Sentenza 2 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2031 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VIO GILARDI ANTONELLA;
matrimonio celebrato in BERTINORO il 09/08/2014 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi entrambi di stabilire dove vorranno la propria residenza;
2) in virtù della sistemazione patrimoniale decisa dai coniugi e riguardante tutti i loro pregressi rapporti patrimoniali, economici e di coniugio, in funzione della separazione personale e quali elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il IG. si impegna a trasferire alla IG.ra Parte_1 CP_1
che si impegna ad acquistarla, la Sua quota, pari al 50%, di proprietà della
[...] casa coniugale sita in Forlì, in via Lami, costituita da un appartamento, in fabbricato condominiale, al piano terra con corte scoperta pertinenziale esclusiva, avente accesso dal civico n.41, nonché da un posto auto nella corte esterna avente accesso dal civico n.31, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 224 con la particella 1583 sub.18, categoria A/3, classe 4, vani 3, rendita catastale € 255,65=; particella 1583 sub.13, categoria C/6, classe 1, mq.13, Rendita catastale € 49,01=; oltre i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, spazi ed impianti in condominio di cui all'art.1117 c.c.; il tutto come meglio descritto nel contratto di compravendita del 20.02.2014, Notaio Dott.
[...]
repertorio n.47984, Raccolta n.25145 registrato a Forlì il 21.02.2014 Per_1
N.1199 Serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio di Forlì in data 21.02.2014 art 1587;
3) sempre in virtù della sistemazione patrimoniale decisa dai coniugi e riguardante tutti i loro pregressi rapporti patrimoniali, economici e di coniugio, in funzione della separazione personale e quali elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, tale cessione di proprietà avviene al prezzo concordato tra le parti della somma di € 16.000,00=, oltre all'accollo del residuo mutuo ipotecario, acceso presso l'Istituto Intesa Sanpaolo, di cui si allega il piano di ammortamento, da parte della IG.ra , che contestualmente si impegna a manlevare il marito Controparte_1 da qualsiasi richiesta dovesse pervenirgli da parte dell'Istituto di credito;
4) la stipula dell'atto notarile, da effettuarsi presso il Notaio scelto dalla IG.ra
Dott.ssa dovrà avvenire entro il termine perentorio di CP_1 Persona_2 giorni 90 dall'omologa della separazione;
5) i ratei del mutuo continueranno ad essere versati al 50% tra i coniugi, fino alla stipula dell'atto notarile di cui ai punti 2,3,4;
6) tutti i beni mobili e gli arredi posti all'interno dell'abitazione coniugale restano in proprietà della IG.ra ad eccezione dei beni personali del IG. CP_1 Pt_1
7) i coniugi dichiarano di rinunciare e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di natura alimentare e di contributo al mantenimento;
2 8) le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, salvo l'esatto adempimento di quanto sopra previsto;
9) le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BERTINORO (atto N. 20 P. 2 S. C Anno 2014).
Forlì, 01/02/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3