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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maura STASSANO Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere rel.
a scioglimento della formulata riserva, provvedendo nell'ambito del procedimento di correzione di errore materiale correlato al fascicolo iscritto al n. 838/2019 R.G. Appelli Lavoro
e già vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. parte già rappresentata Parte_1
e difesa come in atti nel giudizio presupposto dall'Avv. Massimo Falci, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Posidonia n. 212;
APPELLANTE
E
, parte già rappresentata e difesa come in atti nel giudizio presupposto Controparte_1 dall'Avv. Domenico Savio Guarracino, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in
Battipaglia (SA) alla Via J. Strauss n. 24/C;
APPELLATO
PREMESSO
-che con sentenza n. 171/2024, pubblicata in data 12.06.2024, veniva parzialmente accolto l'appello proposto in data 04.11.2019 dalla nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1909/2019 e, Controparte_1 conseguentemente, veniva disposta la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, ponendosi la residua quota a carico dell'appellante in applicazione del generale principio di cui all'art. 91 c.p.c. (cfr. pag. 6);
- che con istanza del 24.01.2025 la parte appellata in epigrafe indicata instava per la correzione della richiamata sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui nel dispositivo della stessa, veniva disposto: “compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna parte appellata al pagamento in favore di controparte della residua quota dei 2/3 1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto all'intero per il primo grado in euro
4.050,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge e per il secondo grado in euro 4.996,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione”, laddove invece doveva disporsi la condanna di parte appellante al pagamento in favore della parte appellata della residua quota dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio;
- che con decreto del 28.01.2025 veniva fissata l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 14.03.2025 ore 11:45 e parte istante veniva onerata di notificare ricorso e decreto a controparte entro il 03.03.2025;
- che all'udienza del 14.03.2025 la Corte riservava la decisione.
RILEVATO
-che parte istante ottemperava alla notifica sopra richiamata in data 29.01.2025 (cfr. verbale di udienza del 14.3.2025);
-che nell'ambito della sentenza n. 171/2024, qui integralmente richiamata, per mero errore materiale, avulso dal procedimento logico – valutativo posto a base dell'emissione del provvedimento in questione e determinato da pura svista dell'estensore, risulta erroneamente disposta la condanna ai 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio a carico di parte appellata;
-che gli elementi corretti emergono dalla parte motiva della sentenza stessa (cfr. pag. 6:
“L'accoglimento parziale dell'appello come anche della stessa domanda proposta in primo grado dal giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio. La CP_1 residua quota cede a carico dell'appellante in applicazione del generale principio di cui all'art.
91 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo.);
-che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 31-03 -
2007, n. 8060 e Cass. civ.14-02-1983, n. 1104), il provvedimento ex. art. 287 c.p.c., risulta diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, rilevabile con chiarezza dal contesto della sentenza ed agevolmente rettificabile attraverso un intervento di tipo amministrativo diretto a ripristinare la corrispondenza fra quanto da essa dichiarato e quanto doveva dichiarare;
- che, sotto altro e concorrente profilo, come precisato da Cass. Civile, sez. III, 06.04.1998, n.
3551, la correzione di errori materiali relativi alla stessa sentenza di appello resta soggetta al relativo potere del giudice a quo, “a norma degli art. 287 e ss. c.p.c. che disciplinano anche il
2 procedimento da seguire, il quale non è precluso né dalla proponibilità né dalla pendenza di impugnazioni diverse dall'appello e neppure dal passaggio in giudicato della sentenza da correggere (Cass. 16 giugno 1987, n. 5316 e numerose altre)”;
- che, per le considerazioni che precedono, l'istanza in questione può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza n. 171/2024 va emendata nei termini di cui al presente dispositivo;
-che nulla deve disporsi per le spese del procedimento, attesa la mancata costituzione di parte resistente ed in applicazione del principio espresso in proposito dalla Suprema Corte
(cfr. tra le altre Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n. 18221);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. Lavoro, dispone la correzione di errore materiale della sentenza n. 171/2024 nella maniera che segue:
- alla pagina 7, dopo il
P.Q.M
, all'espressione <compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna parte appellata al pagamento in favore di controparte della residua quota dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto all'intero per il primo grado in euro
4.050,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge e per il secondo grado in euro 4.996,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
>> si sostituisca l'espressione <compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna parte appellante al pagamento in favore di controparte della residua quota dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto all'intero per il primo grado in euro 4.050,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge e per il secondo grado in euro 4.996,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione;
>>; nulla per le spese del presente subprocedimento;
manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti ex artt. 287 e 288 c.p.c. conseguenti alla precedente sentenza n. 171/2024 ed al presente provvedimento di correzione.
Salerno, 14.03.2025
Il Consigliere est.
Dott. Arturo Pizzella
Il Presidente
Dott. Maura Stassano
3
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maura STASSANO Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere rel.
a scioglimento della formulata riserva, provvedendo nell'ambito del procedimento di correzione di errore materiale correlato al fascicolo iscritto al n. 838/2019 R.G. Appelli Lavoro
e già vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. parte già rappresentata Parte_1
e difesa come in atti nel giudizio presupposto dall'Avv. Massimo Falci, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Posidonia n. 212;
APPELLANTE
E
, parte già rappresentata e difesa come in atti nel giudizio presupposto Controparte_1 dall'Avv. Domenico Savio Guarracino, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in
Battipaglia (SA) alla Via J. Strauss n. 24/C;
APPELLATO
PREMESSO
-che con sentenza n. 171/2024, pubblicata in data 12.06.2024, veniva parzialmente accolto l'appello proposto in data 04.11.2019 dalla nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1909/2019 e, Controparte_1 conseguentemente, veniva disposta la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, ponendosi la residua quota a carico dell'appellante in applicazione del generale principio di cui all'art. 91 c.p.c. (cfr. pag. 6);
- che con istanza del 24.01.2025 la parte appellata in epigrafe indicata instava per la correzione della richiamata sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui nel dispositivo della stessa, veniva disposto: “compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna parte appellata al pagamento in favore di controparte della residua quota dei 2/3 1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto all'intero per il primo grado in euro
4.050,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge e per il secondo grado in euro 4.996,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione”, laddove invece doveva disporsi la condanna di parte appellante al pagamento in favore della parte appellata della residua quota dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio;
- che con decreto del 28.01.2025 veniva fissata l'udienza di discussione innanzi al Collegio per il giorno 14.03.2025 ore 11:45 e parte istante veniva onerata di notificare ricorso e decreto a controparte entro il 03.03.2025;
- che all'udienza del 14.03.2025 la Corte riservava la decisione.
RILEVATO
-che parte istante ottemperava alla notifica sopra richiamata in data 29.01.2025 (cfr. verbale di udienza del 14.3.2025);
-che nell'ambito della sentenza n. 171/2024, qui integralmente richiamata, per mero errore materiale, avulso dal procedimento logico – valutativo posto a base dell'emissione del provvedimento in questione e determinato da pura svista dell'estensore, risulta erroneamente disposta la condanna ai 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio a carico di parte appellata;
-che gli elementi corretti emergono dalla parte motiva della sentenza stessa (cfr. pag. 6:
“L'accoglimento parziale dell'appello come anche della stessa domanda proposta in primo grado dal giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio. La CP_1 residua quota cede a carico dell'appellante in applicazione del generale principio di cui all'art.
91 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo.);
-che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 31-03 -
2007, n. 8060 e Cass. civ.14-02-1983, n. 1104), il provvedimento ex. art. 287 c.p.c., risulta diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, rilevabile con chiarezza dal contesto della sentenza ed agevolmente rettificabile attraverso un intervento di tipo amministrativo diretto a ripristinare la corrispondenza fra quanto da essa dichiarato e quanto doveva dichiarare;
- che, sotto altro e concorrente profilo, come precisato da Cass. Civile, sez. III, 06.04.1998, n.
3551, la correzione di errori materiali relativi alla stessa sentenza di appello resta soggetta al relativo potere del giudice a quo, “a norma degli art. 287 e ss. c.p.c. che disciplinano anche il
2 procedimento da seguire, il quale non è precluso né dalla proponibilità né dalla pendenza di impugnazioni diverse dall'appello e neppure dal passaggio in giudicato della sentenza da correggere (Cass. 16 giugno 1987, n. 5316 e numerose altre)”;
- che, per le considerazioni che precedono, l'istanza in questione può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza n. 171/2024 va emendata nei termini di cui al presente dispositivo;
-che nulla deve disporsi per le spese del procedimento, attesa la mancata costituzione di parte resistente ed in applicazione del principio espresso in proposito dalla Suprema Corte
(cfr. tra le altre Cassazione civile sez. I, 05/07/2019, n. 18221);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. Lavoro, dispone la correzione di errore materiale della sentenza n. 171/2024 nella maniera che segue:
- alla pagina 7, dopo il
P.Q.M
, all'espressione <compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna parte appellata al pagamento in favore di controparte della residua quota dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto all'intero per il primo grado in euro
4.050,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge e per il secondo grado in euro 4.996,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
>> si sostituisca l'espressione <compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna parte appellante al pagamento in favore di controparte della residua quota dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto all'intero per il primo grado in euro 4.050,00 per competenze, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge e per il secondo grado in euro 4.996,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione;
>>; nulla per le spese del presente subprocedimento;
manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti ex artt. 287 e 288 c.p.c. conseguenti alla precedente sentenza n. 171/2024 ed al presente provvedimento di correzione.
Salerno, 14.03.2025
Il Consigliere est.
Dott. Arturo Pizzella
Il Presidente
Dott. Maura Stassano
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