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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/06/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8181/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Ulderico Di Bello, presso il cui studio in San Cipriano
D'Aversa, alla Via Parri n. 14, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(Già Controparte_1 Controparte_2
[...]
;
[...]
APPELLATI CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
463/2019 con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento dei danni riportati dalla vettura da lui guidata, nel sinistro stradale verificatosi il 30.01.2015 in San Tammaro.
Precisamente, l'attore riferiva che in dette circostanze di tempo e di luogo, percorrendo la strada Provinciale 230, in località Carditello, all'incrocio con Via
Colonna, la sua miniauto 50 cc, modello Ligier JS20, con Telaio N.
veniva urtata frontalmente dall'auto Peugeot 207 CodiceFiscale_2 targata DS467BN, con alla guida . Inoltre, l'attore Persona_1
rappresentava che, dai documenti esibiti dopo il descritto incidente, la Pegeout
207 risultava essere di proprietà di e garantita per la Controparte_2
responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dalla CP_3
[...]
la responsabilità del sinistro esclusivamente all'automobilista
[...]
convenuto, l'istante chiedeva la condanna in solido di quest'ultimo e della convenuta compagnia assicurativa al pagamento di € 5.200,00, quale risarcimento delle lesioni subite, ed in subordine della somma ritenuta di giustizia.
Nel giudizio di primo grado rimaneva contumace e la Controparte_2
compagnia di assicurazione nella sua comparsa di costituzione eccepiva: 1)
l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendosi verificato il sinistro in
San Tammaro;
2) l'improponibilità della domanda proposta dall'attore per non essere state rispettate le norme in ordine alla corretta costituzione in mora della conventa 3) la genericità e l'infondatezza della domanda Controparte_4 attorea sia circa l'an che il quantum; 3) la mancanza di compatibilità tra i danni riportati dall'auto rispetto alla dinamica riferita;
4) l'elevata sinistrosità del convenuto . Controparte_2
Nel corso del giudizio veniva espletata una prova testimoniale e veniva disposta una C.T.U.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace di Carinola rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta, ritenendo non provata né la dinamica dell'incidente, né il quantum relativo ai danni subiti dal veicolo dell'attore, anche in considerazione dell'elevata sinistrosità del convenuto
. Controparte_2
Con il presente appello ha eccepito l'assenza e/o Parte_1
contraddittorietà della motivazione circa le ragioni del rigetto della domanda proposta, ribadendo la totale fondatezza della domanda.
Ha chiesto, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata ed il totale accoglimento della domanda attorea, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato anticipatario.
Entrambi gli appellati non si sono costituiti.
La causa, assegnata alla scrivente in data 16.09.2024, è stata assunta in decisione all'udienza del 27.3.2025, senza termini stante la rinuncia espressa della parte costituita.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
e , ritualmente citati e non costituiti nel Controparte_5 Controparte_2
presente giudizio.
1. Nel merito, in via assorbente su ogni altra considerazione, giova osservare che l'appello, con cui si contesta la decisione di rigetto della domanda per mancata prova dell'an debeatur, non è meritevole di accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere dimostrato il pregiudizio economico asseritamente subito da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante.
Segnatamente, in sede di espletamento delle operazioni peritali, il C.T.U. incaricato dott. , nel verbale del 22.05.2018, a pag. 3, Persona_2
evidenziava che: “Il veicolo attoreo non veniva visionato in sede di CP_6
C.T.U. in quanto, come riferito dal collega (C.T.P. attore), era stato CP_2
nel frangente ceduto a terzi. Di tale vendita, allo stato non veniva fornita alcuna prova. Avendo lo scrivente avuto incarico di quantificare i danni, descriverne la conformazione e la coerenza rispetto alla dinamica prospettata, si provvede ad effettuare considerazioni di natura tecnica sulla scorta della documentazione fotografica versati in atti”.
La documentazione attestante tale alienazione, però, non è mai pervenuta al consulente, né è stato indicato da quando il veicolo non si trovasse più nella disponibilità dell'attore, né sono state spiegate le ragioni per cui detto veicolo era stato dismesso e a che prezzo.
Quanto esposto trova conferma in quanto indicato dalla compagnia di assicurazione, sia nella sua comparsa di costituzione in Controparte_4 primo grado a pag. 7, che nella comparsa conclusionale della stessa a pag.12, secondo cui: “l'istante pur sollecitato dalla comparente, non ha consentito al perito incaricato da di ispezionare il Persona_3 Controparte_4
veicolo danneggiato e, pertanto la stessa non è stata posta nella condizione di provvedere agli incombenti del caso”.
Neanche dalla conformazione dei danni del veicolo concorrente è stato possibile desumere la prova relativa al nesso eziologico tra sinistro e danni e alla entità stessa dei danni riportati dal veicolo del , difatti il C.T.U. a pag. Pt_1
4 rappresenta che: “Non era possibile ispezionare il veicolo convenuto poiché il
Sig. regolarmente invitato a mezzo racc.ta AR, non Controparte_2
presenziava alle operazioni peritali. Non essendoci agli atti documentazione fotografica ritraente i danni subiti non è possibile rispondere al quesito”.
Chiarimenti sul punto non vengono forniti dall'appellante neanche nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò che si evince con chiarezza è che l'appellante non è più proprietario
(e neppure in una situazione di possesso o di detenzione) del veicolo.
Ora, sul punto va premesso che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile.
Infatti, è stato precisato che “(…) non vi è necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un diritto comunque tutelato" erga omnes", potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro (…)” (cfr. Cass. n. 12215/2003).
Ciò che cambia tuttavia, in ipotesi di richiesta dei danni proveniente da soggetto diverso dal proprietario, è l'ampiezza dell'onere probatorio del danno patrimoniale subito. Nel caso, infatti, di domanda da parte del soggetto non proprietario (o non più proprietario) è necessario dare la prova di aver sostenuto l'onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante che autorizzi la richiesta di pagamento dei danni in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (si v. sent. Trib. Napoli n. 823/2025; si v. in tema di detenzione: Cass n. 3005 del 2009; Cass. n. 15458 del 2011; cfr. Cass
26.12.2009 n. 22602).
Più precisamente, per il caso di cessione del veicolo oggetto di sinistro, la
S.C. (Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3 con ordinanza n. 21256 del 14/10/2011) ha affermato che “allorché l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno”.
Tale aspetto si pone dunque come risolutivo a fortiori nel caso di specie, ove l'attore – indipendentemente dalla circostanza che all'epoca del sinistro fosse proprietario del bene - nulla ha dedotto in merito alle ragioni del venir meno della disponibilità del mezzo.
Conseguentemente, la prova del danno non è stata affatto fornita;
ed infatti risulta depositata in atti dall'odierno appellante solo la fattura n. 17 del
05.03.2015, emessa dalla Swazzcar Officina Meccanica Carrozzeria e
Autolavaggio che, come noto, non può essere considerata prova dell'esborso.
Difatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3293/2018 è che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione ( v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass.,
19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”.
Nel caso di specie, pertanto, alcuna prova è stata fornita in ordine al pregiudizio economico subito da , né risultano provate le spese Parte_1
in ordine alla riparazione o alla riscossione di un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente e, dunque, a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro (nel caso di ipotetica vendita).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti (“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n.
16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011- Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002,
n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e della (Già Controparte_2 Controparte_4
in persona dei suoi ll.rr.p.t; Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza n. 463/2019 del Giudice di Pace di Carinola;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 2.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano