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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6442/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6442/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Solaro, Via T. Tasso n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Porcu, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Saronno, Via M. Bossi n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.05.1986, Via T. Tasso n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Santucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lainate, Piazza Vittorio Emanuele II n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati rispettando reciprocamente la loro autonomia anche affettiva;
2) i figli saranno affidati in via condivisa tra i genitori, con collocamento paritario;
3) la casa coniugale sita in Solaro (MB) alla via Tasso nr. 16 comprensiva degli arredi verrà assegnata al sig. che ne è anche proprietario e che sta sostenendo le spese d'acquisto e Pt_1 ristrutturazione (due mutui e una cessione del 5° dello stipendio);
4) i coniugi convivranno separati in casa, facendosi paritariamente carico delle spese di gestione e utenze, finché non diverrà disponibile l'abitazione, preferibilmente non distante dall'attuale casa coniugale, nella quale la sig.ra si impegna a trasferirsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del CP_1 presente ricorso, formalizzando anche il cambio di residenza;
5) da quel momento i figli trascorreranno una settimana alternata con ciascun genitore;
6) le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori in base al principio dell'alternanza; 7) in considerazione del collocamento paritario dei figli, i coniugi concordano che non saranno reciprocamente dovuti assegni perequativi e che ciascuno dei genitori si farà carico al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano;
8) l'assegno unico per i figli verrà diviso al 50% tra i genitori;
9) il sig. Pt_1
a. si farà carico dell'estinzione del mutuo non ipotecario contratto nel luglio 2020 con scadenza 2030 per € 304,00 mensili a nome proprio (e mediante cessione del quinto del proprio stipendio), ma a favore della sig.ra ; CP_1
b. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 10.500,00 entro e non oltre la fine del mese di ottobre CP_1
2025; c. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 1.500,00 al momento del trasferimento del domicilio CP_1
e della residenza nella nuova abitazione;
10) l'autovettura targata ZA106WX attualmente intestata alla sig.ra viene assegnata ed CP_1 intestata al sig. senza conguagli in denaro;
Pt_1
11) l'autovettura targata FG862MH attualmente intestata al sig. viene assegnata ed intestata Pt_1 alla sig.ra senza conguagli in denaro (e con saldo del prestito contratto per l'acquisto a carico CP_1 del sig. Pt_1
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di aver risolto ogni altra questione economica non espressamente disciplinata nel presente accordo. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato in data 08.10.2025, così provvede:
[...] I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in Solaro il 19 settembre 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Solaro, anno 2011, n. 19, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6442/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Solaro, Via T. Tasso n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Porcu, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Saronno, Via M. Bossi n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.05.1986, Via T. Tasso n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Santucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lainate, Piazza Vittorio Emanuele II n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati rispettando reciprocamente la loro autonomia anche affettiva;
2) i figli saranno affidati in via condivisa tra i genitori, con collocamento paritario;
3) la casa coniugale sita in Solaro (MB) alla via Tasso nr. 16 comprensiva degli arredi verrà assegnata al sig. che ne è anche proprietario e che sta sostenendo le spese d'acquisto e Pt_1 ristrutturazione (due mutui e una cessione del 5° dello stipendio);
4) i coniugi convivranno separati in casa, facendosi paritariamente carico delle spese di gestione e utenze, finché non diverrà disponibile l'abitazione, preferibilmente non distante dall'attuale casa coniugale, nella quale la sig.ra si impegna a trasferirsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del CP_1 presente ricorso, formalizzando anche il cambio di residenza;
5) da quel momento i figli trascorreranno una settimana alternata con ciascun genitore;
6) le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori in base al principio dell'alternanza; 7) in considerazione del collocamento paritario dei figli, i coniugi concordano che non saranno reciprocamente dovuti assegni perequativi e che ciascuno dei genitori si farà carico al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano;
8) l'assegno unico per i figli verrà diviso al 50% tra i genitori;
9) il sig. Pt_1
a. si farà carico dell'estinzione del mutuo non ipotecario contratto nel luglio 2020 con scadenza 2030 per € 304,00 mensili a nome proprio (e mediante cessione del quinto del proprio stipendio), ma a favore della sig.ra ; CP_1
b. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 10.500,00 entro e non oltre la fine del mese di ottobre CP_1
2025; c. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 1.500,00 al momento del trasferimento del domicilio CP_1
e della residenza nella nuova abitazione;
10) l'autovettura targata ZA106WX attualmente intestata alla sig.ra viene assegnata ed CP_1 intestata al sig. senza conguagli in denaro;
Pt_1
11) l'autovettura targata FG862MH attualmente intestata al sig. viene assegnata ed intestata Pt_1 alla sig.ra senza conguagli in denaro (e con saldo del prestito contratto per l'acquisto a carico CP_1 del sig. Pt_1
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di aver risolto ogni altra questione economica non espressamente disciplinata nel presente accordo. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato in data 08.10.2025, così provvede:
[...] I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio in Solaro il 19 settembre 2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Solaro, anno 2011, n. 19, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi