle dette formalità,
l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art.
327 c.p.c.».
pagina 7 di 11 Si è inoltre affermato che «nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso
l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702 ter, co. 6, c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorre fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione» (v. Cass. civ., sez. III, 23.3.2017, n. 7401; Cass. civ., sez.
VI, 16.2.2022, n. 5079). Tale principio è stato condiviso anche da questa Corte (v. App. Bari, sez. I, sent. 856/2023).
Ebbene, l'ordinanza in questa sede impugnata, depositata il 4.5.2022 a definizione di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non è stata comunicata alle parti dalla competente Cancelleria, né è stata oggetto di notificazione di una parte nei confronti dell'altra (incombenti da cui l'art. 702 quater c.p.c. fa decorrere il termine di trenta giorni ai fini dell'impugnazione).
Ciò considerato, deve affermarsi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 327 c.p.c. e la conseguente decorrenza del termine impugnatorio c.d. lungo. Conseguentemente, poiché il ha Parte_1 proposto impugnazione con atto di citazione notificato il 26.10.2022, entro il termine di sei mesi decorrente dal giorno del deposito della sentenza, deve concludersi per la sua tempestività.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello, si censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito e si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 c.c., dell'art. 38 d.l. n.
269/2003, dell'art. 136 Cost., dell'art. 30 l. n. 87/1953.
L'appellante, nello specifico, contesta la conclusione del Tribunale per cui il credito non potesse ritenersi prescritto in virtù dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 92/2013, critica la tesi per cui alla data di emissione della sentenza il rapporto tra Amministrazione e Depositeria non potesse ancora dirsi esaurito, censura l'affermazione per cui il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con la pubblicazione della decisione della Consulta e non con il decreto di alienazione straordinaria del 22.12.2004.
L'appellante precisa che, nel caso di specie, la pronuncia di incostituzionalità non poteva produrre effetti ex tunc poiché il rapporto dedotto, alla data di emissione della sentenza della Corte costituzionale, doveva ritenersi già esaurito per effetto dell'adempimento definitivo dell'obbligazione pecuniaria a seguito del decreto di alienazione straordinaria del 22.12.2004, accettato dalla CP_1 senza contestazioni o riserve.
pagina 8 di 11 Secondo l'appellante, infine, la vigenza di una norma non ancora dichiarata costituzionalmente illegittima non costituiva un impedimento legale all'esercizio del diritto su cui essa incideva, ma determinava una mera difficoltà di fatto, potendo sempre l'interessato attivare le tutele ordinarie e – in quella sede – sollevare l'incidente di costituzionalità. Nel caso di specie, la , pur potendo, CP_1 non aveva impugnato il decreto di alienazione straordinaria del 22.12.2004 (ove si richiamava espressamente la tariffa ex art. 38, co. 6, d.l. 269/2003), col conseguente consolidamento della situazione giuridica sottesa e l'impossibilità per la successiva pronuncia di incostituzionalità di spiegare i propri effetti su di essa.
Con il secondo motivo di appello, si chiede di regolare le spese del doppio grado di giudizio in favore del come conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Parte_1
La pretesa creditoria azionata in questa sede si fonda sulla affermata reviviscenza del maggior credito determinabile in base alle tariffe originarie (ex d.p.r. n. 571/1982), quale effetto diretto della declaratoria di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 92 del
22.5.2013, dell'art. 38 d.l. 269/2003, norma che introdusse una deroga alla disciplina di determinazione delle tariffe dettata dall'art. 12 d.p.r. n. 571/1982.
Sotto un profilo generale, una pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale di una norma ne comporta l'eliminazione con effetto ex tunc, con la conseguenza della sua inapplicabilità, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta anteriormente alla pubblicazione della decisione, dal momento che l'illegittimità costituzionale ha come presupposto l'invalidità originaria della legge per contrasto con un precetto costituzionale. L'applicazione di tale principio incontra il solo limite dei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (v. Cass. civ., sez. I, 20.11.2012, n. 20381;
Cass. civ., sez. lav., 7.7.2016, n. 13884; Cass. civ., sez. II, 30.1.2025, n. 2258). Ancora, si è condivisibilmente affermato che per “rapporti non esauriti”, “non consolidati” o “ancora pendenti”, si debbano intendere sia quelli che sul piano giudiziale hanno trovato la loro definitiva conclusione mediante sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 l.
11.3.1953, n. 87), sia quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio di diritti ad essi relativi (cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.1991, n. 7587; Cass. civ., sez. III,
19.5.2000, n. 6486, richiamata in termini da Cass. civ., sez. un., 6.5.2002, n. 6487).
Fatte queste necessarie premesse, non può condividersi, tra le varie prospettazioni offerte dal , Parte_1 quella per cui il rapporto de quo debba ritenersi esaurito per il sol fatto dell'adempimento pagina 9 di 11 dell'obbligazione, nel caso di specie rappresentato dal pagamento da parte del nei confronti Parte_1 della , seguito al provvedimento prefettizio di determinazione dei compensi in base alle CP_1 nuove tariffe e alla liquidazione delle somme.
Vanno prese in considerazione, invece, circostanze ulteriori e ben più significative dal punto di vista degli effetti giuridici che ne conseguono: in primo luogo, rileva che la non abbia impugnato CP_1 il provvedimento di alienazione dei beni in proprio favore o il decreto di liquidazione dei compensi
(sedi nelle quali avrebbe potuto anch'essa proporre l'incidente di costituzionalità, idoneo alla rimozione dell'art. 38 d.l. 269/2003); in secondo luogo, rileva che essa non abbia neppure mosso riserve espresse nei confronti delle Autorità che hanno emesso i succitati provvedimenti;
infine, rileva che la pretesa creditrice (più semplicemente) non abbia mai – medio tempore – costituito in mora il per i maggiori importi. Parte_1
Potendo l'interessata ricorrere ad una ricca gamma di forme rimediali, si può affermare che, nel caso in questione, il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituiva un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, ma un mero ostacolo di fatto. Pertanto, pur nella vigenza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, per la era possibile esercitare il proprio diritto CP_1
e quindi rivendicare – nelle forme testé richiamate – il credito calcolato sulla base delle tariffe sostituite nel 2003. Conseguentemente, da un lato, il mancato esercizio dello stesso è imputabile unicamente alla condotta omissiva della odierna appellata, mentre, dall'altro, alla decisione della Consulta non si devono collegare effetti giuridicamente rilevanti, non avendo essa né inciso sul decorso dei termini prescrizionali (i quali hanno continuato a maturare, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici del mancato decorso della prescrizione, della sua interruzione o dello spostamento del dies a quo di sua decorrenza alla data della pubblicazione della sentenza), né creato una situazione giuridica nuova, né comportato la reviviscenza di situazioni giuridiche preesistenti.
In conclusione, alla accertata, protratta, inerzia della , non possono non attribuirsi precisi CP_1 effetti giuridici, consistenti nel consolidamento del rapporto (nei termini innanzi predicati), donde l'impossibilità di far retroagire gli effetti della sentenza della Corte costituzionale o di far decorrere da essa nuovi termini prescrizionali. Del resto, alla data del 18.1.2021 (allorquando la , a CP_1 mezzo p.e.c., ha per la prima volta chiesto la liquidazione dei propri compensi sulla scorta delle tariffe ex d.p.r. 571/1982), per un verso, erano maturate le preclusioni processuali (essendo inutilmente spirato il termine ex art. 170 d.p.r. 115/2002, nella formulazione all'epoca vigente, che consentiva di opporsi alla liquidazione dei compensi, e non essendo nemmeno più possibile impugnare il provvedimento di alienazione dei beni) e, per altro verso, si era estinto per infruttuoso decorso del termine prescrizionale ordinario il diritto di credito sorto in virtù del rapporto di deposito. pagina 10 di 11 Questa soluzione, attribuendo valore e conseguenze alla perdurante e colpevole inerzia della
, la quale – altrimenti – risulterebbe irragionevolmente avvantaggiata, è del resto quella che CP_1 più efficacemente garantisce e salvaguarda i principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
L'accoglimento del primo motivo di appello, comportando la riforma integrale della decisione di primo grado, produce effetti in ordine alla regolazione delle spese di lite, sui cui il appellante ha Parte_1 allestito un motivo di impugnazione autonomo ma in rapporto di stretta consequenzialità con il primo.
L'appello, in conclusione, va integralmente rigettato.
Secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 cpc, la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del delle spese e competenze
[...] Parte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 26.10.2022 dal , avverso Parte_1
l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. n. 2529/2022 del 4.5.2022, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra l'appellante e la Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda avanzata da nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
2) condanna la a rifondere, in favore del Controparte_1 [...]
, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 22.457,00 per Parte_1 compensi e, quanto al secondo grado, in € 20.119,00 per compensi, il tutto oltre esborsi, spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 5 dicembre 2025.
Il Presidente Est. dott. Filippo Labellarte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente rel.
Maria Angela MARCHESIELO Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello, iscritta nel registro generale con n. d'ordine 1425 del 2022.
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo n. 97 è altresì elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Pannia e Giuseppe Altieri, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla via Laquari n. 62, presso lo studio dell'avv. Michele Pannia, in virtù di mandato apposto a margine del ricorso introduttivo;
APPELLATA
Avverso l'ordinanza n. 2529/2022 del 4.5.2022, resa dal giudice monocratico del Tribunale di Bari nella causa rubricata al n.r.g. 8473/2021, non comunicata né notificata.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis del 4.6.2021, proposto dinanzi al Tribunale di Bari ed iscritto al n.r.g.
8473/2021, nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
deduceva: Controparte_1
pagina 1 di 11 - di aver svolto attività di custodia di veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada;
- che, per fronteggiare la problematica determinata dall'elevato numero di veicoli giacenti da lungo tempo nei depositi giudiziari, con l'art. 38 d.l. 30.9.2003, n. 269, conv. in l. 24.11.2003 n. 326, in via eccezionale e straordinaria, era stata prevista la possibilità di alienare ai titolari dei depositi tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30.9.2003, anche se non confiscati, anche ai soli fini della rottamazione;
- che, con decreto dirigenziale del 20.3.2004, il aveva dato attuazione alla norma, Parte_1 predisponendo gli adempimenti propedeutici al provvedimento di alienazione in favore dei custodi e determinando il compenso dovuto per la custodia e la conservazione dei veicoli;
- che la dopo la ricognizione dei veicoli giacenti presso la Controparte_2 Controparte_1
con decreto del 22.12.2004, aveva disposto l'alienazione straordinaria dei veicoli ivi custoditi
[...] ed aveva determinato in € 108.564,74 (al netto di iva), secondo le tariffe di cui al citato art. 38, co. 6,
l'importo dovuto al custode;
- che la aveva liquidato alla l'importo – di competenza del Controparte_2 CP_1 [...]
– di € 86.760,20, suddiviso in 5 tranches di pagamento, e che a ciò era seguito il rilascio da Parte_1 parte della delle fatture n. 372 del 25.6.2007 (dell'ammontare di € 34.704,08, iva esclusa, CP_1 relativa a 2 rate), n. 697 del 4.12.2007 (dell'ammontare di € 17.352,04, iva esclusa), n. 109 del
19.2.2008 (dell'ammontare di € 17.352,04, iva esclusa), n. 56 del 27.1.2009 (dell'ammontare di €
17.352,04, iva esclusa);
- che i veicoli erano stati quindi confiscati o alienati al custode al fine della loro rottamazione;
- che l'art. 38, co. 6, d.l. 269/2003, comportante una deroga alla disciplina di determinazione delle tariffe dettata dall'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 22.5.2013, la quale ne aveva censurato la portata discriminatoria rispetto agli interessi dei custodi, compromessi in favore della controparte pubblica, senza alcun meccanismo ragionevole che giustificasse un risparmio per l'erario con metodi espropriativi;
- che dalla declaratoria di incostituzionalità derivava il diritto per la al pagamento degli CP_1 oneri di custodia calcolati con le tariffe vigenti al momento dell'adozione del provvedimento di alienazione straordinaria;
- di aver inviato al Prefetto di Bari, al e all' , in data Parte_1 Controparte_3
18.1.2021, richiesta di integrazione del pagamento, con applicazione della tariffa prefettizia dal giorno pagina 2 di 11 del sequestro sino al giorno di alienazione (decreto del Prefetto di Bari del 22.12.2004) o alla data di confisca;
- di essere creditrice nei confronti del dell'importo complessivo di € 303.369,55, Parte_1 determinato sottraendo, all'importo di € 390.129,75 oltre iva (corrispettivo spettante in applicazione delle tariffe originariamente vigenti) quanto versato dalla in base alle tariffe ex art 38 Controparte_2
d.l. 269/2003 (€ 86.760,20).
Ciò esposto, la ricorrente concludeva come segue:
«in via principale: accertare, per i motivi esposti in premessa, che la Controparte_1
, risulta creditrice per un rimanente importo di euro 303.369,55 iva esclusa, in quanto in
[...] regime dello split payment, in applicazione alla legge 190 del 2014, legge di stabilità 2015, in richiamo all'articolo 17-ter DPR 633/72 stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali per
i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale N. 92/2013, con la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 38 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, che stabiliva, in via eccezionale e straordinaria, la alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito di tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico o collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati;
per l'effetto, condannare il , Parte_1 nella persona del pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello CP_4
Stato di Bari, di pagare a favore della , per i veicoli oggetto di Controparte_1 custodia della provincia di Bari, per la somma complessiva di euro 303.369,55 solo corrispettivo, oltre interessi moratori e rivalutazione, oltre spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito, in applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale
N. 92/2013, con la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 38 del decreto legge del 30 settembre
2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, per la portata discriminatoria della stessa norma negli interessi dei custodi, che risultano essere compromessi in modo pregiudizievoli a favore della controparte pubblica senza alcun meccanismo ragionevole che giustifichi un risparmio per
l'erario con metodi espropriativi».
Nel giudizio così instaurato, con comparsa di costituzione e risposta dell'1.12.2021, si costituiva il
, deducendo: Parte_1
pagina 3 di 11 - il proprio difetto di legittimazione passiva (in virtù di tre ragioni così riassumibili: nelle azioni per il pagamento degli oneri per l'attività di custodia svolta precedentemente alla confisca dei veicoli, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro amministrativo;
le amministrazioni tenute alla anticipazione del pagamento delle spese di custodia - salvo recupero dal trasgressore e dall'eventuale obbligato in solido - sono quelle menzionate dall'art. 1 d.p.r. n. 571/1982 e, per le violazioni al Codice della strada, quelle indicate dall'art. 12, co. 1,
2 e 3, c.d.s. (Polizia stradale, Polizia Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
Penitenziaria, etc.), a seconda dell'appartenenza del pubblico ufficiale che ha proceduto col sequestro;
l'art. 12, co. 3, d.p.r. n. 571/1982, secondo cui la liquidazione delle somme dovute al custode è affidata al Prefetto, va inteso nel senso che tale organo debba determinare i relativi oneri e non invece che sia esso, e per esso il , il legittimato passivo di un'eventuale richiesta di Parte_1 adempimento);
- l'infondatezza nel merito della pretesa e, comunque, la sua prescrizione, dal momento che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione andava individuato alla data di sequestro del singolo mezzo o, al più, alla data del decreto di rottamazione straordinaria (22.12.2004), mentre, il primo atto interruttivo posto in essere dalla , era, invece, costituito dall'atto introduttivo del giudizio o, CP_1 al più, dalla nota p.e.c. del 18.1.2021, non assumendo rilievo la sentenza n. 92/2013 emessa dalla Corte costituzionale, essendo essa inidonea a determinare lo spostamento del termine di decorrenza della prescrizione;
e ciò dal momento che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il vizio di illegittimità costituzionale non determina un impedimento legale all'esercizio del diritto, ma costituisce una mera difficoltà di fatto non incidente sul decorso dei termini prescrizionali.
Ciò dedotto, il rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
«- in via preliminare, dichiarare il privo della legittimazione a contraddire;
- Parte_1 nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta siccome infondata e prescritta;
- in ogni caso, con condanna di controparte alla rifusione integrale delle spese di lite».
Con ordinanza ex 702 ter c.p.c. n. 2529/2022 del 4.5.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
«1) accoglie la domanda avanzata da Controparte_1
2) condanna il resistente in persona del a pagare alla ricorrente Parte_1 CP_5 la somma complessiva di €. 303.369,55 oltre iva e Controparte_1 interessi dalla domanda al soddisfo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite da quest'ultima sostenute che si liquidano in €. 11.472,00 per compensi e €. 607,00 per spese, oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge». pagina 4 di 11 Avverso l'anzidetta decisione, ha proposto appello, con citazione del 26.10.2022, il
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
«preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata;
in accoglimento dell'odierno gravame, riformare l'ordinanza impugnata, rigettando nel merito la domanda di condanna di tale Amministrazione come da narrativa;
condannare altresì l'odierna appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta del 7.12.2022, la Controparte_1 ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto in quanto tardivo e comunque infondato nel merito,
[...]
e chiedendo altresì la conferma della decisione impugnata e la condanna della controparte alle spese.
All'udienza del 28.2.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante scambio e deposito telematico di note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 cpc, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata è così motivata:
«II. Il ricorso deve essere accolto per quanto di seguito precisato.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal
in favore di altri Enti. La legittimazione costituisce condizione dell'azione Parte_1 consistente nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa afferma essere titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa viene individuato come soggetto passivo del diritto o, comunque, come soggetto che ha violato quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva). Tale ricostruzione della legitimatio ad causam si deduce a contrario dall'art. 81 c.p.c. in base al quale
“nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Per costante giurisprudenza di legittimità “la legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent.n. 14468/2008).
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, esclusivamente in base alla prospettazione dell'attore o ricorrente, questi e il convenuto o resistente assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla
(cfr. Cass., sez. III, n. 13756/2006). Essa, in particolare, va accertata comparando i fatti allegati
pagina 5 di 11 dall'attore o dal ricorrente e dunque il rapporto giuridico prospettato con il paradigma giuridico al quale detto rapporto è riconducibile.
Nella vicenda che ci occupa, trovando applicazione le tariffe prefettizie di Bari ed essendo stato il decreto di alienazione emanato dalla Prefettura di Bari, è evidente che il non Parte_1 può considerarsi privo di legittimazione.
Venendo, poi, all'eccezione di prescrizione formulata dal individuandone la Parte_1 decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale dalla data del sequestro del singolo mezzo o dalla data del decreto di rottamazione straordinaria del 22.12.2004, tale ricostruzione non appare condivisibile in quanto non considera gli effetti che la sentenza di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 D. L. n. 269/2003 riverbera sul computo del dies a quo del termine di prescrizione limitatamente a quella parte di diritto di credito non corrisposta in base alla vigenza della norma successivamente dichiarata incostituzionale e, pertanto, eliminata ex tunc dall'ordinamento giuridico.
Ciò posto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 92/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 co. 2, 4, 6 e 10 D. L. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003 per violazione del principio di ragionevolezza, evidenziando che l'originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall'art. 12 D.P.R. 571/82 è stata sostituita con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato, espressamente in deroga sicchè “il rapporto tra depositario e amministrazione è risultato, per cosi' dire, in itinere, stravolto in alcuni dei suoi elementi essenziali, al di fuori peraltro della previsione di qualsiasi meccanismo di concertazione o di accordo e, anzi, con
l'imposizione di oneri non previsti, né prevedibili né all'origine, in costanza del rapporto medesimo;
al punto da potersi escludere che, al di là delle reali intenzioni del legislatore, sia stato operato un effettivo e adeguato bilanciamento tra le esigenze contrapposte”.
L'efficacia retroattiva della sentenza di illegittimità costituzionale incide su tutti i rapporti pendenti ad esclusione, dunque, soltanto di quelli ormai esauriti in modo definitivo a causa della formazione del giudicato o di intervenuta prescrizione: “Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l' illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il pagina 6 di 11 consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia
d'incostituzionalità” (cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. n. 20381/2012)
Sul punto questo Giudice ritiene di uniformarsi al principio già espresso dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 09.03.2022 alla stregua del quale: “Il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nella data della pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto il diritto a ottenere le tariffe ordinarie, al netto di quanto già pagato dalla parte pubblica tra l'entrata in vigore della normativa in deroga e la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, non avrebbe potuto, in alcun modo, essere fatto valere” atteso che non può considerarsi “esaurito” il rapporto intercorrente tra le parti per l'avvenuto pagamento sulla base delle tariffe in deroga, né tantomeno in virtù del fatto che al momento del pagamento la ricorrente non avesse mosso contestazioni sul quantum in ragione della vigenza dell'art. 38 D.L. n. 269/2003. Sotto altro profilo, nessuna contestazione è stata mossa dal
in merito alla quantificazione degli importi effettuata dalla ricorrente mediante Parte_1 predisposizione di un elenco analitico dei veicoli in custodia con indicazione per ciascuno di essi della relativa durata alla stregua delle tariffe ex D.P.R. 571/1982 da applicarsi in ragione della pronuncia di incostituzionalità della successiva disposizione. Alla luce del principio di non contestazione ex art.
115 co. 1 c.p.c. il quantum del credito vantato dalla ricorrente è, dunque, accertato».
****
Occorre preliminarmente prendere in esame l'eccezione di tardività dell'appello avanzata dalla
, la quale sostiene che il gravame sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni di CP_1 cui all'art. 702 quater c.p.c.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.
L'evoluzione giurisprudenziale sul tema dell'impugnazione del provvedimento reso a definizione di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha portato le Sezioni Unite della Suprema Corte (con sentenza n. 28975 del
5.10.2022) a sancire la possibilità, per l'appellante, di avvalersi del c.d. termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. in mancanza delle formalità previste dall'art. 702 quater c.p.c. ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni: «il termine di 30 giorni di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art.
702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c. In mancanza delle dette formalità,
l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art.
327 c.p.c.».
pagina 7 di 11 Si è inoltre affermato che «nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso
l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702 ter, co. 6, c.p.c., la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorre fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione» (v. Cass. civ., sez. III, 23.3.2017, n. 7401; Cass. civ., sez.
VI, 16.2.2022, n. 5079). Tale principio è stato condiviso anche da questa Corte (v. App. Bari, sez. I, sent. 856/2023).
Ebbene, l'ordinanza in questa sede impugnata, depositata il 4.5.2022 a definizione di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non è stata comunicata alle parti dalla competente Cancelleria, né è stata oggetto di notificazione di una parte nei confronti dell'altra (incombenti da cui l'art. 702 quater c.p.c. fa decorrere il termine di trenta giorni ai fini dell'impugnazione).
Ciò considerato, deve affermarsi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 327 c.p.c. e la conseguente decorrenza del termine impugnatorio c.d. lungo. Conseguentemente, poiché il ha Parte_1 proposto impugnazione con atto di citazione notificato il 26.10.2022, entro il termine di sei mesi decorrente dal giorno del deposito della sentenza, deve concludersi per la sua tempestività.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello, si censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito e si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 c.c., dell'art. 38 d.l. n.
269/2003, dell'art. 136 Cost., dell'art. 30 l. n. 87/1953.
L'appellante, nello specifico, contesta la conclusione del Tribunale per cui il credito non potesse ritenersi prescritto in virtù dell'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 92/2013, critica la tesi per cui alla data di emissione della sentenza il rapporto tra Amministrazione e Depositeria non potesse ancora dirsi esaurito, censura l'affermazione per cui il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere con la pubblicazione della decisione della Consulta e non con il decreto di alienazione straordinaria del 22.12.2004.
L'appellante precisa che, nel caso di specie, la pronuncia di incostituzionalità non poteva produrre effetti ex tunc poiché il rapporto dedotto, alla data di emissione della sentenza della Corte costituzionale, doveva ritenersi già esaurito per effetto dell'adempimento definitivo dell'obbligazione pecuniaria a seguito del decreto di alienazione straordinaria del 22.12.2004, accettato dalla CP_1 senza contestazioni o riserve.
pagina 8 di 11 Secondo l'appellante, infine, la vigenza di una norma non ancora dichiarata costituzionalmente illegittima non costituiva un impedimento legale all'esercizio del diritto su cui essa incideva, ma determinava una mera difficoltà di fatto, potendo sempre l'interessato attivare le tutele ordinarie e – in quella sede – sollevare l'incidente di costituzionalità. Nel caso di specie, la , pur potendo, CP_1 non aveva impugnato il decreto di alienazione straordinaria del 22.12.2004 (ove si richiamava espressamente la tariffa ex art. 38, co. 6, d.l. 269/2003), col conseguente consolidamento della situazione giuridica sottesa e l'impossibilità per la successiva pronuncia di incostituzionalità di spiegare i propri effetti su di essa.
Con il secondo motivo di appello, si chiede di regolare le spese del doppio grado di giudizio in favore del come conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Parte_1
La pretesa creditoria azionata in questa sede si fonda sulla affermata reviviscenza del maggior credito determinabile in base alle tariffe originarie (ex d.p.r. n. 571/1982), quale effetto diretto della declaratoria di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 92 del
22.5.2013, dell'art. 38 d.l. 269/2003, norma che introdusse una deroga alla disciplina di determinazione delle tariffe dettata dall'art. 12 d.p.r. n. 571/1982.
Sotto un profilo generale, una pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale di una norma ne comporta l'eliminazione con effetto ex tunc, con la conseguenza della sua inapplicabilità, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta anteriormente alla pubblicazione della decisione, dal momento che l'illegittimità costituzionale ha come presupposto l'invalidità originaria della legge per contrasto con un precetto costituzionale. L'applicazione di tale principio incontra il solo limite dei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (v. Cass. civ., sez. I, 20.11.2012, n. 20381;
Cass. civ., sez. lav., 7.7.2016, n. 13884; Cass. civ., sez. II, 30.1.2025, n. 2258). Ancora, si è condivisibilmente affermato che per “rapporti non esauriti”, “non consolidati” o “ancora pendenti”, si debbano intendere sia quelli che sul piano giudiziale hanno trovato la loro definitiva conclusione mediante sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 l.
11.3.1953, n. 87), sia quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio di diritti ad essi relativi (cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.1991, n. 7587; Cass. civ., sez. III,
19.5.2000, n. 6486, richiamata in termini da Cass. civ., sez. un., 6.5.2002, n. 6487).
Fatte queste necessarie premesse, non può condividersi, tra le varie prospettazioni offerte dal , Parte_1 quella per cui il rapporto de quo debba ritenersi esaurito per il sol fatto dell'adempimento pagina 9 di 11 dell'obbligazione, nel caso di specie rappresentato dal pagamento da parte del nei confronti Parte_1 della , seguito al provvedimento prefettizio di determinazione dei compensi in base alle CP_1 nuove tariffe e alla liquidazione delle somme.
Vanno prese in considerazione, invece, circostanze ulteriori e ben più significative dal punto di vista degli effetti giuridici che ne conseguono: in primo luogo, rileva che la non abbia impugnato CP_1 il provvedimento di alienazione dei beni in proprio favore o il decreto di liquidazione dei compensi
(sedi nelle quali avrebbe potuto anch'essa proporre l'incidente di costituzionalità, idoneo alla rimozione dell'art. 38 d.l. 269/2003); in secondo luogo, rileva che essa non abbia neppure mosso riserve espresse nei confronti delle Autorità che hanno emesso i succitati provvedimenti;
infine, rileva che la pretesa creditrice (più semplicemente) non abbia mai – medio tempore – costituito in mora il per i maggiori importi. Parte_1
Potendo l'interessata ricorrere ad una ricca gamma di forme rimediali, si può affermare che, nel caso in questione, il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituiva un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, ma un mero ostacolo di fatto. Pertanto, pur nella vigenza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, per la era possibile esercitare il proprio diritto CP_1
e quindi rivendicare – nelle forme testé richiamate – il credito calcolato sulla base delle tariffe sostituite nel 2003. Conseguentemente, da un lato, il mancato esercizio dello stesso è imputabile unicamente alla condotta omissiva della odierna appellata, mentre, dall'altro, alla decisione della Consulta non si devono collegare effetti giuridicamente rilevanti, non avendo essa né inciso sul decorso dei termini prescrizionali (i quali hanno continuato a maturare, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici del mancato decorso della prescrizione, della sua interruzione o dello spostamento del dies a quo di sua decorrenza alla data della pubblicazione della sentenza), né creato una situazione giuridica nuova, né comportato la reviviscenza di situazioni giuridiche preesistenti.
In conclusione, alla accertata, protratta, inerzia della , non possono non attribuirsi precisi CP_1 effetti giuridici, consistenti nel consolidamento del rapporto (nei termini innanzi predicati), donde l'impossibilità di far retroagire gli effetti della sentenza della Corte costituzionale o di far decorrere da essa nuovi termini prescrizionali. Del resto, alla data del 18.1.2021 (allorquando la , a CP_1 mezzo p.e.c., ha per la prima volta chiesto la liquidazione dei propri compensi sulla scorta delle tariffe ex d.p.r. 571/1982), per un verso, erano maturate le preclusioni processuali (essendo inutilmente spirato il termine ex art. 170 d.p.r. 115/2002, nella formulazione all'epoca vigente, che consentiva di opporsi alla liquidazione dei compensi, e non essendo nemmeno più possibile impugnare il provvedimento di alienazione dei beni) e, per altro verso, si era estinto per infruttuoso decorso del termine prescrizionale ordinario il diritto di credito sorto in virtù del rapporto di deposito. pagina 10 di 11 Questa soluzione, attribuendo valore e conseguenze alla perdurante e colpevole inerzia della
, la quale – altrimenti – risulterebbe irragionevolmente avvantaggiata, è del resto quella che CP_1 più efficacemente garantisce e salvaguarda i principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
L'accoglimento del primo motivo di appello, comportando la riforma integrale della decisione di primo grado, produce effetti in ordine alla regolazione delle spese di lite, sui cui il appellante ha Parte_1 allestito un motivo di impugnazione autonomo ma in rapporto di stretta consequenzialità con il primo.
L'appello, in conclusione, va integralmente rigettato.
Secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 cpc, la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del delle spese e competenze
[...] Parte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 26.10.2022 dal , avverso Parte_1
l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. n. 2529/2022 del 4.5.2022, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra l'appellante e la Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda avanzata da nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
2) condanna la a rifondere, in favore del Controparte_1 [...]
, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 22.457,00 per Parte_1 compensi e, quanto al secondo grado, in € 20.119,00 per compensi, il tutto oltre esborsi, spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 5 dicembre 2025.
Il Presidente Est. dott. Filippo Labellarte
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