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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1523/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 09/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1523 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE I LORENZO, con domicilio eletto VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 - FIRENZE
RICORRENTE
E
NEL FUTURO DELLA FABBRICA ( c.f. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MANNUCCI LUIGI e dall'Avv. P.IVA_1
ABATI MANLIO con domicilio eletto in VIA GERMANICO 203 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato – diritto alla retribuzione – Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 03/05/2024 , assunto con Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici, ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna della società datrice al pagamento della somma di € 8.087,12 ( rectius € 6.065,34)quali retribuzioni maturate da gennaio a marzo 2024 oltre le ulteriori retribuzioni maturate in corso di giudizio e rivalutazione monetaria ed interessi.
Dopo un'ampia premessa riguardante il recente passato aziendale – in cui accadeva che la società datrice dava avvio ad una procedura di licenziamento collettivo il 18 ottobre 2023, mentre i dipendenti usufruivano della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) fino al 31 dicembre 2023, procedura successivamente dichiarata illegittima dal Tribunale e poi revocata e che a fronte della diffida al pagamento delle retribuzioni da gennaio 2024 l'azienda aveva opposto il proprio rifiuto, sostenendo che la fabbrica fosse occupata, rendendo impossibile l'attività produttiva - il ricorrente, lamentava di non avere ricevuto le retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo 2024, né i cedolini paga. maturando un credito complessivo – tenuto conto di una retribuzione mensile base di € 2.021,78 mensili (voci: minimo contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento) - pari ad € 6.065,34 ( rectius per i primi tre mesi del 2024) oltre a quanto ulteriormente maturato nel corso del giudizio.
In punto di fatto, ha richiamato la posizione del sindacato OM secondo cui, nel dedurre la pretestuosità dello stato di occupazione della fabbrica, rimarcava la circostanza che la società datrice avesse deciso unilateralmente di mettere in liquidazione la società a febbraio 2023 manifestando chiara l'intenzione di non pagare le retribuzioni per liquidare il patrimonio aziendale, tanto da costringere numerosi dipendenti a dimettersi, a tal fine offrendo un incentivo all'esodo di € 5.000,00, inferiore al costo delle retribuzioni maturate.
Ha dedotto altresì che l'addotto stato di occupazione non aveva trovato riscontro negli atti di causa relativi a precedenti e giudizi posto che la società aveva mantenuto il pieno controllo della fabbrica e che i dipendenti avevano lavorato a rotazione. La stessa domanda di CIGS presentata da QF nel gennaio 2023 confermava che l'azienda svolgeva attività e che quindi la fabbrica era agibile;
mentre, d'altro canto, l'attività produttiva non era cessata per la condizione di supposta occupazione ma per una precisa scelta aziendale atteso che nonostante gli accordi del 19 gennaio 2022, la società non aveva realizzato alcuna reindustrializzazione.
Ha evidenziato altresì la circostanza che a fronte dei reiterati inadempimenti della datrice, l' aveva inviato oltre 100 diffide accertative per le Controparte_3 retribuzioni maturate da dicembre 2022 a marzo 2023, periodo in cui i dipendenti erano in CIG a rotazione. La società non aveva opposto tali diffide, pagando successivamente circa 200.000 euro. Inserendo di relativi LUL ore lavorate a dimostrazione che i dipendenti non fossero in autogestione.
Pertanto, in sintesi, l'impossibilità di svolgere attività produttiva non era dovuta a cause di forza maggiore sussistendo il diritto alla retribuzione fino al licenziamento, a prescindere dalla liquidazione posta in essere dalla convenuta.
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N. 1523/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
2. - Nel resistere alla domanda, la società convenuta ha dedotto:
- l'inesistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa, quando l'impossibilità di svolgere tale prestazione è dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro;
invero lo stabilimento sarebbe occupato dalla RSU OM e da gruppi esterni, rendendo impossibile l'attività produttiva e la ripresa del piano di reindustrializzazione. Questa occupazione, iniziata come assemblea permanente, è poi degenerata in occupazione violenta;
- l'impossibilità sopravvenuta per l'impresa di esercitare i poteri organizzativi tipici del datore di lavoro mentre le presunte attività di manutenzione e sorveglianza sarebbero state anch'esse organizzate dalla RSU OM e non dalla società, e non dimostrerebbero comunque il pagamento dell'intera retribuzione;
al contrario, la mancanza di controllo sullo stabilimento con accesso ostacolato da minacce e intimidazioni, non potrebbe comunque garantire condizioni di lavoro sicure per i dipendenti e persino interventi di manutenzione urgenti sono stati resi impossibili;
- la mancanza di nesso causale tra le scelte imprenditoriali e il mancato pagamento delle retribuzioni tenuto conto che anche lo stato di liquidazione sarebbe una conseguenza diretta dell'impossibilità di operare nello stabilimento a causa dell'occupazione da cui gli stessi lavoratori non avevano mostrato di essersi dissociati;
la stessa non aveva potuto completare il piano di reindustrializzazione a causa dell'occupazione, che aveva bloccato tutte le iniziative, incluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali.
3. - Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base delle emergenze processuali, la presente controversia deve essere decisa alla stregua delle pronunce di questo Tribunale intervenute nella medesima fattispecie, alla cui motivazione questo giudice si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c..
E' pacifico in atti che il ricorrente sia dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici e abbia usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del ricorrente rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
E' altresì pacifico il principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà
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N. 1523/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del 2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998);
Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla ( v. in termini, Cass. 14419/2019);
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione.
Ne consegue che - essendo l'allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale - , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente.
In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce- aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti il concreto progetto di riconversione rimasto inattuato).
Non solo.
Risulta dai documenti acquisiti (v. doc. n. 14 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 16 – diffida accertativa fascicolo ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e 2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di
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N. 1523/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
manutenzione e di guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti- l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
In assenza della prova del nesso di causalità tra occupazione e mancato utilizzo della prestazione consegue l'irrilevanza ( ai fini che qui interessano) della occupazione stessa, la cui effettiva esistenza non appare necessario accertare. Tanto basta per ritenere la fondatezza del diritto alla retribuzione azionato per le mensilità da gennaio a marzo 2024, non contestato nella sua quantificazione.
Sussiste inoltre il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel corso del giudizio e fino alla data della presente decisione da quantificarsi (come da allegazioni non contestate) nella somma mensile di €. € 2.021,78 desumibile dalle buste paga prodotte e dalle retribuzioni tabellari secondo il livello contrattuale acquisito.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) condanna al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di retribuzioni spettanti da gennaio a marzo 2024, della somma di € € 6.065,34 oltre alle ulteriori retribuzioni maturate a partire da aprile 2024 e fino alla data della presente decisione da quantificarsi come da motivazione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo. II) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, rimborso di quelle esenti pari a € 118,50, Iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Firenze, il 09/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1523/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 09/01/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1523 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE I LORENZO, con domicilio eletto VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 - FIRENZE
RICORRENTE
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NEL FUTURO DELLA FABBRICA ( c.f. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MANNUCCI LUIGI e dall'Avv. P.IVA_1
ABATI MANLIO con domicilio eletto in VIA GERMANICO 203 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di lavoro privato – diritto alla retribuzione – Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 03/05/2024 , assunto con Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici, ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna della società datrice al pagamento della somma di € 8.087,12 ( rectius € 6.065,34)quali retribuzioni maturate da gennaio a marzo 2024 oltre le ulteriori retribuzioni maturate in corso di giudizio e rivalutazione monetaria ed interessi.
Dopo un'ampia premessa riguardante il recente passato aziendale – in cui accadeva che la società datrice dava avvio ad una procedura di licenziamento collettivo il 18 ottobre 2023, mentre i dipendenti usufruivano della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) fino al 31 dicembre 2023, procedura successivamente dichiarata illegittima dal Tribunale e poi revocata e che a fronte della diffida al pagamento delle retribuzioni da gennaio 2024 l'azienda aveva opposto il proprio rifiuto, sostenendo che la fabbrica fosse occupata, rendendo impossibile l'attività produttiva - il ricorrente, lamentava di non avere ricevuto le retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo 2024, né i cedolini paga. maturando un credito complessivo – tenuto conto di una retribuzione mensile base di € 2.021,78 mensili (voci: minimo contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento) - pari ad € 6.065,34 ( rectius per i primi tre mesi del 2024) oltre a quanto ulteriormente maturato nel corso del giudizio.
In punto di fatto, ha richiamato la posizione del sindacato OM secondo cui, nel dedurre la pretestuosità dello stato di occupazione della fabbrica, rimarcava la circostanza che la società datrice avesse deciso unilateralmente di mettere in liquidazione la società a febbraio 2023 manifestando chiara l'intenzione di non pagare le retribuzioni per liquidare il patrimonio aziendale, tanto da costringere numerosi dipendenti a dimettersi, a tal fine offrendo un incentivo all'esodo di € 5.000,00, inferiore al costo delle retribuzioni maturate.
Ha dedotto altresì che l'addotto stato di occupazione non aveva trovato riscontro negli atti di causa relativi a precedenti e giudizi posto che la società aveva mantenuto il pieno controllo della fabbrica e che i dipendenti avevano lavorato a rotazione. La stessa domanda di CIGS presentata da QF nel gennaio 2023 confermava che l'azienda svolgeva attività e che quindi la fabbrica era agibile;
mentre, d'altro canto, l'attività produttiva non era cessata per la condizione di supposta occupazione ma per una precisa scelta aziendale atteso che nonostante gli accordi del 19 gennaio 2022, la società non aveva realizzato alcuna reindustrializzazione.
Ha evidenziato altresì la circostanza che a fronte dei reiterati inadempimenti della datrice, l' aveva inviato oltre 100 diffide accertative per le Controparte_3 retribuzioni maturate da dicembre 2022 a marzo 2023, periodo in cui i dipendenti erano in CIG a rotazione. La società non aveva opposto tali diffide, pagando successivamente circa 200.000 euro. Inserendo di relativi LUL ore lavorate a dimostrazione che i dipendenti non fossero in autogestione.
Pertanto, in sintesi, l'impossibilità di svolgere attività produttiva non era dovuta a cause di forza maggiore sussistendo il diritto alla retribuzione fino al licenziamento, a prescindere dalla liquidazione posta in essere dalla convenuta.
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Tribunale di Firenze
2. - Nel resistere alla domanda, la società convenuta ha dedotto:
- l'inesistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa, quando l'impossibilità di svolgere tale prestazione è dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro;
invero lo stabilimento sarebbe occupato dalla RSU OM e da gruppi esterni, rendendo impossibile l'attività produttiva e la ripresa del piano di reindustrializzazione. Questa occupazione, iniziata come assemblea permanente, è poi degenerata in occupazione violenta;
- l'impossibilità sopravvenuta per l'impresa di esercitare i poteri organizzativi tipici del datore di lavoro mentre le presunte attività di manutenzione e sorveglianza sarebbero state anch'esse organizzate dalla RSU OM e non dalla società, e non dimostrerebbero comunque il pagamento dell'intera retribuzione;
al contrario, la mancanza di controllo sullo stabilimento con accesso ostacolato da minacce e intimidazioni, non potrebbe comunque garantire condizioni di lavoro sicure per i dipendenti e persino interventi di manutenzione urgenti sono stati resi impossibili;
- la mancanza di nesso causale tra le scelte imprenditoriali e il mancato pagamento delle retribuzioni tenuto conto che anche lo stato di liquidazione sarebbe una conseguenza diretta dell'impossibilità di operare nello stabilimento a causa dell'occupazione da cui gli stessi lavoratori non avevano mostrato di essersi dissociati;
la stessa non aveva potuto completare il piano di reindustrializzazione a causa dell'occupazione, che aveva bloccato tutte le iniziative, incluse quelle concordate con le organizzazioni sindacali.
3. - Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base delle emergenze processuali, la presente controversia deve essere decisa alla stregua delle pronunce di questo Tribunale intervenute nella medesima fattispecie, alla cui motivazione questo giudice si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c..
E' pacifico in atti che il ricorrente sia dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici e abbia usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del ricorrente rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
E' altresì pacifico il principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà
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Tribunale di Firenze
datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del 2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998);
Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla ( v. in termini, Cass. 14419/2019);
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione.
Ne consegue che - essendo l'allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale - , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente.
In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce- aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito.
Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti il concreto progetto di riconversione rimasto inattuato).
Non solo.
Risulta dai documenti acquisiti (v. doc. n. 14 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 16 – diffida accertativa fascicolo ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e 2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di
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manutenzione e di guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti- l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
In assenza della prova del nesso di causalità tra occupazione e mancato utilizzo della prestazione consegue l'irrilevanza ( ai fini che qui interessano) della occupazione stessa, la cui effettiva esistenza non appare necessario accertare. Tanto basta per ritenere la fondatezza del diritto alla retribuzione azionato per le mensilità da gennaio a marzo 2024, non contestato nella sua quantificazione.
Sussiste inoltre il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel corso del giudizio e fino alla data della presente decisione da quantificarsi (come da allegazioni non contestate) nella somma mensile di €. € 2.021,78 desumibile dalle buste paga prodotte e dalle retribuzioni tabellari secondo il livello contrattuale acquisito.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) condanna al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di retribuzioni spettanti da gennaio a marzo 2024, della somma di € € 6.065,34 oltre alle ulteriori retribuzioni maturate a partire da aprile 2024 e fino alla data della presente decisione da quantificarsi come da motivazione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo. II) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, rimborso di quelle esenti pari a € 118,50, Iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Firenze, il 09/01/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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