Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 214 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio congiunto, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF Parte_1
- nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._1 dell'Avv. MAGNO BEATRICE - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso in atti e IG. CF - nato Controparte_1 C.F._3
a REGGIO CALABRIA ed in data 15/03/1975, rappresentato e difeso dall'avv. DAVOLI FABIO - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 21 e 25 marzo 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 06/03/2025 - che i ricorrenti, in data 07/12/2014, contraevano matrimonio in AL (CZ), secondo il rito concordatario (atto n. 16 – Parte II – Serie A – Anno 2014), con unione dalla quale non nascevano figli;
- che il IG. roponeva ricorso per la separazione giudiziale, iscritto a ruolo al numero RG 755/2023, CP_1 nel quale si costituiva la IG.ra , con domanda che veniva resa successivamente congiunta;
Pt_1
- che con sentenza n. 972/2023 del Tribunale di Lamezia Terme, depositata il 28.11.2023, era dichiarata la separazione personale dei coniugi ed il Tribunale così provvedeva:
“B) OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni della separazione, concordate come da “Istanza congiunta di trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale”, depositata in data 18 novembre 2023
e PROVVEDE in conformità alle condizioni ivi concordate, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte e che sono del seguente tenore:
1) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed in considerazione dell'ulteriore circostanza che il ricorrente ha formato oramai un'altra famiglia;
2) a definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale, la IG.ra si impegna a corrispondere al IG. Pt_1
e somme dalla medesima percepite e da percepire a titolo di rimborso per la ristrutturazione della CP_1 casa coniugale di sua proprietà, sita in Lamezia Terme - Via Saverio D'Ippolito n.
8 - relative alle annualità
2023 e 2024; le somme saranno corrisposte con accredito sul conto corrente bancario del IG IBAN CP_1
[...]) nei seguenti termini: - la somma di € 3.047,00, relativa alla detrazione per l'anno 2023, entro il 28.11.2023; - la somma relativa all'annualità 2024 sarà corrisposta entro sette giorni dalla liquidazione della stessa a favore della IG.r , a seguito della presentazione del modello 730/2024; Pt_1
3) i coniugi regolano così ogni rapporto economico-patrimoniale e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo.
C) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AL (CZ) – atto n. 16, P.2 S. A, Anno 2014 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
D) DISPONE non luogo a provvedere sulle spese di lite”;
- che la sentenza è passata in giudicato e dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale era ad oggi interamente trascorso il termine di legge per pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che i coniugi erano nelle more sempre vissuti separati e non vi era alcuna possibilità di riconciliazione e di ripresa della convivenza o di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
- che sussistevano – dunque - tutti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che non vi è esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
- che con la separazione i coniugi hanno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale e non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo (vedi, pressoché, testualmente il ricorso introduttivo in atti)
Tanto premesso, i ricorrenti - come sopra elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi – chiedevano che il
Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra Parte_1
ed il IG. trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Lamezia Terme atto n. 16 – Parte II – Serie A – Anno 2014.
In rito, le parti dichiaravano – altresì - ai sensi dell'art. 473-bis, 51 comma 2 c.p.c., che intendevano avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che non intendevano riconciliarsi. 3
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 25 marzo 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 7 marzo 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando rispettivamente in data 21 e 25 marzo 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a riconciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 24 marzo 2025, sia pure in forma cartacea (vedi annotazione in atti).
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in AL (CZ) ed in data 07/12/2014, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come si ricava dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 novembre 2023 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 755/2023 RG e che, in pari data, il Tribunale – in composizione collegiale
- aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, previa sostanziale trasformazione del rito e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre – pertanto - l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie anni UNO; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 21 novembre 2023; data di deposito del presente ricorso: 6 marzo 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale - in mancanza di specifica eccezione - deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 25 marzo 2025 e - in quella sede - ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione. 4
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eIGenze della famiglia (vedi in atti); in sostanza, non sussistono ulteriori condizioni, in assenza di prole ed avendo le parti dichiaratamente già definito – anche nelle more – ogni loro vicendevole condizione di natura patrimoniale.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 24 marzo 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 214 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF - nata a ROMA (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
21/05/1980, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MAGNO
BEATRICE - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al presente ricorso e IG. - CF - nato in REGGIO DI Controparte_1 C.F._3
CALABRIA (RC) ed in data 15/03/1975, rappresentato e difeso dall'avv. DAVOLI FABIO - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in AL (CZ) ed in data 07/12/2014 “senza null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo”.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AL (CZ) – atto n. 16 – Parte II – Serie A – Anno 2014 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 25 marzo 2025. 5
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)