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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465/2024
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Marucci, presso il cui studio sito in Isernia alla via Senerchia n. 2 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Michelangelo Russo, presso il cui studio sito in
Monteroduni alla via S. Eusanio n. 46 è elettivamente domiciliato;
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.12.2024 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso iscritto a ruolo in data 24.6.2024, la sig.ra [nata a [...] il Parte_1
21.4.1971 C.F. ] proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del C.F._1
matrimonio contratto in FO (IS) in data 16.8.1998, con regime di comunione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del comune di FO al n. 7, P. II, serie A, anno 1998.
Esponeva, in particolare, che dalla predetta unione nascevano quattro figli ( Persona_1 nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; Persona_2 Persona_3 nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...]). Persona_4
Nel 2021 veniva instaurato il procedimento di separazione che, all'udienza presidenziale del
14.10.2021, veniva trasformato dai coniugi in consensuale a seguito del raggiungimento di un accordo che veniva omologato con decreto del 28.10.2021.
La ricorrente aggiungeva, poi, che il resistente non rispettava l'accordo raggiunto.
Non essendovi stata riconciliazione ed alla luce dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, la adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: dichiarare la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
FO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con una determinata regolamentazione del diritto di visita del padre.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio e rappresentava di aver raggiunto un accordo con la ricorrente quanto agli ulteriori profili accessori di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 17.12.2024, le parti, comparse dinanzi il G.I., confermavano di aver raggiunto un accordo, depositato in atti in data 21.11.2024; rinunciavano, quindi, alle istanze istruttorie e discutevano la causa, riportandosi all'accordo raggiunto, dalle stesse sottoscritto. Chiedevano, pertanto, accogliersi le conclusioni ivi indicate, trattenendo la causa a sentenza con rinuncia ai termini.
Il G.I., dunque, preso atto della volontà delle parti, tratteneva la causa in decisione al Collegio senza termini. A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas
l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale ed essendo trascorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione a quella della proposizione della domanda in esame.
Giova osservare al riguardo che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione non si è mai interrotta, confermando il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione da nessuna delle parti di causa.
Ne consegue che deve sicuramente ritenersi sussistente la condizione testé evidenziata per farsi luogo alla pronuncia in esame, dato che è sufficiente la prova della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita.
Va dunque accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata così come richiesta da entrambi i coniugi.
B) Per quanto concerne le ulteriori statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4 presso la madre, sig.ra Parte_1
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggior interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
3. Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia minore Controparte_1 quotidianamente. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni con il padre in concomitanza con le proprie ferie. Il tutto come meglio dettagliato nel piano genitoriale da ritenersi parte integrante del presente atto;
4. A titolo di assegno di mantenimento dei figli, il sig. verserà Controparte_1 mensilmente alla sig.ra l'importo di € 300,00 (dicasi trecento/00) – di cui Parte_1
€ 150,00 per la figlia minore ed € 150,00 per la figlia maggiorenne ma non ancora Per_4
Per_ economicamente autosufficiente - da corrispondere entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate già note al sig. . La sig.ra CP_1 Pt_1 percepisce l'assegno unico per il nucleo familiare e continuerà a riscuoterlo per intero.
Gli altri due figli, e , sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti;
Per_ 5. Entrambi i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie delle figlie e
[...]
, ove concordate e/o documentate;
Persona_4
6. Il sig. verserà mensilmente in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 100,00 (dicasi cento/00) a titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate già note al sig. ; CP_1
7. I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
8. Le spese sono integralmente compensate tra le parti;
9. Il presente accordo ha validità ed efficacia ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Ebbene, gli accordi intervenuti tra i coniugi non risultano contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter confermare interamente gli stessi e di porli a base della presente decisione. C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i signori Parte_1
e celebrato in FO in data 16.8.1998, trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del comune di FO al n. 7, P.II, serie A, anno 1998;
2. Recepisce integralmente, quanto alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate tra le parti nell'accordo depositato in atti, così come integralmente riportate nella parte motiva;
3. Dichiara compensate integralmente le spese di lite
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465/2024
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Marucci, presso il cui studio sito in Isernia alla via Senerchia n. 2 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Michelangelo Russo, presso il cui studio sito in
Monteroduni alla via S. Eusanio n. 46 è elettivamente domiciliato;
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.12.2024 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso iscritto a ruolo in data 24.6.2024, la sig.ra [nata a [...] il Parte_1
21.4.1971 C.F. ] proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del C.F._1
matrimonio contratto in FO (IS) in data 16.8.1998, con regime di comunione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del comune di FO al n. 7, P. II, serie A, anno 1998.
Esponeva, in particolare, che dalla predetta unione nascevano quattro figli ( Persona_1 nata a [...] il [...]; , nato a [...] il [...]; Persona_2 Persona_3 nata a [...] il [...]; nata a [...] il [...]). Persona_4
Nel 2021 veniva instaurato il procedimento di separazione che, all'udienza presidenziale del
14.10.2021, veniva trasformato dai coniugi in consensuale a seguito del raggiungimento di un accordo che veniva omologato con decreto del 28.10.2021.
La ricorrente aggiungeva, poi, che il resistente non rispettava l'accordo raggiunto.
Non essendovi stata riconciliazione ed alla luce dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, la adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: dichiarare la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
FO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con una determinata regolamentazione del diritto di visita del padre.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio e rappresentava di aver raggiunto un accordo con la ricorrente quanto agli ulteriori profili accessori di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 17.12.2024, le parti, comparse dinanzi il G.I., confermavano di aver raggiunto un accordo, depositato in atti in data 21.11.2024; rinunciavano, quindi, alle istanze istruttorie e discutevano la causa, riportandosi all'accordo raggiunto, dalle stesse sottoscritto. Chiedevano, pertanto, accogliersi le conclusioni ivi indicate, trattenendo la causa a sentenza con rinuncia ai termini.
Il G.I., dunque, preso atto della volontà delle parti, tratteneva la causa in decisione al Collegio senza termini. A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas
l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale ed essendo trascorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione a quella della proposizione della domanda in esame.
Giova osservare al riguardo che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione non si è mai interrotta, confermando il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione da nessuna delle parti di causa.
Ne consegue che deve sicuramente ritenersi sussistente la condizione testé evidenziata per farsi luogo alla pronuncia in esame, dato che è sufficiente la prova della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita.
Va dunque accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata così come richiesta da entrambi i coniugi.
B) Per quanto concerne le ulteriori statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4 presso la madre, sig.ra Parte_1
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggior interesse relative alla scelta della residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
3. Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia minore Controparte_1 quotidianamente. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni con il padre in concomitanza con le proprie ferie. Il tutto come meglio dettagliato nel piano genitoriale da ritenersi parte integrante del presente atto;
4. A titolo di assegno di mantenimento dei figli, il sig. verserà Controparte_1 mensilmente alla sig.ra l'importo di € 300,00 (dicasi trecento/00) – di cui Parte_1
€ 150,00 per la figlia minore ed € 150,00 per la figlia maggiorenne ma non ancora Per_4
Per_ economicamente autosufficiente - da corrispondere entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate già note al sig. . La sig.ra CP_1 Pt_1 percepisce l'assegno unico per il nucleo familiare e continuerà a riscuoterlo per intero.
Gli altri due figli, e , sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti;
Per_ 5. Entrambi i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie delle figlie e
[...]
, ove concordate e/o documentate;
Persona_4
6. Il sig. verserà mensilmente in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 100,00 (dicasi cento/00) a titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate già note al sig. ; CP_1
7. I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
8. Le spese sono integralmente compensate tra le parti;
9. Il presente accordo ha validità ed efficacia ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Ebbene, gli accordi intervenuti tra i coniugi non risultano contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter confermare interamente gli stessi e di porli a base della presente decisione. C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i signori Parte_1
e celebrato in FO in data 16.8.1998, trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del comune di FO al n. 7, P.II, serie A, anno 1998;
2. Recepisce integralmente, quanto alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate tra le parti nell'accordo depositato in atti, così come integralmente riportate nella parte motiva;
3. Dichiara compensate integralmente le spese di lite
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari