Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1949, n. 841
Articolo 2
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15 dicembre 1949
Art. 1.
Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) e' stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di L. 100.000.000, necessari per la demolizione delle opere militari di difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione dell'art. 47 del Trattato di pace.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1949