Art. 1.
Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) e' stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di L. 100.000.000, necessari per la demolizione delle opere militari di difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione dell'art. 47 del Trattato di pace.
Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) e' stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di L. 100.000.000, necessari per la demolizione delle opere militari di difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione dell'art. 47 del Trattato di pace.