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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/04/2023 al n. 294 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 03/06/2025
PROMOSSA DA in persona dell'amministratore Parte_1 Parte_2
con l'avv. Morpurgo Claudio Daniele Mosè e l'avv. Ogriseg Claudia e l'avv.
[...]
Menicatti Anna e l'avv. Paglia Andrea Tommaso
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Ceraulo Michaela e l'avv. Pascolo Alessandra Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: in principalità, previe le declaratorie incidentali del caso circa la legittimità/valida/efficacia del patto di non concorrenza, accertare e dichiarare il molteplice inadempimento ad esso perpetrato dal sig. CP_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare complessivamente dovuta a la
[...] PT
somma di euro 26.808,48 a titolo di penale dedotta nel patto di non concorrenza sottoscritto in data 23.1.2020, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia;
condannare il resistente alla corresponsione dell'anzidetto importo di euro 26.808,48 in favore della società ricorrente, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia;
accertare e dichiarare complessivamente dovuta a la somma di euro 28.238,30 a titolo di risarcimento PT
dell'ulteriore maggior danno patito da quest'ultima per effetto dell'inadempimento del patto di non concorrenza sottoscritto in data 23 gennaio 2020 da parte del sig.
, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia;
CP_1
1 condannare il resistente alla corresponsione dell'anzidetto importo di euro 28.238,30 in favore della società ricorrente, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata nullità/illegittimità/invalidità/inefficacia del patto di non concorrenza sottoscritto in data 23 gennaio 2020, condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione ovvero alla ripetizione, in favore della ricorrente, di tutto quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza dal momento della sottoscrizione dello stesso alla cessazione del rapporto di lavoro (i.e. dal 24.01.20 al 28.12.2021), pari a complessivi euro 17.269,48 o alla maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del percepito al saldo.
In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata sopravvenuta “caducazione” del patto di non concorrenza oggetto di contenzioso (per una qualsivoglia sopravvenuta causa ostativa alla sua esistenza, efficacia o validità), si chiede condannare il sig. alla restituzione, in favore di della CP_1 PT
porzione di corrispettivi percepiti pro quota e riferibili/rapportati al periodo per il quale si ritenesse “caducato” il patto stesso e/o cessata la relativa esistenza, efficacia o validità, con interessi dal dì del percepito al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Per la parte resistente: “In via principale nel merito: contrariis rejectis, accertarsi e dichiararsi la nullità del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in data
23.01.2020, per tutti i motivi meglio esposti al punto 1 della parte in diritto della memoria difensiva;
respingersi conseguentemente le domande della ricorrente aventi ad oggetto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 26.808,48 a titolo di penale e la somma di € 28.238,30 a titolo di risarcimento dell'ulteriore maggior danno;
accertata e dichiarata per i motivi esposti nel punto 2 della presente memoria la natura retributiva, e non remunerativa del patto di non concorrenza, della somma lorda di € 744,68 mensilmente erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiarare il diritto del resistente a trattenere la somma complessiva lorda di € 17.269,48 percepita e che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di restituzione e/o di ripetizione e conseguentemente respingersi la relativa domanda;
in denegata ipotesi di ritenuto diritto della ricorrente alla restituzione/ripetizione della somma lorda mensile di €
744,68 erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiararsi per i motivi esposti al punto 2 l'obbligo in capo al resistente alla restituzione dell'importo lordo complessivo di € 17.269,48 con detrazione da esso delle ritenute fiscali e previdenziali operate
2 sulle somme, da determinarsi tramite eventuale CTU. In via subordinata: per la denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in data 23.01.2020, accertarsi e dichiararsi che alcun inadempimento rispetto ai vincoli posti dal PNC sussiste in capo al resistente e conseguentemente respingersi le domande della ricorrente aventi ad oggetto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 26.808,48 a titolo di penale e la somma di € 28.238,30
a titolo di risarcimento dell'ulteriore maggior danno;
accertarsi e dichiararsi il diritto del resistente a trattenere la somma lorda di € 744,68 mensilmente erogata per remunerazione del pnc in costanza di rapporto di lavoro per la somma complessiva di € 17.269,48 e respingersi conseguentemente la domanda della ricorrente di restituzione/ripetizione della somma lorda di € 17.269,48. In via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in data 23.01.2020 e di accertato inadempimento del resistente agli obblighi da esso discendenti, ridursi ai sensi dell'art. 1384 c.c., per i motivi di cui al punto 5 della parte in diritto della memoria, la penale di cui al PNC nella misura che si riterrà di giustizia e limitare a tale sola misura il quantum dovuto dal resistente;
respingersi per i motivi esposti nel punto 6 la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno o, in subordine, condannarsi il resistente a corrisponderlo in misura pari al solo comprovato mancato guadagno o nella diversa misura ritenuta di giustizia e nella sola parte eccedente la penale, anche giudizialmente ridotta;
accertata e dichiarata per i motivi esposti nel punto 2 della presente memoria la natura retributiva e non remunerativa del PNC della somma fissa lorda di € 744,68 mensilmente erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiarare il diritto del resistente a trattenere la somma complessiva lorda di €
17.269,48 percepita e che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di restituzione e/o di ripetizione e conseguentemente respingersi la relativa domanda;
in denegata ipotesi di ritenuto diritto della ricorrente alla restituzione/ripetizione della somma lorda mensile di € 744,68 erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiararsi per i motivi esposti al punto 2 l'obbligo in capo al resistente alla restituzione dell'importo lordo complessivo di € 17.269,48 con detrazione da esso delle ritenute fiscali e previdenziali operate sulle somme, da determinarsi tramite eventuale CTU. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso depositato in data 21/04/2023 la società Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, solo esponeva di aver acquistato a dicembre 2019 PT
dal resistente le quote che costui deteneva nella società Controparte_1
Ecoserve s.r.l., a fronte dell'importo di € 160.000.
A valle della cessione delle quote di Ecoserve S.r.l. da parte del e degli CP_1
altri soci, la predetta società veniva fusa per incorporazione in e, nel contesto PT
degli accordi relativi alla cessione, , che aveva deciso di dismettere la CP_1
propria veste di imprenditore, si accordava con per la sua assunzione alle PT dipendenze di quest'ultima.
Quindi, con lettera datata 23.1.2020 e decorrenza del rapporto dal successivo
24.1.2020, aveva assunto alle proprie dipendenze in ragione di un PT CP_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato regolato dal CCNL, con livello di “quadro” e mansioni di “Responsabile Commerciale Servizi e Consulenza” con trattamento economico annuo di lordi € 52.127,75, oltre ad alcuni benefit, quali un'autovettura aziendale ad uso promiscuo, telefono cellulare e un computer.
La sede di lavoro era stata individuata presso la sede aziendale di QU (PN), con previsione di un successivo spostamento in Palmanova.
Le parti concordavano, inoltre, pattuizioni accessorie al rapporto di lavoro, quali: (i) un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di € 744,68 per n. 12 mensilità; (ii) un patto di stabilità della durata di n.
3 anni, a fronte di un corrispettivo di € 744,68 per n. 12 mensilità (importo che, allo scadere del triennio, si sarebbe trasformato in un superminimo ad personam).
Con ricorso R.G. n. 296/2021 aveva convenuto in giudizio la avanti CP_1 PT
al Giudice del Lavoro di Udine. si era costituita in causa e nelle more del giudizio aveva comunicato a PT
, con lettera del 28.12.2021 ed efficacia in pari data, il licenziamento per CP_1
giustificato motivo oggettivo.
aveva impugnato il licenziamento in data 29.12.2021. CP_1
Successivamente, le parti avevano raggiunto un accordo per la conciliazione sia dell'anzidetta controversia che di ogni ulteriore reciproco rapporto fra di loro intercorso, sottoscrivendo in data 30.12.2021, un verbale di conciliazione giudiziale a mezzo del quale le parti stesse per quanto qui di interesse avevano risolto consensualmente il patto di stabilità sottoscritto in data 23.1.2020, con reciproca liberazione di ogni obbligazione e fermo il diritto di di trattenere gli importi CP_1
4 allo stesso versati quale corrispettivo del patto stesso e, nel contempo, avevano confermato che fra di loro sarebbe rimasto comunque in vigore il patto di non concorrenza sottoscritto in data 23.1.2020 alle medesime condizioni a quel tempo in essere, salvo per la durata del vincolo di non concorrenza, che veniva concordemente ridotta a sei mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Pertanto, successivamente al 29.6.2022, il patto di non concorrenza avrebbe cessato di avere efficacia, fermo restando il diritto di di trattenere gli importi allo CP_1
stesso già versati quale corrispettivo del patto stesso, pur a fronte di una riduzione temporale della durata del vincolo.
Successivamente alla sottoscrizione dell'anzidetto verbale, tuttavia, erano pervenute a da parte di suoi clienti, alcune segnalazioni che evidenziavano la grave PT
violazione da parte di di quanto concordato. CP_1
In particolare, aveva offerto - nella sua ritrovata veste di imprenditore - ai CP_1
medesimi clienti fino a quel momento seguiti come responsabile commerciale di gli stessi servizi erogati da quest'ultima ed a tariffe ridotte rispetto a quelle PT
applicate dalla società di cui aveva cessato di essere dipendente.
La società ricorrente riepilogava lo scambio epistolare intercorso tra i legali delle parti e rimarcava che a erano pervenute una serie di inaspettate e non preventivate PT
disdette e mancati rinnovi contrattuali di alcuni clienti, anche storici, che enumerava.
Conseguentemente ribadita la piena legittimità, validità ed efficacia del patto di non concorrenza e della relativa penale e la prova acquisita anche mediante files audio e video delle molteplici violazioni poste in essere da concludeva come in CP_1
epigrafe.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo la nullità del patto di non Controparte_1
concorrenza e in ogni caso contestando di aver in alcun modo posto in essere attività vietata dal patto stesso nel periodo inibito di sei mesi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 28.12.2021.
In particolare, la difesa del resistente contestava la validità del patto, perchè difforme rispetto al modello legale di cui all'art. 2125 c.c. sotto l'aspetto della durata, della pattuizione del corrispettivo e dell'estensione territoriale del vincolo.
La difesa resistente disconosceva le registrazioni audio-video prodotte dalla controparte, eccependone l'illecita formazione e la conseguente inutilizzabilità.
Ancora la parte resistente evidenziava la non congruità della penale, chiedendo la
5 riduzione della stessa e sosteneva la natura retributiva degli importi solo simulatamente indicati come corrispettivo per la non concorrenza, specificando che quindi la domanda di restituzione degli stessi non poteva essere accolta e comunque rimarcava che da detti importi doveva essere stralciata la somma imputabile a ritenute fiscali e previdenziali.
In ultimo negava la possibilità di di ottenere la condanna del CP_1 PT
resistente al pagamento in via cumulativa della penale e del risarcimento del maggior danno, asseritamente sofferto per € 28.238,30.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 03.06.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Fra le parti è stato stipulato in data 23.01.2020 un accordo denominato “patto di non concorrenza” recante le seguenti previsioni: “1) Premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 2) Oggetto del patto di non concorrenza. Il sig. si obbliga irrevocabilmente a non Controparte_1
svolgere, direttamente o indirettamente, in proprio o in società o partecipazione con altri, alle dipendenze, o in qualsiasi forma, per conto proprio, per conto di terzi o per interposta persona, anche occasionalmente, alcuna attività in concorrenza con le attività svolte dalla Società alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'oggetto del presente patto di non concorrenza è costituito da qualsiasi attività del settore della raccolta, gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti e analisi di laboratorio. 3)
Riservatezza. Allo stesso modo, il sig. si obbliga a non Controparte_1
divulgare e comunicare a nessun terzo o utilizzare per fini personali segreti industriali, informazioni commerciali confidenziali, o qualunque altra informazione, conoscenza
o dati riguardanti la Società, normalmente non rivelati al pubblico. Qualunque documento e oggetto prodotto, redatto, ricevuto, posseduto o utilizzato dal sig.
e correlato all'attività della Società è e rimarrà dunque Controparte_1
6 proprietà esclusiva della Società. 4) Corrispettivo. Quale corrispettivo delle obbligazioni assunte dal sig. di cui ai punti 2) e 3) che Controparte_1 precedono, la Società si impegna ad erogare allo stesso un importo lordo pari ad €
744,68 lorde mensili, per n. 12 mensilità all'anno, per tutta la durata del rapporto di lavoro. 5) Modalità e corresponsione. Il corrispettivo di cui al punto 4) che precede sarà erogato mensilmente e identificato nel cedolino mensile con la dicitura “patto di non concorrenza”. 6) . L'impegno di non concorrenza, di cui ai Controparte_2 precedenti punti 2) e 4) che precedono, si intende applicabile nell'ambito territoriale dell'Unione Europea. 7) Durata. Il presente patto di non concorrenza avrà efficacia per la durata di anni 2 dalla cessazione del rapporto di lavoro sempre che lo stesso abbia una durata superiore a 3 anni. Nel caso in cui il rapporto dovesse estinguersi prima dei tre anni previsti dal patto di stabilità la non concorrenza si protrarrà fino al compimento del 5°anno dalla data della presente lettera nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 2125 c.c.. 8) Inadempimento. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal lavoratore, la società dovrà considerarsi legittimata a pretendere la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte in esecuzione del presente patto di non concorrenza, nonché ad esigere un importo –
a titolo di penale – pari a 3 volte l'importo annuo stabilito, fermo restando in ogni caso il diritto della società di pretendere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno sofferto in conseguenza di tale inadempimento. 9) Facoltà di chiedere informazioni. Per tutta la durata del Patto, la nostra Società potrà richiederle informazioni circa la Sua effettiva attività di lavoro o collaborazione. 10) Competenza territoriale. Per qualsiasi controversia comunque relativa al patto di non concorrenza sarà competente il foro di Udine (UD) che le parti indicano in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente”.
Con il verbale di conciliazione dd. 30.12.2021 le parti espressamente concordavano:
“Le parti convengono e confermano che fra le stesse rimarrà comunque in vigore il patto di non concorrenza sottoscritto in data 23 gennaio 2020 alle medesime condizioni attualmente in essere, fatto salvo per quanto riguarda la durata del vincolo di non concorrenza, che viene concordemente di ridotta a numero 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto;
pertanto, successivamente al 29 giugno 2022 , il patto di non concorrenza cesserà di avere efficacia, fermo restando il diritto del ricorrente a trattenere gli importi allo stesso versati quali corrispettivo del patto stesso”.
7 5. La difesa del resistente ha contestato la validità del patto con riferimento alla sua durata.
La durata del patto era stata concordata in anni 2 dalla cessazione del rapporto di lavoro ove lo stesso si protraesse per più di 3 anni, mentre nell'ipotesi in cui il rapporto cessasse prima dei tre anni il patto di non concorrenza non avrebbe potuto comunque avere durata superiore a 5 anni dalla data della sua stipulazione.
Si tratta di una durata perfettamente determinata e determinabile in base a parametri oggettivi (durata del rapporto) e contenuta entro il limite massimo specificamente previsto dall'art. 2125 c.c..
In ogni caso, la questione perde di significato alla luce di quanto in seguito le stesse parti hanno liberamente convenuto nel successivo verbale di conciliazione, ossia che il divieto di concorrenza sarebbe stato circoscritto al minor periodo di 6 mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto, durata questa certamente specifica e precisissima.
6. Quanto al secondo profilo di invalidità del patto, ossia quello legato al corrispettivo pattuito, la giurisprudenza di Cassazione anche più recente (Cass. n. 9258/25 e n.
9256/25, ma anche n. 10679/24), ha rimarcato che l'art. 2125 c.c. non fissa alcun criterio di determinazione del corrispettivo e, dunque, lascia all'autonomia delle parti il compito di definire il quantum ed il quomodo del versamento.
Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c., ossia determinatezza o almeno determinabilità.
Una volta accertato che esso sia determinato o quanto meno determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto all'eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (Cass. n.
9790/2020).
In tema di determinabilità la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro
8 subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (Cass. n. 16489/2009) e, quindi, deve essere determinato o determinabile.
Per affermare la nullità del patto, espressamente comminata dall'art. 2125 c.c., è necessaria una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed a ogni circostanza del caso concreto.
Il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma , dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro o un'altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziali con quella del datore.
Il patto di non concorrenza, dunque, rimane autonomo rispetto al contratto di lavoro sotto il profilo prettamente causale.
In virtù della predetta autonomia, il rapporto di lavoro si riduce a mera occasione di stipula di quel patto, atteso che quest'ultimo è destinato a regolare i rapporti fra le parti, per definizione, proprio a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e ciò vale, a più forte ragione, nel caso di specie, ove si consideri che le parti hanno confermato e modificato il patto con il verbale di conciliazione giudiziale redatto dopo che il rapporto di lavoro era ormai cessato.
Posto, dunque, che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di non facere, non rileva a tal fine se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di questo o ancora periodicamente per la durata dell'obbligazione di non facere.
Cristallizzandosi in ogni caso i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione, la sua congruità valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto, poi, in concreto possa accadere.
Il patto di non concorrenza per cui è causa prevede, quale corrispettivo dell'impegno assunto dal lavoratore, l'erogazione in suo favore di un importo annuo lordo, in addizione alla ordinaria retribuzione, concordato e ritenuto congruo da entrambe le
9 parti sia in sede di prima stipulazione sia al momento della sua conferma con il verbale di conciliazione.
Nel caso specifico l'importo è pari ad € 744,68 lorde mensili, per 12 mensilità all'anno, per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Tale somma non ha affatto natura retributiva, come sostenuto dalla parte resistente, ma costituisce il corrispettivo per il divieto di concorrenza.
A riprova di ciò basterà osservare che tra le parti era stato stipulato anche un patto di stabilità (v. doc. 9) e in questo caso era espressamente previsto che l'importo mensile concordato quale corrispettivo della durata del rapporto allo scadere del triennio si sarebbe trasformato in un superminimo retributivo, ciò dimostra che quando le parti hanno voluto attribuire natura retributiva a determinati emolumenti lo hanno espressamente previsto e ciò non è accaduto per il patto di non concorrenza.
Tale importo corrisponde ad oltre il 17% della RAL del lavoratore e risulta, quindi, perfettamente adeguato e non certo simbolico, tale da compensare in misura congrua e proporzionale i limiti posti alla libertà del lavoratore di “ricollocarsi” sul mercato, tenuto conto della durata minima della sua ulteriore durata come stabilita con il verbale di conciliazione.
Peraltro, la modalità di erogazione mensile del corrispettivo del patto in costanza di rapporto di lavoro risulta confacente anche all'interesse del lavoratore, il quale era stato posto nelle condizioni di poter valutare preventivamente la convenienza circa il perdurare del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie qui in esame, essendo il patto stato confermato e ridiscusso quanto alla sua permanenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non si può certo sostenere che il lavoratore non potesse essere in grado di valutare l'ammontare e, di conseguenza, l'adeguatezza di quanto gli sarebbe spettato.
7. Passando, quindi, ad esaminare le contestazioni concernenti l'estensione dell'operatività del patto, la migliore dottrina e giurisprudenza ritengono che l'oggetto dello stesso non debba necessariamente coincidere con le mansioni precedentemente svolte, ma possa essere di contenuto assai più ampio e riguardare, addirittura, qualunque tipo di attività, professionale o subordinata, in potenziale concorrenza con quella dell'azienda datrice di lavoro, sempreché (ed è l'unico vero limite all'oggetto del patto) residuino all'ex dipendente sufficienti prospettive per
10 svolgere un'attività lavorativa che garantisca una potenzialità reddituale “idonea” ed adeguata al corredo professionale.
In altre parole, la validità del patto è subordinata alla condizione che al lavoratore residui un margine di attività, non coperta da vincolo, atta a garantirgli un guadagno adeguato alle esigenze di vita personali e familiari.
Nella fattispecie concreta in esame dalla lettura del patto risulta chiaro che , CP_1
nel rispetto delle obbligazioni assunte, avrebbe potuto continuare ad operare anche nell'area geografica interdetta, purchè non nello specifico circoscritto settore economico in cui operava l'odierna ricorrente.
Come più diffusamente si dirà più oltre, le deposizioni dei testi assunti hanno confermato che, in violazione degli obblighi assunti, ha svolto, durante il CP_1
periodo di efficacia del patto, nella medesima area geografica, le attività e le mansioni precedentemente svolte in costanza di rapporto con in favore della società PT
, della quale è poi divenuto socio nel luglio 2022 (appena cessato il CP_3
semestre di operatività del divieto, che terminava il 29 giugno 2022) acquistandone il
50% delle quote e della quale è presidente dal dicembre dello stesso anno, tenendo una condotta che è vietata dall'ordinamento a prescindere dall'esistenza di un patto di non concorrenza ex 2125 c.c..
Anche riguardo al limite territoriale, esteso a tutto il territorio dell'Unione Europea e dunque ad una zona particolarmente ampia, va però considerato che la valutazione di congruità va effettuata in stretta correlazione con il vincolo di oggetto e di durata, potendosi giudicare una estensione geografica congrua o meno, a seconda che si combini con una riduzione dell'attività più o meno penetrante e con un periodo più o meno duraturo.
In tale ottica, va dunque considerato che la durata era ormai circoscritta a soli sei mesi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e che avrebbe potuto, CP_1
anche durante questo periodo, svolgere la stessa attività nel settore in cui opera PT
a livello internazionale fuori dall'Unione Europea oppure qualunque attività in un settore differente ovunque volesse.
8. Affermata, quindi, la piena validità ed operatività del patto, la grave violazione dello stesso da parte del resistente è emersa con assoluta certezza dal complessivo quadro istruttorio.
11 A tal fine certamente rilevano, come argomento di prova, le registrazioni prodotte dalla società attrice, in relazione all'ammissibilità delle quali il giudice istruttore si è già pronunciato con ordinanza del 23.10.2023, rilevando come sul punto la
Cassazione avesse ritenuto (Ord.n.1250/2018) che “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt.
167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”.
Dunque se l'eventuale disconoscimento, da effettuarsi nel rispetto delle preclusioni processuali, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, non può che prendersi atto del fatto che ciò non è avvenuto nel caso qui in esame, non avendo la parte resistente in alcun modo allegato - tantomeno specificamente - in che modo le registrazioni divergerebbero dalla realtà effettiva che rappresentano.
In relazione alle anzidette registrazioni audio-video è poi intervenuta la recente sentenza n. 119/2025, pubblicata il 21.2.2025, del Tribunale di Pordenone, nel giudizio avente n.r.g. 687/2024, instaurato da nei confronti di Controparte_1
e del sig. , che ha escluso la sussistenza di un illecito PT CP_4
trattamento dei dati personali di . CP_1
In ogni caso, anche ove le registrazioni fossero state effettuate al di fuori dei limiti della tutela della privacy, ciò non escluderebbe la possibilità di utilizzarle non come prove, ma come semplici argomenti di prova all'interno di un quadro istruttorio più ampio e molto ricco e ciò sarebbe, comunque, più che sufficiente, stante l'evidenza delle altre prove assunte.
Dalle prove documentali e dalle deposizioni testimoniali è emerso pacificamente come , nel periodo successivo alla sottoscrizione del verbale di CP_1
conciliazione giudiziale del 30.12.2021, abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento delle medesime attività fino a quel momento eseguite per PT
12 Il teste ha riferito. “…non so se era lo stesso giorno, ma più o meno è avvenuto CP_4
negli stessi giorni quando fui chiamato al telefono dal e abbiamo parlato CP_1
della proposta che mi fece il resistente per quello che stava organizzando e io mi sono lamentato delle promesse che erano state fatte a suo tempo;
era lui che mi seguiva e io mi fidavo di lui. Nell'occasione in cui venne nella mia carrozzeria riferii di questa conversazione telefonica alla sig.ra nuova proposta Parte_3
commerciale mi fu detto dal che sarebbe stata di una nuova società di cui CP_1 anche lui faceva parte … mi fece pervenire tale proposta commerciale e la Pt_4
passò anche a trovarmi, è successo tutto nello stesso periodo, ma le date esatte non le ricordo…mi lasciò un preventivo con scritte a mano se non ricordo male delle tariffe in riduzione, non ricordo se il modulo fosse su carta intestata, ma ho sicuramente il preventivo a casa … La venne per conto del resistente e quindi ritengo sia Pt_4
stata mandata da lui, non posso dire con certezza di chi siano le annotazioni a penna sul preventivo…non ricordo se era il 29 marzo, ma il passò da me, è CP_1 successo tutto tra febbraio e marzo quindi in quel periodo lì … confermo che il mi disse tali frasi…Non so se clienti di abbiano abbandonato la CP_1 PT società, io sono ancora cliente di . PT
La teste , impiegata commerciale dipendente di ha riferito: “è Testimone_1 PT
vero che mi sono recata il 15.02.22 presso il cliente e in quella CP_4
occasione ho saputo da lui che proprio quel giorno si era sentito al telefono con a proposito di disservizi da parte di …questo è stato il tenore della CP_1 PT conversazione che il mi ha riferito di aver avuto con …lo confermo CP_4 CP_1
ed è stato lo stesso a farmi sapere di aver ricevuto a mezzo della sig.ra CP_4
la proposta commerciale di mi ha mostrato il documento Pt_4 Controparte_5
in questione che io ho potuto esaminare e mi ha confermato che le correzioni a mano erano state apposte da …quando io ho iniziato a lavorare in CP_1 [...]
io sono stata affiancata per circa 4 mesi ogni giorno al che PT CP_1 all'epoca era il mio responsabile e formatore, e quindi io sono perfettamente in grado di riconoscere la sua scrittura e quindi anche se non l'avesse riconosciuta CP_4
l'avrei riconosciuta io. Anche era mia ex collega e di scritte con Parte_5
offerte sue non ne ho mai viste, quelle che provenivano da lei erano preparate dall'ufficio e scritte in digitale non a mano. Noi commerciali dovevano sempre consultare il listino, solo poteva scostarsi dal listino applicando delle CP_1
scontistiche anche senza interfacciarsi con i superiori fino ad un certo limite. Lui era
13 l'unico a conoscenza diretta di tutte le tariffe e l'unico che poteva negoziarle a penna sul posto…non sono sicura esattamente della data ma mi ha riferito che poi fu CP_4 lo stesso a recarsi nella sua carrozzeria per finalizzare l'operazione di CP_1 acquisto del cliente;
posso confermare che il mese era marzo…lo confermo e solo specifico che il contratto di non scade e prosegue oltre la scadenza con PT
proroghe automatiche finchè il cliente non dà disdetta e non aveva inviato CP_4 questa disdetta a . PT
Il teste , del tutto attendibile perché ormai pensionato e quindi privo di Tes_2 rapporti con la ricorrente, ha dichiarato: “io di queste circostanze sono al corrente perché me le ha riferite , quando è tornata in sede alla dopo Parte_6 PT
aver fatto visita al cliente , io credo che la poi abbia riferito questo CP_4 Parte_6 fatto che era abbastanza grave all'amministratore …lo confermo queste sono le cose che mi ha riferito la collega …anche questa circostanza la posso Parte_6 confermare in quanto riferitami da …anche di questo fatto mi Parte_6
ricordo in quanto riferitomi dalla , infatti il cliente non era uno dei Parte_6 CP_4 clienti che seguivo io, era seguito dalla …quando il sig. lavorava Parte_6 Per_1
in era fra i suoi poteri anche quello di apportare modifiche alle tariffe applicate PT ai clienti … i particolari non sono in grado di confermarli ma ricordo bene la circostanza che la mi aveva detto che aveva detto a di Parte_6 CP_1 CP_4 non dire nulla a altrimenti gli mangiavano la casa”. PT
Può dirsi, quindi, confermato che il giorno 15.02.2022, l'addetto commerciale di PT
, si è recata presso la carrozzeria di a San Michele al Parte_6 CP_4
Tagliamento (VE) e che nel corso della conversazione intervenuta con quest'ultimo,
è venuta a conoscenza che aveva avuto in quei giorni contatti telefonici con CP_4
e che alcuni argomenti trattati con quest'ultimo riguardavano la proposta CP_1 di una nuova offerta commerciale (da erogarsi attraverso la società nella CP_3
quale sarebbe divenuto operativo dal primo luglio), proposta che poi è effettivamente pervenuta con la raccomandazione di mantenere riservati i fatti.
Alla luce delle deposizioni testimoniali sopra riportate, non vi è dubbio alcuno che abbia agito in violazione del patto, con un'attività concorrenziale a lui CP_1
inibita, in zona interdetta, in favore di società concorrente, con clientela appartenente a con evidente intento di distrarre la clientela della ricorrente. PT
14 9. Accertata, quindi, la grave violazione del patto, occorre valutare se la penale ivi contemplata fosse o meno congrua.
Nella costruzione dei patti di non concorrenza è prassi molto frequente quella di includere una clausola penale ex art. 1382 c.c..
L'inserimento di una clausola penale ha come effetto la preventiva delimitazione del risarcimento del danno all'ammontare pattuito, laddove non operi la risarcibilità del danno ulteriore;
sotto il profilo probatorio all'interno del processo, la debenza della penale prescinde dall'accertamento effettivo di un pregiudizio.
Il datore di lavoro, in queste ipotesi, è tenuto unicamente a dimostrare l'avvenuto inadempimento degli obblighi previsti da un valido patto.
La clausola penale ha, dunque, funzione sanzionatoria e risarcitoria o anche
“anticipatoria” nelle ipotesi in cui sia prevista la risarcibilità del danno ulteriore.
L'art. 1384 c.c. prevede comunque che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Il fondamento di tale potere è ravvisabile nell'esigenza di ristabilire l'equilibrio contrattuale e la valutazione che il giudice deve fare in concreto deve essere parametrata non sulla prestazione ma “sull'interesse che la parte secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (cfr. Cass. 4 aprile 2006, n. 7835;
Cass., 9 maggio 2007, n. 10626).
Va senz'altro respinta, nel caso di specie, la domanda di riduzione della penale svolta dal lavoratore alla luce dell'interesse del datore di lavoro a contenere e ridurre il contributo che una propria risorsa, una volta fuoriuscita, possa dare allo sviluppo commerciale di un competitor.
La previsione del divieto di non svolgere medesima attività in ambito comunitario per sei mesi in favore degli stessi clienti, ha quale ragione l'interesse della società ricorrente di contenere il rischio che l'ex dipendente (con tali particolari competenze e che godeva da parte dei clienti di una speciale fiducia) non si trasferisse da un competitor operante sulla medesima piazza e non favorisse lo sviamento della clientela, allocando la propria professionalità e le proprie esperienze al servizio ed in favore di altra impresa operativa nello stesso settore e che, quindi, fosse un soggetto
15 non solo concorrente, ma concorrente grazie al know-how acquisito dall'ex dipendente presso il datore di lavoro di provenienza.
Ancora l'interesse è ravvisabile nella conservazione degli introiti provenienti dai clienti seguiti dal dipendente.
In tal caso non va valutato solo il danno derivante dal margine di reddittività, ma anche il danno derivante dalla perdita in sé del cliente che, potenzialmente, avrebbe potuto concludere, in futuro, ulteriori contratti.
Ancora va valutato il danno all'immagine per la società che, nel mercato ed agli PT
occhi sia dei competitor sia dei clienti, perde una risorsa che decide di passare alla concorrenza;
da ultimo, anche se marginalmente nel caso di specie (trattandosi di soggetto particolarmente qualificato anche per la sua pregressa attività imprenditoriale), il danno corrispondente alla perdita dell'investimento professionale fatto sulla risorsa stessa.
Considerata alla luce di questi profili di interesse la penale dedotta nel patto oggetto di causa è, dunque, coerente agli obblighi in esso contemplati e, dunque, agli interessi soggiacenti al mancato adempimento degli stessi.
Ne consegue che dovrà restituire – come stabilito nel contratto da lui CP_1
liberamente sottoscritto e poi confermato in sede conciliativa - i corrispettivi già percepiti pari ad € 17.269,48 al netto delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali
(v. Cass. sent. n. 5648/22) e versare la somma corrispondente a tre volte l'importo annuo stabilito, e dunque pari ad euro 26.808,48.
Solo in sede di discussione la parte resistente ha eccepito, per la prima volta, che la domanda di restituzione delle somme versate in corso di rapporto non è stata inserita dalla società attrice nelle proprie conclusioni e non è stata abbinata ad una domanda di risoluzione del negozio.
Si tratta di eccezione certamente tardiva, ma in ogni caso ciò che rileva e risulta decisivo è che in realtà la domanda di restituzione è stata chiarissimamente formulata nella narrativa del ricorso introduttivo, tanto è vero che la parte resistente sulla stessa ha accettato il contraddittorio, diffondendosi nelle proprie articolate difese.
Peraltro, l'assenza delle conclusioni non implica l'inammissibilità della domanda in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 5743/2008,
Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n.
10840/2003, Cass. n. 11861/1999) secondo cui il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi
16 condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte e senza dare sfogo ad inutili formalismi.
A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto.
In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte.
Peraltro, il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta, purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi.
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, il potere interpretativo in questione, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando il suo esercizio travalichi i limiti della
“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Il principio in esame precisa, pertanto, il significato della norma in base alla quale “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, e, a tal fine, fornisce un criterio interpretativo cui attenersi per non incorrere nel vizio di extrapetizione.
Sempre in materia di interpretazione della domanda giudiziale, la Suprema Corte
(Cass. n.15299/2005; vedi però, in senso contrario, Cass. 4754/2004) ha ritenuto applicabili analogicamente le regole di ermeneutica contrattuale, ed in particolare il principio di conservazione degli atti giuridici di cui all'art.1367 c.c., come per gli altri negozi giuridici.
Ne consegue che la domanda di restituzione dell'importo di €. 17.269,48 deve certamente ritenersi ammissibile ed essere accolta, anche alla luce del fatto che la restituzione degli importi già versati era una conseguenza immediata, direttamente prevista contrattualmente in base all'autonomia e alla volontà negoziale delle parti, per il caso di violazione del patto, onde non era affatto necessario per la società ricorrente avanzare giudizialmente una preliminare la domanda di risoluzione per ottenere detto risultato.
10. La difesa attorea ha avanzato anche domanda di risarcimento del maggior danno patito rispetto a quanto già quantificato tramite la penale.
17 La clausola del patto di non concorrenza del 23.1.2020, al riguardo, fa salvo tale diritto in capo a statuendo: “Fermo restando in ogni caso il diritto della società PT
di pretendere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno sofferto in conseguenza di tale inadempimento”.
La previsione di una penale non preclude al datore di lavoro di agire in giudizio per l'accertamento di eventuali danni ulteriori causati dalla violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte del dipendente.
La Suprema Corte ha statuito che la clausola penale, configurando una liquidazione preventiva e onnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata al fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1382 cod. civ (cfr. sentenza n. 12013/93).
Va considerato, però, anche che la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare
(cfr. Cass sent. 21398/21).
Le testimonianze assunte hanno confermato che, nel periodo coincidente con la violazione del patto da parte dell'ex dipendente, alcuni dei clienti consolidati di PT hanno disdettato i loro contratti e sono passati alla società . CP_3
Non vi è prova, tuttavia, che gli stessi siano proprio tutti quelli indicati nel ricorso introduttivo, né che essi siano effettivamente receduti dai contratti con proprio PT
e solamente in ragione dell'attività concorrenziale vietata portata avanti da CP_1
nel periodo di efficacia del patto di non concorrenza.
L'unico episodio di cui vi è prova certa in causa è quello concernente il tentativo di distrazione da dell'impresa gestita dal teste : a questa attività, tuttavia, PT CP_4
18 non è conseguito alcun danno per l'odierna ricorrente, visto che la Carrozzeria
Europa, per espressa ammissione del teste , è rimasta cliente della CP_4 PT
In relazione alle altre disdette allegate l'unico elemento presuntivo consiste nella contiguità temporale con i fatti per cui è causa, ma la difesa del resistente ha evidenziato che il mancato rinnovo dei contratti con ben potrebbe Parte_1
dipendere da ragioni del tutto estranee e diverse:
- la ha comunicato disdetta in data 28.06.2022 per motivazioni legate Parte_7
ad alcune modifiche apportate da ai prezzi e comunque quando il Parte_1
vincolo di era già venuto meno;
CP_1
- la Lineamec s.r.l. ha comunicato disdetta in data 01.03.2022 per le nuove condizioni contrattuali applicate da;
Parte_1
- la Tiver s.a.s. ha comunicato disdetta in data 11.03.2022 perché posta in liquidazione con fine dicembre 2021;
- la ditta IP OL ha comunicato la disdetta in data 22.02.2023, quando l'obbligo di non concorrenza in capo al resistente era già venuto meno.
Sebbene sia possibile ed anzi probabile che l'attività illecita di abbia influito CP_1
su queste decisioni o almeno su alcune di esse, essendo inverosimile che egli abbia limitato i suoi tentativi di trasferire la clientela di ad alla sola impresa PT CP_3 di , tuttavia non vi è certezza di quale sia l'esatto ammontare del danno che ne CP_4
è derivato per la parte ricorrente onde lo stesso non potrebbe che essere determinato in maniera estremamente prudente e, quindi, in un importo molto distante da quello di oltre €. 28.000,00 ipotizzato in ricorso.
Così argomentando, è evidente che anche solo dimezzando l'importo richiesto o riducendolo di un terzo, automaticamente il danno rientrerebbe comunque in quello già coperto dalla penale e non vi sarebbe alcuna parte eccedente.
La domanda di risarcimento del maggior danno deve, quindi, essere rigettata
11. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 in misura prossima ai parametri medi dello scaglione di riferimento determinato sulla base della somma riconosciuta come dovuta, essendo state affrontate e risolte questioni giuridiche e fattuali di ordinaria complessità.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta la validità del patto di non concorrenza tra le parti e l'inadempimento da parte di , per l'effetto Controparte_1
2) condanna alla restituzione in favore della società ricorrente Controparte_1
dei corrispettivi già percepiti pari ad euro 17.269,48 al Parte_1
netto delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali nonché al pagamento dell'importo di €. 26.808,48 a titolo di penale, il tutto oltre accessori come per legge dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del maggior danno proposta dalla società ricorrente Parte_1
4) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Controparte_1
presente giudizio sostenute dalla società ricorrente Parte_1 spese che liquida in € 9.000,00 per compensi ed € 379,50 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 03/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/04/2023 al n. 294 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 03/06/2025
PROMOSSA DA in persona dell'amministratore Parte_1 Parte_2
con l'avv. Morpurgo Claudio Daniele Mosè e l'avv. Ogriseg Claudia e l'avv.
[...]
Menicatti Anna e l'avv. Paglia Andrea Tommaso
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Ceraulo Michaela e l'avv. Pascolo Alessandra Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: in principalità, previe le declaratorie incidentali del caso circa la legittimità/valida/efficacia del patto di non concorrenza, accertare e dichiarare il molteplice inadempimento ad esso perpetrato dal sig. CP_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare complessivamente dovuta a la
[...] PT
somma di euro 26.808,48 a titolo di penale dedotta nel patto di non concorrenza sottoscritto in data 23.1.2020, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia;
condannare il resistente alla corresponsione dell'anzidetto importo di euro 26.808,48 in favore della società ricorrente, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia;
accertare e dichiarare complessivamente dovuta a la somma di euro 28.238,30 a titolo di risarcimento PT
dell'ulteriore maggior danno patito da quest'ultima per effetto dell'inadempimento del patto di non concorrenza sottoscritto in data 23 gennaio 2020 da parte del sig.
, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia;
CP_1
1 condannare il resistente alla corresponsione dell'anzidetto importo di euro 28.238,30 in favore della società ricorrente, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata nullità/illegittimità/invalidità/inefficacia del patto di non concorrenza sottoscritto in data 23 gennaio 2020, condannare il sig. alla Controparte_1
restituzione ovvero alla ripetizione, in favore della ricorrente, di tutto quanto percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza dal momento della sottoscrizione dello stesso alla cessazione del rapporto di lavoro (i.e. dal 24.01.20 al 28.12.2021), pari a complessivi euro 17.269,48 o alla maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del percepito al saldo.
In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata sopravvenuta “caducazione” del patto di non concorrenza oggetto di contenzioso (per una qualsivoglia sopravvenuta causa ostativa alla sua esistenza, efficacia o validità), si chiede condannare il sig. alla restituzione, in favore di della CP_1 PT
porzione di corrispettivi percepiti pro quota e riferibili/rapportati al periodo per il quale si ritenesse “caducato” il patto stesso e/o cessata la relativa esistenza, efficacia o validità, con interessi dal dì del percepito al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Per la parte resistente: “In via principale nel merito: contrariis rejectis, accertarsi e dichiararsi la nullità del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in data
23.01.2020, per tutti i motivi meglio esposti al punto 1 della parte in diritto della memoria difensiva;
respingersi conseguentemente le domande della ricorrente aventi ad oggetto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 26.808,48 a titolo di penale e la somma di € 28.238,30 a titolo di risarcimento dell'ulteriore maggior danno;
accertata e dichiarata per i motivi esposti nel punto 2 della presente memoria la natura retributiva, e non remunerativa del patto di non concorrenza, della somma lorda di € 744,68 mensilmente erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiarare il diritto del resistente a trattenere la somma complessiva lorda di € 17.269,48 percepita e che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di restituzione e/o di ripetizione e conseguentemente respingersi la relativa domanda;
in denegata ipotesi di ritenuto diritto della ricorrente alla restituzione/ripetizione della somma lorda mensile di €
744,68 erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiararsi per i motivi esposti al punto 2 l'obbligo in capo al resistente alla restituzione dell'importo lordo complessivo di € 17.269,48 con detrazione da esso delle ritenute fiscali e previdenziali operate
2 sulle somme, da determinarsi tramite eventuale CTU. In via subordinata: per la denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in data 23.01.2020, accertarsi e dichiararsi che alcun inadempimento rispetto ai vincoli posti dal PNC sussiste in capo al resistente e conseguentemente respingersi le domande della ricorrente aventi ad oggetto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 26.808,48 a titolo di penale e la somma di € 28.238,30
a titolo di risarcimento dell'ulteriore maggior danno;
accertarsi e dichiararsi il diritto del resistente a trattenere la somma lorda di € 744,68 mensilmente erogata per remunerazione del pnc in costanza di rapporto di lavoro per la somma complessiva di € 17.269,48 e respingersi conseguentemente la domanda della ricorrente di restituzione/ripetizione della somma lorda di € 17.269,48. In via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia del patto di non concorrenza stipulato dalle parti in data 23.01.2020 e di accertato inadempimento del resistente agli obblighi da esso discendenti, ridursi ai sensi dell'art. 1384 c.c., per i motivi di cui al punto 5 della parte in diritto della memoria, la penale di cui al PNC nella misura che si riterrà di giustizia e limitare a tale sola misura il quantum dovuto dal resistente;
respingersi per i motivi esposti nel punto 6 la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno o, in subordine, condannarsi il resistente a corrisponderlo in misura pari al solo comprovato mancato guadagno o nella diversa misura ritenuta di giustizia e nella sola parte eccedente la penale, anche giudizialmente ridotta;
accertata e dichiarata per i motivi esposti nel punto 2 della presente memoria la natura retributiva e non remunerativa del PNC della somma fissa lorda di € 744,68 mensilmente erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiarare il diritto del resistente a trattenere la somma complessiva lorda di €
17.269,48 percepita e che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di restituzione e/o di ripetizione e conseguentemente respingersi la relativa domanda;
in denegata ipotesi di ritenuto diritto della ricorrente alla restituzione/ripetizione della somma lorda mensile di € 744,68 erogata in costanza di rapporto di lavoro, dichiararsi per i motivi esposti al punto 2 l'obbligo in capo al resistente alla restituzione dell'importo lordo complessivo di € 17.269,48 con detrazione da esso delle ritenute fiscali e previdenziali operate sulle somme, da determinarsi tramite eventuale CTU. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso depositato in data 21/04/2023 la società Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, solo esponeva di aver acquistato a dicembre 2019 PT
dal resistente le quote che costui deteneva nella società Controparte_1
Ecoserve s.r.l., a fronte dell'importo di € 160.000.
A valle della cessione delle quote di Ecoserve S.r.l. da parte del e degli CP_1
altri soci, la predetta società veniva fusa per incorporazione in e, nel contesto PT
degli accordi relativi alla cessione, , che aveva deciso di dismettere la CP_1
propria veste di imprenditore, si accordava con per la sua assunzione alle PT dipendenze di quest'ultima.
Quindi, con lettera datata 23.1.2020 e decorrenza del rapporto dal successivo
24.1.2020, aveva assunto alle proprie dipendenze in ragione di un PT CP_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato regolato dal CCNL, con livello di “quadro” e mansioni di “Responsabile Commerciale Servizi e Consulenza” con trattamento economico annuo di lordi € 52.127,75, oltre ad alcuni benefit, quali un'autovettura aziendale ad uso promiscuo, telefono cellulare e un computer.
La sede di lavoro era stata individuata presso la sede aziendale di QU (PN), con previsione di un successivo spostamento in Palmanova.
Le parti concordavano, inoltre, pattuizioni accessorie al rapporto di lavoro, quali: (i) un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di € 744,68 per n. 12 mensilità; (ii) un patto di stabilità della durata di n.
3 anni, a fronte di un corrispettivo di € 744,68 per n. 12 mensilità (importo che, allo scadere del triennio, si sarebbe trasformato in un superminimo ad personam).
Con ricorso R.G. n. 296/2021 aveva convenuto in giudizio la avanti CP_1 PT
al Giudice del Lavoro di Udine. si era costituita in causa e nelle more del giudizio aveva comunicato a PT
, con lettera del 28.12.2021 ed efficacia in pari data, il licenziamento per CP_1
giustificato motivo oggettivo.
aveva impugnato il licenziamento in data 29.12.2021. CP_1
Successivamente, le parti avevano raggiunto un accordo per la conciliazione sia dell'anzidetta controversia che di ogni ulteriore reciproco rapporto fra di loro intercorso, sottoscrivendo in data 30.12.2021, un verbale di conciliazione giudiziale a mezzo del quale le parti stesse per quanto qui di interesse avevano risolto consensualmente il patto di stabilità sottoscritto in data 23.1.2020, con reciproca liberazione di ogni obbligazione e fermo il diritto di di trattenere gli importi CP_1
4 allo stesso versati quale corrispettivo del patto stesso e, nel contempo, avevano confermato che fra di loro sarebbe rimasto comunque in vigore il patto di non concorrenza sottoscritto in data 23.1.2020 alle medesime condizioni a quel tempo in essere, salvo per la durata del vincolo di non concorrenza, che veniva concordemente ridotta a sei mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Pertanto, successivamente al 29.6.2022, il patto di non concorrenza avrebbe cessato di avere efficacia, fermo restando il diritto di di trattenere gli importi allo CP_1
stesso già versati quale corrispettivo del patto stesso, pur a fronte di una riduzione temporale della durata del vincolo.
Successivamente alla sottoscrizione dell'anzidetto verbale, tuttavia, erano pervenute a da parte di suoi clienti, alcune segnalazioni che evidenziavano la grave PT
violazione da parte di di quanto concordato. CP_1
In particolare, aveva offerto - nella sua ritrovata veste di imprenditore - ai CP_1
medesimi clienti fino a quel momento seguiti come responsabile commerciale di gli stessi servizi erogati da quest'ultima ed a tariffe ridotte rispetto a quelle PT
applicate dalla società di cui aveva cessato di essere dipendente.
La società ricorrente riepilogava lo scambio epistolare intercorso tra i legali delle parti e rimarcava che a erano pervenute una serie di inaspettate e non preventivate PT
disdette e mancati rinnovi contrattuali di alcuni clienti, anche storici, che enumerava.
Conseguentemente ribadita la piena legittimità, validità ed efficacia del patto di non concorrenza e della relativa penale e la prova acquisita anche mediante files audio e video delle molteplici violazioni poste in essere da concludeva come in CP_1
epigrafe.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo la nullità del patto di non Controparte_1
concorrenza e in ogni caso contestando di aver in alcun modo posto in essere attività vietata dal patto stesso nel periodo inibito di sei mesi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 28.12.2021.
In particolare, la difesa del resistente contestava la validità del patto, perchè difforme rispetto al modello legale di cui all'art. 2125 c.c. sotto l'aspetto della durata, della pattuizione del corrispettivo e dell'estensione territoriale del vincolo.
La difesa resistente disconosceva le registrazioni audio-video prodotte dalla controparte, eccependone l'illecita formazione e la conseguente inutilizzabilità.
Ancora la parte resistente evidenziava la non congruità della penale, chiedendo la
5 riduzione della stessa e sosteneva la natura retributiva degli importi solo simulatamente indicati come corrispettivo per la non concorrenza, specificando che quindi la domanda di restituzione degli stessi non poteva essere accolta e comunque rimarcava che da detti importi doveva essere stralciata la somma imputabile a ritenute fiscali e previdenziali.
In ultimo negava la possibilità di di ottenere la condanna del CP_1 PT
resistente al pagamento in via cumulativa della penale e del risarcimento del maggior danno, asseritamente sofferto per € 28.238,30.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 03.06.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Fra le parti è stato stipulato in data 23.01.2020 un accordo denominato “patto di non concorrenza” recante le seguenti previsioni: “1) Premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 2) Oggetto del patto di non concorrenza. Il sig. si obbliga irrevocabilmente a non Controparte_1
svolgere, direttamente o indirettamente, in proprio o in società o partecipazione con altri, alle dipendenze, o in qualsiasi forma, per conto proprio, per conto di terzi o per interposta persona, anche occasionalmente, alcuna attività in concorrenza con le attività svolte dalla Società alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'oggetto del presente patto di non concorrenza è costituito da qualsiasi attività del settore della raccolta, gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti e analisi di laboratorio. 3)
Riservatezza. Allo stesso modo, il sig. si obbliga a non Controparte_1
divulgare e comunicare a nessun terzo o utilizzare per fini personali segreti industriali, informazioni commerciali confidenziali, o qualunque altra informazione, conoscenza
o dati riguardanti la Società, normalmente non rivelati al pubblico. Qualunque documento e oggetto prodotto, redatto, ricevuto, posseduto o utilizzato dal sig.
e correlato all'attività della Società è e rimarrà dunque Controparte_1
6 proprietà esclusiva della Società. 4) Corrispettivo. Quale corrispettivo delle obbligazioni assunte dal sig. di cui ai punti 2) e 3) che Controparte_1 precedono, la Società si impegna ad erogare allo stesso un importo lordo pari ad €
744,68 lorde mensili, per n. 12 mensilità all'anno, per tutta la durata del rapporto di lavoro. 5) Modalità e corresponsione. Il corrispettivo di cui al punto 4) che precede sarà erogato mensilmente e identificato nel cedolino mensile con la dicitura “patto di non concorrenza”. 6) . L'impegno di non concorrenza, di cui ai Controparte_2 precedenti punti 2) e 4) che precedono, si intende applicabile nell'ambito territoriale dell'Unione Europea. 7) Durata. Il presente patto di non concorrenza avrà efficacia per la durata di anni 2 dalla cessazione del rapporto di lavoro sempre che lo stesso abbia una durata superiore a 3 anni. Nel caso in cui il rapporto dovesse estinguersi prima dei tre anni previsti dal patto di stabilità la non concorrenza si protrarrà fino al compimento del 5°anno dalla data della presente lettera nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 2125 c.c.. 8) Inadempimento. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal lavoratore, la società dovrà considerarsi legittimata a pretendere la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte in esecuzione del presente patto di non concorrenza, nonché ad esigere un importo –
a titolo di penale – pari a 3 volte l'importo annuo stabilito, fermo restando in ogni caso il diritto della società di pretendere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno sofferto in conseguenza di tale inadempimento. 9) Facoltà di chiedere informazioni. Per tutta la durata del Patto, la nostra Società potrà richiederle informazioni circa la Sua effettiva attività di lavoro o collaborazione. 10) Competenza territoriale. Per qualsiasi controversia comunque relativa al patto di non concorrenza sarà competente il foro di Udine (UD) che le parti indicano in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente”.
Con il verbale di conciliazione dd. 30.12.2021 le parti espressamente concordavano:
“Le parti convengono e confermano che fra le stesse rimarrà comunque in vigore il patto di non concorrenza sottoscritto in data 23 gennaio 2020 alle medesime condizioni attualmente in essere, fatto salvo per quanto riguarda la durata del vincolo di non concorrenza, che viene concordemente di ridotta a numero 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto;
pertanto, successivamente al 29 giugno 2022 , il patto di non concorrenza cesserà di avere efficacia, fermo restando il diritto del ricorrente a trattenere gli importi allo stesso versati quali corrispettivo del patto stesso”.
7 5. La difesa del resistente ha contestato la validità del patto con riferimento alla sua durata.
La durata del patto era stata concordata in anni 2 dalla cessazione del rapporto di lavoro ove lo stesso si protraesse per più di 3 anni, mentre nell'ipotesi in cui il rapporto cessasse prima dei tre anni il patto di non concorrenza non avrebbe potuto comunque avere durata superiore a 5 anni dalla data della sua stipulazione.
Si tratta di una durata perfettamente determinata e determinabile in base a parametri oggettivi (durata del rapporto) e contenuta entro il limite massimo specificamente previsto dall'art. 2125 c.c..
In ogni caso, la questione perde di significato alla luce di quanto in seguito le stesse parti hanno liberamente convenuto nel successivo verbale di conciliazione, ossia che il divieto di concorrenza sarebbe stato circoscritto al minor periodo di 6 mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto, durata questa certamente specifica e precisissima.
6. Quanto al secondo profilo di invalidità del patto, ossia quello legato al corrispettivo pattuito, la giurisprudenza di Cassazione anche più recente (Cass. n. 9258/25 e n.
9256/25, ma anche n. 10679/24), ha rimarcato che l'art. 2125 c.c. non fissa alcun criterio di determinazione del corrispettivo e, dunque, lascia all'autonomia delle parti il compito di definire il quantum ed il quomodo del versamento.
Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c., ossia determinatezza o almeno determinabilità.
Una volta accertato che esso sia determinato o quanto meno determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto all'eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (Cass. n.
9790/2020).
In tema di determinabilità la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro
8 subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (Cass. n. 16489/2009) e, quindi, deve essere determinato o determinabile.
Per affermare la nullità del patto, espressamente comminata dall'art. 2125 c.c., è necessaria una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed a ogni circostanza del caso concreto.
Il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma , dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro o un'altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziali con quella del datore.
Il patto di non concorrenza, dunque, rimane autonomo rispetto al contratto di lavoro sotto il profilo prettamente causale.
In virtù della predetta autonomia, il rapporto di lavoro si riduce a mera occasione di stipula di quel patto, atteso che quest'ultimo è destinato a regolare i rapporti fra le parti, per definizione, proprio a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e ciò vale, a più forte ragione, nel caso di specie, ove si consideri che le parti hanno confermato e modificato il patto con il verbale di conciliazione giudiziale redatto dopo che il rapporto di lavoro era ormai cessato.
Posto, dunque, che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di non facere, non rileva a tal fine se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di questo o ancora periodicamente per la durata dell'obbligazione di non facere.
Cristallizzandosi in ogni caso i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione, la sua congruità valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto, poi, in concreto possa accadere.
Il patto di non concorrenza per cui è causa prevede, quale corrispettivo dell'impegno assunto dal lavoratore, l'erogazione in suo favore di un importo annuo lordo, in addizione alla ordinaria retribuzione, concordato e ritenuto congruo da entrambe le
9 parti sia in sede di prima stipulazione sia al momento della sua conferma con il verbale di conciliazione.
Nel caso specifico l'importo è pari ad € 744,68 lorde mensili, per 12 mensilità all'anno, per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Tale somma non ha affatto natura retributiva, come sostenuto dalla parte resistente, ma costituisce il corrispettivo per il divieto di concorrenza.
A riprova di ciò basterà osservare che tra le parti era stato stipulato anche un patto di stabilità (v. doc. 9) e in questo caso era espressamente previsto che l'importo mensile concordato quale corrispettivo della durata del rapporto allo scadere del triennio si sarebbe trasformato in un superminimo retributivo, ciò dimostra che quando le parti hanno voluto attribuire natura retributiva a determinati emolumenti lo hanno espressamente previsto e ciò non è accaduto per il patto di non concorrenza.
Tale importo corrisponde ad oltre il 17% della RAL del lavoratore e risulta, quindi, perfettamente adeguato e non certo simbolico, tale da compensare in misura congrua e proporzionale i limiti posti alla libertà del lavoratore di “ricollocarsi” sul mercato, tenuto conto della durata minima della sua ulteriore durata come stabilita con il verbale di conciliazione.
Peraltro, la modalità di erogazione mensile del corrispettivo del patto in costanza di rapporto di lavoro risulta confacente anche all'interesse del lavoratore, il quale era stato posto nelle condizioni di poter valutare preventivamente la convenienza circa il perdurare del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie qui in esame, essendo il patto stato confermato e ridiscusso quanto alla sua permanenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non si può certo sostenere che il lavoratore non potesse essere in grado di valutare l'ammontare e, di conseguenza, l'adeguatezza di quanto gli sarebbe spettato.
7. Passando, quindi, ad esaminare le contestazioni concernenti l'estensione dell'operatività del patto, la migliore dottrina e giurisprudenza ritengono che l'oggetto dello stesso non debba necessariamente coincidere con le mansioni precedentemente svolte, ma possa essere di contenuto assai più ampio e riguardare, addirittura, qualunque tipo di attività, professionale o subordinata, in potenziale concorrenza con quella dell'azienda datrice di lavoro, sempreché (ed è l'unico vero limite all'oggetto del patto) residuino all'ex dipendente sufficienti prospettive per
10 svolgere un'attività lavorativa che garantisca una potenzialità reddituale “idonea” ed adeguata al corredo professionale.
In altre parole, la validità del patto è subordinata alla condizione che al lavoratore residui un margine di attività, non coperta da vincolo, atta a garantirgli un guadagno adeguato alle esigenze di vita personali e familiari.
Nella fattispecie concreta in esame dalla lettura del patto risulta chiaro che , CP_1
nel rispetto delle obbligazioni assunte, avrebbe potuto continuare ad operare anche nell'area geografica interdetta, purchè non nello specifico circoscritto settore economico in cui operava l'odierna ricorrente.
Come più diffusamente si dirà più oltre, le deposizioni dei testi assunti hanno confermato che, in violazione degli obblighi assunti, ha svolto, durante il CP_1
periodo di efficacia del patto, nella medesima area geografica, le attività e le mansioni precedentemente svolte in costanza di rapporto con in favore della società PT
, della quale è poi divenuto socio nel luglio 2022 (appena cessato il CP_3
semestre di operatività del divieto, che terminava il 29 giugno 2022) acquistandone il
50% delle quote e della quale è presidente dal dicembre dello stesso anno, tenendo una condotta che è vietata dall'ordinamento a prescindere dall'esistenza di un patto di non concorrenza ex 2125 c.c..
Anche riguardo al limite territoriale, esteso a tutto il territorio dell'Unione Europea e dunque ad una zona particolarmente ampia, va però considerato che la valutazione di congruità va effettuata in stretta correlazione con il vincolo di oggetto e di durata, potendosi giudicare una estensione geografica congrua o meno, a seconda che si combini con una riduzione dell'attività più o meno penetrante e con un periodo più o meno duraturo.
In tale ottica, va dunque considerato che la durata era ormai circoscritta a soli sei mesi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e che avrebbe potuto, CP_1
anche durante questo periodo, svolgere la stessa attività nel settore in cui opera PT
a livello internazionale fuori dall'Unione Europea oppure qualunque attività in un settore differente ovunque volesse.
8. Affermata, quindi, la piena validità ed operatività del patto, la grave violazione dello stesso da parte del resistente è emersa con assoluta certezza dal complessivo quadro istruttorio.
11 A tal fine certamente rilevano, come argomento di prova, le registrazioni prodotte dalla società attrice, in relazione all'ammissibilità delle quali il giudice istruttore si è già pronunciato con ordinanza del 23.10.2023, rilevando come sul punto la
Cassazione avesse ritenuto (Ord.n.1250/2018) che “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt.
167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”.
Dunque se l'eventuale disconoscimento, da effettuarsi nel rispetto delle preclusioni processuali, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, non può che prendersi atto del fatto che ciò non è avvenuto nel caso qui in esame, non avendo la parte resistente in alcun modo allegato - tantomeno specificamente - in che modo le registrazioni divergerebbero dalla realtà effettiva che rappresentano.
In relazione alle anzidette registrazioni audio-video è poi intervenuta la recente sentenza n. 119/2025, pubblicata il 21.2.2025, del Tribunale di Pordenone, nel giudizio avente n.r.g. 687/2024, instaurato da nei confronti di Controparte_1
e del sig. , che ha escluso la sussistenza di un illecito PT CP_4
trattamento dei dati personali di . CP_1
In ogni caso, anche ove le registrazioni fossero state effettuate al di fuori dei limiti della tutela della privacy, ciò non escluderebbe la possibilità di utilizzarle non come prove, ma come semplici argomenti di prova all'interno di un quadro istruttorio più ampio e molto ricco e ciò sarebbe, comunque, più che sufficiente, stante l'evidenza delle altre prove assunte.
Dalle prove documentali e dalle deposizioni testimoniali è emerso pacificamente come , nel periodo successivo alla sottoscrizione del verbale di CP_1
conciliazione giudiziale del 30.12.2021, abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento delle medesime attività fino a quel momento eseguite per PT
12 Il teste ha riferito. “…non so se era lo stesso giorno, ma più o meno è avvenuto CP_4
negli stessi giorni quando fui chiamato al telefono dal e abbiamo parlato CP_1
della proposta che mi fece il resistente per quello che stava organizzando e io mi sono lamentato delle promesse che erano state fatte a suo tempo;
era lui che mi seguiva e io mi fidavo di lui. Nell'occasione in cui venne nella mia carrozzeria riferii di questa conversazione telefonica alla sig.ra nuova proposta Parte_3
commerciale mi fu detto dal che sarebbe stata di una nuova società di cui CP_1 anche lui faceva parte … mi fece pervenire tale proposta commerciale e la Pt_4
passò anche a trovarmi, è successo tutto nello stesso periodo, ma le date esatte non le ricordo…mi lasciò un preventivo con scritte a mano se non ricordo male delle tariffe in riduzione, non ricordo se il modulo fosse su carta intestata, ma ho sicuramente il preventivo a casa … La venne per conto del resistente e quindi ritengo sia Pt_4
stata mandata da lui, non posso dire con certezza di chi siano le annotazioni a penna sul preventivo…non ricordo se era il 29 marzo, ma il passò da me, è CP_1 successo tutto tra febbraio e marzo quindi in quel periodo lì … confermo che il mi disse tali frasi…Non so se clienti di abbiano abbandonato la CP_1 PT società, io sono ancora cliente di . PT
La teste , impiegata commerciale dipendente di ha riferito: “è Testimone_1 PT
vero che mi sono recata il 15.02.22 presso il cliente e in quella CP_4
occasione ho saputo da lui che proprio quel giorno si era sentito al telefono con a proposito di disservizi da parte di …questo è stato il tenore della CP_1 PT conversazione che il mi ha riferito di aver avuto con …lo confermo CP_4 CP_1
ed è stato lo stesso a farmi sapere di aver ricevuto a mezzo della sig.ra CP_4
la proposta commerciale di mi ha mostrato il documento Pt_4 Controparte_5
in questione che io ho potuto esaminare e mi ha confermato che le correzioni a mano erano state apposte da …quando io ho iniziato a lavorare in CP_1 [...]
io sono stata affiancata per circa 4 mesi ogni giorno al che PT CP_1 all'epoca era il mio responsabile e formatore, e quindi io sono perfettamente in grado di riconoscere la sua scrittura e quindi anche se non l'avesse riconosciuta CP_4
l'avrei riconosciuta io. Anche era mia ex collega e di scritte con Parte_5
offerte sue non ne ho mai viste, quelle che provenivano da lei erano preparate dall'ufficio e scritte in digitale non a mano. Noi commerciali dovevano sempre consultare il listino, solo poteva scostarsi dal listino applicando delle CP_1
scontistiche anche senza interfacciarsi con i superiori fino ad un certo limite. Lui era
13 l'unico a conoscenza diretta di tutte le tariffe e l'unico che poteva negoziarle a penna sul posto…non sono sicura esattamente della data ma mi ha riferito che poi fu CP_4 lo stesso a recarsi nella sua carrozzeria per finalizzare l'operazione di CP_1 acquisto del cliente;
posso confermare che il mese era marzo…lo confermo e solo specifico che il contratto di non scade e prosegue oltre la scadenza con PT
proroghe automatiche finchè il cliente non dà disdetta e non aveva inviato CP_4 questa disdetta a . PT
Il teste , del tutto attendibile perché ormai pensionato e quindi privo di Tes_2 rapporti con la ricorrente, ha dichiarato: “io di queste circostanze sono al corrente perché me le ha riferite , quando è tornata in sede alla dopo Parte_6 PT
aver fatto visita al cliente , io credo che la poi abbia riferito questo CP_4 Parte_6 fatto che era abbastanza grave all'amministratore …lo confermo queste sono le cose che mi ha riferito la collega …anche questa circostanza la posso Parte_6 confermare in quanto riferitami da …anche di questo fatto mi Parte_6
ricordo in quanto riferitomi dalla , infatti il cliente non era uno dei Parte_6 CP_4 clienti che seguivo io, era seguito dalla …quando il sig. lavorava Parte_6 Per_1
in era fra i suoi poteri anche quello di apportare modifiche alle tariffe applicate PT ai clienti … i particolari non sono in grado di confermarli ma ricordo bene la circostanza che la mi aveva detto che aveva detto a di Parte_6 CP_1 CP_4 non dire nulla a altrimenti gli mangiavano la casa”. PT
Può dirsi, quindi, confermato che il giorno 15.02.2022, l'addetto commerciale di PT
, si è recata presso la carrozzeria di a San Michele al Parte_6 CP_4
Tagliamento (VE) e che nel corso della conversazione intervenuta con quest'ultimo,
è venuta a conoscenza che aveva avuto in quei giorni contatti telefonici con CP_4
e che alcuni argomenti trattati con quest'ultimo riguardavano la proposta CP_1 di una nuova offerta commerciale (da erogarsi attraverso la società nella CP_3
quale sarebbe divenuto operativo dal primo luglio), proposta che poi è effettivamente pervenuta con la raccomandazione di mantenere riservati i fatti.
Alla luce delle deposizioni testimoniali sopra riportate, non vi è dubbio alcuno che abbia agito in violazione del patto, con un'attività concorrenziale a lui CP_1
inibita, in zona interdetta, in favore di società concorrente, con clientela appartenente a con evidente intento di distrarre la clientela della ricorrente. PT
14 9. Accertata, quindi, la grave violazione del patto, occorre valutare se la penale ivi contemplata fosse o meno congrua.
Nella costruzione dei patti di non concorrenza è prassi molto frequente quella di includere una clausola penale ex art. 1382 c.c..
L'inserimento di una clausola penale ha come effetto la preventiva delimitazione del risarcimento del danno all'ammontare pattuito, laddove non operi la risarcibilità del danno ulteriore;
sotto il profilo probatorio all'interno del processo, la debenza della penale prescinde dall'accertamento effettivo di un pregiudizio.
Il datore di lavoro, in queste ipotesi, è tenuto unicamente a dimostrare l'avvenuto inadempimento degli obblighi previsti da un valido patto.
La clausola penale ha, dunque, funzione sanzionatoria e risarcitoria o anche
“anticipatoria” nelle ipotesi in cui sia prevista la risarcibilità del danno ulteriore.
L'art. 1384 c.c. prevede comunque che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Il fondamento di tale potere è ravvisabile nell'esigenza di ristabilire l'equilibrio contrattuale e la valutazione che il giudice deve fare in concreto deve essere parametrata non sulla prestazione ma “sull'interesse che la parte secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (cfr. Cass. 4 aprile 2006, n. 7835;
Cass., 9 maggio 2007, n. 10626).
Va senz'altro respinta, nel caso di specie, la domanda di riduzione della penale svolta dal lavoratore alla luce dell'interesse del datore di lavoro a contenere e ridurre il contributo che una propria risorsa, una volta fuoriuscita, possa dare allo sviluppo commerciale di un competitor.
La previsione del divieto di non svolgere medesima attività in ambito comunitario per sei mesi in favore degli stessi clienti, ha quale ragione l'interesse della società ricorrente di contenere il rischio che l'ex dipendente (con tali particolari competenze e che godeva da parte dei clienti di una speciale fiducia) non si trasferisse da un competitor operante sulla medesima piazza e non favorisse lo sviamento della clientela, allocando la propria professionalità e le proprie esperienze al servizio ed in favore di altra impresa operativa nello stesso settore e che, quindi, fosse un soggetto
15 non solo concorrente, ma concorrente grazie al know-how acquisito dall'ex dipendente presso il datore di lavoro di provenienza.
Ancora l'interesse è ravvisabile nella conservazione degli introiti provenienti dai clienti seguiti dal dipendente.
In tal caso non va valutato solo il danno derivante dal margine di reddittività, ma anche il danno derivante dalla perdita in sé del cliente che, potenzialmente, avrebbe potuto concludere, in futuro, ulteriori contratti.
Ancora va valutato il danno all'immagine per la società che, nel mercato ed agli PT
occhi sia dei competitor sia dei clienti, perde una risorsa che decide di passare alla concorrenza;
da ultimo, anche se marginalmente nel caso di specie (trattandosi di soggetto particolarmente qualificato anche per la sua pregressa attività imprenditoriale), il danno corrispondente alla perdita dell'investimento professionale fatto sulla risorsa stessa.
Considerata alla luce di questi profili di interesse la penale dedotta nel patto oggetto di causa è, dunque, coerente agli obblighi in esso contemplati e, dunque, agli interessi soggiacenti al mancato adempimento degli stessi.
Ne consegue che dovrà restituire – come stabilito nel contratto da lui CP_1
liberamente sottoscritto e poi confermato in sede conciliativa - i corrispettivi già percepiti pari ad € 17.269,48 al netto delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali
(v. Cass. sent. n. 5648/22) e versare la somma corrispondente a tre volte l'importo annuo stabilito, e dunque pari ad euro 26.808,48.
Solo in sede di discussione la parte resistente ha eccepito, per la prima volta, che la domanda di restituzione delle somme versate in corso di rapporto non è stata inserita dalla società attrice nelle proprie conclusioni e non è stata abbinata ad una domanda di risoluzione del negozio.
Si tratta di eccezione certamente tardiva, ma in ogni caso ciò che rileva e risulta decisivo è che in realtà la domanda di restituzione è stata chiarissimamente formulata nella narrativa del ricorso introduttivo, tanto è vero che la parte resistente sulla stessa ha accettato il contraddittorio, diffondendosi nelle proprie articolate difese.
Peraltro, l'assenza delle conclusioni non implica l'inammissibilità della domanda in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 5743/2008,
Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n.
10840/2003, Cass. n. 11861/1999) secondo cui il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi
16 condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte e senza dare sfogo ad inutili formalismi.
A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto.
In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte.
Peraltro, il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta, purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi.
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, il potere interpretativo in questione, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando il suo esercizio travalichi i limiti della
“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Il principio in esame precisa, pertanto, il significato della norma in base alla quale “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, e, a tal fine, fornisce un criterio interpretativo cui attenersi per non incorrere nel vizio di extrapetizione.
Sempre in materia di interpretazione della domanda giudiziale, la Suprema Corte
(Cass. n.15299/2005; vedi però, in senso contrario, Cass. 4754/2004) ha ritenuto applicabili analogicamente le regole di ermeneutica contrattuale, ed in particolare il principio di conservazione degli atti giuridici di cui all'art.1367 c.c., come per gli altri negozi giuridici.
Ne consegue che la domanda di restituzione dell'importo di €. 17.269,48 deve certamente ritenersi ammissibile ed essere accolta, anche alla luce del fatto che la restituzione degli importi già versati era una conseguenza immediata, direttamente prevista contrattualmente in base all'autonomia e alla volontà negoziale delle parti, per il caso di violazione del patto, onde non era affatto necessario per la società ricorrente avanzare giudizialmente una preliminare la domanda di risoluzione per ottenere detto risultato.
10. La difesa attorea ha avanzato anche domanda di risarcimento del maggior danno patito rispetto a quanto già quantificato tramite la penale.
17 La clausola del patto di non concorrenza del 23.1.2020, al riguardo, fa salvo tale diritto in capo a statuendo: “Fermo restando in ogni caso il diritto della società PT
di pretendere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno sofferto in conseguenza di tale inadempimento”.
La previsione di una penale non preclude al datore di lavoro di agire in giudizio per l'accertamento di eventuali danni ulteriori causati dalla violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte del dipendente.
La Suprema Corte ha statuito che la clausola penale, configurando una liquidazione preventiva e onnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata al fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, è sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui è configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilità di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma è a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1382 cod. civ (cfr. sentenza n. 12013/93).
Va considerato, però, anche che la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare
(cfr. Cass sent. 21398/21).
Le testimonianze assunte hanno confermato che, nel periodo coincidente con la violazione del patto da parte dell'ex dipendente, alcuni dei clienti consolidati di PT hanno disdettato i loro contratti e sono passati alla società . CP_3
Non vi è prova, tuttavia, che gli stessi siano proprio tutti quelli indicati nel ricorso introduttivo, né che essi siano effettivamente receduti dai contratti con proprio PT
e solamente in ragione dell'attività concorrenziale vietata portata avanti da CP_1
nel periodo di efficacia del patto di non concorrenza.
L'unico episodio di cui vi è prova certa in causa è quello concernente il tentativo di distrazione da dell'impresa gestita dal teste : a questa attività, tuttavia, PT CP_4
18 non è conseguito alcun danno per l'odierna ricorrente, visto che la Carrozzeria
Europa, per espressa ammissione del teste , è rimasta cliente della CP_4 PT
In relazione alle altre disdette allegate l'unico elemento presuntivo consiste nella contiguità temporale con i fatti per cui è causa, ma la difesa del resistente ha evidenziato che il mancato rinnovo dei contratti con ben potrebbe Parte_1
dipendere da ragioni del tutto estranee e diverse:
- la ha comunicato disdetta in data 28.06.2022 per motivazioni legate Parte_7
ad alcune modifiche apportate da ai prezzi e comunque quando il Parte_1
vincolo di era già venuto meno;
CP_1
- la Lineamec s.r.l. ha comunicato disdetta in data 01.03.2022 per le nuove condizioni contrattuali applicate da;
Parte_1
- la Tiver s.a.s. ha comunicato disdetta in data 11.03.2022 perché posta in liquidazione con fine dicembre 2021;
- la ditta IP OL ha comunicato la disdetta in data 22.02.2023, quando l'obbligo di non concorrenza in capo al resistente era già venuto meno.
Sebbene sia possibile ed anzi probabile che l'attività illecita di abbia influito CP_1
su queste decisioni o almeno su alcune di esse, essendo inverosimile che egli abbia limitato i suoi tentativi di trasferire la clientela di ad alla sola impresa PT CP_3 di , tuttavia non vi è certezza di quale sia l'esatto ammontare del danno che ne CP_4
è derivato per la parte ricorrente onde lo stesso non potrebbe che essere determinato in maniera estremamente prudente e, quindi, in un importo molto distante da quello di oltre €. 28.000,00 ipotizzato in ricorso.
Così argomentando, è evidente che anche solo dimezzando l'importo richiesto o riducendolo di un terzo, automaticamente il danno rientrerebbe comunque in quello già coperto dalla penale e non vi sarebbe alcuna parte eccedente.
La domanda di risarcimento del maggior danno deve, quindi, essere rigettata
11. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 in misura prossima ai parametri medi dello scaglione di riferimento determinato sulla base della somma riconosciuta come dovuta, essendo state affrontate e risolte questioni giuridiche e fattuali di ordinaria complessità.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta la validità del patto di non concorrenza tra le parti e l'inadempimento da parte di , per l'effetto Controparte_1
2) condanna alla restituzione in favore della società ricorrente Controparte_1
dei corrispettivi già percepiti pari ad euro 17.269,48 al Parte_1
netto delle ritenute fiscali previdenziali e assistenziali nonché al pagamento dell'importo di €. 26.808,48 a titolo di penale, il tutto oltre accessori come per legge dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del maggior danno proposta dalla società ricorrente Parte_1
4) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del Controparte_1
presente giudizio sostenute dalla società ricorrente Parte_1 spese che liquida in € 9.000,00 per compensi ed € 379,50 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 03/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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